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Document 32014D0150

    2014/150/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 marzo 2014 , relativa all’organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1681] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 82 del 20.3.2014, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/oj

    20.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 82/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 marzo 2014

    relativa all’organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2014) 1681]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/150/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 13 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 66/402/CEE stabilisce condizioni specifiche per la produzione e la commercializzazione delle sementi di cereali. Tali disposizioni impediscono la commercializzazione di sementi non appartenenti a una varietà.

    (2)

    Le nuove ricerche effettuate nell’Unione sul materiale riproduttivo vegetale non conforme, per quanto riguarda l’uniformità, alla definizione della varietà dimostrano tuttavia che l’utilizzo di questo materiale diverso potrebbe comportare vantaggi, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, oppure in un’agricoltura a basso impiego di fattori di produzione, ad esempio per ridurre la propagazione di malattie.

    (3)

    Per consentire la commercializzazione delle sementi di dette popolazioni sarebbe necessario modificare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, aggiungendo la possibilità di commercializzare le sementi non conformi alle prescrizioni sulle caratteristiche varietali. Per poter decidere riguardo a una tale modifica della direttiva 66/402/CEE è necessario raccogliere informazioni sulla commercializzazione delle sementi di popolazioni. In particolare occorre verificare se possa essere garantita l’identificazione delle popolazioni di particolari specie, con garanzie simili a quelle derivanti dalle prescrizioni sulle caratteristiche varietali, sulla base di informazioni sui metodi di selezione e di produzione. Nell’ambito di questa sperimentazione si dovrebbe inoltre verificare se l’identità delle sementi commercializzate come appartenenti a dette popolazioni e l’informazione degli utenti possano essere assicurate, con garanzie analoghe a quelle derivanti dall’articolo 3, paragrafi 1 e dall’articolo 10, sulla base dei requisiti di tracciabilità e dell’identificazione dei luoghi di produzione.

    (4)

    Date le caratteristiche delle popolazioni, la certificazione delle loro sementi potrebbe comportare un onere sproporzionato per le autorità e per gli operatori. È quindi opportuno raccogliere informazioni sulla possibilità di introdurre un sistema di controlli della produzione e della commercializzazione delle sementi di popolazioni che non richieda una certificazione.

    (5)

    Vista la loro importanza per il settore del mercato dei cereali e i risultati disponibili delle ricerche, le specie sottoposte a questa sperimentazione dovrebbero essere il frumento, l’orzo, l’avena e il granturco.

    (6)

    Per chiarire la natura delle popolazioni al confronto con le varietà è necessario fissare una condizione sul numero di varietà utilizzate negli incroci per selezionare una popolazione.

    (7)

    Gli organismi ufficiali responsabili dovrebbero provvedere al monitoraggio di questa sperimentazione con controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi di popolazioni, sulle loro quantità, sulle persone che si occupano del mantenimento di tali popolazioni e sul rendimento delle popolazioni in determinate zone.

    (8)

    Occorre fissare condizioni per la presentazione delle domande e l’autorizzazione di una popolazione conformemente alla presente decisione, la presentazione di un campione di riferimento, la denominazione della popolazione e la registrazione delle persone che producono e commercializzano tali popolazioni. È importante che queste condizioni siano valutate per garantire l’identità e la tracciabilità durante la produzione e la commercializzazione di tale popolazione, l’effettuazione di controlli efficaci da parte degli organismi ufficiali responsabili e per evitare la creazione di un mercato parallelo a quello sorto in conformità alla direttiva 66/402/CEE.

    (9)

    È inoltre opportuno prevedere condizioni specifiche per la certificazione e la commercializzazione, in modo da garantire che le sementi di popolazioni soddisfino gli stessi requisiti in tutti gli Stati membri partecipanti. Tali requisiti dovrebbero basarsi sulle condizioni fissate nella presente decisione. Per garantire la salute e la qualità delle sementi, tali requisiti dovrebbero essere simili a quelli previsti dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi certificate, in modo da assicurare un livello qualitativo comparabile.

    (10)

    Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, è opportuno fissare una quantità massima per la commercializzazione delle popolazioni, tenendo conto della necessità di testare diversi tipi di popolazioni utilizzando le strutture esistenti. La quantità dovrebbe essere tale da assicurare che la sperimentazione dia risultati affidabili e rappresentativi. Essa non dovrebbe comunque superare un certo limite, per impedire che si sviluppi un mercato di sementi parallelo a quello sorto in conformità alla direttiva 66/402/CEE.

    (11)

    Per garantire la trasparenza e per far sì che gli utilizzatori di tali popolazioni compiano scelte informate nonché per impedire pratiche fraudolente, durante la sperimentazione occorre adottare condizioni specifiche in materia di etichettatura per la commercializzazione delle sementi di tali popolazioni. A causa della natura particolare delle popolazioni, queste condizioni dovrebbero derogare alle disposizioni dell’allegato V della direttiva 66/402/CEE. Occorre verificare se la prescrizione che la denominazione delle popolazioni indichi chiaramente che si tratta di popolazioni e che l’etichetta indichi la regione di produzione può garantire un’informazione sufficiente ed adeguata per l’utilizzatore del materiale.

    (12)

    Al fine di determinare il valore economico, agronomico e ambientale delle alternative migliorate alle disposizioni sopraindicate della direttiva 66/402/CEE, è importante garantire una valutazione globale di alcuni elementi e dei risultati di tale sperimentazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni appropriate, cioè le specie e le denominazioni utilizzate per le popolazioni nell’ambito della sperimentazione, il tipo di popolazioni, le modalità e i costi di autorizzazione delle popolazioni, i risultati dei test, i risultati del rendimento, le dimensioni degli operatori partecipanti, il tipo di utilizzatori e la loro esperienza.

    (13)

    Per consentire agli Stati membri di verificare che non venga superata la quantità massima delle sementi di popolazioni, è opportuno che gli operatori che intendono produrre tali popolazioni comunichino agli Stati membri interessati le quantità che intendono produrre.

    (14)

    Al fine di consentire agli operatori di produrre e commercializzare quantità sufficienti di sementi e alle autorità competenti di verificare questo materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la stesura della relazione, la sperimentazione dovrebbe aver luogo per un periodo di almeno tre campagne di commercializzazione.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    1)   Una sperimentazione temporanea è organizzata a livello di Unione, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni di cui all’articolo 2 appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. E Zea mays L., possano costituire un’alternativa migliore rispetto all’esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

    2)   Sono valutati i seguenti elementi:

    a)

    se l’identificazione delle popolazioni di tali specie possa essere effettuata sulla base delle informazioni riguardanti i metodi di selezione e di produzione, le varietà utilizzate nell’incrocio e le caratteristiche principali di tali popolazioni, e

    b)

    se l’identità delle sementi di tali popolazioni commercializzate possa essere basata sui requisiti di tracciabilità e sull’identificazione della regione di produzione.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica agli insiemi vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

    a)

    derivano da una determinata combinazione di genotipi;

    b)

    sono considerati come unità per la loro idoneità a essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti in una data regione di produzione con specifiche condizioni agro-climatiche;

    c)

    sono generati con una delle seguenti tecniche:

    i)

    l’incrocio di cinque o più varietà in tutte le combinazioni, seguito dalla riunione della progenie (bulking) e dall’esposizione dello stock alla selezione naturale sulle generazioni successive;

    ii)

    la coltivazione congiunta di almeno cinque varietà di una specie in cui predomina la fertilizzazione incrociata, la riunione della progenie, la risemina ripetuta e l’esposizione dello stock alla selezione naturale finché non sono più presenti piante della varietà iniziale;

    iii)

    l’incrocio di varietà con l’utilizzo di protocolli di incrocio diversi da quelli indicati ai punti i) o ii) per produrre una popolazione con analoghe diversità che non contiene varietà.

    Tali insiemi vegetali sono di seguito denominati «popolazioni».

    Articolo 3

    Partecipazione degli Stati membri

    1)   Tutti gli Stati membri possono partecipare alla sperimentazione. Il termine ultimo per l’inizio della partecipazione è: gennaio 2017.

    2)   Gli Stati membri che decidono di partecipare alla sperimentazione (di seguito «Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della loro partecipazione, indicando le specie e le regioni per cui partecipano, e delle misure applicate in conformità alla presente decisione.

    3)   Gli Stati membri partecipanti possono recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione, informando la Commissione al riguardo.

    Articolo 4

    Dispensa dagli obblighi

    Gli Stati membri partecipanti sono dispensati dagli obblighi previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 10 della direttiva 66/402/CEE, per quanto riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni.

    Articolo 5

    Identificazione delle popolazioni

    Una popolazione è identificabile sulla base dei seguenti elementi:

    a)

    le varietà utilizzate nell’incrocio per la creazione della popolazione;

    b)

    i sistemi di selezione come definiti nei rispettivi protocolli;

    c)

    la regione di produzione;

    d)

    il grado di eterogeneità, in particolare nelle specie autogame e

    e)

    le sue caratteristiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f).

    Articolo 6

    Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni

    Ai fini di questa sperimentazione, gli Stati membri vigilano affinché le sementi della popolazione siano prodotte, a scopo di commercializzazione, e commercializzate alle seguenti condizioni:

    a)

    la semente appartiene a una popolazione autorizzata;

    b)

    la semente è conforme all’articolo 9;

    c)

    la denominazione della popolazione è conforme all’articolo 8;

    d)

    la popolazione è selezionata e la semente è prodotta da persone registrate conformemente all’articolo 10.

    Articolo 7

    Autorizzazione delle popolazioni

    1)   Gli Stati membri autorizzano le popolazioni in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2)   La domanda di autorizzazione è presentata all’organismo di certificazione delle sementi. Essa contiene i seguenti elementi:

    a)

    il nome e l’indirizzo del richiedente;

    b)

    la specie e la denominazione della popolazione;

    c)

    una descrizione del tipo di tecnica utilizzato per generare la popolazione, con riferimento, se del caso, all’articolo 2, lettera c), punti i), ii) o iii);

    d)

    gli obiettivi del programma di selezione;

    e)

    il metodo di selezione e di produzione: il sistema di selezione come definito nei rispettivi protocolli, le varietà utilizzate per selezionare e produrre la popolazione e il programma di controllo della produzione utilizzato dall’operatore interessato;

    f)

    una descrizione delle caratteristiche:

    i)

    la documentazione delle caratteristiche che il richiedente ritiene importanti relative a produttività, qualità, funzionalità per i sistemi a basso utilizzo di risorse, resistenza alle malattie, stabilità della produttività, sapore o colore;

    ii)

    i risultati delle prove sperimentali riguardanti le caratteristiche di cui al punto i);

    g)

    la regione di produzione;

    h)

    una dichiarazione del richiedente relativa alla genuinità degli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

    i)

    un campione rappresentativo della popolazione;

    j)

    il nome e l’indirizzo della persona responsabile della selezione, della produzione e del mantenimento.

    3)   L’organismo di certificazione delle sementi verifica i seguenti elementi:

    a)

    la conformità della domanda al paragrafo 2 nonché

    b)

    la conformità della popolazione alle prescrizioni dell’articolo 5 relative all’identificazione.

    Il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 5 relative all’identificazione è verificato sulla base della documentazione presentata e delle ispezioni nei locali in cui la popolazione è prodotta.

    4)   L’autorizzazione di una popolazione e gli elementi di cui al paragrafo 2 sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

    Articolo 8

    Denominazione delle popolazioni

    1)   Le popolazioni hanno una denominazione. Le norme relative alla denominazione delle varietà, figuranti nell’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2), si applicano di conseguenza per la denominazione delle popolazioni.

    2)   Il termine «popolazione» è aggiunto alla fine di ciascuna denominazione.

    Articolo 9

    Prescrizioni relative alla coltura, alle sementi e al peso dei lotti e dei campioni

    1)   Si applica l’allegato I, punti 1 e 6, della direttiva 66/402/CEE.

    2)   Durante la produzione e commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, le sementi sono conformi all’allegato II, punti 2 e 3, della direttiva 66/402/CEE concernente la seconda generazione delle sementi certificate nel caso di popolazioni di Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. and Triticum spelta L. e le sementi certificate nel caso delle popolazioni di Zea mays L..

    3)   Durante la produzione e la commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, il peso dei lotti e dei campioni è conforme all’allegato III della direttiva 66/402/CEE e, nel caso delle sementi di Zea mays L., alle disposizioni di tale allegato concernenti le sementi certificate di tale specie.

    Articolo 10

    Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni

    1)   Ciascuno Stato membro iscrive in un registro le persone che, sul suo territorio, selezionano popolazioni o producono sementi di popolazioni o che si occupano del loro mantenimento, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.

    2)   I selezionatori, i produttori e le persone responsabili del mantenimento delle popolazioni presentano all’organismo di certificazione delle sementi una domanda d’iscrizione nel registro contenente i seguenti elementi:

    a)

    il loro nome, indirizzo e i loro estremi;

    b)

    la denominazione della popolazione interessata.

    3)   Il registro contiene i seguenti elementi:

    a)

    il nome, l’indirizzo e gli estremi di cui al paragrafo 2, lettera a);

    b)

    la denominazione della popolazione di cui al paragrafo 2, lettera b), da produrre o mantenere.

    Articolo 11

    Etichettatura

    Gli imballaggi o i contenitori di sementi recano un’etichetta affissa dal produttore. Su tale etichetta figurano le informazioni indicate nell’allegato I.

    Articolo 12

    Restrizioni quantitative

    1)   Le quantità delle sementi commercializzate della popolazione autorizzata di ciascuna specie, per ciascuno Stato membro partecipante e per anno, non può superare lo 0,1 % delle sementi della stessa specie prodotte in tale anno nello Stato membro partecipante.

    2)   Ciascun produttore dichiara all’organismo di certificazione delle sementi la quantità di ciascuna popolazione che intende produrre per ogni anno.

    3)   Uno Stato membro partecipante può vietare la commercializzazione delle sementi di una popolazione se ritiene che ai fini della sperimentazione non sia opportuno immettere sul mercato ulteriori quantità di sementi della popolazione in questione. Esso ne informa immediatamente il produttore o i produttori interessati.

    Articolo 13

    Tracciabilità

    1)   Chiunque commercializzi le sementi di popolazioni deve garantirne la tracciabilità.

    2)   Le persone che commercializzano le sementi di popolazioni conservano le informazioni che permettono di identificare chi le abbia fornite e a chi siano state fornite.

    3)   Le informazioni vanno messe a disposizione dell’organismo di certificazione delle sementi, su sua richiesta.

    Articolo 14

    Controlli ufficiali

    L’organismo di certificazione delle sementi degli Stati membri partecipanti controlla ufficialmente la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni. I controlli ufficiali comprendono almeno:

    a)

    l’ispezione sul campo, il campionamento e i controlli delle popolazioni, come stabilito all’allegato II, punto 1;

    b)

    la supervisione dell’organizzazione di prove comparative effettuate sul campo a tale scopo, come stabilito all’allegato II, punto 2;

    c)

    le quantità prodotte e commercializzate;

    d)

    l’ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi sementi alla presente decisione.

    Il controllo di cui al punto d) è effettuato almeno una volta all’anno. Esso comprende l’ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi utilizzati per la produzione delle popolazioni.

    Articolo 15

    Mantenimento delle popolazioni

    1)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione lo effettua per la durata di questa sperimentazione.

    Tale mantenimento è conforme alle prassi accettate per le specie in questione.

    2)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione conserva le registrazioni riguardanti tale mantenimento e le tiene sempre a disposizione per le ispezioni dell’organismo ufficiale responsabile.

    3)   L’organismo ufficiale responsabile effettua controlli sul modo in cui le popolazioni sono mantenute e può, a tal fine, prelevare campioni delle sementi delle popolazioni interessate.

    Articolo 16

    Obblighi di notifica dei produttori

    I produttori comunicano ogni anno all’organismo di certificazione delle sementi le informazioni di cui all’allegato III, lettere a), b), c), f), g), h) e i).

    Articolo 17

    Registrazione delle informazioni

    Gli Stati membri partecipanti registrano le informazioni di cui all’allegato III riguardanti la produzione e la commercializzazione di popolazioni. Su richiesta, essi si assistono reciprocamente nella registrazione di tali informazioni.

    Articolo 18

    Obblighi di rendicontazione

    1)   Gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri per ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione annuale contenente i seguenti elementi:

    a)

    le informazioni sui tipi e sul numero di popolazioni autorizzate per ciascuna specie, prodotte e commercializzate nell’ambito della sperimentazione e

    b)

    le quantità prodotte e commercializzate per ciascuna popolazione e specie e, se del caso, lo Stato membro cui sono destinate le sementi.

    Gli Stati membri partecipanti possono decidere di includere nella relazione altre informazioni rilevanti.

    2)   Entro il 31 marzo 2018 gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni di cui all’allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni della sperimentazione e dell’opportunità di estenderne la durata, se del caso, con riferimento a ciascuna specie. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della sperimentazione.

    3)   Gli Stati membri che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2017 presentano la relazione entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione della partecipazione.

    Articolo 19

    Termini

    La sperimentazione inizia il 1o marzo 2014 e cessa il 31 dicembre 2018.

    Articolo 20

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU 125, dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

    (2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).


    ALLEGATO I

    INFORMAZIONI DA FORNIRE SULL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 11

    Le etichette delle confezioni o dei recipienti contenenti le sementi comprendono i seguenti elementi:

    1)

    la dicitura «Sperimentazione temporanea secondo le norme dell’UE»;

    2)

    l’organismo di certificazione delle sementi e lo Stato membro, o la loro sigla;

    3)

    il nome e l’indirizzo del produttore responsabile dell’apposizione dell’etichetta o il suo codice di registrazione;

    4)

    la regione di produzione;

    5)

    il numero di riferimento del lotto;

    6)

    il mese e l’anno della sigillatura, indicati come segue: «sigillato …» (mese e anno) o mese e anno dell’ultimo campionamento ufficiale a fini di controllo indicati come segue: «campione prelevato…» (mese e anno);

    7)

    la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

    8)

    la denominazione della popolazione;

    9)

    lo Stato membro di produzione, se diverso dal punto 2;

    10)

    il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di sementi;

    11)

    in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, la natura dell’additivo e il rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale;

    12)

    in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa, la dichiarazione del livello di germinazione sull’etichetta. Tali informazioni possono essere fornite su un adesivo apposto sull’etichetta.


    ALLEGATO II

    CAMPIONAMENTO E CONTROLLI DI CUI ALL’ARTICOLO 14

    Sono da effettuare il seguente campionamento ed esame:

    1)

    addetti ufficiali al campionamento ispezionano i campi di produzione e prelevano campioni di sementi, a caso e ogni anno, di almeno il 5 % di tutti i lotti di sementi delle popolazioni e dei campi di produzione oggetto della sperimentazione.

    Ciascun campo di produzione è controllato ufficialmente almeno due volte durante la sperimentazione temporanea.

    Questi campioni sono utilizzati per controllare la conformità all’articolo 5 per quanto riguarda l’identità e all’articolo 9 per quanto riguarda la qualità delle sementi.

    2)

    Su ogni popolazione autorizzata commercializzata nell’ambito della sperimentazione vanno effettuate prove sul campo comparative.

    Tali prove sono eseguite da autorità competenti, istituti di ricerca, selezionatori o produttori. Nel caso dei selezionatori e produttori, gli Stati membri controllano le prove.


    ALLEGATO III

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE DI CUI ALL’ARTICOLO 17

    Sono da comunicare le seguenti informazioni:

    a)

    il nome della specie e la denominazione utilizzata per ciascuna popolazione autorizzata oggetto della sperimentazione;

    b)

    il tipo di popolazione di cui all’articolo 2, lettera c);

    c)

    le quantità prodotte e commercializzate per popolazione e per specie e lo Stato membro cui le sementi erano destinate;

    d)

    le modalità di autorizzazione delle popolazioni adottate dagli Stati membri e i relativi costi per il richiedente;

    e)

    la descrizione e i risultati dei test effettuati in conformità all’allegato II, punto 1;

    f)

    i risultati delle prove sul campo comparative di cui all’allegato II, punto 2;

    g)

    le dimensioni dei selezionatori e dei produttori partecipanti: microimpresa, piccola impresa, media impresa o grande impresa;

    h)

    la valutazione delle popolazioni effettuata dagli utilizzatori per quanto riguarda le caratteristiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f).


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