This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0443
Commission Implementing Regulation (EU) No 443/2014 of 30 April 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards the trigger levels for additional duties on tomatoes, cucumbers, table grapes, apricots, cherries, other than sour, peaches, including nectarines, and plums
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne
GU L 130 del 1.5.2014, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0543 | modifica | allegato XVIII | 01/05/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R2429 | 01/01/2025 |
1.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2011, 2012 e 2013, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2014 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2014. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
(in tonnellate) |
||||
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre — 31 maggio |
445 127 |
78.0020 |
1o giugno — 30 settembre |
27 287 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio — 31 ottobre |
12 678 |
78.0075 |
1o novembre — 30 aprile |
12 677 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre — 30 giugno |
12 663 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio — 31 dicembre |
112 241 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre — 31 maggio |
252 542 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre — fine febbraio |
82 192 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre — fine febbraio |
81 570 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno — 31 dicembre |
310 090 |
78.0160 |
1o gennaio — 31 maggio |
51 670 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio — 20 novembre |
69 907 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio — 31 agosto |
553 379 |
78.0180 |
1o settembre — 31 dicembre |
72 914 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio — 30 aprile |
183 233 |
78.0235 |
1o luglio — 31 dicembre |
25 489 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno — 31 luglio |
5 630 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio — 10 agosto |
32 371 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno — 30 settembre |
3 146 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno — 30 settembre |
16 404» |