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Έγγραφο 32014D0736
2014/736/EU: Commission Implementing Decision of 22 October 2014 correcting the Annex to Implementing Decision 2014/461/EU on a temporary derogation from Council Decision 2013/755/EU, as regards the rules of origin for prepared and preserved shrimps and prawns from Greenland
2014/736/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 ottobre 2014 , che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia
2014/736/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 ottobre 2014 , che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia
GU L 304 del 23.10.2014, σ. 102 έως 103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2020
Σχέση | Πράξη | Σχόλιο | Σχετική υποδιαίρεση | Από | μέχρι |
---|---|---|---|---|---|
τροποποίηση | 32014D0461 | modifica | allegato | 01/01/2014 |
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/102 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia
(2014/736/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (decisione sull'associazione d'oltremare) (1), in particolare l'allegato VI, articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
In tutte le versioni linguistiche della decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione (2), una parte del numero d'ordine indicato nella tabella dell'allegato di tale decisione per le merci oggetto della deroga alla decisione 2013/755/UE è stata omessa. Il numero d'ordine completo è 09.0691. |
(2) |
Gli operatori dell'Unione non possono avvalersi del contingente tariffario senza indicare il numero d'ordine esatto nella casella 39 del documento amministrativo unico di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), unitamente al codice del trattamento tariffario corrispondente della casella 36. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2014/461/UE è entrata in vigore il 15 luglio 2014 ma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Pertanto è opportuno che anche la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
(4) |
Al fine di evitare conseguenze economiche negative per gli operatori, è necessario garantire un'immediata entrata in vigore, affinché gli operatori dell'Unione possano avvalersi del contingente tariffario nel più breve tempo possibile. |
(5) |
È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/461/UE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella tabella dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE, il numero d'ordine «09.xxxx» è sostituito da «09.0691».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia (GU L 207 del 15.7.2014, pag. 20).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).