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Document 32013R1074
Regulation (EU) No 1074/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 on statistical reporting requirements for post office giro institutions that receive deposits from non-monetary financial institution euro area residents (recast) (ECB/2013/39)
Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39)
Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39)
GU L 297 del 7.11.2013, p. 94–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32006R1027 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R1074R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, HR) |
7.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/94 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1074/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 ottobre 2013
sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie
(BCE/2013/39)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1027/2006 della Banca centrale europea del 14 giugno 2006 sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2006/8) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3); è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, al fine di adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica e per ciò che risulta necessario per adempiere compiti del Sistema europeo di banche centrali. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) prevede, inoltre, l’inclusione degli uffici dei conti correnti postali tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica, nella misura necessaria ad adempiere agli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE nel campo delle statistiche monetarie e finanziarie. |
(3) |
L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie del sottosettore degli uffici dei conti correnti postali negli Stati membri la cui moneta è l’euro (in seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), considerati come un unico territorio economico. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4),gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rilevanti ai fini di tale regolamento sono le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. |
(5) |
Gli aggregati monetari dell’area dell’euro e le loro contropartite derivano, principalmente, dai dati di bilancio del settore delle IFM raccolti in base al regolamento (UE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33). Tuttavia, gli aggregati monetari dell’area dell’euro includono, non solo le passività monetarie del settore delle IFM nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM stesse, eccetto l’amministrazione centrale, ma anche le passività monetarie di quest’ultima nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM eccetto l’amministrazione centrale. |
(6) |
In taluni Stati membri, gli uffici dei conti correnti postali non appartengono al settore dell’amministrazione centrale in base al rivisto Sistema europeo dei conti (di seguito SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013, e non si limitano a ricevere depositi solo per le proprie tesorerie nazionali, ma possono ricevere depositi per proprio conto. |
(7) |
In tal senso gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi effettuano attività simili a quelle effettuate dalle IFM. Entrambe le tipologie di soggetti, dunque, dovrebbero essere soggette a simili obblighi di segnalazione statistica nella misura in cui tali obblighi concernano la loro attività. |
(8) |
È necessario garantire il trattamento armonizzato e salvaguardare la disponibilità delle informazioni statistiche sui depositi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali. |
(9) |
È opportuno che trovino applicazione le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(10) |
L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) |
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione; |
2) |
«Ufficio dei conti correnti postali»: si intende un ufficio postale che appartiene al settore «società non finanziarie» (settore 11 del SEC 2010) e, in maniera complementare rispetto ai servizi postali, riceve depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle IFM con la prospettiva di fornire servizi di trasferimento di denaro per i propri depositari; |
3) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente l’ ufficio dei conti correnti postali; |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.
2. Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina del presente regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e i relativi aggiornamenti adeguatamente accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati, per via elettronica, tramite internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, mediante supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni nei confronti di un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
3. Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base al presente regolamento, nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.
Articolo 3
Obblighi di segnalazione statistica
1. Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, comunicano mensilmente le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, per quanto riguarda le consistenze, alla BCN competente.
2. Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono collegate ad attività poste in essere dall’ufficio dei conti correnti postali per proprio conto e sono specificate negli allegati I e II.
3. Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell’allegato III.
4. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato III.
Articolo 4
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e con ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 5
Tempestività
Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’articolo 3, paragrafi 1 e 2 alla BCE entro la fine della quindicesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.
Articolo 6
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia.
2. Depositi e prestiti, sono segnalati al valore nominale in essere alla fine del mese. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.
3. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.
4. Le BCN possono consentire la segnalazione dei prestiti per cui sono stati fatti degli accantonamenti al netto di tali accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti segnalanti residenti.
Articolo 7
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ufficio dei conti correnti postali compreso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni specificati nell’allegato III.
Articolo 8
Prima segnalazione
La prima segnalazione sarà effettuata con i dati mensili relativi a dicembre 2014.
Articolo 9
Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 1027/2006 (BCE/2006/8) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 10
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, p. 8.
(2) GU L 184 del 6.07.2006, p. 12.
(3) GU L 174 del 26.6.2013, p. 1.
(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
ALLEGATO II
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso territorio nazionale
Per finalità statistiche, gli uffici dei conti correnti postali consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale, principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.
(a) |
Se una società madre e le sue controllate sono uffici dei conti correnti postali collocati nel medesimo Stato membro, alla società madre è concesso di consolidare le attività delle proprie controllate nelle proprie segnalazioni statistiche. |
(b) |
Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situate in un dato Stato membro dell’area dell’Euro considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio di altri Stati membri dell’area dell’euro, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro. |
(c) |
Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali al di fuori del territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale in un dato Stato membro dell’area dell’euro deve considerare le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri dell’area dell’euro quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. |
Definizioni dei settori
Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti degli uffici dei conti correnti postali situate sul territorio degli Stati membri dell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela».
Tabella
Definizioni dei settori
Settore |
Definizione |
IFM |
Le IFM, come definite all’art. 1 del regolamento (UE) n. /2013 1071(BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica. |
Amministrazioni pubbliche |
Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113) |
Amministrazioni centrali |
Tale sottosettore (S.1311) comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114) |
Amministrazioni di Stati federati |
Tale sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni di Stati federati che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115) |
Amministrazione locale |
Il sottosettore delle amministrazioni locali (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116). |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
Il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117) |
Fondi di investimento diversi dai FCM |
I fondi di investimento come definiti all’articolo 1 del regolamento 1073(UE) n. /2013 (BCE/2013/38) relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento. Questo sottosettore è composto da tutti gli organismi di investimento collettivo, esclusi i fondi comuni monetari, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico |
Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro |
Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti) o quote e partecipazioni in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono in tutto o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97) Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99) |
Imprese di assicurazione |
Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104) |
Fondi pensione |
Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110) |
Società non finanziarie |
Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54) |
Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie |
Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso include anche individui o gruppi di individui, in qualità di imprenditori che producono beni e servizi non finanziari per il proprio esclusivo consumo finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale. (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130) |
Definizioni delle categorie di strumenti
1. |
La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le BCN traspongono in categorie applicabili a livello nazionale conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010. |
2. |
La scadenza all’emissione, vale a dire la durata originaria, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita. |
3. |
Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. |
Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile
CATEGORIE DELL’ATTIVO
Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti |
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I prestiti sono attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da certificati non negoziabili. La presente voce include le attività in forma di depositi dei soggetti segnalanti. La presente voce include:
La voce seguente non è considerata un credito:
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Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente. La presente voce include:
Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia il fermo impegno di invertire l’operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli |
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Tali voci includono:
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La presente voce dell’attivo include disponibilità in quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (si veda 1071la definizione nel regolamento (UE) n. /2013 (ECB/2013/33), allegato I, parte I, sezione 2) |
CATEGORIE DEL PASSIVO
Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Gli importi (depositi o altro) che sono dovuti ai creditori dai soggetti segnalanti con le caratteristiche descritte nella sezione 1 della parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33). Ai 1071fini dello schema di segnalazione, questa categoria è disaggregata in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso:
La voce seguente non è trattata come un deposito: i fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio degli uffici dei conti correnti postali (si veda «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2). |
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Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:
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Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo; questi dovrebbero essere iscritti nella fascia di scadenza «oltre i due anni». I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penali, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione |
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Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:
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Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso; prima della scadenza la conversione stessa non è possibile o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi») |
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La presente voce include:
Inoltre, i depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi includono i depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative |
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi di revisione La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
ALLEGATO IV
Tabella di corrispondenza
Regolamento (CE) n. 1027/2006 (BCE/2006/8) |
Il presente regolamento |
Articoli 1-3 |
Articoli 1-3 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 9 |
Articolo 7 |
Articolo 10 |
Allegato I |
Allegato I |