Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0946

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 261 del 3.10.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/946/oj

    3.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/25


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 946/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 2013

    relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del suddetto regolamento siano effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. Tuttavia, l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento consente alla Commissione di prevedere degli anticipi.

    (2)

    Le avverse condizioni atmosferiche che hanno flagellato l’Europa, con un inverno molto rigido e piogge sfociate in gravi inondazioni in alcuni Stati membri, hanno danneggiato gravemente il raccolto e la produzione di foraggi nel 2013. Pertanto, gli agricoltori, in particolare gli allevatori di bovini, hanno dovuto fronteggiare serie difficoltà finanziare. Tali difficoltà sono state accentuate dagli effetti dell’attuale crisi finanziaria, che ha dato origine a gravi problemi di liquidità per numerosi agricoltori. Al fine di contribuire ad attenuare tali difficoltà, occorre consentire agli agricoltori di beneficiare di anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Per quanto riguarda i pagamenti per i bovini di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, titolo IV, capitolo 1, sezione 11, è opportuno altresì autorizzare gli Stati membri ad aumentare l’importo degli anticipi di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (2), a concorrenza dell’80 % del pagamento.

    (3)

    Affinché i pagamenti degli anticipi possano essere imputati all’esercizio finanziario 2014, essi devono essere effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2013. Ai fini di una sana gestione finanziaria, è tuttavia opportuno che la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia effettuata prima del pagamento degli anticipi.

    (4)

    Conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3), entro il 1o dicembre, il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti. È quindi possibile che il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 non sia noto alla data del 16 ottobre 2013. L’importo massimo degli anticipi che può essere versato, pertanto, corrisponde ad una percentuale dei pagamenti diretti prima dell’adattamento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009. Il pagamento definitivo dopo il 1o dicembre 2013 terrà conto del tasso di adattamento finale della disciplina finanziaria applicabile a quel momento.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 16 ottobre 2013, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell’adattamento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, purché sia stata effettuata la verifica delle condizioni di ammissibilità conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Per quanto riguarda i pagamenti per le carni bovine di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, titolo IV, capitolo 1, sezione 11, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare l’importo di cui al primo comma fino ad un massimo dell’80 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).


    Top