This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1202
Regulation (EU) No 1202/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 in relation to tariff quotas for wine
Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
GU L 321 del 30.11.2013, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R1215 | sostituzione | articolo 7 BI.3 | 03/12/2013 | |
Modifies | 32009R1215 | sostituzione | allegato I | 03/12/2013 | |
Modifies | 32009R1215 | sostituzione | articolo 7 BI.2 | 03/12/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R1202R(01) | (DE) | |||
Implicitly repealed by | 32024R0823 | 26/03/2024 |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
REGOLAMENTO (UE) n. 1202/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 2000 l'Unione ha concesso un accesso in esenzione dai dazi illimitato al mercato dell'Unione per quasi tutti i prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali. Attualmente tale regime è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2). |
(2) |
Tutti i paesi dei Balcani occidentali beneficiano di regimi commerciali preferenziali, compresi contingenti tariffari individuali, nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione o degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali conclusi con tali paesi, ad eccezione del Kosovo (3). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha messo a disposizione di tutti i beneficiari un contingente tariffario globale di 50 000 hl per il vino, in base al principio «primo arrivato, primo servito», subordinato all'esaurimento dei rispettivi contingenti tariffari individuali disponibili a norma degli accordi di stabilizzazione e di associazione o accordi interinali. |
(4) |
Un accesso stabile al mercato dell'Unione è necessario per lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, che ha dimostrato di essere in grado di esportare vini. In assenza di un contingente tariffario individuale, i produttori di vino del Kosovo non dispongono della necessaria prevedibilità per le loro esportazioni. |
(5) |
È opportuno assegnare un contingente tariffario annuo individuale di 20 000 hl per le esportazioni di vino dal Kosovo verso l'Unione e ridurre proporzionalmente da 50 000 hl a 30 000 hl il contingente tariffario annuo globale per il vino disponibile a tutti i beneficiari. |
(6) |
Per attribuire un contingente tariffario individuale, è necessario chiudere il contingente tariffario globale esistente e aprirne due nuovi, il cui volume complessivo sia equivalente al volume del contingente tariffario chiuso. |
(7) |
È inoltre opportuno introdurre un meccanismo che eviti l'incertezza del diritto per quanto riguarda i contingenti tariffari disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed evitare che il volume complessivo delle concessioni superi 50 000 hl. |
(8) |
Poiché il volume totale delle concessioni rimane invariato, il presente regolamento non incide sul settore vitivinicolo dell'Unione. Il presente regolamento non incide neppure sulle concessioni specifiche previste dagli accordi di stabilizzazione e di associazione o dagli accordi interinali. |
(9) |
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non comporta la necessità di una deroga dell'OMC. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1215/2009
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1) |
all'articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; |
2) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Misure transitorie
Le seguenti misure transitorie si applicano dal 3 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2013:
1) |
nei nuovi contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.1530 e 09.1560 confluisce, in misura proporzionale, il saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013, come segue:
|
2) |
Le domande pendenti di contingenti tariffari (non attribuiti) relative al contingente tariffario 09.1515 sono trasferite, rispettivamente, ai contingenti tariffari 09.1530 e 09.1560, in funzione dell'origine del vino. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.
(2) Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione |
Volume del contingente per anno (1) |
Beneficiari |
Aliquota dei dazi |
09.1571 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 14 10 0303 14 20 0303 14 90 0304 42 10 0304 42 50 0304 42 90 ex 0304 52 00 0304 82 10 0304 82 50 0304 82 90 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
15 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo |
0 % |
09.1573 |
0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 03049390 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 59 80 ex 0305 64 00 |
Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
20 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo |
0 % |
09.1575 |
ex 0301 99 85 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
45 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo |
0 % |
09.1577 |
ex 0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
30 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo |
0 % |
09.1530 |
ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 |
Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti |
30 000 hl |
Albania (2) Bosnia-Erzegovina (3), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), Montenegro (5), Serbia (6), territorio doganale del Kosovo (7) |
Esenzione |
09.1560 |
ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 |
Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti |
20 000 hl |
Territorio doganale del Kosovo |
Esenzione |
(1) Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.
(2) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.
(3) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.
(4) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.
(5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.
(6) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.
(7) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del territorio doganale del Kosovo è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario previsto dal presente regolamento. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1560.»