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Document 32014R0505

Regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 145 del 16.5.2014, pp. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/505/oj

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/32


REGOLAMENTO (UE) N. 505/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

I coloranti caramello sono coloranti alimentari attualmente approvati per l'uso ed elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale approvazione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) fissate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 1987, 1990 e 1996.

(4)

Il 3 febbraio 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha emesso un parere sulla rivalutazione della sicurezza dei coloranti caramello come additivi alimentari (3). In tale parere l'Autorità ha stabilito una DGA globale di 300 mg/kg di peso corporeo/giorno. All'interno di questa DGA globale è stata stabilita una DGA individuale di 100 mg/kg di peso corporeo/giorno per il colorante caramello ammoniacale E 150c. L'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare prevista per i bambini e gli adulti può superare la DGA per il caramello semplice (E 150a), il caramello ammoniacale (E 150c) e il caramello solfito ammoniacale (E 150d).

(5)

Il 3 dicembre 2012 l'Autorità ha emesso una comunicazione che conteneva una valutazione approfondita dell'esposizione ai coloranti caramello E 150a, E 150c ed E 150d e concludeva che l'esposizione alimentare prevista era notevolmente inferiore a quella stimata nel parere precedente (4). L'Autorità ha concluso tuttavia che i bambini e gli adulti potevano anche superare la DGA per il caramello ammoniacale (E 150c). Mentre per i bambini la DGA è stata superata solo lievemente (6 %) in uno Stato membro, per quanto riguarda gli adulti essa è stata superata del 5-51 % in cinque Stati membri. Dopo aver preso in considerazione dati nazionali più dettagliati relativi all'impiego effettivo del caramello ammoniacale (E 150c), gli Stati membri interessati hanno dimostrato che l'assunzione effettiva è notevolmente inferiore. Tuttavia, visto che la birra contribuisce in misura prioritaria all'esposizione degli adulti, è opportuno modificare le condizioni d'impiego e stabilire livelli massimi di utilizzo del caramello ammoniacale (E 150c) nella sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(6)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, le quantità massime di coloranti si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti. Tuttavia, la natura complessa e le conoscenze limitate sulla composizione chimica dei coloranti caramello rendono difficoltosa la loro identificazione nei prodotti alimentari. Le autorità competenti potrebbero quindi prevedere anche la possibilità che durante i controlli ufficiali venga verificato il livello di 2-acetil- 4-tetraidrossi-butilimmidazolo, vale a dire l'impurità che può essere stabilita analiticamente e che è stata presa in considerazione per fissare una DGA individuale per il caramello ammoniacale (E 150c).

(7)

Una domanda di autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto è stata presentata il 4 giugno 2013 e resa accessibile agli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(8)

La birra non è definita nella normativa dell'Unione e le definizioni nazionali variano a seconda degli Stati membri. Di conseguenza un dato prodotto classificato come birra in uno Stato membro potrebbe essere classificato come bevanda a base di malto in un altro. Dato che esiste una necessità tecnologica di coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto e l'impiego di coloranti caramello è autorizzato solo nella birra, la situazione attuale ha effetti negativi sul mercato interno e ostacola la libera circolazione di questi prodotti. È pertanto opportuno rimediare a questa situazione.

(9)

La caratteristica comune delle bevande a base di malto è l'assenza del malto stesso nel prodotto finale e la similitudine con la birra per quanto riguarda la tecnologia e la necessità di additivi alimentari. I coloranti caramello sono necessari per ridare un determinato colore che si è alterato nel processo di produzione e/o per rendere visivamente più attraenti le bevande a base di malto prodotte con malto pallido. Il malto torrefatto non può essere utilizzato per ottenere il colore scuro, poiché conferisce un sapore intenso non adeguato a tali prodotti.

(10)

Le bevande a base di malto sono prodotti di nicchia che costituiscono un'alternativa ai prodotti in cui l'impiego dei coloranti caramello è attualmente autorizzato (ad esempio birre e bevande aromatizzate). L'autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello nelle bevande a base di malto non dovrebbe quindi avere un impatto significativo sull'esposizione totale ai coloranti caramello.

(11)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) alle bevande a base di malto costituisce un aggiornamento di detto elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2004.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(12):3030.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, per la sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», la voce relativa a E 150a-d è sostituita dalla seguente:

 

«E 150a, b, d

Caramello semplice, caramello solfito caustico e caramello solfito ammoniacale

quanto basta

 

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

6 000

 

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

9 500

 

Solo» Bière de table/Tafelbier/Table beer «(contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %); brown ale, porter, stout e old ale»


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