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Document 32014D0430

    Decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014 , che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    GU L 197 del 4.7.2014, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/430/oj

    4.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 197/75


    DECISIONE 2014/430/PESC DEL CONSIGLIO

    del 3 luglio 2014

    che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1).

    (2)

    Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/355/PESC (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2014.

    (3)

    Il 9 aprile 2014 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah per altri 12 mesi, fino al 30 giugno 2015.

    (4)

    L'EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2014 fino al 30 giugno 2015, sulla base del suo attuale mandato.

    (5)

    L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

    1)

    l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

    «5.   Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

    2)

    l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Disposizioni finanziarie

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 940 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

    3.   L'EU BAM Rafah è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EU BAM Rafah firma un accordo con la Commissione.

    4.   L'EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

    5.   L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell'EU BAM Rafah, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

    6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;

    3)

    all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

    (2)  Decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 16).

    (3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1)»;


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