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Document 32013R1202

    Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino

    GU L 321 del 30.11.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1202/oj

    30.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/1


    REGOLAMENTO (UE) n. 1202/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 novembre 2013

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 2000 l'Unione ha concesso un accesso in esenzione dai dazi illimitato al mercato dell'Unione per quasi tutti i prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali. Attualmente tale regime è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2).

    (2)

    Tutti i paesi dei Balcani occidentali beneficiano di regimi commerciali preferenziali, compresi contingenti tariffari individuali, nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione o degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali conclusi con tali paesi, ad eccezione del Kosovo (3).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha messo a disposizione di tutti i beneficiari un contingente tariffario globale di 50 000 hl per il vino, in base al principio «primo arrivato, primo servito», subordinato all'esaurimento dei rispettivi contingenti tariffari individuali disponibili a norma degli accordi di stabilizzazione e di associazione o accordi interinali.

    (4)

    Un accesso stabile al mercato dell'Unione è necessario per lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, che ha dimostrato di essere in grado di esportare vini. In assenza di un contingente tariffario individuale, i produttori di vino del Kosovo non dispongono della necessaria prevedibilità per le loro esportazioni.

    (5)

    È opportuno assegnare un contingente tariffario annuo individuale di 20 000 hl per le esportazioni di vino dal Kosovo verso l'Unione e ridurre proporzionalmente da 50 000 hl a 30 000 hl il contingente tariffario annuo globale per il vino disponibile a tutti i beneficiari.

    (6)

    Per attribuire un contingente tariffario individuale, è necessario chiudere il contingente tariffario globale esistente e aprirne due nuovi, il cui volume complessivo sia equivalente al volume del contingente tariffario chiuso.

    (7)

    È inoltre opportuno introdurre un meccanismo che eviti l'incertezza del diritto per quanto riguarda i contingenti tariffari disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed evitare che il volume complessivo delle concessioni superi 50 000 hl.

    (8)

    Poiché il volume totale delle concessioni rimane invariato, il presente regolamento non incide sul settore vitivinicolo dell'Unione. Il presente regolamento non incide neppure sulle concessioni specifiche previste dagli accordi di stabilizzazione e di associazione o dagli accordi interinali.

    (9)

    Il presente regolamento fa salvi gli obblighi dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non comporta la necessità di una deroga dell'OMC.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche al regolamento (CE) n. 1215/2009

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

    2)

    l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    Le seguenti misure transitorie si applicano dal 3 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2013:

    1)

    nei nuovi contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.1530 e 09.1560 confluisce, in misura proporzionale, il saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013, come segue:

    a)

    il volume iniziale del contingente tariffario 09.1530 è calcolato secondo la formula seguente:

    0,6 × saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013;

    b)

    il volume iniziale del contingente tariffario 09.1560 è calcolato secondo la formula seguente:

    0,4 × saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013;

    c)

    entrambi i volumi iniziali sono arrotondati all'unità intera (ettolitro).

    2)

    Le domande pendenti di contingenti tariffari (non attribuiti) relative al contingente tariffario 09.1515 sono trasferite, rispettivamente, ai contingenti tariffari 09.1530 e 09.1560, in funzione dell'origine del vino.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

    (3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione

    Volume del contingente per anno (1)

    Beneficiari

    Aliquota dei dazi

    09.1571

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 14 10

    0303 14 20

    0303 14 90

    0304 42 10

    0304 42 50

    0304 42 90

    ex 0304 52 00

    0304 82 10

    0304 82 50

    0304 82 90

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    15 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1573

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 03049390

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 64 00

    Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    20 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1575

    ex 0301 99 85

    0302 85 10

    0303 89 50

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    45 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1577

    ex 0301 99 85

    0302 84 10

    0303 84 10

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    30 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1530

    ex 2204 21 93

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

    30 000 hl

    Albania (2) Bosnia-Erzegovina (3), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), Montenegro (5), Serbia (6), territorio doganale del Kosovo (7)

    Esenzione

    09.1560

    ex 2204 21 93

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

    20 000 hl

    Territorio doganale del Kosovo

    Esenzione


    (1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

    (2)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

    (3)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

    (4)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

    (5)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

    (6)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.

    (7)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del territorio doganale del Kosovo è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario previsto dal presente regolamento. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1560.»


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