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Document 32015R0083

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

    GU L 15 del 22.1.2015, p. 31–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/83/oj

    22.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 15/31


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/83 DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2015

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («Cina»).

    (2)

    Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 39,7 %, ad eccezione di quelli applicati a Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd. (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd. (33,8 %) e Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd.(36,5 %).

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (3)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    La richiesta è stata presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («richiedente»), l'unico produttore dell'Unione di glutammato monosodico, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

    (5)

    La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 29 novembre 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.   Inchiesta antidumping parallela

    (7)

    In parallelo, lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (5).

    (8)

    Nell'ambito di tale inchiesta, nell'agosto 2014 la Commissione ha istituito, con regolamento (UE) n. 904/2014 (6), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («regolamento provvisorio»). Le misure provvisorie sono state adottate per un periodo di sei mesi.

    (9)

    Le due inchieste parallele riguardano lo stesso periodo dell'inchiesta (di riesame) e lo stesso periodo in esame quale definito al considerando 10.

    5.   Inchiesta

    Periodi pertinenti coperti dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

    (10)

    L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame») (7).

    Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

    (11)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

    (12)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (13)

    Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori cinesi nonché di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.

    (14)

    Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento dei produttori esportatori dalla Cina e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori interessati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché solo due produttori esportatori della Cina hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste il campionamento non è stato ritenuto necessario.

    (15)

    Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

    (16)

    Si sono manifestati quattordici importatori non collegati. Nessuna di tali società, tuttavia, ha importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il campionamento non è stato quindi necessario.

    Questionari e verifica

    (17)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

    (18)

    Sono stati inviati questionari ai due produttori esportatori cinesi che si sono manifestati nella fase di campionamento, all'unico produttore dell'Unione e a 33 utilizzatori dell'Unione identificati.

    (19)

    Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da un operatore commerciale e da cinque utilizzatori. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

    (20)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    Produttore dell'Unione:

    Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Francia

    Utilizzatori:

    AkzoNobel, Amersfoort, Paesi Bassi

    Unilever, Rotterdam, Paesi Bassi

    Divulgazione di informazioni

    (21)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (22)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire glutammato monosodico («MSG») originario della Cina, che rientra attualmente nel codice NC ex 2922 42 00 («prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come i detergenti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati dai dettaglianti, mentre le confezioni più grandi, a partire da 20 kg, sono destinate agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del glutammato monosodico tuttavia non sono determinate dalle dimensioni dell'imballaggio o dalla purezza.

    (23)

    L'MSG viene prodotto principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

    (24)

    L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e l'MSG fabbricato e venduto sul mercato interno nel paese interessato, l'MSG fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e l'MSG fabbricato e venduto nei due potenziali paesi di riferimento, Thailandia e Indonesia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base.

    (25)

    Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    1.   Osservazioni preliminari

    (26)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato verificato se fossero in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

    (27)

    Come indicato ai considerando 18 e 19, sebbene siano stati inviati questionari a entrambi i produttori esportatori cinesi che si sono manifestati per il campionamento nessuno di loro ha risposto al questionario o ha collaborato all'inchiesta. Pertanto la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (28)

    Sia le autorità cinesi sia i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato sono stati informati dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (29)

    Per tali motivi, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le seguenti conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping sono fondate sui dati disponibili, in particolare sui dati contenuti nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e sule statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e della base dati cinese sulle esportazioni.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

    a)   Paese di riferimento

    (30)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario scegliere un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).

    (31)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di utilizzare la Thailandia o l'Indonesia come possibili paesi di riferimento adeguati, e ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni. Nell'inchiesta iniziale (8) era stata utilizzata la Thailandia come paese di riferimento adeguato. Nell'ambito della presente inchiesta è stata proposta l'Indonesia in considerazione del fatto che, come indicato al considerando 7, nella stessa data dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stata aperta un'inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (9). Una parte interessata ha sostenuto che la Thailandia non era un paese di riferimento adeguato dato che il produttore thailandese che ha collaborato faceva parte dello stesso gruppo di società del richiedente. È stato inoltre osservato che vi è mancanza di concorrenza sul mercato interno thailandese e che in tale mercato le vendite consistono soprattutto in piccole confezioni al dettaglio, mentre le esportazioni dalla Cina nell'Unione riguardano soprattutto grandi quantità confezionate in sacchi o sfuse per uso industriale.

    (32)

    La Commissione ha chiesto informazioni a più di cinque produttori noti del prodotto simile in Thailandia. Solo un produttore thailandese si è manifestato e ha risposto al questionario. Tale produttore fa parte dello stesso gruppo del richiedente. Contrariamente a quanto affermato da una parte interessata, il fatto di appartenere allo stesso gruppo del richiedente non implica automaticamente che il valore normale non sia affidabile. La parte interessata in questione non ha inoltre spiegato come il rapporto avrebbe potuto avere un impatto sul valore normale sul mercato interno della Thailandia. Di conseguenza l'argomentazione dovrebbe essere respinta.

    (33)

    Come indicato al considerando 24, l'inchiesta ha rivelato che il glutammato monosodico prodotto e venduto sul mercato interno della Thailandia aveva, fondamentalmente, le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali del prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, i processi di produzione in Cina erano simili a quelli del mercato thailandese. Infine, in Thailandia vi era un notevole livello di concorrenza con molti produttori nazionali e importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Cina. Inoltre, in contrasto con quanto sostenuto, l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno della Thailandia riguardavano sia il prodotto sfuso che quello al dettaglio. Per tali motivi l'argomentazione che la Thailandia non sarebbe una scelta adeguata come paese di riferimento dovrebbe essere respinta.

    (34)

    I produttori esportatori indonesiani hanno consentito all'uso dei loro dati forniti nel quadro della inchiesta parallela di cui al considerando 7 ai fini dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 24, l'inchiesta ha rivelato che il glutammato monosodico prodotto e venduto sul mercato interno dell'Indonesia aveva, fondamentalmente, le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali dei prodotti fabbricati ed esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, i processi di produzione in Cina erano simili a quelli del mercato indonesiano. Infine, in Indonesia vi era un notevole livello di concorrenza con molti produttori nazionali e importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Cina. Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che le vendite sul mercato interno in Indonesia riguardavano sia il prodotto sfuso che quello al dettaglio.

    (35)

    Ne consegue che entrambi i paesi, la Thailandia e l'Indonesia, erano potenzialmente idonei a essere scelti come paese di riferimento. Tuttavia, dato che il livello di dettaglio relativo ai produttori esportatori indonesiani, soggetti all'inchiesta parallela, era molto più alto rispetto a quello relativo all'unico produttore che ha collaborato in Thailandia, la Commissione ha ritenuto più opportuno scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    b)   Valore normale

    (36)

    Le informazioni ricevute dai produttori indonesiani che hanno collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cinesi.

    (37)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di ciascuno dei produttori indonesiani che hanno collaborato fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite nazionali sono state considerate rappresentative se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del totale delle vendite in esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è accertato che le vendite sul mercato interno in Indonesia erano rappresentative per ciascuno dei produttori. Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (38)

    Poiché è stato constatato che le vendite sul mercato erano state effettuate in quantità sufficiente e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    c)   Prezzo all'esportazione

    (39)

    In assenza di qualsiasi collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato ricavato dagli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

    (40)

    Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base alle statistiche, in particolare quelle di Eurostat, sulla base di una media ponderata.

    d)   Confronto e adeguamenti

    (41)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto tenendo conto degli adeguamenti al valore normale dei produttori esportatori indonesiani quali stabiliti nell'inchiesta parallela menzionati al considerando 41 del regolamento provvisorio.

    (42)

    Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi hanno vantaggi comparativi di costo rispetto ai produttori thailandesi per quanto riguarda il processo di produzione (integrazione verticale), l'evoluzione dei prezzi delle materie prime e il consumo di energia. Poiché è stata utilizzata l'Indonesia come paese di riferimento questo argomento è irrilevante. Per quanto riguarda l'Indonesia, come illustrato al considerando 34, i processi di produzione del glutammato monosodico in Cina erano simili a quelli impiegati nel mercato indonesiano. Va osservato che tutti i produttori di glutammato monosodico in tutto il mondo utilizzano metodi di produzione analoghi. L'MSG viene prodotto mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

    e)   Margine di dumping

    (43)

    Una parte interessata ha sostenuto che le esportazioni dalla Cina erano per lo più in forma sfusa, mentre le vendite sul mercato interno della Thailandia sono principalmente al dettaglio. Pertanto si è sostenuto che il margine di dumping doveva essere calcolato sulla base delle sole vendite in forma sfusa. Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha cooperato, non vi erano informazioni disponibili sulle condizioni di vendita, sullo stadio commerciale o sull'imballaggio delle esportazioni cinesi.

    (44)

    Inoltre poiché è stata utilizzata l'Indonesia come paese di riferimento questo argomento è irrilevante. In ogni caso, a prescindere dal fatto che le vendite al dettaglio siano state incluse o meno, il confronto ha dato luogo in tutti i casi a margini di dumping significativi, come indicato al considerando 47.

    (45)

    La Commissione ha inoltre calcolato i margini di dumping sulla base del valore normale stabilito nel paese di riferimento. Il confronto ha mostrato margini di dumping significativi come indicato al considerando 47.

    (46)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato possibile pertanto un confronto per tipo di prodotto. Il confronto si è invece basato sui dati statistici relativi ai prezzi all'esportazione come esposto ai considerando 39 e 40.

    (47)

    Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, è risultata in tutti i casi superiore al 25 %.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    a)   Osservazione preliminare

    (48)

    Oltre ad accertare l'esistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure e sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina; grado di attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni dalla Cina.

    b)   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina

    (49)

    Nonostante le misure in vigore, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 65 % durante il periodo in esame, con un corrispondente incremento della quota di mercato del 68 % come indicato al considerando 81. Tuttavia, nonostante tale aumento in termini relativi, i volumi e la quota di mercato delle importazioni cinesi in termini assoluti sono rimasti bassi durante l'intero periodo in esame.

    (50)

    Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi i prezzi all'importazione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat. I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti costantemente dall'esercizio 2010/2011 fino al periodo dell'inchiesta di riesame, e complessivamente del 20 % nel periodo in esame come stabilito al considerando 84, e si è accertato che erano oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È stato inoltre stabilito che in assenza di dazi antidumping essi sarebbero in media inferiori di oltre il 10 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    c)   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

    (51)

    La capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. Poiché tali dati non erano pubblici, la Commissione li ha sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti pubbliche disponibili, compresi articoli di stampa inseriti nella documentazione consultabile dalle parti interessate. Su tale base, la Cina è il principale paese produttore di glutammato monosodico al mondo, con una capacità produttiva annua e una produzione annua che sono cresciute durante il periodo in esame. Nel 2012, la capacità di produzione di MSG era dell'ordine di 3,5-4 milioni di tonnellate e la produzione dell'ordine di 2,5-3 milioni di tonnellate. Pertanto nel 2012 la capacità di produzione inutilizzata era dell'ordine di 600 000 — 900 000 tonnellate.

    (52)

    Secondo le stesse fonti, la capacità di produzione e la produzione di MSG in Cina sono destinate a crescere ulteriormente fino al 2017 perché la domanda di glutammato monosodico in Cina è in aumento.

    (53)

    Nel 2011 il governo cinese tramite il Ministry of Industry and Information Technology of China (MIIT) ha dato avvio a una politica di eliminazione delle tecnologie obsolete e inefficienti nelle unità di produzione che interessava 19 industrie cinesi tra cui quella dell'MSG. Il risultato è stato un calo significativo del numero di produttori cinesi di MSG. Per questo motivo una parte interessata ha affermato che non era probabile che la capacità cinese fosse aumentata. L'inchiesta ha accertato, sulla base delle informazioni contenute nella domanda e in articoli di stampa, che le imprese più grandi hanno aumentato la propria capacità di produzione. Di conseguenza la capacità di produzione complessiva di MSG in Cina è aumentata e l'argomentazione della parte interessata dovrebbe essere respinta.

    (54)

    Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, le scorte di MSG in Cina sono aumentate consistentemente negli ultimi anni e corrispondevano a oltre il doppio del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Una parte interessata ha affermato che, poiché le informazioni relative alle presunte scorte in eccesso non sono state inserite nel fascicolo non riservato, le parti interessate non possono verificarle e tali informazioni non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione. È stato inoltre affermato che l'eccesso di scorte appare improbabile in considerazione della riduzione di capacità da parte del governo cinese. A tale proposito, è opportuno notare che la parte interessata non ha presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Come affermato inoltre al precedente considerando 27, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Pertanto conformemente all'articolo 18 del regolamento di base è stato fatto uso dei dati disponibili. Inoltre, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione può non tener conto di informazioni fornite in via riservata in caso non sia fornito un riassunto non riservato accettabile, ma la mancata presentazione di tale riassunto non comporta il rifiuto automatico delle informazioni fornite in via riservata. Sebbene non tutti gli elementi contenuti nella domanda potessero essere verificati, comprese le informazioni relative alle scorte cinesi, in questo caso le informazioni fornite sono state tuttavia ritenute plausibili e corrette in quanto formano un quadro coerente con le informazioni verificabili fornite dal richiedente. Inoltre, dato che la capacità totale di produzione in Cina è aumentata come descritto al considerando 51, l'eccesso di scorte non era l'unico elemento a sostegno della conclusione che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate. La Commissione inoltre, ove possibile, ha verificato i dati con altre fonti disponibili, quali articoli di stampa, e ha utilizzato le informazioni solo quando era certa che fossero plausibili e sufficientemente affidabili. Quest'argomentazione dovrebbe quindi essere respinta.

    (55)

    A seguito della divulgazione delle informazioni, la stessa parte interessata ha affermato che le risultanze della Commissione erano basate non su fatti, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo antidumping dell'OMC (10), ma su mere supposizioni. La parte ha ribadito le proprie affermazioni sulla presunta riduzione della capacità e sulla capacità inutilizzata in Cina.

    (56)

    Come indicato in precedenza al considerando 27 nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta e, pertanto, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Come inoltre descritto in precedenza ai considerando 29 e 51 le informazioni utilizzate sono principalmente quelle fornite dal richiedente nella sua domanda, debitamente sottoposte a un controllo incrociato ove possibile. Poiché queste erano le uniche informazioni attendibili disponibili, l'argomentazione che le risultanze sono basate su mere supposizioni dovrebbe essere respinta.

    (57)

    Anche le informazioni fornite dalla parte interessata in questione sono state tenute in considerazione. Per quanto riguarda la capacità disponibile e la capacità inutilizzata in Cina tuttavia la parte interessata in questione ha fornito informazioni contraddittorie. Ad esempio, contrariamente a quanto la parte sostiene, le prove allegate alle sue osservazioni mostravano un aumento della capacità relativa all'MSG in Cina, e non una sua diminuzione. Ciò è in linea con le risultanze della Commissione come esposto al precedente considerando 53. La tesi, sostenuta dalla parte, di una probabile diminuzione della capacità complessiva in Cina dovrebbe pertanto essere respinta.

    (58)

    Si è dunque concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure antidumping, verrebbero probabilmente utilizzate per un aumento sostanziale delle esportazioni verso l'Unione, come spiegato ai successivi considerando 61 e 62.

    d)   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (59)

    Durante il periodo in esame il mercato dell'Unione rappresentava solo una modesta parte delle esportazioni cinesi a causa delle misure in vigore. Una parte interessata ha sostenuto che l'Unione non sia un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi, in quanto è previsto un aumento della domanda di glutammato monosodico in Asia e in altre economie emergenti compresa la Cina. Questa parte ha inoltre affermato che i produttori esportatori cinesi non avrebbero alcun interesse ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione perché i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi sarebbero in media più elevati o analoghi ai prezzi delle esportazioni cinesi nell'Unione.

    (60)

    Sebbene l'inchiesta abbia concluso che i prezzi all'esportazione dalla Cina nei paesi terzi erano in media leggermente superiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione, questo può anche essere dovuto al fatto che i produttori esportatori cinesi hanno diminuito i loro prezzi all'esportazione nell'Unione a causa dei dazi antidumping in vigore. Ciò non offre pertanto necessariamente un'indicazione del possibile livello dei prezzi in caso di scadenza delle misure. Al contrario, tenuto conto del livello dei dazi antidumping in vigore, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di aumentare i propri prezzi all'esportazione, pur restando a livelli di dumping e sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    (61)

    Anche se il consumo interno in Cina e il consumo nel resto dell'Asia e in altri mercati emergenti sono destinati ad aumentare, l'eccesso di capacità di produzione in Cina suggerisce un forte incentivo a trovare mercati alternativi in grado di assorbire tale eccesso di capacità.

    (62)

    La Commissione ha anche preso in considerazione l'eventuale istituzione di misure sulle importazioni cinesi di glutammato monosodico negli Stati Uniti d'America («USA») a seguito delle inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni che le autorità USA stanno svolgendo sullo stesso prodotto cinese. Le autorità USA hanno in effetti imposto misure antidumping definitive il 26 novembre 2014. Il dazio individuale per quattro produttori cinesi è stato fissato a 20,09 %, e il dazio residuo al 39,03 %. Di conseguenza è probabile che l'accesso delle importazioni cinesi al mercato americano venga ridotto e che ampie quantità di MSG cinese vengano riorientate verso il mercato dell'Unione, soprattutto in caso di contemporanea scadenza delle misure. A questo proposito, è opportuno rilevare che nel 2013 circa 26 600 tonnellate del prodotto in questione originario della Cina sono state esportate negli Stati Uniti, il che corrispondeva a una percentuale significativa del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (63)

    Inoltre, il prezzo medio dell'industria dell'Unione e il prezzo medio all'importazione nell'Unione praticato dai produttori esportatori indonesiani, quale stabilito nell'inchiesta parallela, come menzionato ai considerando 61 e 80 del regolamento provvisorio, erano entrambi più elevati dei prezzi medi all'importazione nell'Unione (meno il dazio antidumping) dalla Cina e dei prezzi medi all'importazione dalla Cina praticati nei paesi terzi. La presente analisi, a causa dell'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, si basa sulle informazioni disponibili, cioè sulla base dati cinese sulle esportazioni. La politica dei prezzi degli esportatori cinesi indica che, in caso di scadenza delle misure, l'Unione sarebbe un mercato attraente per gli esportatori cinesi, perché sarebbe possibile aumentare i prezzi all'esportazione nell'Unione.

    (64)

    La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi nonostante le misure in vigore dimostra anche che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a interessarsi al mercato dell'Unione. Il mercato UE dell'MSG resta interessante per le esportazioni cinesi, in considerazione dei livelli di prezzo osservati. In caso di abrogazione delle misure è molto probabile che tale interesse aumenti.

    (65)

    A seguito della divulgazione delle informazioni la succitata parte interessata ha ribadito le proprie affermazioni relative alla crescente domanda interna di MSG in Cina, al volume modesto delle esportazioni dalla Cina nell'Unione, alla quota di mercato della Cina e ai prezzi più alti dell'MSG cinese in altri paesi terzi rispetto all'Unione. La parte ha sostenuto che questi elementi non sono stati tenuti in considerazione nell'analisi della Commissione.

    (66)

    In primo luogo è senza fondamento l'affermazione che non sono stati tenuti in considerazione l'andamento della capacità di produzione e della capacità inutilizzata cinesi, l'aumento della domanda interna di MSG in Cina, il volume modesto di esportazioni dalla Cina nell'Unione, la quota di mercato della Cina quale descritta al considerando 49 e i livelli dei prezzi cinesi nell'Unione e in altri paesi terzi. Tali elementi sono infatti stati analizzati, come esposto ai considerando da 49 a 64, e le conclusioni in merito sono state divulgate alle parti interessate. In secondo luogo detta parte non ha fornito nuove prove a supporto delle sue affermazioni in aggiunta a quanto stabilito dalla Commissione durante l'inchiesta.

    (67)

    Infine, detta parte ha contestato la valutazione della Commissione, esposta al considerando 62, che le esportazioni cinesi potrebbero essere riorientate dagli USA all'Unione a causa delle misure antidumping istituite dalla autorità USA sulle esportazioni cinesi di MSG.

    (68)

    Tuttavia, come già spiegato al considerando 62, in caso di scadenza delle misure dell'Unione è probabile che le esportazioni cinesi sarebbero riorientate verso il mercato dell'Unione a causa delle misure antidumping istituite sulle importazioni cinesi di MSG negli USA.

    (69)

    Di conseguenza l'argomentazione della parte a tale riguardo dovrebbe essere respinta.

    4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

    (70)

    L'analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping, con margini di dumping notevoli. Alla luce delle risultanze relative alla notevole capacità di produzione inutilizzata disponibile in Cina e alla probabilità che le esportazioni siano riorientate verso il mercato dell'Unione in quantità significative e a prezzi di dumping, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero abrogate, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping.

    D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    (71)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile veniva fabbricato da un solo produttore dell'Unione, che costituisce l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (72)

    Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore, tutte le cifre relative a informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

    E.   SITUAZIONE NEL MERCATO DELL'UNIONE

    1.   Consumo dell'Unione

    (73)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione alle importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

    (74)

    Una parte interessata ha sostenuto che i pertinenti codici NC di Eurostat comprendono anche altri prodotti oltre al prodotto in esame e che pertanto il volume delle importazioni dalla RPC potrebbe comprendere l'acido glutammico e suoi sali. Tuttavia, poiché i dati sulle importazioni sono stati ricavati da Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa integrata dell'Unione europea), essi riguardavano unicamente il prodotto in esame e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (75)

    La stessa parte interessata ha sostenuto che non tutto il glutammato monosodico prodotto in Cina ed esportato nell'Unione ha il grado di purezza richiesto nell'Unione per gli additivi alimentari e ha espresso dubbi sul fatto che questo fosse correttamente rispecchiato nei volumi di importazione dalla Cina. Come stabilito al considerando 22 tutti i tipi di glutammato monosodico, indipendentemente dai loro livelli di purezza, rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta, e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (76)

    Su questa base, il consumo dell'Unione ha seguito l'andamento indicato di seguito:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione (tonnellate)

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Indice (esercizio 2010/2011 = 100)

    100

    87

    93

    98

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (77)

    Il consumo dell'Unione è diminuito tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma è risalito leggermente nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente, il consumo è calato del 2 % durante il periodo in esame. La diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente a una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, causata da un calo della produzione nello stesso periodo (cfr. considerando 100). Le importazioni totali sono rimaste a livelli simili nello stesso periodo. L'aumento del consumo nell'esercizio 2012/2013 è dovuto quasi esclusivamente a un aumento delle importazioni totali, in quanto le vendite dell'industria dell'Unione sono rimaste pressappoco allo stesso livello. Infine, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le vendite dell'industria dell'Unione diminuivano nuovamente, sono aumentati considerevolmente i volumi delle importazioni, in particolare dall'Indonesia (cfr. considerando 88).

    (78)

    Una parte interessata ha sostenuto che la descrizione dell'andamento dei consumi sarebbe incompleta poiché non ha tenuto conto del fatto che le importazioni di glutammato monosodico provenienti dal Vietnam sono state sostituite da importazioni provenienti dall'Indonesia e che gli utilizzatori, di conseguenza, hanno previsto che i prezzi non sarebbero aumentati ulteriormente e hanno ridotto le scorte. Se è vero che le importazioni di glutammato monosodico provenienti da altri paesi terzi, incluso il Vietnam, sono diminuite durante il periodo in esame, e quelle dall'Indonesia sono aumentate, ciò non influenza l'andamento del consumo complessivo nell'Unione in quanto tale. Analogamente, gli effetti dell'andamento dei flussi di importazione e la possibile risposta degli operatori economici, quali gli utilizzatori, a questi sviluppi non incidono sull'andamento del consumo in quanto tale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    2.   Importazioni dal paese interessato

    a)   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (79)

    Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

    (80)

    Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni e quota di mercato

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Cina

    Volume (tonnellate)

    1 518

    758

    1 923

    2 509

    (Indice)

    100

    50

    127

    165

    Quota di mercato (Indice)

    100

    57

    136

    168

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (81)

    I volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma sono notevolmente aumentati nell'esercizio 2012/2013 e nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 65 % durante il periodo in esame. La quota di mercato corrispondente ha registrato una tendenza simile, vale a dire è prima diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, per poi aumentare notevolmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, la quota di mercato è aumentata del 68 % nel periodo preso in esame. Nonostante questi aumenti in termini relativi, sia il volume che la quota di mercato delle importazioni cinesi in termini assoluti sono rimasti a livelli bassi durante il periodo in esame.

    b)   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

    (82)

    I prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.

    (83)

    La tabella riportata qui sotto mostra i prezzi medi delle importazioni dalla Cina:

    Tabella 3

    Prezzi all'importazione

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Cina

    Prezzo medio (EUR/tonnellata) (11)

    1 234

    1 199

    1 143

    992

    (Indice)

    100

    97

    93

    80

    (84)

    I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti costantemente dall'esercizio 2010/2011 al periodo dell'inchiesta di riesame e complessivamente del 20 % durante il periodo in esame.

    (85)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti non collegati, adeguati a livello franco fabbrica; e

    il prezzo all'esportazione stabilito sulla base delle statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione, segnatamente quelle di Eurostat, calcolato sulla base della media ponderata, effettuando opportuni adeguamenti con l'aggiunta dei dazi doganali, dei dazi antidumping e dei costi successivi all'importazione.

    (86)

    Il risultato del confronto ha dimostrato l'assenza di sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione. Tuttavia, una volta escluso l'effetto dei dazi antidumping, il margine di sottoquotazione raggiungeva un livello superiore al 10 %.

    3.   Importazioni dall'Indonesia

    a)   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia

    (87)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall'Indonesia sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

    (88)

    Le importazioni nell'Unione dall'Indonesia e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Volume delle importazioni e quota di mercato

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Indonesia

    Volume (tonnellate)

    8 638

    9 478

    18 317

    24 385

    (Indice)

    100

    110

    212

    282

    Quota di mercato (Indice)

    100

    126

    227

    287

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (89)

    Il volume delle importazioni dall'Indonesia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. L'aumento, continuo e significativo, è pari al 182 %, da 8 638 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 24 385 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (90)

    La corrispondente quota di mercato è quasi triplicata nel corso del periodo in esame, aumentando del 187 % nonostante un calo complessivo del consumo (– 2 %).

    b)   Prezzi delle importazioni dall'Indonesia

    (91)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani inseriti nel campione nell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

    (92)

    Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'Indonesia ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 5

    Prezzo all'importazione

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Indonesia

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 266

    1 279

    1 226

    1 162

    (Indice)

    100

    101

    97

    92

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (93)

    Il prezzo medio all'importazione del glutammato monosodico originario dell'Indonesia è leggermente aumentato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, prima di diminuire nell'esercizio 2012/2013, con un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi medi all'importazione del prodotto proveniente dall'Indonesia sono diminuiti complessivamente dell'8 % durante il periodo in esame.

    4.   Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

    (94)

    Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 6

    Importazioni da altri paesi terzi

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Brasile

    Volume (tonnellate)

    2 321

    969

    1 070

    889

    (Indice)

    100

    42

    46

    38

    Quota di mercato (Indice)

    100

    48

    49

    39

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 218

    1 306

    1 402

    1 365

    (Indice)

    100

    107

    115

    112

    Repubblica di Corea

    Volume (tonnellate)

    1 248

    2 157

    923

    802

    (Indice)

    100

    173

    74

    64

    Quota di mercato (Indice)

    100

    198

    79

    65

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 231

    1 296

    1 293

    1 277

    (Indice)

    100

    105

    105

    104

    Vietnam

    Volume (tonnellate)

    5 707

    6 042

    1 820

    769

    (Indice)

    100

    106

    32

    13

    Quota di mercato (Indice)

    100

    121

    34

    14

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 284

    1 291

    1 361

    1 318

    (Indice)

    100

    101

    106

    103

    Altri paesi terzi

    Volume (tonnellate)

    993

    681

    478

    434

    (Indice)

    100

    69

    48

    44

    Quota di mercato (Indice)

    100

    79

    52

    45

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 594

    1 718

    2 044

    2 001

    (Indice)

    100

    108

    128

    126

    Totale degli altri paesi terzi

    Volume (tonnellate)

    10 268

    9 848

    4 291

    2 894

    (Indice)

    100

    96

    42

    28

    Quota di mercato (Indice)

    100

    110

    45

    29

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 293

    1 323

    1 433

    1 424

    (Indice)

    100

    102

    111

    110

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (95)

    Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente da 10 268 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 2 894 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, ossia del 72 % nel periodo in esame. La quota di mercato corrispondente è diminuita del 71 % nello stesso periodo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi corrispondeva all'incirca a solo un quarto del suo livello durante l'esercizio 2010/2011. I prezzi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati complessivamente del 10 % durante il periodo in esame.

    (96)

    Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni totali, comprese quelle dalla Cina e dall'Indonesia, erano rimaste stabili durante il periodo in esame.

    (97)

    Tale affermazione era in contraddizione con le statistiche disponibili sulle quali si basano i risultati dell'inchiesta, come mostra la seguente tabella 7. In effetti le importazioni totali nell'Unione sono aumentate complessivamente del 46 % nel periodo in esame. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (98)

    Le importazioni totali, comprese quelle da Cina e Indonesia, hanno avuto il seguente andamento.

    Tabella 7

    Importazioni totali

     

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Importazioni totali

    Volume (tonnellate)

    20 424

    20 084

    24 531

    29 788

    (Indice)

    100

    98

    120

    146

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (99)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    a)   Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

    (100)

    Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume della produzione

    (Indice)

    100

    95

    107

    91

    Capacità produttiva

    (Indice)

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti

    (Indice)

    100

    95

    107

    91

    Fonte: risposta al questionario.

    (101)

    La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, è poi aumentata tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, raggiungendo il livello più basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha mostrato che le oscillazioni sono state dovute principalmente alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate ogni 15 mesi dall'industria dell'Unione, e alle cattive condizioni atmosferiche nell'inverno 2010/2011, che hanno pregiudicato le forniture di una delle materie prime principali (l'ammoniaca). Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la chiusura per operazioni di manutenzione è stata prolungata nel tentativo di ridurre le abbondanti scorte. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 9 % durante il periodo in esame.

    (102)

    Una parte ha sostenuto che il volume della produzione e l'utilizzo della capacità sono diminuiti solo dopo un sostanziale aumento nel periodo precedente al periodo in esame. In base a questa osservazione la parte ha sostenuto che l'andamento decrescente di tali fattori non dimostra il pregiudizio. La Commissione, nel determinare le tendenze dei vari indicatori di pregiudizio, ha basato la sua valutazione sul periodo in esame, che è stato stabilito al momento dell'apertura dell'inchiesta. Il periodo in esame è costituito dal periodo dell'inchiesta di riesame e dai tre precedenti esercizi finanziari, scelta che corrisponde a una prassi costante. Il semplice fatto che alcuni indicatori di pregiudizio avessero valori più elevati prima del periodo in esame non costituisce un motivo sufficiente per discostarsi da tale prassi. Possono essere prese in considerazione pertanto solo le tendenze relative al periodo in esame. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

    (103)

    La capacità produttiva è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame.

    (104)

    In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità produttiva invariata il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, vale a dire diminuendo inizialmente nell'esercizio 2011/2012 per poi aumentare nell'esercizio 2012/2013 e diminuire nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il tasso di utilizzo degli impianti risulta diminuito complessivamente del 9 % nel periodo in esame, in parallelo al calo del volume della produzione.

    b)   Volume delle vendite e quota di mercato

    (105)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato nell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 9

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle vendite nell'Unione (Indice)

    100

    84

    85

    83

    Quota di mercato

    (Indice)

    100

    96

    91

    85

    Fonte: risposte al questionario, Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

    (106)

    Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % nel periodo in esame, principalmente tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, rimanendo invece relativamente stabile negli anni seguenti. La diminuzione del volume delle vendite, contemporaneamente al calo del consumo e all'aumento delle importazioni soprattutto dall'Indonesia, ha comportato una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione di circa il 15 % durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, in coincidenza con un aumento della quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia e dalla Cina nello stesso periodo. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a diminuire con regolarità, mentre aumentavano notevolmente i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia. Analogamente, le importazioni e la quota di mercato della Cina sono aumentate durante il periodo in esame, pur rimanendo a livelli bassi.

    c)   Crescita

    (107)

    Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, pari a una perdita di quota di mercato del 15 %.

    d)   Occupazione e produttività

    (108)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 10

    Occupazione e produttività

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Numero di addetti

    (Indice)

    100

    103

    107

    108

    Produttività (unità/addetto)

    (Indice)

    100

    92

    100

    85

    Fonte: risposta al questionario.

    (109)

    L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata continuamente, con un incremento complessivo pari all'8 % nel periodo in esame. L'aumento si deve principalmente all'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e all'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione.

    (110)

    La produttività è diminuita a causa dell'effetto combinato dell'aumento dell'occupazione e del calo della produzione come mostrato alla tabella 8 del considerando 100.

    6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (111)

    Sebbene il margine di dumping stabilito per la Cina fosse ben al di sopra del livello de minimis, il volume delle importazioni dalla Cina è rimasto basso per tutto il periodo in esame. Se le misure fossero abrogate, tuttavia, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione sarebbe significativo a causa del volume crescente e dei prezzi in diminuzione delle importazioni dalla Cina e della prevista evoluzione delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure. In parallelo nell'inchiesta antidumping sulle importazioni di MSG dall'Indonesia di cui al considerando 7 sono stati calcolati margini di dumping elevati per i produttori esportatori dell'Indonesia che hanno collaborato all'inchiesta, i quali hanno aumentato considerevolmente la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

    (112)

    L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sulle importazioni di MSG originarie dalla Cina, come esposto al considerando 124. Poiché le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sono aumentate significativamente durante il periodo in esame e, come accertato, hanno determinato un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione (12), si può concludere che tale processo di ripresa si è invertito.

    a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (113)

    I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti non collegati dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 11

    Prezzi medi di vendita

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

    (Indice)

    100

    107

    101

    97

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    (Indice)

    100

    120

    124

    130

    Fonte: risposta al questionario.

    (114)

    Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti non collegati è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Era dapprima aumentato del 7 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma da allora ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta di riesame. L'aumento del prezzo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 può essere considerato una conseguenza degli aumenti dei costi nello stesso periodo, sebbene l'aumento dei costi sia stato più pronunciato rispetto all'aumento dei prezzi. Allo stesso tempo le importazioni dall'Indonesia sono aumentate e hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 % tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, nonché di un ulteriore 4 % tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (115)

    Il costo unitario della produzione è aumentato del 30 % nel periodo in esame. Si è assistito a un aumento continuo a partire dall'esercizio 2011/2012, dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro. Come menzionato sopra, tale aumento di costi non ha potuto essere compensato da un aumento equivalente dei prezzi a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia.

    (116)

    Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di valutare se la potenziale inclusione di sottoprodotti nel costo di produzione dell'industria dell'Unione potesse avere aumentato artificialmente il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che i sottoprodotti sono stati correttamente imputati e non hanno falsato in alcun modo la situazione del pregiudizio. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

    b)   Costo del lavoro

    (117)

    Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

    Tabella 12

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    (Indice)

    100

    117

    125

    124

    Fonte: risposta al questionario.

    (118)

    Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 24 %. Ciò si spiega principalmente con un maggiore sforzo dell'industria dell'Unione volto a migliorare il rendimento dei propri operai e del proprio personale al fine di ottimizzare il processo produttivo.

    c)   Scorte

    (119)

    Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

    Tabella 13

    Scorte

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Scorte finali

    (Indice)

    100

    82

    164

    143

    Scorte finali in percentuale sulla produzione

    (Indice)

    100

    86

    153

    156

    Fonte: risposta al questionario.

    (120)

    Le scorte finali sono aumentate complessivamente del 43 % nel periodo in esame. Tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013 le scorte sono aumentate a causa di un aumento della produzione, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono rimaste praticamente stabili. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a seguito della decisione di ridurre la produzione nel tentativo di far decrescere i livelli elevati di scorte.

    (121)

    Le scorte finali in percentuale sulla produzione sono diminuite tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 ma sono quasi raddoppiate tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013. Sono aumentate ulteriormente tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso sono aumentate del 56 % nel periodo in esame. L'aumento nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame va esaminato alla luce dell'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, mentre le vendite nell'Unione sono rimaste quasi stabili durante lo stesso periodo.

    d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (122)

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

    Tabella 14

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    (Indice)

    100

    30

    – 31

    – 80

    Flusso di cassa (in EUR)

    (Indice)

    100

    39

    – 48

    – 19

    Investimenti (in EUR)

    (Indice)

    100

    182

    143

    197

    Utile sul capitale investito

    (Indice)

    100

    14

    – 61

    – 110

    Fonte: risposta al questionario.

    (123)

    La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 la redditività è diminuita notevolmente, restando però positiva. A partire dall'esercizio 2012/2013 la redditività è diventata negativa. È diminuita ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la redditività è diminuita del 180 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dall'Indonesia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping e non hanno permesso all'industria dell'Unione di allineare i propri prezzi all'aumento dei costi. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia una diminuzione continua nel periodo in esame, con risultati negativi a partire dall'esercizio 2012/2013. Tale tendenza si è accentuata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 119 % durante il periodo in esame.

    (124)

    Gli investimenti sono aumentati del 97 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la manutenzione e la conformità ai requisiti legali in materia di sicurezza. L'industria dell'Unione si stava riprendendo dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi, avvenute prima del periodo in esame; aveva iniziato a migliorare la propria situazione ed era redditizia all'inizio del periodo in esame, fino all'esercizio 2011/2012. In tali circostanze è stato effettuato un certo numero di investimenti che non potevano essere ulteriormente rimandati, il che spiega l'aumento notevole degli investimenti nell'esercizio 2011/2012 e negli anni successivi.

    (125)

    L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dall'esercizio 2012/2013, rispecchiando l'andamento negativo della redditività. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 210 % durante il periodo in esame.

    (126)

    In considerazione della diminuzione della redditività e del flusso di cassa anche la capacità della società di ottenere capitali è stata influenzata negativamente.

    e)   Conclusioni relative al pregiudizio

    (127)

    Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio riportano un andamento negativo. Ad esempio il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti di circa il 9 % e il volume delle vendite del 17 % durante il periodo in esame. Nel tentativo di compensare le perdite in termini di volume delle vendite e quote di mercato, i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono stati ridotti del 3 % durante il periodo in esame, mentre i costi di produzione aumentavano del 30 %. Di conseguenza la redditività, che era positiva all'inizio del periodo in esame, è diminuita ed è diventata negativa nell'esercizio 2012/2013, continuando a diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si sono osservate tendenze negative simili per il flusso di cassa e per l'utile sul capitale investito.

    (128)

    L'occupazione è aumentata dell'8 % nel periodo in esame. L'aumento durante il periodo in esame si spiega principalmente con l'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e con l'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione. Anche gli investimenti hanno mostrato un andamento positivo; sono stati finalizzati principalmente alle misure di prevenzione e ai requisiti in materia di sicurezza, ma non all'aumento della capacità. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza del pregiudizio.

    (129)

    Una parte interessata ha sostenuto che un andamento negativo che interessa solo alcuni degli indicatori di pregiudizio non è sufficiente per concludere che vi sia un pregiudizio grave. L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non richiede che tutti gli indicatori di pregiudizio mostrino un andamento negativo, ma che la situazione dell'industria dell'Unione sia analizzata valutando l'andamento di tutti gli indicatori di pregiudizio nel complesso. Nella fattispecie, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio mostravano un andamento negativo, compresi gli indicatori principali quali il volume delle vendite e della produzione, la quota di mercato, il prezzo medio di vendita e la redditività.

    (130)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    F.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

    1.   Osservazione preliminare

    (131)

    Come indicato ai considerando da 99 a 130, l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Durante l'intero periodo in esame, le importazioni cinesi erano presenti sul mercato dell'Unione solo in quantità limitate, mentre il volume delle importazioni e la quota di mercato dell'Indonesia durante lo stesso periodo sono quasi triplicate. Nell'inchiesta parallela riguardante le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia, di cui al considerando 7, si è concluso che le importazioni dall'Indonesia erano oggetto di dumping e causavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione, mentre le importazioni dalla Cina, visti il volume modesto e i livelli di prezzo, non contribuivano a tale pregiudizio (13). Allo stesso tempo, come indicato ai considerando 48 e 70, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

    2.   Incidenza del volume previsto delle importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (132)

    La Commissione ha valutato il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore, ovvero l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato e sull'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (133)

    L'analisi si è concentrata sulla capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi, sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sulla politica dei prezzi nell'Unione dei produttori cinesi. Sono state anche tenute in considerazione le misure antidumping istituite sulle importazioni di MSG dall'Indonesia.

    (134)

    Come indicato al considerando 51 la capacità inutilizzata relativa all'MSG in Cina è stata stimata nel 2012 in circa 600 000 — 900 000 tonnellate. Tale quantità supera ampiamente il consumo totale di MSG dell'Unione durante lo stesso periodo.

    (135)

    Si può ragionevolmente prevedere che, in conseguenza dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 59 a 64, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte di tale capacità inutilizzata sarebbe riorientata, con tutta probabilità, verso il mercato dell'Unione.

    (136)

    Come indicato in precedenza al considerando 50 in assenza di dazi antidumping la sottoquotazione dei prezzi all'importazione cinesi rispetto ai prezzi di vendita nell'Unione sarebbe superiore in media al 10 %. I prezzi delle importazioni cinesi sarebbero inoltre inferiori ai prezzi delle importazioni indonesiane. In base a quanto precede è stato concluso che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero la pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, inasprendo il grave pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione. A tale riguardo va ricordato che l'inchiesta antidumping parallela ha mostrato che le importazioni dall'Indonesia hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione, con la conseguenza che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata all'aumento dei costi ma, al contrario, è stata costretta a ridurli durante il periodo in esame.

    (137)

    Come illustrato al considerando 60 i prezzi delle importazioni cinesi potrebbero aumentare in caso di scadenza delle misure. Tuttavia, tenuto conto dei notevoli margini di sottoquotazione riscontrati una volta detratti i dazi antidumping, anche se i prezzi delle importazioni cinesi aumentassero gli esportatori cinesi disporrebbero comunque di un margine per mantenere i livelli dei prezzi all'importazione al di sotto dei livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione. In tal modo i produttori esportatori cinesi guadagnerebbero con tutta probabilità ulteriori quote di mercato sul mercato dell'Unione. Se ciò avvenisse l'industria dell'Unione dovrebbe far fronte a un calo immediato delle sue vendite e prezzi di vendita.

    (138)

    Ci si attende infine che l'industria dell'Unione sia in grado di riprendersi dal pregiudizio subito a seguito dell'inchiesta parallela relativa all'Indonesia e delle conseguenti misure nei confronti delle importazioni da tale paese. Il processo di ripresa sarebbe compromesso se a causa della scadenza delle misure le importazioni dalla Cina riprendessero in quantità considerevoli e a prezzi di dumping.

    3.   Osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni

    (139)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni una parte interessata ha affermato che il mantenimento delle misure non migliorerebbe la situazione del produttore dell'Unione poiché il deterioramento della sua situazione sarebbe causato soprattutto da fattori diversi dalle importazioni di MSG dalla Cina. Secondo la parte i fattori negativi sarebbero in particolare l'impatto della politica degli investimenti dell'industria dell'Unione sulla sua redditività, l'aumento del costo del lavoro e il presunto uso inefficiente delle risorse. Gli effetti di tali fattori non sarebbero stati tenuti sufficientemente in considerazione nella valutazione della situazione complessiva dell'industria dell'Unione.

    (140)

    Va osservato che la parte interessata non ha fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni.

    (141)

    Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione, la parte non ha spiegato in quale misura tali investimenti possano aver avuto un'incidenza sulla redditività. Come indicato al considerando 124 gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione si basavano su ragionevoli decisioni commerciali e non possono essere considerati ingiustificati. I costi di investimenti sono inoltre ammortizzati nel tempo e, in quanto tali, non hanno avuto un impatto significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione.

    (142)

    Per quanto riguarda l'aumento dei costi del lavoro l'inchiesta ha riscontrato, sebbene non sia possibile fornire le cifre esatte per motivi di riservatezza, che gli effetti di tale aumento sul costo di produzione totale non sono stati significativi.

    (143)

    Per quanto riguarda l'uso inefficiente delle risorse, la parte ha omesso di precisare la natura delle presunte inefficienze e l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna potenziale inefficienza dell'industria dell'Unione.

    (144)

    Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte.

    4.   Conclusioni

    (145)

    Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare in merito alla capacità inutilizzata, all'attrattiva del mercato dell'Unione e ai prezzi attesi delle importazioni cinesi, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe ulteriormente la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    G.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (146)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    (147)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (148)

    Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistano valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse dell'Unione.

    1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (149)

    L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 131 il pregiudizio è stato causato dalle importazioni in dumping dall'Indonesia. L'inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure contro le importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione del pregiudizio grave. In particolare la ripresa dell'industria dell'Unione, prevista a seguito dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia, verrebbe messa a repentaglio dalla ripresa delle importazioni cinesi in dumping sul mercato dell'Unione.

    (150)

    Qualora le misure fossero mantenute si prevede che l'industria dell'Unione sarà in grado di beneficiare appieno degli effetti delle misure imposte nell'ambito dell'inchiesta parallela relativa alle importazioni di MSG dall'Indonesia, vale a dire potrà riprendersi dal pregiudizio subito, e infine migliorare la propria redditività.

    (151)

    Si è concluso pertanto che è nell'interesse dell'industria dell'Unione che le misure in vigore contro la Cina siano mantenute.

    2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

    (152)

    Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura si sono manifestate quattordici società. Nessuna di tali società, tuttavia, ha importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (153)

    Un operatore commerciale nell'Unione, che esercita la rivendita del glutammato monosodico nell'Unione e in paesi terzi, si è manifestato durante l'inchiesta come utilizzatore. Tale operatore commerciale ha acquistato MSG principalmente dall'industria dell'Unione, ma anche da importatori. L'MSG acquistato non era di origine cinese, ma indonesiana o di altri paesi terzi. Nell'ambito dell'attività complessiva di tale operatore le operazioni relative al glutammato monosodico avevano carattere marginale. Per questi motivi si è ritenuto che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico provenienti dalla Cina non hanno avuto un effetto negativo significativo sulla situazione dell'operatore.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (154)

    Gli utilizzatori appartengono prevalentemente al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, nel quale il prodotto è usato per la produzione di miscugli di spezie, zuppe e cibi pronti. Il glutammato monosodico è usato altresì in applicazioni specifiche estranee al settore alimentare, ad esempio nella produzione di detergenti.

    (155)

    Trentatré società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Cinque società hanno collaborato all'inchiesta inviando le risposte al questionario. Quattro di esse appartenevano al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, una a un settore non alimentare. Due delle società che hanno collaborato, una attiva nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e l'altra nella produzione di detergenti, sono state sottoposte a verifiche in loco.

    a)   Settore dei prodotti alimentari e delle bevande

    (156)

    L'inchiesta ha rivelato che, in media, il glutammato monosodico costituiva circa il 5 % del costo totale dei prodotti che lo contenevano, fabbricati dalle società che hanno collaborato, le quali hanno fornito i dati necessari.

    (157)

    Dei quattro utilizzatori che hanno collaborato, soltanto uno ha importato glutammato monosodico proveniente dalla Cina. Tale società che ha collaborato ha acquistato MSG dall'industria dell'Unione e ha importato il 40 % circa dei suoi acquisti totali di MSG dalla Cina. Le attività connesse ai prodotti contenenti MSG rappresentavano circa un terzo del totale delle sue attività. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato riscontrato che la società era redditizia.

    (158)

    Le altre tre società non hanno importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per due di queste società le attività connesse all'MSG sono relativamente poco significative se paragonate all'attività complessiva. Inoltre in base alle informazioni fornite queste due società erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda la terza società, sebbene le sue attività connesse ai prodotti contenenti glutammato monosodico rappresentassero circa un terzo della sua attività totale, si è stabilito che la società era redditizia durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    b)   Settore non alimentare

    (159)

    Una delle società che hanno collaborato usava glutammato monosodico per la produzione di detergenti; tale prodotto costituiva tra il 15 % e il 20 % del costo di produzione dei prodotti interessati. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la società aveva acquistato glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione, importandolo anche da paesi terzi ma non dalla Cina. Solo una parte modesta della sua attività riguardava prodotti che contenevano glutammato monosodico al confronto con l'attività complessiva che, inoltre, aveva realizzato profitti tra il 5 % e il 10 % durante il periodo dell'inchiesta.

    (160)

    Questa parte interessata ha sostenuto che, poiché il quadro normativo dell'UE vieta l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo (14), è verosimile che l'MSG venga usato in quantitativi sempre maggiori per sostituire i fosfati e gli altri composti del fosforo nella produzione dei detergenti. Si prevede quindi che la domanda di MSG nell'Unione aumenterà sostanzialmente e che eventuali dazi antidumping sulle importazioni avranno un effetto negativo sull'andamento di tale nuovo mercato. In particolare, detta parte sosteneva che il livello delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di MSG originario della Cina non consentirebbe alle importazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione e che, pertanto, vi sarebbe un rischio di mancanza di approvvigionamento nell'Unione. Essendovi inoltre misure in vigore sulle importazioni di MSG dall'Indonesia, mancherebbero inoltre fonti alternative di approvvigionamento.

    (161)

    Questo utilizzatore ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione avrebbe beneficiato dell'aumento previsto dei consumi di MSG e aumentato il suo volume di vendite sul mercato dell'Unione. D'altro canto, l'utilizzatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione non avrebbe sufficiente capacità per soddisfare l'aumento della domanda sul mercato dell'Unione.

    (162)

    È tuttavia difficile in questa fase prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo sul mercato dell'Unione e se, o in qual misura, esso stimolerà la produzione di detergenti a base di glutammato monosodico e inciderà quindi sulla domanda di glutammato monosodico nell'Unione. La parte interessata non ha peraltro fornito alcuna prova in merito alla portata dell'effetto negativo di un eventuale dazio antidumping. Va osservato al riguardo che lo scopo di un dazio antidumping è ripristinare la parità di condizioni sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre rivelato un certo numero di fonti alternative di approvvigionamento, quali il Brasile, il Vietnam e la Corea.

    (163)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, la stessa parte interessata ha ribadito che la domanda di MSG dovrebbe aumentare sensibilmente nell'Unione a causa del divieto dei fosfati e che l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda crescente nell'Unione. Tuttavia, la parte in questione non ha presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione, e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (164)

    Per quanto riguarda le fonti alternative di approvvigionamento, nell'esercizio 2010/2011 la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi era significativa e si è ridotta solo a causa delle importazioni dall'Indonesia a prezzi sleali. Si prevede che l'istituzione di dazi contro le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia nell'inchiesta parallela consentirà ad altri paesi terzi di riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. L'abrogazione delle misure contro la Cina comprometterebbe l'effetto atteso delle misure antidumping contro l'Indonesia poiché le importazioni dalla Cina potrebbero entrare nel mercato dell'Unione in quantità notevolmente superiori e a prezzi di dumping nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione (come esposto in precedenza ai considerando da 149 a 151).

    (165)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, la suddetta parte interessata ha ribadito che non sussistono reali fonti alternative di approvvigionamento, dato che i produttori in altri mercati di paesi terzi appartengono allo stesso gruppo dell'industria dell'Unione.

    (166)

    Come indicato ai considerando 94 e 95 esistono fonti alternative di approvvigionamento di MSG in vari paesi terzi, tra cui il Brasile, la Repubblica di Corea e il Vietnam. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi diversi da Cina e Indonesia corrispondeva a solo un quarto del suo livello durante l'esercizio 2010/2011. Se le misure sulle importazioni dalla Cina fossero confermate è ragionevole ritenere che le importazioni da altri paesi terzi potrebbero soddisfare almeno parzialmente le esigenze degli utilizzatori di MSG, con una corrispondente quota di mercato pari o superiore al livello dell'esercizio 2010/2011. Inoltre, in base alle informazioni a disposizione delle parti nel fascicolo non riservato, tali fonti alternative appartengono sia a società/gruppi di società indipendenti dal gruppo Ajinomoto sia a tale gruppo. In ogni caso, anche se tali fonti alternative appartenessero al gruppo Ajinomoto, non vi è alcuna indicazione che non intendano rifornire il mercato dell'Unione a condizioni eque. L'argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

    (167)

    La stessa parte ha inoltre affermato che l'industria dell'Unione ha mantenuto una posizione dominante e che vi sarebbe una mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione. Essa ha argomentato che il mantenimento delle misure sulle importazioni cinesi di MSG rafforzerebbe ulteriormente la posizione dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

    (168)

    L'inchiesta ha chiaramente dimostrato che l'industria dell'Unione, avendo perso quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia, non era in grado di mantenere il proprio volume di vendite nell'Unione. Inoltre l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata rispetto all'aumento dei costi delle materie prime, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, e ha subito perdite significative durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha altresì notato che esiste concorrenza da parte delle importazioni originarie di un certo numero di altri paesi terzi, i quali traggono beneficio dal libero accesso al mercato dell'Unione. Vi erano pertanto prove insufficienti di una pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione e l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

    (169)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, la parte interessata in questione ha sostenuto che la dipendenza degli utilizzatori dall'industria dell'Unione e l'insufficienza di fonti di approvvigionamento alternative non sarebbero nell'interesse dell'Unione. A sostegno di tale affermazione, la parte interessata ha osservato che il calo del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 era in gran parte dovuto a una diminuzione del volume di produzione dell'industria dell'Unione.

    (170)

    Come indicato in precedenza al considerando 100 la produzione è diminuita del 5 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 mentre al tempo stesso il consumo diminuiva del 13 % (cfr. considerando 76 e 78). Nell'esercizio 2011/2012 l'utilizzo della capacità era inferiore del 5 % al livello dell'esercizio 2010/2011: nell'esercizio 2011/2012 vi era pertanto una riserva di capacità. La produzione dell'industria dell'Unione non può pertanto avere esercitato un'influenza sul calo del consumo nell'esercizio 2011/2012. In ogni caso, come indicato al precedente considerando 166, esistono fonti di approvvigionamento alternative in altri paesi terzi. L'argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

    (171)

    Sulla base di quanto precede, e in particolare del fatto che le misure contro la Cina non sembrano aver avuto un effetto negativo sugli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione ha concluso che se le misure fossero mantenute l'impatto sulla situazione economica di tali operatori non sarebbe significativo.

    4.   Interesse dei fornitori

    (172)

    Quattro fornitori di materie prime dell'Unione si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Le loro vendite di materie prime all'industria dell'Unione rappresentavano solo una piccola parte del loro fatturato complessivo. Due di questi fornitori hanno contestato questa conclusione, sostenendo che la scomparsa dell'industria dell'Unione avrebbe un impatto significativo sulla loro attività economica. Questi fornitori hanno sostenuto che l'effetto di un'eventuale interruzione della produzione di MSG nell'Unione avrebbe un effetto negativo sulla loro attività complessiva, poiché gli impianti di produzione dello zucchero non possono evitare di produrre un certo volume di sciroppi di zucchero e melasse, di cui l'industria dell'Unione è il principale acquirente. Se lo zucchero in tali forme rimanesse invenduto, questo potrebbe avere ripercussioni sull'efficienza complessiva dell'impianto in questione.

    (173)

    Tali affermazioni non sono state tuttavia suffragate da elementi di prova e sono state pertanto respinte.

    5.   Altre argomentazioni

    (174)

    Una parte interessata ha sostenuto che gli effetti delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina dovessero essere valutate cumulativamente con gli effetti delle misure istituite sulle importazioni di MSG dall'Indonesia.

    (175)

    L'impatto di entrambe le misure sugli utilizzatori è stato analizzato nel contesto della disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Dall'analisi è emerso che vari paesi terzi avevano il potenziale per esportare MSG nell'Unione. Tali paesi terzi erano effettivamente presenti sul mercato dell'Unione prima che le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia entrassero nell'Unione in quantitativi sempre maggiori.

    6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (176)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore contro la Cina.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (177)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.

    (178)

    Da quanto precede consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di MSG originario della Cina, istituite con regolamento (CE) n. 1187/2008, dovrebbero restare in vigore.

    (179)

    Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (180)

    Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010), originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping (%)

    Codice addizionale TARIC

    Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.

    33,8

    A883

    Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.

    36,5

    A884

    Tutte le altre società

    39,7

    A999

    3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

    (3)  GU C 60 dell'1.3.2013, pag. 10.

    (4)  GU C 349 del 29.11.2013, pag. 14.

    (5)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1).

    (7)  Coincidente con gli esercizi finanziari (da aprile a marzo) dell'unico produttore dell'Unione: esercizio 2010/2011, esercizio 2011/2012, esercizio 2012/2013, PI.

    (8)  Regolamento (CE) n. 1187/2008.

    (9)  GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5.

    (10)  Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping).

    (11)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.

    Fonte: Eurostat

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014

    (13)  Regolamento di esecuzione (CE) n. 904/2014.

    (14)  Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 16).


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