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Document 32015D0715

    Decisione (UE) 2015/715 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/2818

    GU L 114 del 5.5.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/715/oj

    5.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 114/9


    DECISIONE (UE) 2015/715 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2015

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione della Commissione 2012/490/UE (2) ha modificato le procedure di gestione della congestione e gli obblighi di trasparenza stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 al fine di attuare regole armonizzate a livello europeo in materia di gestione della congestione.

    (2)

    Nell'attuazione della decisione 2012/490/UE sono emerse incoerenze relative all'orizzonte di pubblicazione della relazione di monitoraggio dell'Agenzia sulla congestione nei punti di interconnessione e alla data di pubblicazione dei dati da parte dei gestori del sistema di trasmissione. Al fine di comunicare all'Agenzia i dati necessari all'espletamento delle mansioni di monitoraggio richieste per attuare efficacemente la decisione 2012/490/UE, è necessario modificare la data di pubblicazione dei dati da parte dei gestori del sistema di trasmissione e la data alla quale l'Agenzia è tenuta a pubblicare la relazione.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009.

    (4)

    Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

    (2)  Decisione della Commissione 2012/490/UE, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

    (3)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato come segue:

    1)

    il punto 2.2.1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2)

    In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolamentazione nazionali, a partire dal 2015 l'Agenzia pubblica, entro il 1o giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.»

    ;

    2)

    il punto 3.3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2)

    Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3.1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.»


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