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Document 32013R1168
Commission Implementing Regulation (EU) No 1168/2013 of 7 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (PDO)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1168/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1168/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (DOP)]
GU L 310 del 20.11.2013, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
20.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1168/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
PORTOGALLO
Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (DOP)