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Document 32015D0785

    Decisione (UE) 2015/785 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    GU L 125 del 21.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/785/oj

    Related international agreement

    21.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/1


    DECISIONE (UE) 2015/785 DEL CONSIGLIO

    del 20 aprile 2015

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione degli Emirati arabi uniti dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

    (2)

    La menzione degli Emirati arabi uniti è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

    (3)

    Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione con cui ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Emirati arabi uniti al fine della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

    (4)

    I negoziati dell'accordo sono stati avviati il 5 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, mediante scambio di lettere, il 20 novembre 2014.

    (5)

    È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione formale.

    (6)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (7)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 4

    L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. DŪKLAVS


    (1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

    (2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

    (3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


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