Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0829

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 228 del 31.7.2014, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/829/oj

    31.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 228/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2014

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

    (2)

    Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il lievito. La Svizzera ha presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il lievito biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Svizzera risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del lievito biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Svizzera per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il lievito biologico.

    (3)

    Il riconoscimento della Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il vino e il lievito. Le autorità della Nuova Zelanda hanno presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il vino biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Nuova Zelanda risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del vino biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Nuova Zelanda per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il vino biologico.

    (4)

    In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'autorità competente, uno degli organismi di controllo e l'organismo che rilascia i certificati sono cambiati. Ciò deve riflettersi nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (5)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

    (6)

    La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. A seguito dell'esame di tutte le informazioni ricevute, gli organismi e le autorità di controllo che sono stati ritenuti conformi ai pertinenti requisiti dovrebbero essere inclusi in tale elenco.

    (7)

    «LibanCert» rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia tale organismo non ha comunicato alla Commissione le pertinenti informazioni relative all'organismo di accreditamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 né le eventuali modifiche al suo fascicolo tecnico conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, la relazione annuale trasmessa da «LibanCert» nel 2013 indicava che esso non rispettava le specifiche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. «LibanCert» era stato invitato dalla Commissione a chiarire tali questioni, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, «LibanCert» ha cessato l'attività e deve pertanto essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato IV.

    (8)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 (4), contiene un errore per quanto riguarda il numero di codice di un paese terzo per l'organismo di controllo «Abcert AG» e si riferisce erroneamente a «IMO Swiss AG» anziché a «IMOswiss AG».

    (9)

    Occorre pertanto modificare e correggere gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (10)

    Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le disposizioni rettificate relative a Abcert AG e IMOswiss AG si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il punto 1 e il punto 5, lettera a), dell'allegato II si applicano a decorrere dal 12 aprile 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

    (3)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).


    ALLEGATO I

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

    1)

    nel testo relativo alla Svizzera, punto 1. «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota (2) è soppressa,

    2)

    il testo relativo alla Nuova Zelanda è modificato come segue:

    a)

    al punto 1 «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota (2) è sostituita dalla seguente:

    «(2)

    Escluso il lievito.»

    b)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Autorità competente: Ministry for Primary Industries (MPI)

    http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»

    c)

    al punto 5, la riga NZ-BIO-001 è sostituita dalla seguente:

    «NZ-BIO-001

    Ministry for Primary Industries (MPI)

    http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»

    d)

    il punto 6 è sostituito dal seguente:

    «Organismi che rilasciano il certificato: Ministry for Primary Industries (MPI)»


    ALLEGATO II

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

    1)

    nel testo relativo ad «Abcert AG», al punto 3, la riga Moldova è sostituita dalla seguente:

    «Moldova

    MD-BIO-137

    x

    —»

    2)

    il testo relativo a «CCPB Srl» è modificato come segue:

    a)

    il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cina

    CN-BIO-102

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-102

    x

    x

    x

    Iraq

    IQ-BIO-102

    x

    Libano

    LB-BIO-102

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-102

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-102

    x

    x

    San Marino

    SM-BIO-102

    x

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-102

    x

    Tunisia

    TN-BIO-102

    x

    Turchia

    TR-BIO-102

    x

    x

    x

    —»

    b)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

    3)

    nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Afghanistan

    AF-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Albania

    AL-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Bermuda

    BM-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Bhutan

    BT-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Myanmar/Birmania

    MM-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Canada

    CA-BIO-149

    x

    Cina

    CN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Costa Rica

    CR-BIO-149

    x

    x

    x

    Costa d'Avorio

    CI-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Guinea

    GN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    India

    IN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Israele

    IL-BIO-149

    x

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-149

    x

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Mali

    ML-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Maurizio

    MU-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Mozambico

    MZ-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Nigeria

    NG-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Territorio palestinese occupato

    PS-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Ruanda

    RW-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Sierra Leone

    SL-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Svizzera

    CH-BIO-149

    x

    Siria

    SY-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Timor Leste

    TL-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Stati Uniti

    US-BIO-149

    x

    Uruguay

    UY-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Zambia

    ZN-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    4)

    nel testo relativo a «IBD Certifications Ltd», il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Brasile

    BR-BIO-122

    x

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-122

    x

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-122

    x

    x

    —»

    5)

    il testo relativo a «IMO Swiss AG» è modificato come segue:

    a)

    il nome «IMO Swiss AG» è sostituito da «IMOswiss AG»;

    b)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III»;

    6)

    il testo relativo a «LibanCert» è soppresso.


    Top