Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0309

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]

    GU L 91 del 27.3.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/309/oj

    27.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 309/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 marzo 2014

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione “Aceite de la Comunitat Valenciana” presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione “Aceite de la Comunitat Valenciana” deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione “Aceite de la Comunitat Valenciana” (DOP) è registrata.

    La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 276 del 25.9.2013, pag. 9.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).


    Top