Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0084

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

GU L 15 del 22.1.2015, p. 54–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/84/oj

22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 22 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia con il regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)

Il procedimento è stato avviato il 29 novembre 2013 a seguito di una denuncia presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

(3)

Come indicato nel considerando 20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze pertinenti al fine di valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha, se del caso, modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.

(6)

La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive.

(7)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

3.   Campionamento

(8)

In assenza di osservazioni riguardo al metodo di campionamento degli importatori non collegati, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 19 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9)

Come indicato nel considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è glutammato monosodico originario dell'Indonesia, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 («il prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati attraverso i dettaglianti, mentre gli imballaggi più grandi, a partire da 20 kg, sono destinati agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del glutammato monosodico non variano tuttavia in base alle dimensioni dell'imballaggio o al grado di purezza.

(10)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 21 a 25 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(11)

In assenza di osservazioni sul valore normale si confermano i considerando da 26 a 31 del regolamento provvisorio.

2.   Prezzo all'esportazione

(12)

Entrambi i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato hanno continuato a sostenere che i prezzi di vendita praticati alle società ad essi collegate dipendevano unicamente da considerazioni di mercato e che la determinazione del prezzo all'esportazione avrebbe quindi dovuto fondarsi sui prezzi di vendita nella transazione tra la società madre in Indonesia e il primo acquirente collegato piuttosto che su un prezzo all'esportazione costruito.

(13)

A sostegno di tale affermazione entrambi i produttori esportatori hanno addotto la mancanza di prove di alcuna compensazione incrociata tra prodotti o di altri costi sostenuti tra la società madre e le loro società collegate. Le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, pertanto, non avrebbero dovuto fondarsi su questi elementi.

(14)

Un produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la sua società collegata nell'Unione non era un importatore, bensì un intermediario che rivendeva il prodotto nell'Unione prima dello sdoganamento. Tale produttore esportatore ha affermato che, su tale base, le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, vale a dire che il prezzo di trasferimento tra le società collegate non avrebbe consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione, non sarebbero pertanto applicabili.

(15)

In via preliminare occorre sottolineare che la semplice esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore è sufficiente a consentire alla Commissione di non considerare attendibili i prezzi all'esportazione effettivi, in quanto l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore costituisce uno dei vari motivi per i quali i prezzi all'esportazione effettivi possono essere considerati non attendibili. A causa dell'esistenza di un rapporto di associazione tra fornitore e importatore, i prezzi praticati da un fornitore alla sua società collegata nell'Unione sono prezzi di trasferimento che non dipendono unicamente da considerazioni di mercato che normalmente prevalgono tra società indipendenti. È inoltre chiaro che i costi derivanti dalle attività di una società collegata e il margine di profitto raggiunto da tale società riducono di fatto l'importo ricevuto dal produttore esportatore nella misura in cui tali costi sono di norma sostenuti dall'importatore.

(16)

Nel caso in esame l'inchiesta ha peraltro rivelato che le società collegate pertinenti non ottenevano un margine di profitto sostenibile nell'Unione. A tale riguardo, va notato innanzitutto che il margine di profitto di un importatore non collegato che ha collaborato non ha potuto essere utilizzato in quanto era riservato e non poteva pertanto essere comunicato ai concorrenti. Di conseguenza, come parametro di riferimento è stato utilizzato un margine di profitto già utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'azienda analoga e importato nell'Unione in circostanze simili a quelle del presente caso (3). Questo margine di profitto è la base più obiettiva disponibile allo scopo di giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato. Il margine di profitto ragionevole utilizzato era del 5 %. Poiché il margine di profitto realizzato dalle società collegate nell'Unione è sensibilmente inferiore a tale soglia, e data la non sostenibilità di tali profitti, il prezzo di trasferimento non ha potuto essere considerato attendibile.

(17)

Non è peraltro necessariamente richiesto produrre prove del fatto che vi sia stata compensazione incrociata tra le società collegate o che taluni costi, di norma a carico dell'importatore, siano stati sostenuti da una qualsiasi delle parti. Come menzionato sopra, tali costi sono sempre sostenuti da una società collegata qualora tale società eserciti funzioni di vendita e importazione. Come conseguenza del rapporto di associazione tra le società collegate non è possibile escludere l'esistenza di compensazione incrociata mediante altri prodotti né di tali costi: i prezzi di trasferimento non sono pertanto attendibili.

(18)

Non è rilevante neppure stabilire se la società collegata nell'Unione svolga appieno le funzioni di un importatore o svolga in realtà funzioni diverse. Ciò che importa è stabilire se il prezzo all'esportazione al livello frontiera comunitaria sia attendibile. Come indicato al considerando 15, l'inchiesta attuale ha rivelato che i livelli di prezzo tra società collegate non permettevano alle società collegate nell'Unione di realizzare un margine di profitto ragionevole. Nessuno degli esportatori ha fornito elementi di prova del perché tale margine di profitto sarebbe inadeguato e pertanto le argomentazioni al riguardo dovrebbero essere ritenute infondate. L'argomento secondo cui una di queste società collegate non svolgeva le funzioni di un importatore nell'Unione non era giustificata in quanto, come già menzionato, è irrilevante stabilire quali precise funzioni svolgesse la società nell'Unione. Il fatto che la società svolgesse solo alcune delle funzioni di un importatore trova inoltre necessariamente riscontro nell'ammontare dei costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita delle società collegate, ma certamente non nel margine di profitto utilizzato. Si noti peraltro che il fatto che talune attività siano eseguite dall'impresa collegata prima dell'importazione non significa che il prezzo all'esportazione non possa essere costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente corretto in base agli adeguamenti necessari di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(19)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, i due produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato hanno reiterato le loro argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione. Un produttore esportatore ha contestato le conclusioni di cui al considerando 15, secondo il quale la semplice esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore è sufficiente a consentire alla Commissione di non considerare attendibili i prezzi all'esportazione effettivi, sostenendo che ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Lo stesso produttore esportatore ha inoltre argomentato che le considerazioni esposte nel considerando 17, secondo il quale taluni costi sono sostenuti da una società collegata qualora tale società eserciti funzioni di vendita e importazione, non erano fondate su fatti del caso in oggetto. Secondo il produttore esportatore, infine, la Commissione non avrebbe considerato il fatto che i livelli dei prezzi per la società collegata e quelli praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione fossero simili.

(20)

L'altro produttore esportatore ha ribadito che per la determinazione del prezzo all'esportazione andrebbe preso in considerazione il suo prezzo all'esportazione al primo acquirente indipendente alla frontiera dell'Unione, sottolineando che la società collegata agiva soltanto come intermediario e che, tra l'altro, lo sdoganamento veniva effettuato dagli acquirenti indipendenti nell'Unione.

(21)

In risposta a tali argomentazioni va osservato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che, sulla base dei fatti relativi al caso in questione, i prezzi all'esportazione dovrebbero essere costruiti a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione tra gli esportatori e le parti collegate. L'inchiesta ha in effetti rivelato che le parti collegate pertinenti non hanno realizzato un margine di profitto sostenibile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. A tale riguardo la funzione della società collegata nell'Unione non è rilevante per determinare se in questo caso i prezzi all'esportazione dovrebbero essere costruiti. Come affermato inoltre al considerando 18, il fatto che le società collegate svolgano soltanto alcune funzioni non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma si traduce in un minore importo di spese generali, amministrative e di vendita da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Si ricorda infine che i produttori esportatori non hanno fornito nuovi elementi di prova che potessero portare a riesaminare tali conclusioni. Per quanto riguarda l'argomentazione connessa ai livelli di prezzo simili praticati a parti collegate e ad acquirenti indipendenti nell'Unione, è opportuno osservare che essa è già stata trattata nel considerando 37 del regolamento provvisorio. L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i livelli di prezzo fossero simili nel caso degli acquirenti indipendenti, i prezzi di trasferimento tra le società collegate non avrebbero consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto sostenibile nell'Unione. Tali argomenti dovrebbero quindi essere respinti.

(22)

Gli argomenti relativi all'uso di prezzi all'esportazione costruiti nella presente inchiesta andrebbero quindi respinti.

(23)

Gli stessi due produttori esportatori hanno affermato che, qualora i prezzi all'esportazione fossero, nonostante i loro argomenti di cui ai considerando da 12 a 14, costruiti, il margine di profitto ragionevole del 5 % utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione risulterebbe sopravvalutato e che andrebbe invece utilizzato il margine di profitto reale della loro società collegate, in quanto il livello dei prezzi praticati tra le parti collegate era pari al livello di quelli praticati nei confronti di acquirenti indipendenti.

(24)

Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 15 a 18 in merito all'attendibilità dei prezzi di trasferimento e dei margini di profitto delle società collegate nell'Unione, tale argomento dovrebbe essere respinto. In ogni caso, le indennità per i costi sostenuti conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si fondavano sulle spese generali, amministrative e di vendita delle società pertinenti e riflettevano quindi le attività di tali società, a prescindere dalle funzioni delle stesse. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(25)

Uno dei suddetti produttori esportatori ha sostenuto che, nel caso di specifiche transazioni con una società non collegata al produttore esportatore, il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere fondato sul prezzo realmente pagato o pagabile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. La Commissione ha constatato tuttavia che le vendite in questione non erano vendite all'esportazione verso l'Unione. Su tale base le transazioni in questione sono state escluse dal calcolo per la determinazione del prezzo all'esportazione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato tale esclusione argomentando che la Commissione dovrebbe tener conto di tutte le vendite del prodotto in esame del produttore esportatore verso l'Unione. Tutte le vendite all'acquirente indipendente in questione sono state comunque prese in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione. Tutte le transazioni successive da tale acquirente indipendente devono essere escluse, in primo luogo poiché non sono vendite all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base e, in secondo luogo, in quanto vi è un rischio di doppia contabilizzazione. Su tale base, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.

(26)

In assenza di altre osservazioni relative alla determinazione del prezzo all'esportazione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 32 a 38 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3.   Confronto

(27)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato che i costi sostenuti per la movimentazione delle merci dalla fabbrica al magazzino siano stati considerati costi logistici interni, non influendo così sulla comparabilità dei prezzi.

(28)

Uno dei produttori esportatori disponeva di vari magazzini di distribuzione sul mercato interno dai quali spediva il glutammato monosodico agli acquirenti finali. Tale produttore esportatore ha obiettato che il costo del trasporto dalla fabbrica al magazzino dovrebbe essere considerato un costo di nolo sul mercato interno ed essere dedotto dal valore normale, in quanto nessuno di questi costi è stato sostenuto sulle vendite all'esportazione. L'altro produttore esportatore ha argomentato che, in taluni casi, il costo di movimentazione delle merci al magazzino potrebbe essere ricollegato a una specifica fattura, figurando così come una spesa di vendita diretta inclusa nel prezzo praticato agli acquirenti e incidendo sulla comparabilità dei prezzi. Tale costo dovrebbe quindi essere detratto dal valore normale.

(29)

I magazzini sono considerati parte dei locali di un produttore esportatore e un prodotto è pronto per essere venduto solo a partire dal momento in cui si trova in magazzino. La distanza tra il magazzino e la fabbrica, come pure il fatto che il trasporto dalla fabbrica al magazzino possa essere ricollegato a una specifica transazione di vendita sul mercato interno, sono irrilevanti: tali costi sono infatti tipicamente sostenuti prima della vendita, quindi non si tratta di una spesa di vendita diretta che incida sulla comparabilità dei prezzi. In base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, le argomentazioni al riguardo dovrebbero quindi essere respinte.

(30)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore che ha collaborato, che esportava glutammato monosodico per il tramite di una società collegata sita al di fuori dell'Unione, ha sostenuto che la sua esportazione non dovrebbe essere sottoposta agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto la società collegata al di fuori dell'Unione non agiva in qualità di agente e non operava sulla base di commissioni. Il produttore esportatore ha inoltre obiettato che la maggiorazione per la società collegata in questione, addotta come base per l'adeguamento effettuato, non incide sulla comparabilità dei prezzi in quanto, nel costruire il prezzo all'esportazione, la Commissione aveva già detratto, a livello della società collegata nell'Unione, un margine di profitto ragionevole inteso a coprire tutti i margini di profitto di tutte le transazioni interaziendali. Il produttore esportatore ha anche affermato che, semmai, ad essere detratti dal prezzo all'esportazione costruito dovrebbero essere solamente i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita della società collegata al di fuori dell'Unione.

(31)

L'inchiesta ha stabilito che la società collegata sita al di fuori dell'Unione ha mantenuto una maggiorazione su ogni vendita all'esportazione verso l'Unione. Tale maggiorazione ha inciso sulla comparabilità dei prezzi in quanto è stata mantenuta soltanto sulle vendite all'esportazione e non sulle vendite sul mercato interno. L'obiezione secondo cui il margine di profitto della società collegata sarebbe già stato preso in considerazione nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non ha potuto essere accolta. In effetti, gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base hanno obiettivi diversi, sono separati e distinti l'uno dall'altro e sono disciplinati da norme sostanziali diverse. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è volto a stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, mentre l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è volto a garantire la comparabilità tra il prezzo all'esportazione e il valore normale. Una volta che il prezzo all'esportazione è stato debitamente stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafi 8 o 9, del regolamento di base, eventuali altri adeguamenti applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, non riguardano più il prezzo all'esportazione in quanto tale né non sono in alcun modo intesi a determinare il valore normale e il prezzo all'esportazione in quanto tali. Il produttore esportatore che ha collaborato non tiene dunque conto dell'obiettivo dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, che non consiste nel determinare il prezzo all'esportazione in quanto tale bensì nel rendere il prezzo comparabile al valore normale. Il margine di profitto ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non copre ogni singola maggiorazione possibile realizzata nello stesso canale di vendita. Per quanto riguarda l'importo da adeguare, l'adeguamento effettuato rispecchia la maggiorazione reale applicata dalle società collegate e responsabile in quanto tale di incidere in termini reali sui prezzi e sulla loro comparabilità. Non vi è quindi alcun motivo di sostituirlo con un altro importo teorico. Infine, la Commissione può tenere conto del fatto che la società collegata sita al di fuori dell'Unione percepisce pagamenti (sotto forma del margine di rialzo trattenuto dalla società collegata sulle vendite da essa fatturate agli acquirenti nell'Unione). Per poter figurare come impresa soggetta all'imposta sulle società nel paese sito al di fuori dell'Unione (la cui aliquota d'imposta è nettamente inferiore a quella vigente in Indonesia) per questi pagamenti, la società collegata deve svolgere un'attività economica reale nel paese in questione. In quanto tale il produttore esportatore indonesiano non può cercare di assicurarsi il trattamento fiscale favorevole che ottiene dalla presenza di una società collegata nel paese al di fuori dell'Unione nonché l'attività economica di quest'ultima in tale giurisdizione e contemporaneamente asserire, nel contesto di un procedimento antidumping, che tale società collegata non svolge alcuna attività economica. Tali argomentazioni dovrebbero quindi essere respinte.

(32)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le proprie obiezioni in merito all'adeguamento relativo alla maggiorazione della sua società collegata e ha contestato che le considerazioni di natura fiscale dovrebbero essere trattate nel contesto di un'inchiesta antidumping. Pur non negando il fatto che la sua società collegata svolgesse attività commerciali nel paese terzo interessato, il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che le attività commerciali relative al prodotto in esame erano limitate. È stato altresì ribadito che le attività della società collegata erano chiaramente diverse da quelle di un agente e che la società collegata non riceveva da parte del produttore esportatore alcuna commissione sulle vendite verso l'Unione. Il produttore esportatore ha infine nuovamente sottolineato che, nel costruire il prezzo all'esportazione, la Commissione aveva già detratto, a livello della società collegata nell'Unione, un margine di profitto ragionevole inteso a coprire tutti i margini di profitto di tutte le transazioni interaziendali. A questo proposito il produttore esportatore ha affermato che, nel caso di vendite consecutive tra società collegate, la prassi della Commissione consisterebbe in effetti nel detrarre esclusivamente il margine di profitto della società collegata che effettua la vendita diretta all'acquirente indipendente nell'Unione, ma non i margini di profitto delle altre società collegate nello stesso canale di vendita.

(33)

Si osserva che, in questo caso, l'esistenza di un'entità fiscale diversa può costituire un'indicazione di importanti attività economiche svolte dalla parte collegata sita al di fuori dell'Unione in quanto tali attività sono necessarie a norma del diritto fiscale nazionale. Nella fattispecie, e come indicato al considerando 31, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il produttore esportatore interessato abbia una parte collegata al di fuori dell'Unione che svolge un'importante attività economica, nonché del fatto che tale parte collegata al di fuori dell'Unione trattenesse una maggiorazione su ogni transazione di vendita del prodotto in esame tra le parti collegate, incidendo pertanto sulla comparabilità dei prezzi all'esportazione del glutammato monosodico verso l'Unione. Come indicato al considerando 31, inoltre, l'importo sul quale si è fondato l'adeguamento rispecchiava la maggiorazione reale verificata applicata tra le società collegate, rispecchiando quindi con precisione anche le attività della società collegata. Tali argomenti dovrebbero quindi essere respinti.

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie lo stesso produttore esportatore ha contestato l'adeguamento applicato per le commissioni versate sul prezzo all'esportazione, sostenendo che non si trattava di spese di vendita dirette ma di spese pagate su base mensile, quindi non legate ad una specifica transazione e non incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Questo produttore esportatore ha sostenuto che le commissioni versate avevano un effetto solo tra le società collegate e che pertanto l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non sarebbe applicabile. Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che, presupponendo che esso fosse considerato un'unica entità economica con la sua società collegata, qualsiasi trasferimento di denaro all'interno di tale entità economica non avrebbe rappresentato una spesa o un'entrata per l'entità economica stessa.

(35)

L'inchiesta ha accertato che, secondo un «accordo sulle commissioni» tra il produttore esportatore e la sua società collegata, le commissioni diventavano esigibili quando il produttore esportatore in Indonesia vendeva ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione direttamente (anziché per il tramite della sua società collegata). La commissione versata era direttamente vincolata all'importo netto della vendita. Il nesso diretto tra la vendita e la commissione pagata incideva pertanto sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(36)

Infine, il presupposto secondo il quale le società collegate erano considerate un'unica entità economica è inesatto. Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore disponeva di un servizio addetto alle esportazioni pienamente operativo e che non vi era alcuna duplicazione delle funzioni connesse alle esportazioni tra il produttore esportatore e l'importatore collegato. La società collegata non può pertanto essere considerata un servizio vendite interno e tali argomenti dovrebbero essere respinti.

(37)

In alternativa, qualora i prezzi all'esportazione fossero adeguati in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il produttore esportatore ha argomentato che anche le commissioni pagate dovrebbero essere escluse dai costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita della società collegata detratti dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ciononostante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nel costruire un prezzo all'esportazione attendibile andrebbero detratti dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell'Unione tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, e non esiste una base giuridica per compensare tali costi attraverso un qualsiasi reddito come suggerito dal produttore esportatore. Le spese generali, amministrative e di vendita della società collegata nell'Unione facevano inoltre capo a un canale di vendita diverso (ossia per il tramite dell'acquirente collegato) rispetto ai redditi delle commissioni, che si inserivano nel canale della vendita ad acquirenti indipendenti. Infine, l'adeguamento effettuato per tener conto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e la determinazione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafi 8 o 9, hanno scopi diversi e rappresentano due fasi diverse dell'analisi del dumping.

(38)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore ha ribadito le proprie argomentazioni riguardo alle commissioni di cui al considerando 35 e ha sostenuto che sarebbe incoerente ritenere non attendibili i prezzi di trasferimento tra parti collegate da un lato e, dall'altro, adeguare il prezzo all'esportazione sulla base di un accordo sulle commissioni tra le parti collegate. Il produttore esportatore ha anche contestato le conclusioni di cui al considerando 35 secondo le quali la commissione versata era direttamente vincolata all'importo netto della vendita e che esisteva pertanto un nesso diretto tra la vendita e la commissione pagata che incideva sulla comparabilità dei prezzi, in quanto tale commissione veniva versata su base mensile e i dettagli del calcolo della commissione non erano divulgati tra le parti.

(39)

Il produttore esportatore non ha suffragato ulteriormente le proprie argomentazioni né ha fornito a sostegno delle stesse alcun altro elemento concreto che potesse portare a riesaminare le conclusioni di cui sopra. Le conclusioni raggiunte nei considerando da 35 a 37 sono pertanto confermate.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha reclamato un adeguamento del valore normale per tener conto di incentivi e sconti promozionali. Il produttore esportatore ha sostenuto che tali costi non venivano sostenuti sulle vendite all'esportazione verso l'Unione ma avevano un impatto diretto sul prezzo di vendita sul mercato interno. A sostegno di tale argomento il produttore esportatore ha affermato che, almeno in alcuni casi, tali spese potevano essere imputate a specifiche transazioni di vendita sul mercato interno. Tale produttore esportatore ha infine argomentato che gli incentivi e gli sconti promozionali rispecchiavano i diversi stadi commerciali sul mercato interno (nel quale il glutammato monosodico era venduto direttamente ai dettaglianti) da un lato e le vendite verso l'Unione (effettuate a operatori commerciali e distributori) dall'altro.

(41)

L'inchiesta ha rivelato che gli incentivi e gli sconti promozionali erano legati più a conti clienti che non a specifiche transazioni. Gli incentivi e gli sconti promozionali erano sostenuti a prescindere dal fatto che il prodotto alla fine venisse venduto. L'inchiesta ha inoltre rivelato che i costi ufficialmente collegati a una specifica transazione di vendita non si riflettevano di fatto sul prezzo. Su questa base si è concluso che gli incentivi e gli sconti promozionali non incidevano né sui prezzi né sulla loro comparabilità e che tale argomentazione dovrebbe essere respinta.

(42)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il glutammato monosodico in cristalli di grandi dimensioni (mesh size) aveva caratteristiche fisiche diverse ed è stato venduto a uno stadio commerciale diverso rispetto al glutammato monosodico esportato nell'Unione. Il produttore esportatore ha sostenuto dunque che il glutammato monosodico in cristalli di grandi dimensioni dovrebbe essere escluso ai fini della determinazione del valore normale.

(43)

L'inchiesta ha stabilito l'esistenza di diverse dimensioni di presentazione (mesh size) del prodotto: in polvere, fine, piccola, normale e grossa. La definizione del prodotto ricomprende tutte le dimensioni di presentazione, in quanto esse hanno le stesse caratteristiche di base e gli stessi usi finali e sono intercambiabili. Ai fini della determinazione del valore normale andrebbero quindi inclusi tutti i tipi di prodotto. L'inchiesta ha inoltre stabilito che le diverse mesh size non rappresentano un fattore di costo.

(44)

Dall'inchiesta è emerso altresì che gli acquirenti che acquistavano glutammato monosodico di grandi dimensioni di presentazione sul mercato interno ne acquistavano anche di altre dimensioni. Non vi sono prove del fatto che la differenza di prezzo constatata per il glutammato monosodico di grandi dimensioni fosse da attribuire alle caratteristiche fisiche del prodotto o allo stadio commerciale, in quanto essa poteva essere ricondotta anche ad altri elementi, quali gli acquirenti e i volumi acquistati. Il produttore esportatore, infine, non ha quantificato le pretese differenze nelle caratteristiche fisiche. Gli argomenti al riguardo dovrebbero quindi essere respinti.

(45)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, le conclusioni raggiunte nei considerando da 39 a 46 del regolamento provvisorio sono state confermate.

4.   Margini di dumping

(46)

In assenza di osservazioni si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping quale descritta ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

(47)

Tenuto conto dell'esclusione di talune transazioni dalla determinazione del prezzo all'esportazione di un produttore esportatore di cui al considerando 25, e in assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2 %

PT. Miwon Indonesia

13,3 %

Tutte le altre società

28,4 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(48)

Le parti interessate hanno ribadito che la Commissione dovrebbe escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione a causa dell'omessa collaborazione da parte di un produttore esportatore dell'Indonesia collegato a tale produttore. Esse hanno affermato che il quadro pregiudizievole potrebbe essere influenzato da tale rapporto.

(49)

La parti interessate non hanno presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova al riguardo. In particolare, esse non hanno suffragato con prove sufficienti la loro affermazione in merito alla misura in cui il quadro pregiudizievole avrebbe potuto essere influenzato. Come indicato nel considerando 53 del regolamento provvisorio, in questo caso non vi è alcuna necessità di escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione, nonostante sia collegato al produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, perché tale unico produttore dell'Unione ha collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta ed è stato sottoposto ad una verifica completa. L'omessa collaborazione all'inchiesta da parte di un produttore esportatore indonesiano non ha pertanto avuto alcuna ripercussione sullo svolgimento dell'inchiesta. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(50)

Dopo la divulgazione le parti interessate hanno ribadito il loro argomento, secondo cui il produttore dell'Unione che ha collaborato dovrebbe essere escluso dal novero dell'industria dell'Unione a causa dell'omessa collaborazione da parte di un produttore esportatore dell'Indonesia ad esso collegato. Le parti in questione hanno sostenuto che l'omessa collaborazione da parte del suddetto produttore esportatore collegato in Indonesia potrebbe aver influenzato il quadro pregiudizievole dell'industria dell'Unione. In sostanza, esse hanno affermato che i prezzi del glutammato monosodico erano negoziati su base mondiale e che, a causa di tale rapporto, si è creato un rischio di compensazione incrociata che consisteva nel ridurre i prezzi per i clienti nel mercato dell'Unione praticando prezzi più elevati nel mercato di un paese terzo. Non collaborando all'inchiesta, il produttore esportatore collegato in Indonesia ha impedito alla Commissione di verificare se tale compensazione incrociata ha avuto luogo.

(51)

Le parti interessate si sono limitate a sollevare l'argomento, senza tuttavia suffragarlo con elementi di prova concreti. In ogni caso, per quanto riguarda i prezzi praticati dal produttore dell'Unione ai propri acquirenti sul mercato dell'Unione, verificati durante l'inchiesta, nulla indicava che tali prezzi fossero stati ridotti per ragioni di compensazione incrociata. Al contrario, come indicato al considerando 100 del regolamento provvisorio, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni indonesiane sono diminuiti dell'8 %, esercitando sui prezzi praticati nel mercato dell'Unione una pressione tale da impedire all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l'aumento dei costi. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione nel suo complesso è stata pertanto costretta a diminuire i propri prezzi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, le conclusioni di cui ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.   Consumo dell'Unione

(53)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la descrizione dell'andamento del consumo dell'Unione al considerando 55 del regolamento provvisorio era incompleta. Tale parte ha sostenuto, in particolare, che la diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 è da attribuirsi alla sostituzione delle importazioni dal Vietnam con quelle, meno costose, dall'Indonesia: gli acquirenti nell'Unione, non aspettandosi ulteriori aumenti di prezzo, avrebbero a questo punto venduto le scorte accumulate, con una conseguente riduzione del volume complessivo delle vendite nell'Unione.

(54)

Le circostanze descritte dalla parte interessata in questione non sono di per sé in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 55 del regolamento provvisorio, secondo cui la diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente a una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno. Nello specifico tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 sono diminuite sia le vendite dell'industria dell'Unione sia le importazioni da paesi terzi. A fronte di una diminuzione delle importazioni totali di solo il 2 % (cfr. il considerando 107 del regolamento provvisorio), il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è invece crollato del 16 % (considerando 72 del regolamento provvisorio). Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha coinciso con il calo del volume di produzione dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella al considerando 68 del regolamento provvisorio.

(55)

Come indicato nella tabella al considerando 104 del regolamento provvisorio, invece, le importazioni dal Vietnam tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 sono aumentate, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata di cui sopra, mentre le importazioni da altri paesi terzi come il Brasile sono diminuite durante lo stesso periodo quasi del 60 %. L'ipotesi che le importazioni dal Vietnam siano state sostituite da importazioni dall'Indonesia non trova pertanto riscontro nelle conclusioni.

(56)

La parte interessata inoltre non ha dimostrato la fondatezza dell'affermazione secondo la quale gli utilizzatori avrebbero accumulato scorte prima del periodo in esame per poi venderle in quantitativi sempre maggiori quando le importazioni dall'Indonesia sono aumentate. Neanche tali affermazioni hanno trovato riscontro nel corso dell'inchiesta. Le argomentazioni della parte interessata a questo riguardo andrebbero pertanto respinte.

(57)

In assenza di altre osservazioni relative al consumo dell'Unione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3.   Importazioni dal paese interessato

(58)

In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, le conclusioni raggiunte nei considerando da 56 a 66 del regolamento provvisorio sono state confermate.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(59)

Una delle parti interessate ha sostenuto che, sebbene il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti siano diminuiti durante il periodo in esame, tale diminuzione è da attribuire semplicemente a un aumento consistente registrato prima di tale periodo. La parte in questione ha sostenuto che, di conseguenza, tale diminuzione nel periodo in esame non doveva essere considerata un andamento negativo e che non rispecchiava un pregiudizio subito. Per valutare l'andamento degli indicatori del pregiudizio, tuttavia, sono prese di regola in considerazione solo le tendenze emerse durante il periodo in esame. In questo caso non vi era alcuna ragione valida per discostarsi da tale prassi e valutare l'andamento degli indicatori del pregiudizio su un periodo più lungo. Tale argomento andrebbe pertanto respinto.

(60)

La stessa parte interessata ha asserito che l'eventuale inclusione di sottoprodotti potrebbe aver gonfiato i costi di produzione dell'industria dell'Unione, incidendo anche sulla redditività. Tale asserzione non era corretta. I costi di produzione dell'industria dell'Unione, inclusi quelli dei sottoprodotti, sono stati sottoposti a verifica e la loro completezza e correttezza sono state sufficientemente dimostrate. Tale argomentazione andrebbe pertanto respinta.

(61)

In assenza di altre osservazioni relative all'andamento degli indicatori del pregiudizio, le conclusioni raggiunte nei considerando da 67 a 93 del regolamento provvisorio sono state confermate.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(62)

Una parte interessata ha argomentato che non tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo e che l'esistenza di un tale andamento per alcuni indicatori di pregiudizio non permette, da sola, di concludere che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole.

(63)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, non occorre che tutti gli indicatori del pregiudizio abbiano un andamento negativo per accertare l'esistenza di un pregiudizio. L'argomentazione non era tra l'altro corretta, in quanto l'inchiesta ha dimostrato che quasi tutti gli indicatori del pregiudizio mostravano un andamento negativo durante il periodo in esame. Tali argomentazioni andrebbero pertanto respinte.

(64)

Sulla base di quanto suesposto e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(65)

Una parte ha affermato che, in base alle conclusioni di cui al considerando 66 del regolamento provvisorio, che indicavano un margine di sottoquotazione medio ponderato tra lo 0 % e il 5 % per le importazioni dall'Indonesia durante il periodo dell'inchiesta, tali importazioni non possono aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto non avrebbero potuto esercitare alcuna pressione sui prezzi praticati nel mercato dell'Unione.

(66)

Tale affermazione non è stata corroborata dai dati dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio, le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sono notevolmente aumentate durante il periodo in esame, sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Tale aumento ha coinciso con un calo del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tali importazioni in notevoli quantità hanno costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i propri prezzi per allinearli al livello di prezzo delle importazioni indonesiane. I margini di sottoquotazione accertati erano pertanto effettivamente bassi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di fissare i propri prezzi in linea con l'aumento dei costi, il che ha comportato un significativo calo della sua redditività durante il periodo in esame. Ciò è confermato dall'entità dei margini di pregiudizio accertati, compresi tra il 24,9 % e il 47,0 %, come indicato nel considerando 125. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(67)

In assenza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 98 a 101 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

2.1.   Effetto delle importazioni provenienti dalla Cina

(68)

Due parti interessate hanno asserito che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi hanno avuto un impatto negativo sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e possono essere ritenute concause del pregiudizio notevole.

(69)

In termini assoluti il volume delle importazioni cinesi è rimasto a livelli modesti durante il periodo in esame, come indicato nel considerando 102 del regolamento provvisorio. Se si prendono inoltre in considerazione i dazi antidumping, i prezzi all'importazione erano a livelli superiori rispetto sia ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sia ai prezzi delle importazioni indonesiane. In considerazione del volume e dei livelli di prezzi delle importazioni originarie dalla Cina, l'asserzione secondo la quale le importazioni cinesi potevano essere ritenute concause del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stata respinta.

(70)

Le conclusioni raggiunte nei considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(71)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto delle importazioni da altri paesi terzi, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 104 a 108 del regolamento provvisorio.

2.3.   Andamento del consumo dell'Unione

(72)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione è coincisa con la diminuzione del consumo dell'Unione e che è stata questa, pertanto, la causa principale del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(73)

Come indicato nel considerando 109 del regolamento provvisorio il calo del consumo è stato solo del 2 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame sono diminuite del 17 %. Il calo del consumo non può pertanto spiegare il calo del volume delle vendite, molto più consistente. Le importazioni dall'Indonesia, inoltre, sono aumentate nonostante il consumo in diminuzione. Tale argomentazione andrebbe pertanto respinta.

(74)

In assenza di altre osservazioni al riguardo, le conclusioni di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.4.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(75)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 110 a 112 del regolamento provvisorio.

2.5.   Pretese inefficienze dell'industria dell'Unione

(76)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due parti hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle pretese inefficienze inerenti al processo produttivo di tali industria, compreso l'uso inefficiente delle risorse da parte dell'industria dell'Unione.

(77)

Tali parti non sono state in grado di precisare la natura delle pretese inefficienze. Come indicato nel considerando 113 del regolamento provvisorio, l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna inefficienza potenziale dell'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.

(78)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha ribadito le proprie argomentazioni circa le inefficienze dell'industria dell'Unione. A tale proposito la parte interessata ha sostenuto che le chiusure per operazioni di manutenzione, l'assorbimento di una società precedentemente affiliata, l'aumento del costo del lavoro nonché consistenti investimenti futuri e il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione non sono stati esaminati.

(79)

Contrariamente a quanto affermato, i fattori sopra menzionati sono stati analizzati dalla Commissione come indicato nei considerando da 94 a 96 (chiusure per operazioni di manutenzione), 89 e 90 (assorbimento di una società precedentemente affiliata), 91 (costo del lavoro) e 82 e 83 (investimenti), ma non è emersa alcuna potenziale inefficienza dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In assenza di altre osservazioni al riguardo, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio.

2.6.   La crisi finanziaria

(81)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto della crisi finanziaria, sono state confermate le conclusioni raggiunte nel considerando 114 del regolamento provvisorio.

2.7.   Investimenti e obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza

(82)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio è imputabile all'elevato livello di investimenti realizzati dall'industria dell'Unione. Tale parte ha sostenuto che è irrilevante stabilire se tali investimenti fossero necessari, in quanto andrebbero analizzati solo i loro effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione e in particolare i loro effetti sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(83)

La parte interessata non ha spiegato in quale misura gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione possano aver inciso sulla redditività della stessa. Come descritto nel considerando 116 del regolamento provvisorio, gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione si fondavano su decisioni aziendali ragionevoli e non potevano essere considerati inopportuni. I costi di investimento sono inoltre stati ammortizzati nel tempo e non hanno perciò inciso in modo significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Le argomentazioni della parte interessata a questo riguardo sono state pertanto respinte.

(84)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, questa parte interessata ha ribadito che il pregiudizio era stato causato dagli obblighi in materia di sicurezza e dai notevoli investimenti realizzati dall'industria dell'Unione per conformarsi a tali obblighi. Essa ha inoltre ribadito che il fatto che si trattasse di decisioni aziendali ragionevoli era irrilevante e che l'analisi avrebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente l'effetto sulla redditività. A questo proposito è stato infine sostenuto che il fatto che i costi degli investimenti siano stati ammortizzati nel tempo era irrilevante.

(85)

Contrariamente a quanto affermato, la valutazione ha preso in considerazione l'effetto sugli investimenti realizzati sulla redditività dell'industria dell'Unione. L'ammortamento dei costi di investimento è un fattore di costo pertinente per la determinazione della redditività e doveva pertanto essere preso in considerazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(86)

In assenza di altre osservazioni relative agli effetti degli investimenti e degli obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio.

2.8.   Costi delle materie prime e di altra natura

2.8.1.   Costi di produzione

(87)

Una parte interessata ha argomentato che la redditività è diminuita a causa del parallelo aumento generalizzato dei costi di produzione. Il pregiudizio è pertanto causato da tale aumento dei costi di produzione piuttosto che dalle importazioni provenienti dall'Indonesia.

(88)

Come indicato nel considerando 100 del regolamento provvisorio, l'aumento dei costi di produzione non ha potuto riflettersi sui prezzi di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia. La diminuzione della redditività è stata dunque principalmente dovuta all'aumento delle importazioni oggetto di dumping e tale argomento dovrebbe essere respinto.

2.8.2.   Assorbimento di una società precedentemente affiliata

(89)

La stessa parte interessata ha obiettato che gli effetti dell'assorbimento di una società precedentemente affiliata sulla redditività dell'industria dell'Unione non è stata analizzata in modo sufficiente. Tale parte ha sostenuto che l'assorbimento in questione ha inciso negativamente sulla redditività, cagionando così il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(90)

La Commissione ha inoltre proceduto a un ulteriore esame degli effetti dell'assorbimento di una società precedentemente affiliata sugli indicatori del pregiudizio pertinenti quali i costi di produzione, l'occupazione, gli investimenti e la redditività. Va notato che la società affiliata in questione è stata coinvolta solo nella vendita del prodotto in esame. Si è riscontrato che durante l'esercizio finanziario in cui l'assorbimento ha avuto luogo (esercizio 2011/2012) l'industria dell'Unione ha realizzato utili. Nell'esercizio finanziario successivo (2012/2013) la redditività è diventata invece negativa. Ciò è tuttavia coinciso con un aumento del volume delle importazioni dall'Indonesia, di fatto raddoppiato in quello stesso anno. Su tale base, l'analisi non ha confermato che l'assorbimento di una società precedentemente affiliata abbia avuto un impatto negativo significativo sulla redditività, e le argomentazioni formulate a tale riguardo andrebbero pertanto respinte.

2.8.3.   Costo del lavoro

(91)

Varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è da attribuirsi all'aumento del costo del lavoro. Sebbene all'aumento dei costi complessivi durante il periodo in esame abbia contribuito anche l'aumento del costo del lavoro, l'inchiesta ha dimostrato che l'impatto di tale fattore sul costo totale di produzione non è stato significativo (il dato esatto non può essere indicato per ragioni di riservatezza). Su tale base l'aumento del costo del lavoro non può essere considerato responsabile del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo dovrebbero essere respinte.

(92)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha obiettato che il costo del lavoro non avrebbe dovuto essere valutato in modo isolato, ma che sarebbe stato più pertinente prendere in considerazione l'impatto dell'aumento dei vari elementi di costo nel loro insieme.

(93)

Come indicato nei considerando 87 e 88, l'aumento dei costi di produzione nel loro complesso è stato valutato dalla Commissione e pertanto l'argomento al riguardo è stato respinto.

2.8.4.   Chiusure per operazioni di manutenzione

(94)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che il calo della produzione e delle vendite era attribuibile alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate dall'industria dell'Unione, che a loro volta hanno provocato il calo del volume delle vendite. Il calo della produzione e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione non dovrebbe pertanto essere attribuito alle importazioni dall'Indonesia.

(95)

L'inchiesta ha rivelato che la diminuzione della produzione tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta coincide in effetti con l'arresto prolungato della produzione per operazioni di manutenzione, alle quali tuttavia si è proceduto nel periodo in esame solamente nel tentativo di ridurre le scorte ingenti accumulate a causa del calo delle vendite negli anni precedenti.

(96)

La diminuzione della produzione e delle vendite è stata dunque una conseguenza dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico dall'Indonesia e tale argomento dovrebbe essere respinto.

(97)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte interessata ha ribadito che il pregiudizio era imputabile alle chiusure per operazioni di manutenzione e che era irrilevante se tali chiusure fossero necessarie o meno. La parte ha sostenuto che per valutare l'impatto sulla redditività dell'industria dell'Unione si sarebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente l'impatto delle chiusure in questione.

(98)

Come indicato nei considerando 95 e 96, le chiusure per operazioni di manutenzione sono dipese dalla diminuzione delle vendite, la quale a sua volta è dipesa dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia. Sono state dunque le importazioni dall'Indonesia a causare di fatto le chiusure per operazioni di manutenzione, le quali non possono dunque essere valutate isolatamente né considerate responsabili di aver inficiato il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito. L'argomento della parte interessata in questione è stato pertanto respinto.

2.8.5.   Svalutazione della rupia indonesiana

(99)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la svalutazione della rupia indonesiana tra gennaio 2012 e gennaio 2014 ha conferito ai produttori esportatori un vantaggio comparativo non correlato alle loro decisioni in materia di prezzi. Tale parte ha argomentato che occorrerebbe esaminare l'impatto di questo fattore.

(100)

In questo contesto va rammentato che l'effetto verosimile delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria dell'Unione è accertato essenzialmente stabilendo la sottoquotazione, la depressione e il contenimento dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un'altra valuta per essere comparabili. Il ricorso a tassi di cambio in questo contesto serve pertanto unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. È perciò evidente che, in questo caso, il tasso di cambio non può essere considerato un fattore che abbia causato un pregiudizio all'industria dell'Unione in quanto è inseparabile dalle importazioni stesse. L'argomento andrebbe pertanto respinto.

2.8.6.   Conclusioni

(101)

In assenza di altre osservazioni relative all'effetto dei costi delle materie prime e di altra natura, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 117 a 120 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(102)

In assenza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, le conclusioni raggiunte nei considerando da 121 a 125 del regolamento provvisorio sono state confermate.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(103)

In assenza di osservazioni riguardo all'interesse dell'industria dell'Unione, i considerando da 127 a 129 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(104)

In assenza di osservazioni riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, i considerando da 130 a 132 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.   Interesse degli utilizzatori

(105)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un utilizzatore ha ribadito l'argomentazione di cui al considerando 140 del regolamento provvisorio, secondo cui il consumo dell'Unione di glutammato monosodico è destinato ad aumentare in modo significativo, in particolare a causa di un divieto da parte dell'UE dell'uso di fosfati e di altri composti del fosforo, che saranno sostituiti dal glutammato monosodico per l'uso nel settore non alimentare. Tale utilizzatore ha successivamente sostenuto che la capacità dell'industria dell'Unione non sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda crescente sul mercato dell'Unione. La parte in questione ha inoltre affermato che un aumento del consumo andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione in quanto le consentirebbe di aumentare il proprio volume di vendite. Lo stesso utilizzatore ha ribadito che non esisterebbero sufficienti fonti alternative di approvvigionamento, in particolare perché i produttori di altri paesi terzi appartenevano anch'essi al gruppo di società cui appartiene l'industria dell'Unione e non approvvigionano pertanto il mercato dell'Unione.

(106)

Come indicato nel considerando 141 del regolamento provvisorio, è difficile prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo in merito al divieto d'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo sull'industria dell'Unione. In particolare, la parte interessata non ha fornito informazioni o elementi di prova per dimostrare se e in qual misura tale evento stimolerebbe la domanda di glutammato monosodico nell'Unione.

(107)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione disponeva di capacità inutilizzate disponibili e che sarebbe stata in grado di aumentare il proprio volume di produzione e far fronte, almeno in parte, a un aumento della domanda sul mercato dell'Unione. La capacità totale dell'Unione superava il consumo totale nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(108)

Per quanto riguarda le fonti alternative di approvvigionamento, come già indicato nel considerando 147 del regolamento provvisorio l'inchiesta ha rivelato che vari paesi terzi producevano glutammato monosodico. All'inizio del periodo in esame, vale a dire nell'esercizio 2010/2011, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi (ad esempio il Brasile, il Vietnam e la Corea) era consistente, ed è diminuita solo quando sono aumentate le importazioni a basso prezzo dall'Indonesia. L'inchiesta ha inoltre rivelato che diversi paesi terzi avevano fornitori che non appartenevano allo stesso gruppo cui appartiene l'industria dell'Unione. Le importazioni da altri paesi terzi potrebbero riprendere qualora la parità di condizioni nel mercato dell'Unione venisse ripristinata.

(109)

Le argomentazioni al riguardo andrebbero pertanto respinte.

(110)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha ribadito che la domanda di glutammato monosodico è destinata ad aumentare in modo significativo nell'Unione a causa del futuro divieto d'uso dei fosfati e che l'industria dell'Unione non sarà in grado di soddisfare tale aumento della domanda. La parte in questione non ha tuttavia fornito nuove informazioni o elementi di prova concreti e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha inoltre affermato che la Commissione non ha tenuto conto della percentuale che il glutammato monosodico rappresenta sui costi totali dei detergenti. La parte in questione non ha tuttavia presentato alcun nuovo elemento in grado di contraddire le conclusioni raggiunte nei considerando 138 e 139 del regolamento provvisorio, ossia che l'effetto possibile delle misure su tale società sarebbe limitato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(112)

La stessa parte interessata ha infine sostenuto che i costi aggiuntivi per l'industria non alimentare e per gli utilizzatori dei prodotti non alimentari non sono stati presi in considerazione. Essa non ha tuttavia presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(113)

Un altro utilizzatore ha affermato che l'impatto delle misure nei confronti dell'Indonesia e della Cina sugli utilizzatori dovrebbe essere valutato collettivamente.

(114)

L'impatto di entrambe le misure sugli utilizzatori è stato analizzato in particolare nel contesto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio. Come indicato nel considerando 108, da tale analisi è emerso che vari paesi terzi sarebbero state in grado di esportare glutammato monosodico nell'Unione. Tali paesi terzi erano presenti sul mercato dell'Unione prima che le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia entrassero nell'Unione in quantitativi sempre maggiori.

(115)

È stato sostenuto che gli utilizzatori non sono in grado di trasferire i costi aggiuntivi di un dazio antidumping ai consumatori finali a causa dell'elevata competitività nel settore dei prodotti alimentari finiti del mercato dell'Unione.

(116)

Come indicato nei considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio, per quanto riguarda il settore alimentare e delle bevande il glutammato monosodico rappresentava solo il 5 % circa del costo totale dei prodotti contenenti glutammato monosodico delle società che hanno collaborato. Queste società sono risultate redditizie. La parte interessata non ha fornito alcuna informazione che potesse smentire le conclusioni raggiunte. Le conclusioni di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio, secondo le quali le misure proposte avrebbero avuto un impatto limitato su tali società, sono pertanto state confermate e l'argomentazione formulata al riguardo dovrebbe essere respinta.

4.   Interesse dei fornitori di materie prime

(117)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due fornitori hanno contestato le conclusioni raggiunte nel considerando 143 del regolamento provvisorio, argomentando che la scomparsa dell'industria dell'Unione avrebbe un impatto significativo sulla loro attività economica. I fornitori in questione hanno sostenuto che un'eventuale interruzione della produzione di glutammato monosodico da parte dell'industria dell'Unione avrebbe un effetto negativo sulla loro attività complessiva, in quanto gli zuccherifici non possono non produrre un certo volume di sciroppi di zucchero e melasse, dei quali l'industria dell'Unione è il principale acquirente. Se lo zucchero in tali forme rimane invenduto, ciò potrebbe incidere sull'efficienza complessiva dell'impianto in questione.

(118)

Queste tesi non sono state tuttavia suffragate da elementi di prova e non si è pertanto potuto prenderle in considerazione.

5.   Altre argomentazioni

(119)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito le proprie osservazioni in merito alla pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione, sostenendo che l'imposizione di misure sul prodotto in questione avrebbe conferito all'industria dell'Unione un vantaggio comparativo sul mercato dell'Unione. Non sono tuttavia stati forniti nuovi elementi di prova a sostegno di queste affermazioni. Le conclusioni di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio sono pertanto state confermate e l'argomentazione al riguardo dovrebbe essere respinta.

6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 126 a 148 del regolamento provvisorio sono state confermate.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(121)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 151 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto che un margine di profitto al lordo delle imposte del 3 %-5 % costituirebbe un livello di profitto ragionevole e in linea con quello di mercato, fondato sul margine di profitto netto al lordo delle imposte realizzato nel 2013 dai produttori di glutammato monosodico siti in due paesi asiatici.

(122)

Il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio corrispondeva al margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza. Come indicato nel considerando 151 del regolamento provvisorio, le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia hanno iniziato a produrre effetti solo nel corso del terzo anno del periodo in esame. È stato pertanto ritenuto ragionevole determinare il margine di profitto facendo riferimento ai primi due anni del periodo in esame.

(123)

In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, le conclusioni raggiunte nei considerando da 150 a 152 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.   Misure definitive

(124)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di dumping, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l'aliquota del dazio individuale di un produttore esportatore è stata riveduta in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, in quanto talune transazioni erano state escluse dalla determinazione del suo prezzo all'esportazione.

(125)

In base a quanto precede, le aliquote alle quale tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Paese

Società

Margine di dumping

(%)

Margine di pregiudizio

(%)

Dazio antidumping definitivo

(%)

Indonesia

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

[24,9-40,2]

7,2

Indonesia

PT. Miwon Indonesia

13,3

[27,9-43,6]

13,3

Indonesia

Tutte le altre società

28,4

[31,4-47,0]

28,4

(126)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote antidumping individuali.

(127)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se essa modifica in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (4) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo a tale modifica sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(128)

Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(129)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(130)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

(131)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha fornito alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell'Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

B961

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Tutte le altre società

28,4

B999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1036/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 27).

(4)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale,

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (indicare il volume) di glutammato monosodico venduto per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Indonesia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


Top