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Document 32014R0250

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

GU L 84 del 20.3.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/250/oj

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/6


REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Per migliorare l’impatto a lungo termine della spesa ed evitare doppioni, è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento stretti e regolari a livello di Unione e tra le autorità degli Stati membri.

(2)

Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata, compresi studi di diritto comparato, e assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione.

(3)

In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall’Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(4)

La Commissione ha effettuato un riesame dei risultati ottenuti dal programma Hercule II, riferendo in merito alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti.

(5)

Nel 2011 la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto per stabilire se fosse necessario proseguire il programma.

(6)

Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma («Programma»).

(7)

Il Programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE».

(8)

Il Programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A norma di tale regolamento, una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell’Unione e non deve avere come unico scopo l’acquisto di materiale.

(9)

Il Programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, ai paesi partner ai sensi della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell’Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili, nonché dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

(10)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull’attuazione del Programma, nonché una relazione di valutazione finale sul conseguimento dei relativi obiettivi. È inoltre opportuno che la Commissione trasmetta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sullo stato di avanzamento annuale del Programma, tra cui i risultati degli interventi finanziati, come pure informazioni sulla coerenza e la complementarietà con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione.

(11)

Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma dovrebbe agevolare la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto a quanto potrebbe essere fatto a livello nazionale. L’azione a livello di Unione è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio generale dell’Unione e dei bilanci nazionali e incentiva l’utilizzo di strutture comuni dell’Unione per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. Il Programma non dovrebbe tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri.

(12)

Il Programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni al fine di allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (6).

(13)

Al fine di fornire una certa flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica della ripartizione indicativa di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14)

La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali contenenti le azioni finanziate, i criteri di selezione e di attribuzione nonché i casi eccezionali e debitamente giustificati, come quelli riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione, in cui è applicabile il tasso di cofinanziamento massimo del 90 % dei costi ammissibili. La Commissione dovrebbe discutere con gli Stati membri l’applicazione del presente regolamento nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (7).

(15)

Gli Stati membri si dovrebbero impegnare a incrementare i loro contributi finanziari nell’ambito del tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni concesse a titolo del Programma.

(16)

La Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari a garantire che i programmi di lavoro annuali siano coerenti e complementari rispetto agli altri programmi finanziati dall’Unione, in particolare in materia doganale, al fine di rafforzare l’impatto globale delle azioni del Programma ed evitare sovrapposizioni del Programma con altri programmi.

(17)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(18)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(19)

È opportuno abrogare la decisione n. 804/2004/CE. Dovrebbero essere adottate disposizioni transitorie al fine di consentire l’adempimento degli obblighi finanziari relativi alle iniziative intraprese ai sensi di tale decisione e degli obblighi di comunicazione ivi specificati.

(20)

È opportuno assicurare una transizione regolare senza interruzione tra il programma Hercule II e il Programma nonché allineare la durata del Programma al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il Programma dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

È istituito, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il programma d’azione pluriennale per la promozione di azioni di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione «Hercule III» («Programma»).

Articolo 2

Valore aggiunto

Il Programma contribuisce:

a)

a sviluppare, a livello dell’Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette;

b)

a rafforzare la cooperazione e il coordinamento transnazionali a livello di Unione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare relativamente all’efficacia e all’efficienza delle operazioni transfrontaliere; e

c)

ad assicurare un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati.

In particolare, il Programma realizza economie derivanti dall’acquisto collettivo di materiale e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dall'operare risparmi con la formazione specializzata.

Articolo 3

Obiettivo generale

L’obiettivo generale del Programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione migliorando in tal modo la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

Articolo 4

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico del Programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

L’obiettivo specifico è misurato, tra l’altro, in relazione ai livelli da conseguire e alla base di riferimento e sulla base di tutti gli indicatori chiave di prestazione seguenti:

a)

numero di sequestri, confische e recuperi effettuati a seguito dell’individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere;

b)

valore aggiunto e utilizzo efficace del materiale tecnico cofinanziato;

c)

scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico;

d)

numero e tipo di attività di formazione, compreso il numero di formazioni specializzate.

Articolo 5

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Programma sono tutti i seguenti:

a)

portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

b)

potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi, compresi gli scambi di personale;

c)

rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge;

d)

ridurre l’esposizione attualmente nota degli interessi finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, compresi il contrabbando e la contraffazione di sigarette;

e)

migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

Articolo 6

Organismi ammissibili al finanziamento

È ammissibile al finanziamento nell’ambito del Programma ognuno degli organismi seguenti:

a)

le amministrazioni nazionali o regionali di un paese partecipante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in un paese partecipante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 7

Partecipazione al Programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2 («paesi partecipanti»).

2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

gli Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

b)

i paesi partner della Politica europea di vicinato, purché tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento delle pertinenti normative e prassi amministrative a quelle dell’Unione. I paesi partner interessati partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;

c)

i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo.

3.   Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del Programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi, e di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. Detti rappresentanti partecipano al Programma conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 8

Azioni ammissibili

Alle condizioni indicate nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, il Programma dispone un sostegno finanziario adeguato per tutte le azioni seguenti:

a)

assistenza tecnica specializzata alle autorità competenti degli Stati membri che consiste in uno o più dei punti seguenti:

i)

nel fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione;

ii)

nell’assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali;

iii)

nel sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l’analisi delle sigarette sequestrate;

iv)

nel promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;

v)

nel fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali;

vi)

nel rafforzare la capacità informatica in tutti i paesi partecipanti, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi;

vii)

nell’intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence;

b)

organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull’analisi dei rischi nonché, se del caso, conferenze per uno o più dei fini seguenti:

i)

promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell’Unione e nazionali;

ii)

realizzare scambi di esperienze e migliori prassi tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

iii)

coordinare le attività dei paesi partecipanti e dei rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

iv)

divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo;

v)

sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

vi)

migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e i teorici;

vii)

sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

c)

ogni altra azione non contemplata alle lettere a) o b) del presente articolo, purché prevista dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 9

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 104 918 000 EUR (a prezzi correnti).

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Nell’ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono assegnati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8, entro le percentuali stabilite nell’allegato per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dalla ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato, ma non può aumentare di più del 20 % la quota della dotazione finanziaria assegnata per ciascuna tipologia di azione.

Qualora si rendesse necessario il superamento del limite del 20 %, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare la ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato.

Articolo 10

Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento

1.   La Commissione attua il Programma in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Il sostegno finanziario nel quadro del Programma per le azioni ammissibili elencate all’articolo 8 assume una delle forme seguenti:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici;

c)

rimborso dei costi per la partecipazione alle attività previste dal Programma sostenuti dai rappresentanti di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.   L’acquisto di materiale non può costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

4.   Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell’ambito del Programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, come nei casi riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 11

Programmi di lavoro annuali

La Commissione esegue il Programma tramite l’adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali garantiscono che gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 siano attuati in modo coerente e delineino i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali comprendono le azioni finanziate, i criteri di selezione e di concessione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del Programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con l’obiettivo generale di cui all’articolo 3.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione nell’ambito del Programma.

3.   L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del Programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO III

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull’attuazione del Programma, incluso sul conseguimento degli obiettivi e sui risultati. Sono comprese informazioni sulla cooperazione e sul coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e sulla coerenza e la complementarità con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga costantemente, anche sui pertinenti siti web, i risultati delle iniziative sostenute nell’ambito del Programma al fine di rafforzare la trasparenza sull’utilizzo dei fondi.

2.   La Commissione effettua una valutazione approfondita del Programma e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

entro il 31 dicembre 2017, una relazione intermedia di valutazione indipendente sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, i risultati e gli impatti, l’efficacia e l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore aggiunto del Programma per l’Unione, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle azioni; la valutazione intermedia esamina inoltre il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del Programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi del Programma, nonché il contributo delle azioni alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; tiene altresì conto dei risultati della valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Hercule II;

b)

entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione finale sul conseguimento degli obiettivi del Programma, compreso il suo valore aggiunto; inoltre, gli impatti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma sono valutati per contribuire a un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo Programma.

3.   Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per aumentare la trasparenza e la responsabilità e per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 marzo 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Abrogazione

La decisione n. 804/2004/CE è abrogata.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione e gli obblighi di comunicazione ivi specificati continuano ad essere disciplinati da tale decisione fino all’adempimento di tali obblighi.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 201 del 7.7.2012, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(7)  Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8 è la seguente:

Tipologia di azioni

Quota della dotazione finanziaria (in %)

a)

Assistenza tecnica

Minimo 70

b)

Formazione

Massimo 25

c)

Altre azioni non contemplate dall’articolo 8, lettere a) o b)

Massimo 5


Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 13

Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare a decorrere da gennaio 2015, nell’ambito di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, una relazione annuale sull’attuazione del regolamento, compresa la ripartizione del bilancio di cui all’allegato, e presentare il programma di lavoro alla commissione competente del Parlamento europeo nel quadro della relazione PIF.


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