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Document 32014R0412

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

    GU L 121 del 24.4.2014, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/412/oj

    24.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/32


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 412/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2014

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (2)

    È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), ferme restando le condizioni supplementari previste dal presente regolamento.

    (3)

    Ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

    (4)

    Ai fini della corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione relativa ai titoli d'importazione all'atto della presentazione della domanda di titolo di importazione.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (5) ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (6) con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nel regolamento (UE) n. 374/2014. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.

    (6)

    Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Apertura e gestione dei contingenti tariffari

    1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine indicati all'allegato I.

    2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

    3.   I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso titoli di importazione.

    4.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

    5.   Ai fini del presente regolamento, il peso dei prodotti a base di uova è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento fissati all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

    6.   Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 2

    Periodo contingentale

    I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti fino al 31 ottobre 2014.

    Articolo 3

    Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

    1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.

    3.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato.

    4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a)

    nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

    b)

    nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

    5.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

    6.   Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    7.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

    8.   I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 6.

    Articolo 4

    Validità dei titoli d'importazione

    1.   I titoli di importazione sono validi dal primo giorno del loro rilascio fino al 31 ottobre 2014.

    2.   Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 5

    Comunicazione alla Commissione

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a)

    entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale;

    b)

    entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.

    2.   Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento.

    3.   Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio e suddivisi per numero d'ordine.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014 pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

    (4)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

    Numero d'ordine

    Codici NC

    Designazione

    Quantitativo in tonnellate

    Dazio applicabile

    EUR/t

    09.4275

    0407 21 00

    0407 29 10

    0407 90 10

    0408 11 80

    0408 19 81

    0408 19 89

    0408 91 80

    0408 99 80

    3502 11 90

    3502 19 90

    3502 20 91

    3502 20 99

    Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana

    1 500

    (espresso in equivalente uova in guscio)

    0

    09.4276

    0407 21 00

    0407 29 10

    0407 90 10

    Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

    3 000 (espresso in peso netto)

    0


    ALLEGATO II

    Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

    in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

    in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

    in ceco: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

    in danese: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

    in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

    in estone: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

    in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

    in inglese: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

    in francese: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

    in croato: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

    in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

    in lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

    in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

    in ungherese: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

    in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

    in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

    in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

    in portoghese: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

    in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

    in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

    in sloveno: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

    in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

    in svedese: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


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