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Document 32014D0392

    2014/392/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2014 , che istituisce il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca (CERIC-ERIC)

    GU L 184 del 25.6.2014, p. 49–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/392/oj

    25.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/49


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2014

    che istituisce il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca (CERIC-ERIC)

    (2014/392/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Repubblica ceca, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Repubblica di Slovenia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione dell'infrastruttura centroeuropea di ricerca come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (Central European Research Infrastructure Consortium — European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC).

    (2)

    La Repubblica italiana è stata scelta dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Serbia e dalla Repubblica di Slovenia come Stato membro ospitante di CERIC-ERIC.

    (3)

    Ogni membro di CERIC-ERIC contribuisce in natura mediante la gestione, la messa a disposizione e l'aggiornamento continuo di una struttura partner per un investimento totale di valore superiore a 100 milioni di EUR e un costo di gestione annuo superiore a 10 milioni di EUR.

    (4)

    La Repubblica italiana ha fornito un contributo in quanto paese ospitante pari a 5,5 milioni di EUR per costituire e rafforzare le operazioni integrate di CERIC-ERIC, tenendo in considerazione contributi supplementari per aggiornare e rafforzare l'integrazione e la gestione di CERIC-ERIC, compresi il trasferimento di tecnologia, la formazione e la comunicazione.

    (5)

    CERIC-ERIC contribuisce allo Spazio europeo della ricerca mediante l'integrazione delle capacità multidisciplinari di analisi, di sintesi e di preparazione del campione a livello nazionale dei membri in un'unica struttura di ricerca distribuita.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È costituito il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca sotto la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato CERIC-ERIC.

    2.   Lo statuto di CERIC-ERIC è stabilito nell'allegato. Tale statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di CERIC-ERIC e presso la sua sede legale.

    3.   Gli elementi essenziali dello statuto di CERIC-ERIC, le cui modifiche richiedono l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono riportati negli articoli 1, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 26 e 27.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    STATUTO DI CERIC-ERIC

    CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Costituzione, denominazione e sede legale

    Articolo 2

    Soggetto rappresentante

    Articolo 3

    Adesione di nuovi membri

    Articolo 4

    Osservatori

    Articolo 5

    Obiettivi, compiti e attività

    Articolo 6

    Risorse

    Articolo 7

    Esercizio finanziario, conti annuali e principi di bilancio

    Articolo 8

    Politica di accesso degli utilizzatori

    Articolo 9

    Responsabilità

    CAPO II — GOVERNANCE

    Articolo 10

    Organi di CERIC-ERIC

    Articolo 11

    Assemblea generale

    Articolo 12

    Poteri e maggioranze di voto dell'assemblea generale

    Articolo 13

    Direttore esecutivo

    Articolo 14

    Consiglio d'amministrazione delle strutture associate

    Articolo 15

    Comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico

    Articolo 16

    Comitato indipendente di revisione contabile

    Articolo 17

    Revisione contabile e valutazione d'impatto

    Articolo 18

    Politica delle risorse umane

    Articolo 19

    Politica in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e dati

    Articolo 20

    Trasferimento di tecnologia e relazioni con l'industria

    Articolo 21

    Politiche degli appalti

    Articolo 22

    Comunicazione e diffusione

    CAPO III — DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Lingua di lavoro

    Articolo 24

    Durata e ritiro di membri

    Articolo 25

    Inadempimento degli obblighi

    Articolo 26

    Condizioni di scioglimento

    Articolo 27

    Liquidazione e riparto dell'attivo

    Articolo 28

    Modifiche dello statuto

    Articolo 29

    Versione consolidata dello statuto

    PREAMBOLO

    I governi della Repubblica ceca, della Repubblica italiana, della Repubblica d'Austria, della Romania, della Repubblica di Serbia e della Repubblica di Slovenia, in appresso «membri»,

    CONSIDERATI gli interessi di ciascun membro nei settori della ricerca pertinenti basati sull'uso della luce di sincrotrone e di altre sonde microscopiche per le tecniche di analisi e di modificazione, in particolare per la preparazione e la caratterizzazione dei materiali, per le indagini strutturali e la produzione di immagini nelle scienze della vita, nelle nanoscienze e nella nanotecnologia, per il patrimonio culturale, per l'ambiente e le scienze dei materiali in generale, nonché l'interesse verso strutture dotate della capacità di preparazione dei campioni;

    CONSIDERATO che queste attività e tecniche di ricerca rappresentano una solida base potenziale per lo sviluppo scientifico e tecnologico dei membri partecipanti e che un approccio internazionale a livello paneuropeo può conferire un vantaggio specifico per accelerare la crescita concorrendo a rafforzare la competitività della regione centroeuropea e il relativo contributo allo Spazio europeo della ricerca, anche migliorando la qualità e la capacità in termini di formazione, tecnologia e attrazione di altre ricadute socioeconomiche;

    RICONOSCENDO le collaborazioni già in essere fra diversi istituti di ricerca attivi nei membri e i risultati molto positivi di tali collaborazioni;

    TENENDO CONTO della presenza di strumentazioni e strutture all'avanguardia nei predetti settori di ricerca, sia nei membri sia in altri paesi della regione centroeuropea;

    CONSIDERATO che è interesse di ciascuno di questi paesi nonché della costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione incrementare e rafforzare la qualità e l'integrazione delle rispettive capacità in un'infrastruttura europea comune di ricerca distribuita, superando la frammentazione e sfruttando appieno le capacità dei membri di sensibilizzare e attrarre utilizzatori provenienti da tutto il mondo nonché di collegarsi con le capacità e risorse a livello internazionale;

    RICONOSCENDO che l'offerta di un più ampio insieme di servizi integrati, attraverso lo sviluppo e la condivisione delle capacità complementari di tali infrastrutture e la loro apertura alle comunità scientifiche internazionali attraverso un accesso sottoposto a esame inter pares, ne rafforzerà ulteriormente il ruolo regionale ed europeo grazie all'effetto benefico sulla competitività, ottenuto mediante la valutazione, la fissazione di parametri e la gestione comune di alto livello, in termini di sviluppo socioeconomico e formativo dell'intera regione, evitando la fuga di cervelli e contribuendo ai possibili ulteriori sviluppi industriali;

    CONSIDERATO il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), in appresso «regolamento»;

    RICONOSCENDO che il regolamento costituisce un quadro giuridico idoneo per un'impresa cooperativa rafforzata;

    CONSIDERATO che, sulla scorta del Memorandum d'intesa «For the Establishment of an European Research Infrastructure Consortium (ERIC) of Analytical Research Infrastructures — Central European Research Infrastructure Consortium — “CERIC-ERIC”», firmato in occasione della riunione del gruppo di Salisburgo dei Ministri della ricerca tenutasi il 26 giugno 2011, i membri interessati hanno convenuto di costituire un gruppo di lavoro incaricato di tutte le attività preparatorie necessarie alla costituzione di un ERIC;

    PREVIO ESAME della relazione stilata da detto gruppo di lavoro, che fra l'altro conferma che il regolamento rappresenta il quadro giuridico più adatto per l'impresa cooperativa;

    CONSIDERATI il sostegno manifestato a favore del concetto di CERIC-ERIC da parte del gruppo di Salisburgo dei Ministri della ricerca dell'Europa centrale in occasione della riunione di Bregenz del 26 giugno 2011 e la dichiarazione che impegna i membri a proporre l'avvio di CERIC-ERIC, firmata a Vienna il 31 agosto 2012;

    CONSIDERATO il sostegno manifestato a favore del concetto di CERIC-ERIC nella dichiarazione di Trieste adottata nel 2011 in occasione della riunione ministeriale dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) sulla scienza e la tecnologia e successivamente riconfermata in occasione della riunione del 19 settembre 2012;

    CONSIDERATO che i membri chiedono alla Commissione di costituire CERIC-ERIC nella forma giuridica di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC),

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Costituzione, denominazione e sede legale

    1.   È costituita un'infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca» (CERIC-ERIC).

    2.   CERIC-ERIC ha sede legale a Trieste (Italia). L'assemblea generale riesamina con cadenza quinquennale l'opportunità di mantenere la sede legale nello stesso paese o di trasferirla sul territorio di un altro membro. Il membro sul cui territorio è ubicata la sede legale garantisce, mediante il soggetto rappresentante di cui all'articolo 2, le risorse destinate alle attività operative centrali comuni di CERIC-ERIC, compresi i finanziamenti necessari a tal fine a norma dell'articolo 6.

    Articolo 2

    Soggetto rappresentante

    1.   Ciascun membro può nominare «soggetto rappresentante» un ente pubblico, che può anche essere un ente regionale o un ente privato di interesse pubblico, a norma del paragrafo 3, delegato esclusivamente a esercitare determinati diritti e adempiere determinati obblighi direttamente connessi all'ambito di azione e alle attività di CERIC-ERIC.

    2.   Il soggetto rappresentante è un istituto in grado di supportare l'attività tecnico-scientifica di CERIC-ERIC, compresa la fornitura dell'accesso a una struttura («struttura associata») della quale è proprietario e che possiede la capacità tecnica e scientifica di contribuire a realizzare gli obiettivi strategici, le finalità e le capacità di accesso comuni di cui agli articoli 5 e 6.

    3.   Ciascun membro informa l'assemblea generale di eventuali cambiamenti relativi al proprio soggetto rappresentante, ai diritti e agli obblighi specifici ad esso delegati e alla cessazione dalle funzioni, ovvero di altri eventuali cambiamenti pertinenti. L'assemblea generale adotta un regolamento interno che specifica l'ambito di attività e il ruolo dei soggetti rappresentanti, in particolare per quanto attiene alle procedure che disciplinano i conferimenti in natura.

    4.   Ciascun membro o soggetto rappresentante sottopone all'approvazione dell'assemblea generale una struttura in qualità di struttura associata. La struttura associata nel quadro del soggetto rappresentante è chiaramente definita al fine di rispondere adeguatamente agli impegni derivati dalla partecipazione alle attività tecniche e scientifiche di CERIC-ERIC.

    5.   La struttura associata è valutata conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12, paragrafo 3, lettera h), ed è l'unico punto di riferimento nazionale per promuovere e supportare l'accesso e la sensibilizzazione dei ricercatori e dei tecnici nonché la loro formazione e la fissazione di parametri a livello internazionale.

    Articolo 3

    Adesione di nuovi membri

    1.   CERIC-ERIC è aperto all'adesione di nuovi membri che dispongono di un'eccellente struttura di analisi o di capacità di preparazione di campioni, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, utilizzabili per sviluppare e/o condividere adeguate conoscenze e risorse tecniche e scientifiche, e che praticano una politica di libero accesso.

    2.   L'adesione di nuovi membri è soggetta all'approvazione dell'assemblea generale.

    3.   L'assemblea generale definisce i criteri e le procedure di valutazione per l'accettazione di una struttura associata di un nuovo membro.

    Articolo 4

    Osservatori

    1.   Possono diventare osservatori presso CERIC-ERIC Stati membri dell'Unione europea, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, mediante accordi specifici soggetti all'approvazione dell'assemblea generale, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a).

    2.   Gli osservatori sono:

    a)

    paesi o organizzazioni intergovernative, in particolare se intendono presentare domanda di adesione anche se si trovano ancora in fase di sviluppo di adeguate strutture associate;

    b)

    paesi o organizzazioni intergovernative impegnati in progetti comuni aventi un ambito di attività e una prospettiva temporale specifici.

    3.   Ciascun osservatore può nominare un rappresentante che partecipa all'assemblea generale senza diritto di voto.

    Articolo 5

    Obiettivi, compiti e attività

    1.   L'obiettivo di CERIC-ERIC è contribuire ai programmi e ai progetti europei d'avanguardia nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico e della dimostrazione, costituendo così un valore aggiunto per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e contribuendo al suo potenziale innovativo, promuovendone nel contempo le ricadute positive sullo sviluppo scientifico, industriale ed economico.

    2.   CERIC-ERIC promuove l'integrazione delle capacità multidisciplinari nazionali di analisi, di sintesi e di preparazione dei campioni delle strutture associate attive principalmente nella regione centroeuropea in un'infrastruttura di ricerca distribuita di livello unionale, unica nel suo genere e aperta ai ricercatori di tutto il mondo. CERIC-ERIC offre, grazie all'accesso internazionale e al sistema di esame inter pares, un accesso libero e aperto, basato sul merito e sulle risorse disponibili, nonché un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze disponibili su proposta dei membri.

    3.   CERIC-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.

    4.   In particolare, al fine di realizzare i suoi obiettivi CERIC-ERIC:

    a)

    sfrutta appieno il potenziale scientifico della regione centroeuropea nei settori della luce di sincrotrone e di altre sonde microscopiche per le tecniche di analisi e di modificazione, in particolare per la preparazione e la caratterizzazione dei materiali, per le indagini strutturali e la produzione di immagini nelle scienze della vita, nelle nanoscienze e nella nanotecnologia, per il patrimonio culturale, per l'ambiente e nelle scienze dei materiali. A tal fine è necessaria una stretta collaborazione con le comunità di utilizzatori, grazie allo sviluppo e alla condivisione di un insieme di fonti e strumenti complementari, un servizio efficiente e condizioni ottimali per gli utilizzatori, nonché grazie ad attività di sensibilizzazione nei confronti di nuovi utilizzatori potenziali;

    b)

    offre un accesso libero e aperto a utenti selezionali attraverso un esame internazionale inter pares basato sulla qualità. Questo approccio è attuato per sostenere nei membri partecipanti la capacità di migliorare il valore, la qualità e l'efficacia delle comunità di ricerca in un'ottica di cooperazione e contemporaneamente concorrenza internazionali;

    c)

    ottimizza l'uso delle risorse e delle conoscenze coordinando la ricerca e lo sviluppo delle pertinenti tecnologie, promuovendo e coordinando la formazione comune del personale scientifico e tecnico e dei giovani ricercatori, e collaborando con le comunità limitrofe e il settore industriale;

    d)

    sviluppa una strategia e una politica comuni in materia di proprietà intellettuale e di protezione e sfruttamento delle conoscenze, promuovendo il sostegno agli sviluppi e utilizzatori industriali;

    e)

    mantiene una comunicazione interna ed esterna efficiente, coordinando le attività di promozione, sensibilizzazione e commercializzazione;

    f)

    presenta domande di finanziamento.

    Articolo 6

    Risorse

    1.   Le risorse a disposizione di CERIC-ERIC consistono in:

    a)

    contributi in natura conferiti dai membri o dai soggetti rappresentanti per le attività ordinarie di CERIC-ERIC. Con il consenso dell'assemblea generale, i membri o i soggetti rappresentanti possono anche apportare contributi finanziari purché siano rispettati i limiti e le condizioni di cui all'articolo 12;

    b)

    contributi in natura e/o finanziari dei membri, degli osservatori e/o di altri soggetti pubblici o privati, destinati a progetti specifici di CERIC-ERIC. L'assemblea generale approva i progetti specifici e le corrispondenti responsabilità a norma dell'articolo 9. Si applicano disposizioni contabili specifiche per i contributi in natura;

    c)

    aiuti finanziari, sovvenzioni e contributi provenienti dalle attività di ricerca e sviluppo. L'assemblea generale adotta le norme e procedure sull'uso dei proventi dei contratti e dei contributi esterni da essa approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera l), in particolare per quanto attiene alle attività finanziate dall'UE;

    d)

    proventi generati da attività economiche limitate. CERIC-ERIC può svolgere attività economiche limitate, quali lo sviluppo comune di servizi commerciali. Tali servizi devono essere autosufficienti sotto il profilo finanziario e coprire gli investimenti iniziali per i rispettivi ambiti di azione e durata. Tali proventi sono contabilizzati separatamente;

    e)

    altri introiti e risorse finanziarie. Al fine di sviluppare attività o progetti specifici che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, CERIC-ERIC può sottoscrivere prestiti, condizionatamente all'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata dei membri, come stabilito all'articolo 12;

    f)

    liberalità e sovvenzioni, provenienti ad esempio da enti di beneficenza, lotterie, enti senza scopo di lucro. Subordinatamente all'approvazione dell'assemblea generale, CERIC-ERIC ha facoltà di accettare sovvenzioni, contributi speciali, doni, donazioni e altri pagamenti da persone fisiche o giuridiche, quali enti di beneficenza o lotterie, per i compiti e le attività previsti dallo statuto.

    2.   Le risorse a disposizione di CERIC-ERIC sono impiegate esclusivamente per i compiti e le attività di cui all'articolo 5.

    3.   Per realizzare l'obiettivo comune le capacità di CERIC-ERIC sono fondate sui contributi in natura dei membri e dei soggetti rappresentanti. Tali contributi, compresi la condivisione e l'apertura dell'accesso alle strutture, le capacità tecniche specializzate e la formazione, sono valutati e contabilizzati al fine di tener conto del loro valore come contributi in natura a CERIC-ERIC.

    4.   Le risorse strumentali e le altre risorse conferite in natura possono inoltre comprendere il tempo di accesso alla strumentazione, il personale distaccato e qualsiasi altro tipo di risorsa concordato dai membri o dai soggetti rappresentanti. L'assemblea generale stabilisce le norme e un sistema contabile comune per l'accettazione dei contributi in natura, la relativa stima e la valutazione dei relativi costi e del credito. Il valore di tali contributi in natura rientra nel bilancio annuale ed è incluso nelle corrispondenti relazioni finanziarie.

    Articolo 7

    Esercizio finanziario, conti annuali e principi di bilancio

    1.   L'esercizio finanziario di CERIC-ERIC va dal 1o gennaio al 31 dicembre. I conti annuali includono il valore concordato dei contributi in natura ricevuti e degli altri introiti di cui all'articolo 6.

    2.   I conti e il bilancio annuali sono approvati dall'assemblea generale. I conti annuali sono approvati entro quattro mesi o, in circostanze eccezionali, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I conti annuali sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

    3.   CERIC-ERIC è soggetto agli obblighi previsti dalle pertinenti normativa e regolamentazione nazionali per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

    4.   CERIC-ERIC contabilizza i contributi e le spese in natura e finanziari e provvede a una sana gestione finanziaria tesa al pareggio di bilancio.

    5.   Le esenzioni dall'IVA, dall'accisa e di altro tipo concesse sulla base dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1), lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), e a norma, rispettivamente, degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, (2) e sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3), si applicano solamente agli acquisti effettuati da CERIC-ERIC e da ciascun membro direttamente connessi con CERIC-ERIC e a suo uso ufficiale ed esclusivo, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di CERIC-ERIC in linea con le sue attività. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

    6.   CERIC-ERIC tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette alle esenzioni fiscali.

    Articolo 8

    Politica di accesso degli utilizzatori

    1.   CERIC-ERIC offre agli utilizzatori esterni l'accesso libero e aperto alle strutture scientifiche disponibili presso le strutture associate, attraverso un punto d'entrata comune e una selezione basata sul sistema dell'esame internazionale inter pares, unicamente sulla base dei criteri di qualità scientifica degli esperimenti proposti, al fine di sviluppare una modalità operativa aperta per lo Spazio europeo della ricerca e attrarre così i migliori utilizzatori internazionali. A tal fine CERIC-ERIC adotta tutte le misure possibili per garantire un accesso libero e aperto alle strutture scientifiche.

    2.   Gli utilizzatori che chiedono l'accesso a servizi tecnici e/o scientifici su base proprietaria e/o a fini di formazione e istruzione possono essere accettati se ciò non contrasta con la politica di accesso libero e aperto, e versano un adeguato corrispettivo per i servizi.

    3.   L'assemblea generale determina le strategie e le procedure della politica di accesso degli utilizzatori per la ricerca sia proprietaria che non proprietaria.

    Articolo 9

    Responsabilità

    1.   CERIC-ERIC è responsabile dei propri debiti.

    2.   La responsabilità finanziaria dei membri o dei corrispondenti soggetti rappresentanti per i debiti di CERIC-ERIC è limitata ai rispettivi contributi annui ad esso versati.

    3.   CERIC-ERIC sottoscrive le opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento della sua infrastruttura.

    4.   L'assemblea generale determina le responsabilità connesse ai progetti specifici condotti in seno a CERIC-ERIC per conto di uno o più membri e/o osservatori. L'assemblea generale determina la responsabilità in merito ad altre questioni connesse, per esempio, all'uso dei contributi in natura, compresi quelli conferiti dagli osservatori e dai finanziatori esterni.

    CAPO II

    GOVERNANCE

    Articolo 10

    Organi di CERIC-ERIC

    Gli organi direttivi di CERIC-ERIC sono l'assemblea generale, il direttore esecutivo, il consiglio d'amministrazione delle strutture associate e il comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico (International Scientific and Technical Advisory Committee, ISTAC).

    Articolo 11

    Assemblea generale

    1.   Ciascun membro è rappresentato in seno all'assemblea generale da un massimo di due delegati. I delegati sono nominati dal membro per un mandato di tre anni. Il mandato dei delegati può essere rinnovato tre mesi prima della scadenza. I membri informano tempestivamente per iscritto il presidente dell'assemblea generale delle nomine o cessazioni dalle funzioni dei loro delegati. Se uno o più delegati di un dato membro sono impossibilitati a partecipare a una riunione e devono essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata, prima della riunione il membro interessato trasmette al presidente dell'assemblea generale una notifica scritta a norma del regolamento interno dell'assemblea generale.

    2.   A norma del regolamento interno dell'assemblea generale, i delegati possono essere accompagnati da consulenti ed esperti.

    3.   Ogni membro gode di un solo voto indivisibile ed è rappresentato quando almeno un delegato è presente di persona o in videoconferenza a norma del regolamento interno dell'assemblea generale.

    4.   Il presidente dell'ISTAC di cui all'articolo 15 partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di consulente.

    5.   Le riunioni dell'assemblea generale sono regolarmente costituite se sono rappresentati due terzi dei membri. Se questa condizione non è soddisfatta, è emessa il più presto possibile una seconda convocazione dell'assemblea generale con il medesimo ordine del giorno, a norma del regolamento interno dell'assemblea generale. Fatta eccezione per le questioni indicate all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, nella seconda convocazione dell'assemblea generale il quorum è considerato raggiunto se è rappresentata almeno la metà dei membri.

    6.   Il presidente dell'assemblea generale è elettro fra i delegati a maggioranza qualificata, come disposto dall'articolo 12, per un mandato triennale. Con la stessa maggioranza e su proposta del presidente, è nominato un vicepresidente, il cui mandato ha la stessa durata del mandato del presidente. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, l'assemblea generale è presieduta dal delegato più anziano in termini di durata della nomina.

    7.   Le decisioni dell'assemblea generale sono adottate a norma dell'articolo 12.

    8.   L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno. L'assemblea generale è altresì convocata su richiesta di almeno tre membri o del direttore esecutivo, se necessario nell'interesse di CERIC-ERIC.

    9.   L'assemblea generale adotta il proprio regolamento interno conformemente allo statuto.

    10.   Il costo della partecipazione all'assemblea generale è sostenuto dai membri o dai rispettivi soggetti rappresentanti.

    11.   I costi dell'organizzazione in loco delle riunioni dell'assemblea generale sono considerati contributi in natura del membro che ospita la riunione.

    Articolo 12

    Poteri e maggioranze di voto dell'assemblea generale

    1.   L'assemblea generale è il massimo organo direttivo di CERIC-ERIC e ne decide la politica per quanto attiene alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. L'assemblea generale impartisce le opportune istruzioni al direttore esecutivo.

    2.   L'assemblea generale decide per consenso in merito a tutte le proposte di modifica dello statuto a norma della procedura stabilita dal regolamento.

    3.   Le seguenti questioni richiedono l'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata di due terzi dei membri aventi diritto di voto:

    a)

    adesione di nuovi membri e status degli osservatori;

    b)

    proposte di contributi finanziari da parte dei membri subordinatamente ai limiti e alle condizioni specificati da ogni membro;

    c)

    struttura organizzativa e funzionale di CERIC-ERIC;

    d)

    regolamento interno dell'assemblea generale;

    e)

    regolamento finanziario nonché ogni altra norma e procedura per l'attuazione delle disposizioni dello statuto;

    f)

    nomina del presidente e dei membri del comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico;

    g)

    sottoscrizione di prestiti;

    h)

    approvazione o rigetto di una struttura specifica indicata da un membro come struttura associata, sulla base della valutazione dell'ISTAC o di un comitato internazionale di valutazione ad hoc;

    i)

    nomina o cessazione dalle funzioni del direttore esecutivo e attribuzione di poteri;

    j)

    cessazione della partecipazione a CERIC-ERIC di un membro inadempiente;

    k)

    liquidazione di CERIC-ERIC e riparto dell'attivo;

    l)

    approvazione dei contratti e contributi esterni.

    4.   Le seguenti questioni richiedono l'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti e votanti:

    a)

    elezione del presidente e del vicepresidente dell'assemblea generale;

    b)

    adozione del programma scientifico e tecnico di CERIC-ERIC;

    c)

    adozione del programma annuale di attività ordinarie e del bilancio di CERIC-ERIC;

    d)

    adozione di progetti specifici e dei loro bilanci;

    e)

    accordo in merito al valore riconosciuto dei contributi in natura;

    f)

    adozione della relazione annuale di attività;

    g)

    chiusura dei conti annuali;

    h)

    istituzione di comitati consultivi o di altri organi.

    5.   Salvo diversa indicazione nello statuto, tutte le altre decisioni dell'assemblea generale sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.

    6.   Ogni membro dispone di un voto in seno all'assemblea generale, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati vi detengano sempre, congiuntamente, la maggioranza dei diritti di voto. Le astensioni non sono prese in considerazione ai fini della maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente dell'assemblea generale è decisivo.

    7.   L'assemblea generale ha inoltre gli altri poteri ed espleta le altre funzioni ritenuti necessari per realizzare gli obiettivi di CERIC-ERIC.

    Articolo 13

    Direttore esecutivo

    1.   Il direttore esecutivo è nominato dall'assemblea generale.

    2.   Il direttore esecutivo è l'organo esecutivo e il legale rappresentante di CERIC-ERIC. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana di CERIC-ERIC e partecipa alle riunioni dell'assemblea generale a titolo consultivo.

    3.   Il direttore esecutivo presenta all'assemblea generale:

    a)

    la relazione annuale sulle attività di CERIC-ERIC;

    b)

    in consultazione con l'ISTAC e/o altri organi consultivi, la proposta di programma annuale scientifico e tecnico di CERIC-ERIC, corredata di una descrizione dei contributi in natura conferiti da ciascun membro;

    c)

    la proposta di bilancio di CERIC-ERIC per il successivo esercizio finanziario, a norma del regolamento finanziario, compresa la contabilizzazione dei contributi in natura per le attività ordinarie e i progetti specifici;

    d)

    i conti relativi al precedente esercizio finanziario;

    e)

    qualsiasi altra questione soggetta a discussione e approvazione dell'assemblea generale.

    Articolo 14

    Consiglio d'amministrazione delle strutture associate

    1.   Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate è composto dai direttori di queste, nominati dai membri o dai soggetti rappresentanti.

    2.   Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate elegge il presidente fra i suoi membri.

    3.   Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate sovrintende al coordinamento dell'attuazione delle strategie approvate dall'assemblea generale. Esso garantisce la coerenza e la coesione in seno a CERIC-ERIC e la collaborazione tra i membri.

    4.   Il direttore esecutivo consulta il consiglio d'amministrazione delle strutture associate in merito a tutte le proposte che saranno presentate all'assemblea generale in relazione:

    a)

    alla proposta di programma annuale scientifico e tecnico di CERIC-ERIC, corredata di una descrizione dei contributi in natura conferiti da ciascun membro;

    b)

    alla proposta di bilancio di CERIC-ERIC per il successivo esercizio finanziario, a norma del regolamento finanziario, compresa la contabilizzazione dei contributi in natura per le attività ordinarie e i progetti specifici.

    5.   Le modalità operative del consiglio d'amministrazione delle strutture associate sono stabilite nel regolamento interno adottato dall'assemblea generale.

    Articolo 15

    Comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico (ISTAC)

    1.   A norma dell'articolo 12, l'assemblea generale nomina i membri dell'ISTAC, il cui numero è da essa stabilito, scegliendoli fra autorevoli personalità nei settori di competenza di CERIC-ERIC.

    2.   Salvo circostanze eccezionali, l'ISTAC propone fra i suoi membri un presidente che sarà nominato dall'assemblea generale.

    3.   L'ISTAC offre una consulenza indipendente all'assemblea generale e al direttore esecutivo in merito a tutte le questioni strategiche e alle attività scientifiche e tecniche svolte da CERIC-ERIC.

    4.   In particolare l'ISTAC valuta le proposte relative a nuove strutture associate e il funzionamento di quelle esistenti, consigliando l'assemblea generale in merito all'accettazione e al proseguimento dell'associazione.

    5.   Le spese di funzionamento dell'ISTAC sono sostenute dai membri su una base di parità o dal bilancio di CERIC-ERIC.

    Articolo 16

    Comitato indipendente di revisione contabile

    1.   L'assemblea generale istituisce un comitato indipendente di revisione contabile incaricato di certificare che gli acquisti destinati a essere fruiti in quanto contributi in natura che essa include nel bilancio annuale di CERIC-ERIC soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

    2.   I membri del comitato indipendente di revisione contabile sono nominati dall'assemblea generale per un mandato triennale non rinnovabile.

    3.   Il comitato indipendente di revisione contabile è assistito da esperti tecnici e presenta una relazione sui risultati del suo esame in occasione di ogni riunione dell'assemblea generale.

    Articolo 17

    Revisione contabile e valutazione d'impatto

    1.   I conti di CERIC-ERIC e i bilanci generali nonché il valore dei contributi in natura destinati alle sue attività sono certificati da revisori indipendenti nominati dall'assemblea generale. Le spese relative alle verifiche contabili sono sostenute da CERIC-ERIC.

    2.   CERIC-ERIC procede periodicamente alla valutazione della qualità delle sue attività scientifiche e alla valutazione dell'impatto esercitato sullo Spazio europeo della ricerca, sulle regioni che ospitano le strutture associate e a livello internazionale. A questo fine si tiene conto della prestazione sia di CERIC-ERIC in quanto consorzio sia di ogni struttura associata.

    Articolo 18

    Politica delle risorse umane

    1.   CERIC-ERIC garantisce parità di trattamento e di opportunità al personale e promuove la mobilità fra le strutture associate e in generale nella regione centroeuropea e oltre. CERIC-ERIC si adopera per attrarre personale giovane, come studenti, ricercatori e tecnici, per formarlo in un ambiente di apertura internazionale.

    2.   In genere il personale necessario per lo svolgimento delle attività di CERIC-ERIC vi è distaccato dai membri o dai soggetti rappresentanti, dagli osservatori o da altri istituti con cui CERIC-ERIC collabora.

    3.   Le spese relative al personale distaccato sono sostenute dal membro o dal soggetto rappresentante distaccante e, salvo casi eccezionali, sono contabilizzate come contributo in natura. I distaccamenti connessi a progetti specifici o a fini formativi possono anche essere contabilizzati secondo le modalità del progetto specifico.

    4.   La politica e il regolamento interno relativo all'assunzione di personale da parte di CERIC-ERIC sono definiti dall'assemblea generale e si basano su contratti a tempo determinato.

    Articolo 19

    Politica in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e dati

    1.   Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

    2.   Allo scambio e all'integrazione della proprietà intellettuale fra i membri o i soggetti rappresentanti si applica il regolamento interno approvato dall'assemblea generale al fine di migliorare il valore aggiunto della proprietà intellettuale e l'impatto sulle economie regionale e dell'UE. Il regolamento interno disciplina altresì la riservatezza dei dati scambiati.

    3.   La proprietà intellettuale generata dalle attività di CERIC-ERIC è proprietà di questo.

    4.   CERIC-ERIC ottempera alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e della vita privata.

    Articolo 20

    Trasferimento di tecnologia e relazioni con l'industria

    In quanto struttura distribuita, CERIC-ERIC funge da punto focale per l'industria europea:

    a)

    svolgendo attività di sensibilizzazione relative alla R&S e collaborando con il settore industriale, per esempio con sviluppi congiunti o prototipi di prequalificazione;

    b)

    rafforzando l'effetto economico dei singoli membri o soggetti rappresentanti grazie allo sviluppo di sinergie e di punti comuni nell'ambito del trasferimento di conoscenze e di tecnologia;

    c)

    evidenziando il coinvolgimento dell'industria e le relative opportunità;

    d)

    promuovendo e sostenendo le industrie create dalla ricerca.

    Articolo 21

    Politiche degli appalti

    La politica degli appalti di CERIC-ERIC è basata sui principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire che le offerte soddisfino i più rigorosi requisiti tecnici, finanziari e di risultato, fornendo nel contempo una notifica anticipata all'industria in merito alle specifiche richieste per la realizzazione di componenti e sistemi avanzati.

    Articolo 22

    Comunicazione e diffusione

    1.   I compiti e le attività di CERIC-ERIC mirano a rafforzare la ricerca europea e le sue attività di comunicazione e diffusione supportano questo approccio strategico.

    2.   CERIC-ERIC promuove la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e delle conoscenze tecnico-scientifiche generate dalle sue attività presso la comunità scientifica, il settore industriale e il grande pubblico.

    3.   Se del caso, CERIC-ERIC interagisce con i pertinenti decisori politici al fine di far progredire i propri obiettivi.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Lingua di lavoro

    La lingua di lavoro di CERIC-ERIC è l'inglese.

    Articolo 24

    Durata e ritiro di membri

    1.   CERIC-ERIC è costituito per un periodo iniziale di dieci anni, che è prorogato automaticamente per periodi decennali successivi.

    2.   I membri possono ritirarsi da CERIC-ERIC dopo un periodo iniziale di cinque anni di partecipazione mediante notifica scritta data con un anno di anticipo. Il ritiro ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata data notifica oppure a una data successiva proposta dal membro.

    3.   Il membro che si ritira resta vincolato a tutti gli obblighi e alle imprese nei confronti di CERIC-ERIC e di terzi pendenti al momento in cui ha effetto il ritiro e all'eventuale risarcimento dei danni a carico di CERIC-ERIC dovuti a decisioni o atti precedenti il suo ritiro.

    Articolo 25

    Inadempimento degli obblighi

    Il membro inadempiente rispetto ai suoi obblighi principali derivati dallo statuto decade da membro di CERIC-ERIC previa decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il membro inadempiente non gode del diritto di voto afferente alla decisione relativa al suo inadempimento.

    Articolo 26

    Condizioni di scioglimento

    CERIC-ERIC è sciolto nei seguenti casi:

    a)

    ritiro di uno o più membri in conseguenza del quale non è più possibile soddisfare i requisiti del regolamento;

    b)

    impossibilità di realizzare i suoi obiettivi;

    c)

    mutuo accordo dei membri.

    Articolo 27

    Liquidazione e riparto dell'attivo

    1.   In caso di scioglimento CERIC-ERIC è vincolato a tutti gli obblighi e alle imprese pendenti nei confronti di terzi.

    2.   La liquidazione di CERIC-ERIC in conseguenza di una delle condizioni di scioglimento di cui all'articolo 26 richiede una decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza qualificata di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto e notificata alla Commissione europea a norma dell'articolo 16 del regolamento. Tale decisione specifica almeno quanto segue:

    a)

    il numero di liquidatori e le norme di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di liquidatori plurimi;

    b)

    la nomina dei liquidatori e l'indicazione del liquidatore che funge da legale rappresentante di CERIC-ERIC in liquidazione;

    c)

    i criteri di liquidazione, compreso l'eventuale cessione di attività a un'altra persona giuridica, e i poteri dei liquidatori.

    Articolo 28

    Modifica dello statuto

    Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea generale per consenso e presentate alla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento.

    Articolo 29

    Versione consolidata dello statuto

    Lo statuto è tenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di CERIC-ERIC e presso la sua sede legale. Qualsiasi modifica dello statuto è chiaramente indicata in una nota che specifica se riguarda un elemento essenziale o non essenziale, a norma dell'articolo 11 del regolamento, e precisa la procedura seguita per l'adozione.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).


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