This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0496
Council Regulation (EU) 2015/496 of 17 March 2015 amending Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 as regards the deposit of the historical archives of the institutions at the European University Institute in Florence
Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio, del 17 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze
Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio, del 17 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze
GU L 79 del 25.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | allegato | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.2 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.4 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | sostituzione | articolo 9.1 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | sostituzione | articolo 8.1 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8 .11 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.5 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8 .10 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8 .9 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8 .12 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.7 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.8 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 9.3 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.6 | 26/03/2015 | |
Modifies | 31983R0354 | aggiunta | articolo 8.3 | 26/03/2015 |
25.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/496 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2015
che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (1), gli archivi storici dell'Unione sono conservati e sono resi accessibili al pubblico nei limiti del possibile alla scadenza di un periodo di 30 anni. |
(2) |
L'obbligo di istituire degli archivi storici e di renderli accessibili al pubblico nei limiti del possibile si applica a ciascuna delle istituzioni di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 («istituzioni») alle condizioni ivi previste. |
(3) |
Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 stabilisce che ciascuna istituzione possa depositare i propri archivi storici nel luogo che ritiene più opportuno. |
(4) |
Nel 1984, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di comune accordo di depositare i propri archivi storici presso l'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze, dove sono resi accessibili al pubblico. A tal fine è stato firmato in data 17 dicembre 1984 un accordo tra le Comunità europee, rappresentate dalla Commissione, e l'IUE («accordo relativo al deposito»). |
(5) |
Il Comitato economico e sociale europeo e la Corte dei conti europea hanno deciso di aderire alle condizioni dell'accordo relativo al deposito. La Banca europea per gli investimenti deposita i propri archivi storici presso l'IUE sulla base di una convenzione separata con l'IUE, firmata il 1o luglio 2005, e sulla base delle «regole relative agli archivi storici» adottate dal Comitato direttivo della Banca il 7 ottobre 2005 (2). |
(6) |
Il governo italiano ha messo a disposizione dell'IUE, a titolo permanente e gratuito, locali adeguati onde garantire che gli archivi depositati siano conservati e protetti conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e offrire la possibilità di consultarli in loco. |
(7) |
Gli archivi storici delle istituzioni sono depositati presso l'IUE al fine di rendere possibile l'accesso in un unico luogo, promuovere la loro consultazione e stimolare la ricerca sulla storia dell'integrazione europea e delle istituzioni europee. L'IUE è un rinomato centro di ricerca accademica e insegnamento incentrato sull'Europa e sull'integrazione europea. Dispone di un'esperienza quasi trentennale nella gestione degli archivi storici dell'Unione, fornisce un deposito di alto livello e servizi di ricerca finalizzati espressamente alla conservazione e consultazione di tali archivi, e gode di una reputazione internazionale come centro per tali archivi. |
(8) |
È opportuno che il deposito permanente degli archivi storici delle istituzioni presso l'IUE sia integrato nella legislazione dell'Unione al fine di rispecchiare il ruolo dell'IUE come partner delle istituzioni nella gestione dei loro archivi storici. |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le istituzioni, e non dovrebbe pregiudicare la loro responsabilità per quanto riguarda l'apertura dei loro archivi storici al pubblico, né la proprietà degli archivi storici di ciascuna istituzione. |
(10) |
Tuttavia, la natura specifica delle attività della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Banca centrale europea (BCE) giustifica che tali istituzioni siano esentate dall'obbligo di depositare i loro archivi storici presso l'IUE conformemente al presente regolamento. La CGUE e la BCE possono depositare i propri archivi storici presso l'IUE su base volontaria. |
(11) |
È opportuno che le istituzioni e l'IUE, nel limite del possibile, rendano gli archivi storici accessibili al pubblico in formato digitalizzato e in formato digitale, in modo da agevolarne la consultazione su Internet. |
(12) |
È opportuno che i dati personali contenuti negli archivi storici dell'Unione depositati presso l'IUE siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(13) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato dalla Commissione in relazione alla proposta legislativa che ha portato al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, e ha espresso un parere a riguardo il 10 ottobre 2012 (4). |
(14) |
In un accordo quadro di partenariato dovrebbero essere elaborate disposizioni dettagliate relative alla gestione degli archivi storici presso l'IUE, anche in ordine ad accesso e consultazione pubblica nonché ruoli e responsabilità reciproci delle istituzioni e dell'IUE. |
(15) |
I costi della gestione degli archivi storici dell'Unione da parte dell'IUE dovrebbero essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione en dovrebbero essere a carico di tutte le istituzioni depositanti. |
(16) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 è così modificato:
1) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
3) |
il testo in allegato deve essere aggiunto quale allegato al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.
(2) GU C 289 del 22.11.2005, pag. 12.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) GU C 28 del 30.1.2013, pag. 9.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1»
ALLEGATO
«ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE ISTITUZIONI PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE
1. |
Nel caso di archivi non digitali, i documenti originali sono depositati presso l'IUE ai fini della loro conservazione permanente insieme ad una copia su microscheda e/o una copia digitale. Nel caso di archivi digitali, l'IUE ha un accesso permanente ai documenti per poter assolvere all'obbligo di rendere accessibili al pubblico gli archivi storici in un unico luogo e promuovere la loro consultazione. Le istituzioni da cui i documenti hanno avuto origine restano responsabili per la conservazione permanente dei loro archivi digitali. |
2. |
Il deposito avviene a più riprese nel corso dell'anno e, nella misura del possibile, sulla base delle normali procedure di trattamento degli archivi delle istituzioni. |
3. |
L'IUE non modifica la classificazione archivistica stabilita dalle istituzioni depositanti, né elimina o modifica documenti o fascicoli. |
4. |
L'IUE restituisce alle istituzioni depositanti, su loro richiesta, gli originali di qualsiasi documento o fascicolo depositato. Tali istituzioni restituiscono gli originali all'IUE non appena non ne hanno più bisogno. |
5. |
L'IUE informa immediatamente le istituzioni depositanti in merito a qualsiasi circostanza che potrebbe mettere in pericolo l'inviolabilità degli archivi da esse depositati.» |