This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1248
Commission Implementing Regulation (EU) No 1248/2013 of 28 November 2013 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Ternera Gallega (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera Gallega (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera Gallega (IGP)]
GU L 323 del 4.12.2013, pp. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
4.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2013
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera Gallega (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Ternera Gallega», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3). |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
SPAGNA
Ternera Gallega (IGP)