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Document 32014R0424
Commission Implementing Regulation (EU) No 424/2014 of 22 April 2014 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Prekmurska šunka (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 424/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prekmurska šunka (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 424/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prekmurska šunka (IGP)]
GU L 125 del 26.4.2014, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 424/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prekmurska šunka (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Prekmurska šunka» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Prekmurska šunka» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 361 dell'11.12.2013, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SLOVENIA
Prekmurska šunka (IGP)