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Document 32014R0674
Commission Implementing Regulation (EU) No 674/2014 of 12 June 2014 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Charolais (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 674/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 674/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais (DOP)]
GU L 180 del 20.6.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 674/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Charolais» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Charolais» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 28 del 31.1.2014, pag. 16.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.3. Formaggi
FRANCIA
Charolais (DOP)