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Document 32015R0524

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/524 della Commissione, del 27 marzo 2015 , che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

    GU L 84 del 28.3.2015, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/524/oj

    28.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/524 DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2015

    che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e l'articolo 51, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (2) contiene un errore. È opportuno sopprimere le parole «sul territorio dell'Unione europea» dagli articoli 2 e 3. È pertanto necessario correggere la versione in lingua bulgara. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

    (2)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    [Riguarda solo la versione bulgara.]

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

    (2)  GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 13.


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