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Document 32014R1035
Commission Implementing Regulation (EU) No 1035/2014 of 25 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 287 del 1.10.2014, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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(*1) Cfr. figura 1 |
8411 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8411 e 8411 99 00 . La classificazione alla voce 8414 come parte di compressore è esclusa in quanto il rotore è una parte idonea all'uso esclusivamente o principalmente in una turbina a gas della voce 8411 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8414 , esclusione a) e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8414 90 00 ]. Il rotore va quindi classificato al codice NC 8411 99 00 come parte di turbina a gas. |
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(*1) Cfr. figura 2 |
8411 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8411 e 8411 99 00 . La classificazione alla voce 8414 come parte di compressore è esclusa in quanto la cassa è una parte idonea all'uso esclusivamente o principalmente in una turbina a gas della voce 8411 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8414 , esclusione a) e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8414 90 00 ]. La cassa della turbina va quindi classificata al codice NC 8411 99 00 come parte di turbina a gas. |
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Figura 1 |
Figura 2 |
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(*1) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.