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Document 32013R1075

Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40)

GU L 297 del 7.11.2013, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1075/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/107


REGOLAMENTO (UE) N. 1075/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 ottobre 2013

riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

(rifusione)

(BCE/2013/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1, che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, le società veicolo finanziarie coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione (di seguito «SV») rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro, nell’ambito delle statistiche monetarie e bancarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti.

(3)

L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie del sottosettore delle SV negli Stati membri la cui moneta è l’euro (in seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), visti come un unico territorio economico.

(4)

Dati gli stretti collegamenti tra le attività di cartolarizzazione delle SV e delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si richiede una segnalazione coerente, complementare e integrata da parte delle SV e delle IFM. Pertanto, le informazioni statistiche fornite in conformità del presente regolamento devono considerarsi unitamente agli obblighi di segnalazione per le IFM sui prestiti cartolarizzati, come disposto nel regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4).

(5)

L’approccio integrato di segnalazione delle SV e delle IFM e le deroghe previste nel presente regolamento si propongono di minimizzare l’onere di segnalazione per i soggetti segnalanti e di evitare sovrapposizioni nella segnalazione di informazioni statistiche tra SV e IFM.

(6)

Le BCN devono essere autorizzate a esentare le SV da quegli obblighi di segnalazione che causerebbero costi irragionevolmente alti rispetto al beneficio statistico che ne deriva.

(7)

Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro, sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC, congiuntamente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comporta l’obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro ritengono idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per divenire Stati membri dell’area dell’euro.

(8)

Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «SV» si intende un’impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o dell’Unione secondo una delle seguenti tipologie:

i)

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

ii)

forma legale fiduciaria;

iii)

forma legale societaria quale società di capitali, pubblica o privata;

iv)

ogni altra tipologia analoga;

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

a)

è rivolta ad effettuare, o effettua, una o più operazioni di cartolarizzazione e la sua struttura mira ad isolare gli obblighi di pagamento dell’impresa da quelli del cedente, o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione; e

b)

emette, o è rivolta ad emettere, titoli di debito, altri strumenti di debito, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e/o strumenti finanziari derivati (di seguito «strumenti di finanziamento»), e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l’emissione di strumenti di finanziamento che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione non comprende:

a)

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

b)

i fondi di investimento (FI) come definiti all’articolo 1 del regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (5);

c)

le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (6);

d)

i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell’articolo 2 (7);

2)

per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall’impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a)

un’attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

b)

il rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema;

c)

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell’impresa di assicurazione o riassicurazione;

3)

per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;

4)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

5)

«residente» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;

6)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente la SV;

7)

per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell’attività.

Articolo 2

Operatori segnalanti

1.   Le SV residenti nel territorio di uno Stato membro dell’area dell’euro rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi fissati dall’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica escluse le SV che ne sono state pienamente esentate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti nell’articolo 4, fatte salve le deroghe previste all’articolo 5. Rientrano altresì tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, le SV che sono soggette alla segnalazione dei propri bilanci annuali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o che sono soggette ad obblighi di segnalazione ad hoc ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.

3.   Se una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i suoi legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formalizzata le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile sono responsabili per le azioni delle SV, sono considerati soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Elenco delle SV a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che ricadono nel presente regolamento. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (8). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.

2.   La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto che essa si attenda di essere soggetta a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.

3.   Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, nell’elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione forniscono alla BCN competente i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali sulle attività e passività delle SV su base trimestrale, conformemente agli allegati I e II.

2.   LE BCN possono raccogliere titolo per titolo le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle SV necessarie per ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Fatti salvi gli obblighi di tempestività stabiliti all’articolo 6, le BCN possono richiedere che vengano forniti dati titolo per titolo sulle operazioni finanziarie in titoli di debito detenuti da SV in conformità con uno degli approcci elencati nella sezione 2 della parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (9).

3.   Fatte salve le regole di segnalazione stabilite nell’allegato II, tutte le attività e le passività delle SV sono segnalate ai sensi del presente regolamento in conformità delle regole di segnalazione stabilite nella rilevante legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (10). I principi contabili della legislazione nazionale di recepimento della Quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (11) si applicano alle SV che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE. Alle SV che non ricadono sotto la legislazione nazionale di recepimento delle predette direttive si applica ogni altro principio o pratica contabile nazionale o internazionale rilevante.

4.   Laddove il paragrafo 3 richieda la segnalazione di strumenti al prezzo corrente di mercato (mark-to-market), le BCN possono esentare le SV dal segnalare tali strumenti su tale base quando i costi in cui incorra la SV siano irragionevolmente alti. In tal caso la SV applicherà la valutazione utilizzata ai fini delle relazioni agli investitori.

5.   Laddove ai sensi delle pratiche dei mercati nazionali i dati disponibili si riferiscano a una data qualunque all’interno di un trimestre, le BCN possono permettere ai soggetti segnalanti di trasmettere tali dati, se essi sono comparabili e se le operazioni significative che abbiano luogo tra tale data e la fine del trimestre sono tenute in considerazione.

6.   Invece di fornire i dati sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire aggiustamenti da rivalutazione e altre variazioni di volume che consentano alla BCN di ricavare le operazioni finanziarie.

7.   Invece di fornire dati sulle cancellazioni totali/parziali di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettono alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni.

Articolo 5

Deroghe

1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati nell’articolo 4 nei seguenti casi:

a)

per i prestiti ceduti da IFM dell’area dell’euro e disaggregati per scadenza, settore e residenza del debitore, e laddove le IFM continuano a gestire i prestiti cartolarizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN possono concedere alle SV deroghe dalla segnalazione dei dati relativi a tali prestiti. Il regolamento (UE) n. 1071/2013 disciplina la segnalazione di tali dati;

b)

le BCN possono esentare le SV da tutti gli obblighi di segnalazione previsti nell’allegato 1, eccetto dall’obbligo di segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre sulle attività complessive, a condizione che le SV che contribuiscono alle attività trimestrali aggregate rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività delle SV in termini di consistenze in essere, in ogni Stato membro dell’area dell’euro. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

c)

nei limiti in cui i dati di cui all’articolo 4 possono essere ricavati, in conformità ai requisiti statistici minimi come specificati nell’allegato III, da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali e fatte salve le lettere a) e b), le BCN possono, dopo aver consultato la BCE, esentare pienamente o parzialmente i soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’allegato I.

2.   Le SV hanno la facoltà, con il previo assenso della BCN competente, di rinunciare alle deroghe di cui al paragrafo 1 e di ottemperare invece in pieno agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 4.

3.   Le SV che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera c), forniscono i propri rendiconti finanziari annuali alla BCN competente, se questa informazione non è disponibile da fonti pubbliche, entro sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, o al più presto da quel momento, in conformità alle consuetudini giuridiche nazionali applicabili dove la SV è residente. La BCN competente effettua la notifica a quelle SV che siano soggette a tale obbligo di segnalazione.

4.   La BCN competente revoca la deroga stabilita dal paragrafo 1, lettera c), se dati di qualità conforme ai requisiti statistici minimi indicati nel presente regolamento non sono stati resi disponibili in tempo alla BCN competente per tre periodi di segnalazione consecutivi, indipendentemente da qualsiasi errore attribuibile alla SV coinvolta. Le SV iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 4, non più tardi di tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato ai soggetti segnalanti che la deroga è stata revocata.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, al fine di rispettare gli obblighi contenuti nel presente regolamento, le BCN possono sottoporre ad obblighi di segnalazione ad hoc le SV che hanno ottenuto deroghe ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Le SV segnalano l’informazione richiesta ad hoc entro i 15 giorni lavorativi seguenti la richiesta fatta dalla BCN competente.

Articolo 6

Tempestività

Le BCN forniscono alla BCE i dati sulle attività e le passività trimestrali aggregate riguardanti le posizioni delle SV residenti entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono i termini per il ricevimento dei dati dai soggetti segnalanti.

Articolo 7

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione specificati nell’allegato III.

Articolo 9

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione avrà luogo con i dati trimestrali riferiti al quarto trimestre del 2014.

2.   Le SV che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dall’inizio dell’attività di cartolarizzazione.

3.   Le SV che iniziano l’attività prima dell’adozione dell’euro da parte del loro Stato membro successivamente al 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dal periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro. Per il periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro, la SV segnala solo le consistenze in essere.

Articolo 10

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento.

Articolo 11

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1

(7)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(8)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(9)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6.

(10)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(11)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

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ALLEGATO II

DEFINIZIONI

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2.

Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi.

3.

Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

4.

Tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda; le attività finanziarie non sono cioè segnalate al netto delle passività.

Tabella A

Definizioni delle categorie di strumenti di attività e passività delle SV

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Depositi e crediti da prestiti

Ai fini dello schema di segnalazione, la presente voce comprende fondi prestati da SV che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

Comprende le seguenti tipologie di operazioni:

depositi collocati dalla SV, come depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso

prestiti concessi dalla SV

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli da parte della SV a un prezzo prestabilito con l’impegno vincolante a rivendere quei titoli (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura

crediti derivanti da operazioni di prestito di titoli a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio dei titoli presi in prestito da parte della SV

Ai fini del presente regolamento questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Prestiti cartolarizzati

Ai fini dello schema di segnalazione, la presente voce comprende i prestiti che la SV ha acquisito dal cedente. I prestiti sono attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

Include anche:

attività di leasing finanziario a favore di terzi: il leasing finanziario è un contratto per il quale il proprietario di un bene durevole (di seguito il «concedente») trasferisce a un terzo (di seguito il «concessionario») i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario che permettono al concessionario di acquistare il bene. I contratti di leasing finanziario erogati da un cedente che agisce come concedente sono da iscriversi sotto la voce dell’attivo «prestiti cartolarizzati». Il bene figura nel bilancio del concessionario e non del concedente

crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati: sono ritenuti crediti inesigibili quei prestiti rispetto ai quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è comunque considerato compromesso

disponibilità in titoli non negoziabili: disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e che non possono essere scambiati in mercati secondari

prestiti negoziati: i prestiti che di fatto sono divenuti negoziabili sono iscritti sotto la voce «prestiti cartolarizzati» a condizione che non sussista prova di contrattazioni sul mercato secondario. In caso contrario sono classificati come «titoli di debito»

debiti subordinati nella forma di depositi o prestiti: gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle azioni e altre partecipazioni. A fini statistici, i debiti subordinati sono classificati come «prestiti cartolarizzati» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità della SV in tutte le forme di debiti subordinati siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli di debito», dato che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti

I prestiti cartolarizzati devono essere segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente a un prezzo differente. La contropartita alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto deve essere iscritta alla voce «altre passività»

Tale voce comprende i prestiti cartolarizzati, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione dei prestiti nel bilancio della SV

3.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono di norma scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente

La presente voce include:

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una o più date determinate o a partire da una data definita al momento dell’emissione

prestiti che sono divenuti negoziabili su un mercato organizzato, quali ad esempio i prestiti negoziati, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. In caso contrario, sono classificati come «prestiti cartolarizzati»

debito subordinato in forma di titoli di debito

I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non sono iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia l’impegno vincolante ad effettuare l’operazione inversa e non una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

Questa voce include le disponibilità in titoli di debito che sono stati cartolarizzati, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione dei titoli nel bilancio della SV.

4.

Altre attività cartolarizzate

Tale voce comprende le attività cartolarizzate diverse da quelle comprese nelle categorie 2 e 3, come le imposte esigibili e i crediti commerciali, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione delle attività nel bilancio della SV

5.

Azioni e altre partecipazioni e partecipazioni/quote di fondi d’investimento

Attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione

Tale voce include azioni quotate e non quotate, altre partecipazioni, quote/partecipazioni di fondi comuni monetari (FCM) e quote/partecipazioni di FI diversi da FCM

I titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante operazioni di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste alla categoria 3 «titoli di debito»

6.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari

La presente voce include:

opzioni

warrant

future

forward

swap

derivati creditizi

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato sul bilancio su base lorda. I contratti derivati individuali aventi un valore di mercato positivo sono iscritti nell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel passivo del bilancio

Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio

Tale voce non comprende derivati finanziari che, in conformità alle norme nazionali, non sono soggetti alla rilevazione in bilancio

7.

Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso)

Beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie. Il capitale fisso è costituito da attività non finanziarie utilizzate ripetutamente o in modo continuativo dalla SV per oltre un anno

Questa voce comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati

8.

Altre attività

Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Tale voce può includere:

interessi esigibili maturati su depositi e prestiti

interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito

importi esigibili non connessi con l’attività principale della SV


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

9.

Prestiti e depositi ricevuti

Importi dovuti ai creditori dalla SV, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:

prestiti: prestiti concessi alla SV che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

strumenti di debito non negoziabili emessi dalla SV: gli strumenti di debito non negoziabili emessi devono essere generalmente classificati come «passività per depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dalla SV che divengono successivamente negoziabili e che possono essere scambiati su mercati secondari sono riclassificati come «titoli di debito»

operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita di contante ricevuto in cambio di titoli venduti dalla SV a un prezzo prestabilito con l’impegno vincolante a riacquistare quei titoli (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dalla SV in cambio di titoli trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati in questa voce nel caso in cui ci sia un impegno vincolante, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. Ciò implica che la SV assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti durante l’operazione

contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli: importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo in operazioni di prestito titoli contro garanzia in contante

contante ricevuto in operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro contro garanzia in contante

10.

Titoli di debito emessi

Titoli emessi dalla SV, diversi da azioni e altre partecipazioni, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente. Include, tra l’altro, titoli emessi nella forma di:

titoli garantiti da attività (asset-backed securities)

titoli collegati al merito di credito (credit-linked notes)

titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities)

11.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte della SV a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella SV e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Sono altresì compresi in questa categoria i fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dalla SV in previsione di probabili futuri pagamenti o obbligazioni. Essa include:

capitale azionario

utili o fondi non distribuiti

accantonamenti specifici e generali a fronte di prestiti, titoli e altri tipi di attività

partecipazioni di fondi di cartolarizzazione

12.

Strumenti finanziari derivati

Cfr. la categoria 6

13.

Altre passività

Questa rappresenta la voce residuale del lato del passivo del bilancio, definita come «passività non incluse altrove»

Tale voce può includere:

interessi maturati dovuti su prestiti e depositi

interessi maturati dovuti su titoli di debito emessi

importi dovuti non connessi con l’attività principale della SV, ad esempio, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio pensioni, dividendi ecc.

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli

contropartite ad aggiustamenti nella valutazione, ad esempio, valore nominale meno prezzo di acquisto dei prestiti

Gli interessi maturati dovuti su titoli di debito emessi sono richiesti come voce separata «di cui», a meno che la BCN competente conceda una deroga dove i dati possono essere ricavati o stimati da fonti alternative

PARTE 2

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono indicati come «banche», anziché come IFM. Analogamente, il termine «non-IFM» fa riferimento solo all’area dell’euro. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro si utilizza il termine «operatori non bancari».

Tabella B

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

1.

IFM

IFM come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica.

2.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).

3.

FI diversi dai FCM

FI come definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Questo sottosettore è composto da tutti gli organismi di investimento collettivo, tranne i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

4.

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV come definite nel presente regolamento sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94)

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore comprende, inoltre, le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie. (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e nelle quali la maggior parte delle attività o passività non sono trattate su mercati aperti. Questo sottosettore comprende le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi 2.98 e 2.99)

5.

Imprese di assicurazione + fondi pensione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

6.

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Questo settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50)

7.

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130)

PARTE 3

Definizione di operazioni finanziarie

Le operazioni finanziarie, conformemente al SEC 2010, sono definite come acquisizione netta di attività finanziarie o incremento netto di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione. Un’operazione finanziaria tra unità istituzionali si configura come una contemporanea creazione o liquidazione di un’attività finanziaria e della passività in contropartita, come un trasferimento della proprietà di un’attività finanziaria oppure come l’assunzione di una passività. Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell’operazione, ossia al valore in valuta nazionale al quale le attività e/o le passività finanziarie sono create, liquidate, scambiate o assunte tra unità istituzionali, sulla base di considerazioni commerciali. Cancellazioni totali/parziali e variazioni di valutazione non rappresentano operazioni finanziarie.

PARTE 4

Definizione di cancellazioni totali/parziali

Le cancellazioni totali/parziali sono definite come rettifiche di valore dei prestiti registrate in bilancio che sono causate dalla cancellazione totale/parziale di prestiti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili. Le cancellazioni si riferiscono ai casi in cui il credito è considerato un’attività priva di valore ed è cancellato dal bilancio. La cancellazione parziale si riferisce ai casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente, e il valore del credito viene ridotto nel bilancio.


ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

devono essere identificate la persona/le persone di riferimento in seno ai soggetti segnalanti;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti (ad esempio, i totali di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali);

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure conformi al presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità nei dati segnalati rispetto a quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


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