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Document 32013R0800
Commission Regulation (EU) No 800/2013 of 14 August 2013 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 227 del 24.8.2013, pp. 1–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32012R0965 | modifica | allegato II | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 5.5 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | articolo 8 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 5.3 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 6.7 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 1.4 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 10.3 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | allegato V | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 2 L1 PT 5 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | articolo 5.2 frase 1 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 5.4 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | complemento | articolo 1.1 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | allegato VII | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | articolo 1.3 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | aggiunta | allegato VI | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | allegato I titolo | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | allegato III | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | articolo 1.5 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | modifica | articolo 2 L2 | 25/08/2013 | |
| Modifies | 32012R0965 | sostituzione | articolo 5.2 punto B) | 25/08/2013 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32013R0800R(01) | (ES, DE, FR, HU, FI, SV) | |||
| Corrected by | 32013R0800R(02) | (CS) | |||
| Corrected by | 32013R0800R(03) | (CS) | |||
| Corrected by | 32013R0800R(04) | (DE) | |||
| Corrected by | 32013R0800R(05) | (FR) | |||
| Corrected by | 32013R0800R(06) | (MT) |
|
24.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 800/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È necessario che gli operatori e il personale responsabili dell’esercizio di determinati aeromobili soddisfino i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che, se non diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio di tali aeromobili. |
|
(3) |
In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è necessario che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni per l’impiego sicuro dell’aeromobile. |
|
(4) |
Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) al fine di includere aspetti particolari relativi alle operazioni non commerciali. |
|
(5) |
Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione europea, è necessario che le norme di attuazione rispecchino lo stato dell’arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore delle operazioni di volo. È quindi opportuno tenere conto dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative adottati sotto gli auspici dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (di seguito «ICAO») e delle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione attualmente in vigore relativa a specifici contesti nazionali. |
|
(6) |
È necessario concedere tempo sufficiente all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. |
|
(7) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme di attuazione e le ha presentate, sotto forma di parere, alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione è modificato come segue:
|
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, dopo «operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli ed elicotteri» sono aggiunti i termini «e operazioni non commerciali effettuate con velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; |
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2) |
all’articolo 1, il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 e vengono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti: «3. Il presente regolamento stabilisce inoltre regole dettagliate relative alle operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per le dichiarazioni e la sorveglianza degli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore. 4. Le altre operazioni di volo, tra cui le operazioni nelle quali un aeromobile viene utilizzato per svolgere compiti o servizi specializzati, continueranno ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; |
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3) |
all’articolo 2:
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4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «CAT» viene cancellato dalla prima frase; |
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5) |
all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), «velivoli ed elicotteri» viene sostituito da «velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; |
|
6) |
all’articolo 5 sono inseriti i tre paragrafi seguenti: «3. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore complessi che effettuano operazioni non commerciali dichiarano la loro capacità e i mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all’esercizio di aeromobili e utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui agli allegati III e VI. 4. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché di palloni e alianti che effettuano operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII. 5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, le organizzazioni di addestramento aventi il proprio centro di attività principale in uno Stato membro e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (*1), quando effettuano addestramenti al volo verso, all’interno o all’esterno dell’Unione, utilizzano:
|
|
7) |
all’articolo 6, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7. In deroga alla norma SpA.PBN.100 operazioni PBN dell’allegato V le operazioni non commerciali con velivoli a motore non complessi in spazio aereo dedicato, su rotte o secondo procedure in cui sono stabilite delle specifiche di navigazione basate sulle prestazioni (PBN), continuano ad essere effettuate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale degli Stati membri fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; |
|
8) |
l’articolo 8 è modificato come segue:
|
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9) |
all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
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10) |
all’allegato I, il titolo è modificato in «Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a VII». Le seguenti nuove definizioni sono inserite secondo un ordine alfabetico e alle definizioni esistenti è attribuita una nuova numerazione:
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11) |
all’allegato II, norma ARO.GEN.200, lettera c), dopo «certificate da» viene inserito «o che presentano dichiarazioni a»; |
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12) |
all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera a), vengono inseriti i seguenti nuovi punti e agli altri viene attribuita una nuova numerazione:
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13) |
all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera b), alla fine della frase vengono aggiunti i termini «e delle dichiarazioni ricevute»; |
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14) |
all’allegato II, il testo della norma ARO.GEN.300, lettera a), è sostituito dal seguente:
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15) |
nell’allegato II, norma ARO.GEN.305, le lettere d) ed e) diventano rispettivamente e) e f) e viene inserita una nuova lettera d):
|
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16) |
all’allegato II, è inserita una nuova norma ARO.GEN.345 dopo la norma ARO.GEN.330: « ARO.GEN.345 Dichiarazione — organizzazioni
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17) |
all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettere b) e c), dopo «certificato» viene inserito «o con il contenuto di una dichiarazione»; |
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18) |
all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettera e), dopo «certificata da» viene inserito «o che dichiara la propria attività a»; |
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19) |
all’allegato II, il testo della norma ARO.OPS.200, lettera b), è sostituito dal seguente:
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20) |
all’allegato II, viene inserita una nuova appendice V intitolata «Elenco di approvazioni specifiche» come indicato nelle appendici al presente regolamento; |
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21) |
all’allegato III, norma ORO.GEN.005, alla fine della frase sono aggiunti i termini «o operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi»; |
|
22) |
all’allegato III, norma ORO.GEN.105, dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; |
|
23) |
all’allegato III, norma ORO.GEN.110, lettere a) e c), dopo «certificato» viene inserito «o dichiarazione»; |
|
24) |
all’allegato III, norma ORO.GEN.120, viene aggiunta una nuova lettera c):
|
|
25) |
all’allegato III, norma ORO.GEN.140, lettera a), dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; |
|
26) |
all’allegato III, il testo della norma ORO.AOC.125 è sostituito dal seguente:
|
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27) |
all’allegato III, è inserito un nuovo capo dopo la norma ORO.AOC.150 come segue: «CAPO DEC DICHIARAZIONE ORO.DEC.100 Dichiarazione L’operatore non commerciale di aeromobili a motore complessi:
|
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28) |
all’allegato III, la norma ORO.MLR.100, lettera b), è modificata come segue:
|
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29) |
all’allegato III, la norma ORO.MLR.101 viene intitolata: «Manuale delle operazioni — struttura per il trasporto aereo commerciale»; |
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30) |
all’allegato III, il testo della norma ORO.MLR.115, lettera a), è sostituito dal seguente:
|
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31) |
all’allegato III, il testo della norma ORO.FC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore in merito all’addestramento, esperienza e qualificazione dell’equipaggio di condotta e comprende:
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32) |
all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.005, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 1 — Requisiti comuni»; |
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33) |
all’allegato III, norma ORO.FC.105, lettera a), «pilota responsabile/comandante» è sostituito da «pilota responsabile o, per le operazioni commerciali di trasporto aereo, comandante»; |
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34) |
all’allegato III, norma ORO.FC.145, lettera c), all’inizio della frase viene aggiunto «In caso di operazioni commerciali di trasporto aereo»; |
|
35) |
all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.145, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 2 — Ulteriori requisiti per operazioni commerciali di trasporto aereo»; |
|
36) |
all’allegato III, il testo della norma ORO.CC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore che utilizza un aeromobile con equipaggio di cabina e comprende:
|
|
37) |
all’allegato III, il capo CC, sezione 1 viene intitolato: «Requisiti comuni»; |
|
38) |
all’allegato III, viene aggiunta una nuova appendice intitolata «Dichiarazione» come stabilito nell'allegato II al presente regolamento; |
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39) |
all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.100 è sostituito dal seguente:
|
|
40) |
all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.110 è sostituito dal seguente: «Il campo di applicazione delle attività per le quali un operatore ottiene l’approvazione è documentato e specificato:
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41) |
all’allegato V, norma SpA.DG.100, dopo «allegato IV (Parte CAT)» viene inserito «allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO)»; |
|
42) |
sono inseriti un nuovo allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO) come indicato rispettivamente negli allegati III e IV al presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
«Appendice V
Elenco di approvazioni specifiche
Operazioni non commerciali
(fatte salve le condizioni specificate nell’approvazione e contenute nel manuale delle operazioni o nel manuale operativo del pilota)
|
Autorità di rilascio (1): |
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Elenco di approvazioni specifiche (2): Nome dell’operatore: Data (3): Firma: |
||
|
Modello di aeromobile e marche di immatricolazione (4): |
||
|
Tipo di operazione specializzata (SPO), se applicabile: (5)… |
||
|
Approvazioni specifiche (6): |
Specifica (7) |
Annotazioni |
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… |
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… |
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… |
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… |
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MODELLO 140 AESA Edizione 1»
(1) Inserire nome e contatti/recapiti.
(2) Inserire il numero associato.
(3) Data del rilascio delle approvazioni specifiche (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell’autorità competente.
(4) Inserire la denominazione “Commercial Aviation Safety Team (CAST)/ICAO” del costruttore, del modello e della serie, o serie master, dell’aeromobile, se una serie è stata denominata (ad esempio Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La tassonomia CAST/ICAO è disponibile all’indirizzo: http://www.intlaviationstandards.org/
Le marche di immatricolazione devono figurare nell’elenco delle approvazioni specifiche o nel manuale delle operazioni. In quest’ultimo caso l’elenco delle approvazioni specifiche fa riferimento alla relativa pagina del manuale delle operazioni.
(5) Specificare il tipo di operazione, per esempio, agricoltura, edilizia, riprese aeree, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea.
(6) Elencare nella presente colonna tutte le operazioni approvate, ad esempio, merci pericolose, LVO, RVSM, RNP, MNPS.
(7) Elencare nella presente colonna i criteri più permissivi per ogni approvazione, ad esempio l’altezza di decisione e i valori minimi di RVR per CAT II.
ALLEGATO II
«Appendice
|
DICHIARAZIONE a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 sulle operazioni di volo Operatore Nome: Luogo nel quale l’operatore ha la sede principale o risiede e luogo dal quale le operazioni sono dirette: Nome e recapiti del dirigente responsabile: Esercizio di aeromobili Data di inizio delle operazioni/data di applicabilità della modifica: Tipo(i) di operazioni:
Tipo(i) di aeromobili, immatricolazione(i) e base principale: Dettagli delle approvazioni possedute (allegare alla dichiarazione l’elenco delle approvazioni specifiche, se pertinente) Elenco dei metodi alternativi di rispondenza con riferimento ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) che essi sostituiscono (da allegare alla dichiarazione) Dichiarazioni
Tutti i voli saranno effettuati in conformità alle procedure e istruzioni specificate nel manuale delle operazioni.
L’operatore ha attuato e dimostrato la conformità a uno standard ufficialmente riconosciuto del settore. Riferimento allo standard: Organismo di certificazione: Data dell’ultimo audit di conformità:
Data, nome e firma del dirigente responsabile» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
OPERAZIONI DI VOLO NON COMMERCIALI CON AEROMOBILI A MOTORE COMPLESSI
[PARTE NCC]
CAPO A
PRESCRIZIONI GENERALI
NCC.GEN.100 Autorità competente
L’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro nel quale l’operatore ha la sua sede principale di attività o risiede.
NCC.GEN.105 Responsabilità dell’equipaggio
|
a) |
Ciascun membro dell’equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che sono:
|
|
b) |
Durante le fasi critiche del volo o ogni qualvolta il comandante, denominato anche “pilota in comando” (PIC — pilot in command), lo ritenga necessario nell’interesse della sicurezza, tutti i membri dell’equipaggio devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate e non devono svolgere alcuna attività oltre a quelle necessarie per la sicurezza dell’aeromobile. |
|
c) |
Durante il volo, ciascun membro dell’equipaggio di condotta deve mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione. |
|
d) |
Durante il volo, almeno un membro dell’equipaggio di condotta qualificato deve rimanere ai comandi dell’aeromobile in qualsiasi momento. |
|
e) |
Nessun membro d’equipaggio presta servizio su un aeromobile:
|
|
f) |
Ciascun membro d’equipaggio che svolga attività per più di un operatore deve:
|
|
g) |
Ciascun membro d’equipaggio deve riferire al pilota in comando:
|
NCC.GEN.106 Responsabilità e autorità del pilota in comando
|
a) |
Il pilota in comando è responsabile:
|
|
b) |
Il pilota in comando ha l’autorità di rifiutare di trasportare o sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un pericolo potenziale per la sicurezza dell’aeromobile o dei suoi occupanti. |
|
c) |
Il pilota in comando appena possibile, segnala all’unità dei servizi del traffico aereo (ATS) applicabile le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero influenzare la sicurezza di altri aeromobili. |
|
d) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), punto 6, in un’operazione a equipaggio plurimo il pilota in comando può continuare un volo oltre il più vicino aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico se sono in atto procedure di mitigazione adeguate. |
|
e) |
Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. |
|
f) |
Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette senza indugio la relativa segnalazione all’autorità competente e informa l’autorità locale designata. |
|
g) |
Il pilota in comando comunica all’autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l’aeromobile e che provochi feriti gravi o morti o gravi danni all’aeromobile o a beni. |
NCC.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
|
a) |
Il pilota in comando deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo. |
|
b) |
Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure in vigore relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aerodromi o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea, di cui al punto 1.a dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. |
NCC.GEN.115 Lingua comune
L’operatore garantisce che tutti i membri dell’equipaggio siano in grado di comunicare in una lingua comune.
NCC.GEN.120 Rullaggio di velivoli
L’operatore garantisce che un velivolo rulli nell’area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi:
|
a) |
è un pilota adeguatamente qualificato; o |
|
b) |
è stata designata dall’operatore e:
|
NCC.GEN.125 Avvio del rotore — elicotteri
Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi.
NCC.GEN.130 Dispositivi elettronici portatili
L’operatore non permette a nessuno di usare dispositivi elettronici portatili (PED) a bordo che possano incidere sulle prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell’aeromobile.
NCC.GEN.135 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo
L’operatore garantisce che siano disponibili, per l’immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.
NCC.GEN.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo
|
a) |
I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, salvo indicazioni diverse:
|
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b) |
In caso di perdita o furto dei documenti specificati alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, l’operazione può continuare fino a quando il volo raggiunga la destinazione o il luogo in cui possono essere forniti i documenti sostitutivi. |
NCC.GEN.145 Conservazione, consegna e uso delle registrazioni dei registratori di volo
|
a) |
A seguito di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l’operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni, a meno che l’autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo. |
|
b) |
L’operatore deve effettuare controlli operativi e valutazioni delle registrazioni dei registratori dei dati di volo (FDR), delle registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) e delle registrazioni delle comunicazioni dei dati per assicurare la continua efficienza dei registratori. |
|
c) |
L’operatore deve conservare le registrazioni per il periodo di tempo operativo del FDR come previsto dalla norma NCC.IDE.A.165 o NCC.IDE.H.165, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei FDR, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un’ora delle registrazioni più vecchie, al momento della prova. |
|
d) |
L’operatore deve conservare e mantenere aggiornato un documento contenente le informazioni necessarie per convertire i dati grezzi dai FDR in parametri espressi in supporti di indagine tecnica. |
|
e) |
L’operatore mette a disposizione tutte le registrazioni dei registratori di volo che sono state conservate, se così richiesto dall’autorità competente. |
|
f) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010:
|
NCC.GEN.150 Trasporto di merci pericolose
|
a) |
Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all’allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche. |
|
b) |
Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato conformemente all’allegato V (parte SpA), capo G, al regolamento (UE) n. 965/2012, eccetto quando:
|
|
c) |
L’operatore stabilisce procedure per assicurare che vengano prese tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose. |
|
d) |
L’operatore fornisce al personale le informazioni necessarie per consentirgli di ottemperare alle proprie responsabilità, come richiesto dalle istruzioni tecniche. |
|
e) |
Conformemente alle istruzioni tecniche, l’operatore riferisce tempestivamente all’autorità competente e all’autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l’evento in merito a incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose. |
|
f) |
L’operatore assicura che i passeggeri ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose in conformità alle istruzioni tecniche. |
|
g) |
L’operatore assicura che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose come previsto dalle istruzioni tecniche. |
CAPO B
PROCEDURE OPERATIVE
NCC.OP.100 Uso di aerodromi e di siti operativi
L’operatore utilizza soltanto gli aerodromi e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessata.
NCC.OP.105 Specifiche degli aerodromi isolati — velivoli
Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e della policy per il rifornimento, l’operatore considera un aerodromo come aerodromo isolato se il tempo di volo per raggiungere l’aerodromo di destinazione alternato più vicino risulta superiore a:
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a) |
per velivoli con motori a pistoni, 60 minuti; o |
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b) |
per velivoli con motori a turbina, 90 minuti. |
NCC.OP.110 Minimi operativi di aerodromo — generalità
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a) |
Per i voli IFR l’operatore specifica i minimi operativi di aerodromo per ogni aerodromo di partenza, destinazione o alternato che si intende utilizzare. Tali minimi:
|
|
b) |
Nello stabilire i minimi operativi di aerodromo, l’operatore tiene conto dei seguenti elementi:
|
|
c) |
I minimi per un tipo specifico di avvicinamento e di procedura di atterraggio sono utilizzati soltanto se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
|
NCC.OP.111 Minimi operativi di aerodromo — operazioni NPA, APV, CAT I
|
a) |
L’altezza di decisione (DH) da utilizzare per un avvicinamento non di precisione (NPA) effettuato con la tecnica dell’avvicinamento finale in discesa continua (CDFA), procedura di avvicinamento con guida verticale (APV) o operazioni di categoria I (CAT I) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
|
|
b) |
L’altezza minima di discesa (MDH) per un’operazione NPA effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
|
NCC.OP.112 Minimi operativi di aerodromo — circuitazione a vista (circling) con velivoli
|
a) |
La MDH per la circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
|
|
b) |
La visibilità minima per la circuitazione a vista con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
|
||||||||||||||||||||||||||
NCC.OP.113 Minimi operativi di aerodromo — circuitazione a vista (circling) di terra con elicotteri
La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m.
NCC.OP.115 Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento
|
a) |
Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l’aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare. |
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b) |
In deroga al disposto della precedente lettera a), il pilota in comando può accettare un’autorizzazione ATC a deviare da una procedura pubblicata soltanto nei seguenti casi:
|
|
c) |
In ogni caso, il segmento di avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura di avvicinamento pubblicata. |
NCC.OP.120 Procedure antirumore
L’operatore sviluppa procedure operative tenendo conto della necessità di minimizzare l’effetto del rumore dell’aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
NCC.OP.125 Altitudini di separazione minima dagli ostacoli — voli IFR
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a) |
L’operatore specifica un metodo per stabilire le altitudini minime di volo che garantiscono la separazione dal terreno richiesta per tutti i segmenti della rotta che devono essere effettuati in IFR. |
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b) |
Il pilota in comando stabilisce le altitudini minime di volo per ogni volo sulla base di questo metodo. Le altitudini minime di volo non devono essere inferiori a quelle pubblicate dallo Stato sorvolato. |
NCC.OP.130 Rifornimento di combustibile e lubrificante — velivoli
|
a) |
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il velivolo è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per:
|
|
b) |
Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, si deve tener conto dei seguenti aspetti:
|
|
c) |
Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un’altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. |
NCC.OP.131 Rifornimento di combustibile e lubrificante — elicotteri
|
a) |
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se l’elicottero è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente:
|
|
b) |
Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, occorre tener conto degli aspetti seguenti:
|
|
c) |
Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un’altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. |
NCC.OP.135 Stivaggio del bagaglio e delle merci
L’operatore stabilisce le procedure atte a garantire che:
|
a) |
in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro; e |
|
b) |
tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni o ostruire corridoi e uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati a evitare tali movimenti. |
NCC.OP.140 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando assicura che:
|
a) |
prima del decollo i passeggeri si siano familiarizzati con la posizione e l’utilizzo:
e |
|
b) |
nel caso di un’emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni durante tale azione di emergenza nel modo più appropriato alle circostanze. |
NCC.OP.145 Preparazione del volo
|
a) |
Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve accertarsi, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le strutture di terra e/o di mare, incluse le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, per l’utilizzo in sicurezza dell’aeromobile, siano adeguate per il tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare. |
|
b) |
Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e la preparazione di ogni volo in IFR, deve comprendere:
|
NCC.OP.150 Aerodromi alternati al decollo — velivoli
|
a) |
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo alternato al decollo agibile dal punto di vista meteorologico se le condizioni meteorologiche all’aerodromo di partenza sono uguali o inferiori ai minimi operativi dell’aerodromo o se non fosse possibile tornare all’aerodromo di partenza per altri motivi. |
|
b) |
L’aerodromo alternato al decollo deve trovarsi entro la seguente distanza dall’aerodromo di partenza:
|
|
c) |
Per selezionare un aerodromo come aerodromo alternato al decollo, le informazioni disponibili devono indicare che, all’orario stimato di utilizzo, le condizioni saranno uguali o migliori dei minimi operativi dell’aerodromo per quella operazione. |
NCC.OP.151 Aerodromi di destinazione alternati — velivoli
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:
|
a) |
le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 1 ora prima fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due sia il periodo più breve, l’avvicinamento e l’atterraggio possano essere effettuati in condizioni VMC; o |
|
b) |
il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e:
|
NCC.OP.152 Aerodromi di destinazione alternati — elicotteri
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno una destinazione alternata agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:
|
a) |
sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aerodromo previsto di atterraggio e le informazioni meteorologiche attuali disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi è più corto, sussistano le seguenti condizioni meteorologiche:
|
|
b) |
il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e:
|
NCC.OP.155 Rifornimento di combustibile durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
|
a) |
Durante l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento di benzina avio (Av Gas) o di combustibili wide-cut o in caso di miscela di questi due tipi di combustibile. |
|
b) |
In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e l’aeromobile deve essere adeguatamente servito da personale qualificato, pronto a iniziare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più veloce e attuabile possibile. |
NCC.OP.160 Utilizzo di cuffie
|
a) |
Tutti i membri d’equipaggio di condotta che sono in servizio nella cabina di pilotaggio devono indossare una cuffia dotata di microfono o equivalente. La cuffia deve essere utilizzata come dispositivo primario per le comunicazioni radio con l’ATS:
|
|
b) |
Nelle condizioni di cui alla lettera a), il microfono o equivalente deve trovarsi in una posizione tale da permettere il suo utilizzo per le comunicazioni radio a due vie. |
NCC.OP.165 Trasporto di passeggeri
L’operatore stabilisce le procedure atte a garantire che:
|
a) |
i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un’evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l’evacuazione dell’aeromobile; |
|
b) |
prima e durante il rullaggio, il decollo e l’atterraggio e quando ritenuto necessario ai fini della sicurezza dal pilota in comando, ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta e abbia la propria cintura o sistema di vincolo correttamente allacciati; e |
|
c) |
l’occupazione dei sedili dell’aeromobile da parte di più persone avvenga esclusivamente su sedili specifici occupati da un adulto e un neonato correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo. |
NCC.OP.170 Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio
Il pilota in comando si assicura che:
|
a) |
prima del rullaggio, decollo e atterraggio, tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti; e |
|
b) |
prima del decollo e dell’atterraggio e, ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti e i bagagli siano correttamente stivati. |
NCC.OP.175 Autorizzazione a fumare a bordo
Il pilota in comando non permette che si fumi a bordo:
|
a) |
quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza; |
|
b) |
durante le operazioni di rifornimento di combustibile; |
|
c) |
quando l’aeromobile è al suolo, a meno che l’operatore abbia stabilito delle procedure dirette ad attenuare i rischi durante le operazioni a terra; |
|
d) |
nel/i corridoio/i, nelle toilette e fuori dalle aree destinate ai fumatori; |
|
e) |
nei compartimenti di carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e |
|
f) |
nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno. |
NCC.OP.180 Condizioni meteorologiche
|
a) |
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e all’aerodromo di destinazione all’ora di arrivo prevista siano uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili. |
|
b) |
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l’aerodromo di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all’ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aerodromo alternato alla destinazione, siano uguali o superiori ai minimi operativi di aerodromo applicabili. |
|
c) |
Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti. |
NCC.OP.185 Ghiaccio e altri depositi contaminanti — procedure a terra
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a) |
L’operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni dell’aeromobile per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’aeromobile. |
|
b) |
Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l’aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell’aeromobile, salvo quando permesso conformemente alle procedure di cui alla lettera a) ed entro i limiti specificati nel manuale di volo dell’aeromobile. |
NCC.OP.190 Ghiaccio e altri depositi contaminanti — procedure in volo
|
a) |
L’operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste. |
|
b) |
Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. |
|
c) |
Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l’aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trovi a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota in comando deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando emergenza all’ATC. |
NCC.OP.195 Condizioni per il decollo
Prima di iniziare il decollo il pilota in comando verifica che:
|
a) |
in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o della FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza; e |
|
b) |
siano soddisfatti i minimi operativi dell’aerodromo. |
NCC.OP.200 Simulazione di situazioni anormali in volo
|
a) |
Il pilota in comando, durante il trasporto di passeggeri o di merci, non deve effettuare simulazioni:
|
|
b) |
In deroga alla lettera a), nel caso in cui vengano condotti voli di addestramento da parte di un’organizzazione di addestramento approvata, tali situazioni possono essere simulate con allievi pilota a bordo. |
NCC.OP.205 Gestione del combustibile in volo
|
a) |
L’operatore deve garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile. |
|
b) |
Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente in volo non sia inferiore al combustibile richiesto per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalla norma NCC.OP.130 e NCC.OP.131. |
NCC.OP.210 Uso di ossigeno supplementare
Il pilota in comando assicura che lui stesso e i membri dell’equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell’aeromobile utilizzino l’ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l’altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l’altitudine della cabina supera 13 000 ft.
NCC.OP.215 Rilevamento di prossimità al suolo
Quando un’eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell’equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.
NCC.OP.220 Sistema anticollisione in volo (ACAS)
L’operatore deve stabilire procedure operative e programmi di addestramento quando viene installato ed è funzionante il sistema anticollisione. Quando viene utilizzato l’ACAS II, tali procedure e programmi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1332/2011.
NCC.OP.225 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio
Prima di iniziare l’avvicinamento per l’atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione dell’avvicinamento, dell’atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza.
NCC.OP.230 Inizio e continuazione di un avvicinamento
|
a) |
Il pilota in comando può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla portata visiva di pista/visibilità (RVR/VIS) riportata. |
|
b) |
Se la RVR/VIS riportata è inferiore ai minimi applicabili, l’avvicinamento non deve essere continuato:
|
|
c) |
Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata. |
|
d) |
Se, dopo aver superato i 1 000 ft al di sopra dell’aerodromo, la RVR/VIS riportata scende sotto i minimi applicabili, l’avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H. |
|
e) |
L’avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l’atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti per il tipo di avvicinamento e per la pista di atterraggio selezionata siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista. |
|
f) |
La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. |
CAPO C
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DEGLI AEROMOBILI
NCC.POL.100 Limitazioni operative — tutti gli aeromobili
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a) |
Durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro dell’aeromobile (CG) devono essere conformi ai limiti specificati nel suo manuale di volo o nel manuale delle operazioni, se più restrittivo. |
|
b) |
Devono essere esposti a bordo dell’aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal suo manuale di volo (AFM). |
NCC.POL.105 Massa e bilanciamento, caricamento
|
a) |
L’operatore deve stabilire la massa e il baricentro di ogni aeromobile mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Inoltre è necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l’effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento. |
|
b) |
La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell’aeromobile o da un’organizzazione di manutenzione approvata. |
|
c) |
L’operatore deve determinare la massa di tutte le dotazioni di impiego e dei membri d’equipaggio inclusi nella massa operativa, a vuoto, dell’aeromobile mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l’effetto della loro posizione sul baricentro dell’aeromobile. Quando si utilizzano masse standard, devono essere utilizzati i seguenti valori delle masse per i membri d’equipaggio per determinare la massa operativa a vuoto:
|
|
d) |
L’operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico pagante, inclusa la zavorra, mediante:
|
|
e) |
Nell’utilizzare le masse standard, devono essere utilizzati i seguenti valori di massa:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f) |
Per gli aeromobili con un numero di sedili passeggeri uguale o inferiore a 19, la massa effettiva dei bagagli registrati deve essere determinata:
|
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g) |
L’operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in accordo a un metodo specificato nel manuale delle operazioni. |
|
h) |
Il pilota in comando deve assicurare che le operazioni di caricamento:
|
|
i) |
L’operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento di carico e il limite massimo di posti. |
|
j) |
L’operatore specifica, nel manuale delle operazioni, i principi e i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e bilanciamento rispondenti ai requisiti contenuti nelle lettere da a) a i). Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti. |
NCC.POL.110 Dati e documentazione relativi alla massa e al bilanciamento
|
a) |
L’operatore prepara, prima di ogni volo, il foglio di carico e centraggio specificando il carico e la sua distribuzione in un modo tale da non superare i limiti di massa e bilanciamento dell’aeromobile. Il foglio di carico e centraggio deve contenere le seguenti informazioni:
|
|
b) |
Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema computerizzato, l’operatore deve verificare l’integrità dei dati ottenuti. |
|
c) |
Se l’operazione di caricamento dell’aeromobile non è supervisionata dal pilota in comando, la persona incaricata della supervisione del caricamento deve confermare, apponendo la sua firma o in maniera equivalente, che il carico e la sua distribuzione siano conformi al foglio di carico e centraggio stabilito dal pilota in comando. Il pilota in comando deve indicare la sua accettazione apponendo la sua firma o in maniera equivalente. |
|
d) |
L’operatore deve specificare le procedure per le modifiche al carico dell’ultimo minuto per assicurare che:
|
NCC.POL.111 Dati e documentazione relativi alla massa e al bilanciamento — attenuazioni
In deroga alla norma NCC.POL.110, lettera a), punto 5, la posizione del baricentro può non essere riportata nel foglio di carico e centraggio se la distribuzione del carico è conforme a una tabella di bilanciamento precalcolata o se si può dimostrare che per le operazioni pianificate può essere assicurato un corretto bilanciamento, qualunque sia il carico reale.
NCC.POL.115 Prestazioni — generalità
Il pilota in comando può utilizzare l’aeromobile soltanto se le prestazioni sono adeguate per conformarsi alle regole dell’aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate.
NCC.POL.120 Limitazioni di massa al decollo — velivoli
L’operatore assicura che:
|
a) |
la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo non ecceda le limitazioni di massa:
permettendo delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e lo scarico rapido di combustibile; |
|
b) |
la massa all’inizio del decollo non ecceda la massa massima al decollo specificata nel manuale di volo del velivolo per l’altitudine di pressione adeguata all’elevazione dell’aerodromo o del sito operativo, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima al decollo, ogni altra condizione atmosferica locale; e |
|
c) |
la massa stimata per l’orario previsto di atterraggio all’aerodromo o sito operativo dove si intende atterrare e a ogni aerodromo alternato di destinazione non ecceda mai la massa massima all’atterraggio specificata nel manuale di volo dell’velivolo per l’altitudine di pressione adeguata all’elevazione di tali aerodromi o siti operativi, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima all’atterraggio, ogni altra condizione atmosferica locale. |
NCC.POL.125 Decollo — velivoli
|
a) |
Nel determinare la massa massima al decollo, il pilota in comando deve tenere conto dei seguenti elementi:
|
|
b) |
Nel caso di un’avaria motore durante il decollo, il pilota in comando deve assicurare che:
|
NCC.POL.130 In rotta — un motore inoperativo — velivoli
Il pilota in comando deve garantire che, nel caso in cui un motore diventi inoperativo in un qualsiasi punto della rotta, un velivolo plurimotore sia in grado di continuare il volo verso un aerodromo o sito operativo adeguato senza volare al di sotto dell’altitudine di separazione minima dagli ostacoli in alcun punto.
NCC.POL.135 Atterraggio — velivoli
Il pilota in comando deve assicurare che in qualunque aerodromo o sito operativo, dopo aver superato tutti gli ostacoli nel sentiero di avvicinamento con un margine di sicurezza, il velivolo sia in grado di atterrare e fermarsi, o un idrovolante possa decelerare a una velocità sufficientemente bassa, entro la distanza disponibile per l’atterraggio. Si deve tenere conto delle variazioni previste nelle tecniche di avvicinamento e di atterraggio, se ciò non è stato già fatto nella programmazione dei dati sulle prestazioni.
CAPO D
STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI
SEZIONE 1
Velivoli
NCC.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
|
a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti di cui al presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
|
|
b) |
Per i seguenti elementi, se previsti nel presente capo, non è prevista un’approvazione:
|
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
|
|
d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
|
e) |
Gli strumenti utilizzati da un membro dell’equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d’equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. |
|
f) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCC.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, a meno che:
|
a) |
il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) dell’operatore; |
|
b) |
l’operatore sia autorizzato dall’autorità competente a operare il velivolo entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL); o |
|
c) |
il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCC.IDE.A.110 Fusibili di ricambio
I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo.
NCC.IDE.A.115 Luci operative
Gli velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un sistema di luci anticollisione; |
|
b) |
fanali di navigazione/posizione; |
|
c) |
un faro di atterraggio; |
|
d) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo; |
|
e) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri; |
|
f) |
una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e |
|
g) |
luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante. |
NCC.IDE.A.120 Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
|
a) |
I velivoli impiegati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
I velivoli impiegati in condizioni VMC sull’acqua e al di fuori della portata visiva della costa, in condizioni VMC di notte o in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, oltre che con i dispositivi di cui alla lettera a), con:
|
|
c) |
Se sono richiesti due piloti, i velivoli devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:
|
NCC.IDE.A.125 Operazioni IFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; |
|
c) |
se sono richiesti due piloti, la postazione del secondo pilota deve avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:
|
|
d) |
un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento; |
|
e) |
una fonte alternativa di pressione statica; |
|
f) |
un portacarte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte; |
|
g) |
un secondo dispositivo indipendente per misurare e indicare l’altitudine; e |
|
h) |
un generatore di emergenza, indipendente dal generatore principale, con lo scopo di fornire alimentazione per l’utilizzo e l’illuminazione di un sistema indicatore di assetto per un periodo minimo di 30 minuti. Il generatore di emergenza deve entrare in funzione automaticamente a seguito dell’avaria totale del generatore principale e sullo strumento deve essere chiaramente indicato che l’indicatore di assetto sta funzionando tramite il generatore di emergenza. |
NCC.IDE.A.130 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR
I velivoli impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.
NCC.IDE.A.135 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS)
I velivoli a turbina con una massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a 9 devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:
|
a) |
gli equipaggiamenti di classe A come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o gennaio 2011; o |
|
b) |
gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o gennaio 2011. |
NCC.IDE.A.140 Impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)
Salvo disposizioni contrarie nel regolamento (UE) n. 1332/2011, i velivoli a turbina con una MCTOM superiore a 5 700 kg o con una MOPSC superiore a 19 devono essere dotati di un ACAS II.
NCC.IDE.A.145 Sistema meteorologico di bordo
I seguenti velivoli devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se vengono utilizzati di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo:
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a) |
velivoli pressurizzati; |
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b) |
velivoli non pressurizzati la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg; e |
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c) |
velivoli non pressurizzati la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9. |
NCC.IDE.A.150 Equipaggiamento aggiuntivo per operazioni di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio
|
a) |
I velivoli impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di uno strumento che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio. |
|
b) |
Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d’equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti. |
NCC.IDE.A.155 Sistema interfonico per i membri d’equipaggio di condotta
I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.
NCC.IDE.A.160 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio
|
a) |
I seguenti velivoli devono essere dotati di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR):
|
|
b) |
Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 2 ore. |
|
c) |
Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:
|
|
d) |
Il CVR deve iniziare a registrare automaticamente prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. |
|
e) |
In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell’accensione dei motori all’inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo. |
|
f) |
Il CVR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
NCC.IDE.A.165 Registratore dei dati di volo
|
a) |
I velivoli con una MCTOM superiore a 5 700 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione. |
|
b) |
Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, l’assetto, la potenza, la configurazione e l’utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento. |
|
c) |
I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta. |
|
d) |
Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve arrestarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi. |
|
e) |
Il FDR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
NCC.IDE.A.170 Registrazioni delle comunicazioni dei dati
|
a) |
I velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, dove applicabile:
|
|
b) |
Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo. |
|
c) |
Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR nella norma NCC.IDE.A.160. |
|
d) |
Il registratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
|
e) |
I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi dei requisiti applicabili per il CVR contenuti nella norma NCC.IDE.A.160, lettere d) ed e). |
NCC.IDE.A.175 Registratore combinato FDR e CVR
Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite:
|
a) |
un solo registratore combinato FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR o di un FDR; o |
|
b) |
due registratori combinati FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR e di un FDR. |
NCC.IDE.A.180 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
|
a) |
I velivoli devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:
|
NCC.IDE.A.185 Segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” e “Vietato fumare”
I velivoli nei quali dal posto di pilotaggio non sono visibili tutti i sedili passeggeri devono essere dotati di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri e i membri d’equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.
NCC.IDE.A.190 Kit di pronto soccorso
|
a) |
I velivoli devono essere dotati di kit di pronto soccorso, conformemente alla tabella 1.
Tabella 1 Numero di kit di pronto soccorso richiesti
|
|
b) |
I kit di pronto soccorso devono essere:
|
NCC.IDE.A.195 Ossigeno — velivoli pressurizzati
|
a) |
I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
|
c) |
I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo al di sopra di 25 000 ft devono, in aggiunta, essere muniti di:
|
NCC.IDE.A.200 Ossigeno — velivoli non pressurizzati
|
a) |
I velivoli non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
I velivoli non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
NCC.IDE.A.205 Estintori a mano
|
a) |
I velivoli devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
|
|
b) |
Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. |
NCC.IDE.A.206 Asce di salvataggio e piedi di porco
|
a) |
I velivoli con una MCTOM superiore a 5 700 kg o con una MOPSC superiore a nove devono essere equipaggiati con almeno un’ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. |
|
b) |
Nel caso di velivoli con una MOPSC superiore a 200, il velivolo deve trasportare un’ascia e un piede di porco supplementari, situati nell’area di servizio più arretrata o in prossimità di quest’ultima. |
|
c) |
Le asce e i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili ai passeggeri. |
NCC.IDE.A.210 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera del velivolo adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali aree devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1
Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCC.IDE.A.215 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
|
a) |
I velivoli devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Un ELT di qualunque tipo deve essere in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. |
NCC.IDE.A.220 Voli sopra l’acqua
|
a) |
I seguenti velivoli devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato:
|
|
b) |
Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. |
|
c) |
Gli idrovolanti utilizzati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:
|
|
d) |
Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza superiore a quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:
|
NCC.IDE.A.230 Equipaggiamento di sopravvivenza
|
a) |
I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti:
|
|
b) |
L’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare specificato alla lettera a), punto 3, non è obbligatorio a bordo se il velivolo:
|
NCC.IDE.A.240 Cuffie
|
a) |
I velivoli devono essere dotati di cuffie con un microfono o equivalente per ciascun membro d’equipaggio di condotta alla propria postazione nella cabina di pilotaggio. |
|
b) |
I velivoli impiegati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un tasto di trasmissione sul volantino per ciascun membro d’equipaggio di condotta richiesto. |
NCC.IDE.A.245 Apparecchiature radio
|
a) |
I velivoli impiegati in voli IFR o di notte, o quando richiesto dalle prescrizioni applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di:
|
|
b) |
Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra. |
NCC.IDE.A.250 Apparati di navigazione
|
a) |
I velivoli devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:
|
|
b) |
I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. |
|
c) |
I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tali indicazioni per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. |
NCC.IDE.A.255 Trasponder
I velivoli devono essere equipaggiati con un transponder SSR con capacità di riporto automatico della quota e qualsiasi altra capacità del transponder SSR richiesta dalla rotta.
NCC.IDE.A.260 Gestione elettronica dei dati di navigazione
|
a) |
L’operatore può utilizzare soltanto i prodotti di dati elettronici di navigazione che supportino un’applicazione di navigazione che soddisfa delle norme di integrità adeguate all’uso previsto dei dati. |
|
b) |
Se i prodotti di dati elettronici di navigazione supportano un’applicazione di navigazione richiesta per un’operazione per la quale l’allegato V (parte SpA) al regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un’approvazione, l’operatore deve dimostrare all’autorità competente che il processo applicato e i prodotti soddisfano le norme di integrità adeguate all’uso previsto dei dati. |
|
c) |
L’operatore deve monitorare continuamente il processo e i prodotti direttamente o tramite monitoraggio della conformità di terze parti. |
|
d) |
L’operatore deve assicurare la distribuzione e l’inserimento tempestivi dei dati elettronici di navigazione, attuali e inalterati, in tutti i velivoli che necessitano tali dati. |
SEZIONE 2
Elicotteri
NCC.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
|
a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
|
|
b) |
Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è prevista un’approvazione:
|
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
|
|
d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
|
e) |
Gli strumenti utilizzati da un membro dell’equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d’equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. |
|
f) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCC.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo di volo
Un volo non può essere iniziato qualora uno degli strumenti dell’elicottero o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che:
|
a) |
l’elicottero sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) dell’operatore; |
|
b) |
l’operatore sia autorizzato dall’autorità competente a operare l’elicottero entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL); o |
|
c) |
l’elicottero sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCC.IDE.H.115 Luci operative
Gli elicotteri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un sistema di luci anticollisione; |
|
b) |
fanali di navigazione/posizione; |
|
c) |
un faro di atterraggio; |
|
d) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell’elicottero; |
|
e) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; |
|
f) |
una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e |
|
g) |
luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l’elicottero sia anfibio. |
NCC.IDE.H.120 Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
|
a) |
Gli elicotteri impiegati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
Gli elicotteri impiegati in condizioni VMC sull’acqua e al di fuori della portata visiva della costa, o in condizioni VMC di notte, o con visibilità inferiore a 1 500 m, o in condizioni tali da non poter mantenere l’elicottero in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), con:
|
|
c) |
Se sono richiesti due piloti, gli elicotteri devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:
|
NCC.IDE.H.125 Operazioni IFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; |
|
c) |
se sono richiesti due piloti, la postazione del secondo pilota deve avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:
|
|
d) |
un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento; |
|
e) |
una fonte alternativa di pressione statica; |
|
f) |
un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte; e |
|
g) |
un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l’assetto come strumento di riserva. |
NCC.IDE.H.130 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR
Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.
NCC.IDE.H.145 Sistema meteorologico di bordo
Gli elicotteri con una MOPSC superiore a 9 e utilizzati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se le previsioni meteorologiche prevedono che possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo.
NCC.IDE.H.150 Equipaggiamento aggiuntivo per operazioni di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio
|
a) |
Gli elicotteri impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di un mezzo che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio. |
|
b) |
Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d’equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti. |
NCC.IDE.H.155 Sistema interfonico per i membri d’equipaggio di condotta
Gli elicotteri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri dell’equipaggio di condotta.
NCC.IDE.H.160 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio
|
a) |
Gli elicotteri con una MCTOM superiore a 7 000 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un CVR. |
|
b) |
Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 2 ore. |
|
c) |
Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:
|
|
d) |
Il CVR deve iniziare automaticamente a registrare prima che l’elicottero si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando l’elicottero non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. |
|
e) |
In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell’accensione dei motori all’inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo. |
|
f) |
Il CVR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
NCC.IDE.H.165 Registratore dei dati di volo
|
a) |
Gli elicotteri con una MCTOM superiore a 3 175 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione. |
|
b) |
Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, la potenza, la configurazione e l’utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 10 ore di funzionamento. |
|
c) |
I dati devono essere ottenuti da fonti dell’elicottero che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta. |
|
d) |
Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati automaticamente prima che l’elicottero sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve interrompersi automaticamente dopo che l’elicottero non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi. |
|
e) |
Il FDR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
NCC.IDE.H.170 Registrazioni delle comunicazioni dei dati
|
a) |
Gli elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono obbligatoriamente essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, se applicabile:
|
|
b) |
Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo. |
|
c) |
Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR alla norma NCC.IDE.H.160. |
|
d) |
Il registratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. |
|
e) |
I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi dei requisiti applicabili per il CVR contenuti alla norma CAT.IDE.H.160, lettere d) e). |
NCC.IDE.H.175 Registratore combinato FDR e CVR
Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite l’utilizzo di un registratore combinato FDR e CVR.
NCC.IDE.H.180 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
|
a) |
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:
|
NCC.IDE.H.185 Segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” e “Vietato fumare”
Gli elicotteri nei quali dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri devono essere dotati di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.
NCC.IDE.H.190 Kit di pronto soccorso
|
a) |
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno un kit di pronto soccorso. |
|
b) |
I kit di pronto soccorso devono essere:
|
NCC.IDE.H.200 Ossigeno — elicotteri non pressurizzati
|
a) |
Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
NCC.IDE.H.205 Estintori a mano
|
a) |
Gli elicotteri devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
|
|
b) |
Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. |
NCC.IDE.H.210 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell’elicottero adatte per l’ingresso delle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1
Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCC.IDE.H.215 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
|
a) |
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno un ELT automatico. |
|
b) |
Gli elicotteri impiegati in voli sull’acqua in supporto alle operazioni fuori costa in un ambiente ostile e a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato, devono essere equipaggiati con un ELT a presentazione automatica [ELT(AD)]. |
|
c) |
Un ELT di qualunque tipo deve essere in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. |
NCC.IDE.H.225 Giubbotti di salvataggio
|
a) |
Gli elicotteri devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato, quando:
|
|
b) |
Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. |
NCC.IDE.H.226 Tute termiche per l’equipaggio
Ciascun membro d’equipaggio deve indossare una tuta termica nei seguenti casi:
|
a) |
in voli sull’acqua in supporto delle operazioni fuori costa, a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato e se:
o |
|
b) |
quando viene deciso dal pilota in comando sulla base di una valutazione del rischio tenendo conto delle seguenti condizioni:
|
NCC.IDE.H.227 Canotti di salvataggio, ELT di sopravvivenza ed equipaggiamento di sopravvivenza per voli prolungati sopra l’acqua
Gli elicotteri impiegati:
|
a) |
in voli sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; o |
|
b) |
in voli sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero non è in grado di mantenere il volo livellato e se così deciso dal pilota in comando sulla base di una valutazione del rischio, devono essere dotati di:
|
NCC.IDE.H.230 Equipaggiamento di sopravvivenza
Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti:
|
a) |
equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso; |
|
b) |
almeno un ELT di sopravvivenza [ELT(S)]; e |
|
c) |
l’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l’itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo. |
NCC.IDE.H.231 Requisiti aggiuntivi per gli elicotteri impiegati in operazioni fuori costa in un’area di mare ostile
Gli elicotteri impiegati in operazioni fuori costa in un’area di mare ostile, a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, devono soddisfare i seguenti requisiti:
|
a) |
nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche a disposizione del pilota in comando indicano che la temperatura del mare sia inferiore a 10 °C durante il volo, o se il tempo stimato di salvataggio eccede il tempo di sopravvivenza calcolato o il volo è pianificato per essere svolto di notte, tutte le persone a bordo devono indossare una tuta termica. |
|
b) |
Tutti i canotti di salvataggio trasportati in conformità al punto CAT.IDE.H.227 devono essere installati per essere utilizzabili in condizioni di mare nelle quali l’ammaraggio dell’elicottero, le caratteristiche di galleggiamento e manovrabilità sono state valutate al fine di soddisfare i requisiti di ammaraggio per la certificazione. |
|
c) |
L’elicottero deve essere equipaggiato con un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente per fornire una sorgente di illuminazione generale in cabina al fine di facilitare l’evacuazione dell’elicottero. |
|
d) |
Tutte le uscite di emergenza, incluse le uscite d’emergenza per l’equipaggio e i mezzi per aprirle devono essere marcate in modo vistoso per guidare gli occupanti che devono utilizzarle di giorno o al buio. Tali indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l’elicottero sia capovolto e la cabina sommersa. |
|
e) |
Tutte le porte non eiettabili che sono designate come uscite di emergenza in caso di ammaraggio devono avere dei mezzi per bloccarle nella posizione aperta in modo tale da non interferire con l’uscita degli occupanti in qualunque condizione di mare fino al massimo richiesto per la valutazione per l’ammaraggio e il galleggiamento. |
|
f) |
Tutte le porte, finestre o altre aperture nel compartimento passeggeri destinate a essere utilizzate allo scopo di un’evacuazione sott’acqua devono essere dotate di mezzi tali da renderle utilizzabili durante un’emergenza. |
|
g) |
I giubbotti di salvataggio devono essere indossati sempre, a meno che i passeggeri o i membri d’equipaggio indossino una tuta termica integrata che soddisfa il requisito combinato della tuta termica e giubbotto di salvataggio. |
NCC.IDE.H.232 Elicotteri certificati per l’impiego sull’acqua — equipaggiamenti vari
Gli elicotteri certificati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un’ancora e altro equipaggiamento necessario per facilitare l’ormeggio, l’ancoraggio o la manovra dell’elicottero sull’acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e |
|
b) |
equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile. |
NCC.IDE.H.235 Tutti gli elicotteri in voli sull’acqua — ammaraggio
Gli elicotteri devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio in conformità al codice di aeronavigabilità rilevante o equipaggiati con equipaggiamento di galleggiamento di emergenza se vengono impiegati in voli sull’acqua in un ambiente ostile a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità di crociera normale.
NCC.IDE.H.240 Cuffie
Nei casi in cui sia richiesto un sistema di comunicazione radio e/o un sistema di radionavigazione, gli elicotteri devono essere dotati di cuffie con microfono o equivalente e un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e/o membro d’equipaggio alla propria postazione.
NCC.IDE.H.245 Apparecchiature radio
|
a) |
Gli elicotteri impiegati in voli IFR o di notte, o quando richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di:
|
|
b) |
Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo tale che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra. |
|
c) |
Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio in aggiunta al sistema interfonico per l’equipaggio di condotta richiesto alla norma NCC.IDE.H.155, gli elicotteri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e membro d’equipaggio alla propria postazione. |
NCC.IDE.H.250 Apparati di navigazione
|
a) |
Gli elicotteri devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permetter loro di procedere conformemente:
|
|
b) |
Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. |
|
c) |
Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. I suddetti apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ogni aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ogni aerodromo alternato. |
NCC.IDE.H.255 Transponder
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con un transponder SSR con capacità di riporto automatico della quota e qualsiasi altra capacità del transponder SSR richiesta dalla rotta.»
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VII
OPERAZIONI DI VOLO NON COMMERCIALI CON AEROMOBILI A MOTORE NON COMPLESSI
[PARTE - NCO]
CAPO A
PRESCRIZIONI GENERALI
NCO.GEN.100 Autorità competente
|
a) |
L’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato. |
|
b) |
Se l’aeromobile è registrato in un paese terzo, l’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro nel quale l’operatore ha la sede principale o è residente. |
NCO.GEN.101 Metodi di rispondenza
Per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione un’organizzazione può utilizzare metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia.
NCO.GEN.102 Motoalianti e alianti a motore
|
a) |
I motoalianti devono essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni per:
|
|
b) |
I motoalianti devono essere equipaggiati conformemente alle prescrizioni applicabili ai velivoli, salvo disposizioni contrarie al capo D. |
|
c) |
Gli alianti a motore, esclusi i motoalianti, devono essere operati ed equipaggiati in conformità alle prescrizioni applicabili agli alianti. |
NCO.GEN.105 Responsabilità e autorità del pilota in comando
|
a) |
Il pilota in comando è responsabile:
|
|
b) |
Il pilota in comando deve assicurare che durante le fasi critiche del volo o ogni qualvolta lo ritenga necessario nell’interesse della sicurezza, tutti i membri d’equipaggio siano seduti alle postazioni di lavoro assegnate e non svolgano alcuna attività oltre a quelle necessarie per la sicurezza dell’aeromobile. |
|
c) |
Il pilota in comando ha l’autorità di rifiutare di trasportare o di sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un pericolo potenziale per la sicurezza dell’aeromobile o dei suoi occupanti. |
|
d) |
Il pilota in comando, appena possibile, segnala all’unità dei servizi del traffico aereo (ATS) applicabile le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili. |
|
e) |
Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. |
|
f) |
Durante il volo, il pilota in comando deve:
|
|
g) |
Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette senza indugio la relativa segnalazione all’autorità competente e informa l’autorità locale designata. |
|
h) |
Il pilota in comando comunica all’autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l’aeromobile e che provochi feriti gravi o morti o gravi danni all’aeromobile o a beni. |
NCO.GEN.106 Responsabilità e autorità del pilota in comando – palloni
Il pilota in comando di un pallone, in aggiunta a quanto specificato alla norma NCO.GEN.105 è responsabile di:
|
a) |
effettuare il briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone; e |
|
b) |
garantire che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi. |
NCO.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
|
a) |
Il pilota in comando deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo. |
|
b) |
Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aerodromi o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea di cui al punto 1.a dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. |
NCO.GEN.115 Rullaggio di velivoli
Un velivolo può rullare nell’area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi:
|
a) |
è un pilota adeguatamente qualificato; o |
|
b) |
è stata designata dall’operatore e:
|
NCO.GEN.120 Avvio del rotore – elicotteri
Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi.
NCO.GEN.125 Dispositivi elettronici portatili
Il pilota in comando non permette a nessuno di usare a bordo dispositivi elettronici portatili (PED) che possono incidere sulle prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell’aeromobile.
NCO.GEN.130 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo
Eccetto che per gli aeromobili che decollano e atterrano dallo stesso aerodromo/sito operativo, l’operatore garantisce che siano disponibili, per l’immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.
NCO.GEN.135 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo
|
a) |
I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, salvo indicazioni diverse:
|
|
b) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), per i voli:
|
|
c) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con palloni o alianti, esclusi motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, e lettera a), dal punto 11 al punto 13, possono essere trasportati nel veicolo di recupero. |
|
d) |
Il pilota in comando deve fornire, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata dall’autorità competente, la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo. |
NCO.GEN.140 Trasporto di merci pericolose
|
a) |
Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all’allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche. |
|
b) |
Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato conformemente all’allegato V (parte SpA), capo G, al regolamento (UE) n. 965/2012 eccetto quando:
|
|
c) |
Il pilota in comando deve prendere tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose. |
|
d) |
Conformemente alle istruzioni tecniche il pilota in comando riferisce tempestivamente all’autorità competente e all’autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l’evento in merito a incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose. |
|
e) |
Il pilota in comando assicura che i passeggeri ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose in conformità alle istruzioni tecniche. |
NCO.GEN.145 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L’operatore deve attuare:
|
a) |
tutte le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente in conformità alla norma AR.GEN.135, lettera c); e |
|
b) |
tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, incluse le prescrizioni di aeronavigabilità. |
NCO.GEN.150 Giornale di rotta
I dettagli dell’aeromobile, del suo equipaggio e di ogni rotta devono essere mantenuti per ogni volo o serie di voli, sotto forma di un giornale di rotta o di un documento equivalente.
NCO.GEN.155 Lista degli equipaggiamenti minimi
|
a) |
Una MEL può essere stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:
|
|
b) |
La MEL e le sue eventuali modifiche devono essere notificate all’autorità competente. |
CAPO B
PROCEDURE OPERATIVE
NCO.OP.100 Uso di aerodromi e di siti operativi
Il pilota in comando deve utilizzare soltanto gli aerodromi e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessati.
NCO.OP.105 Specifiche degli aerodromi isolati – velivoli
Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e delle linee guida per il rifornimento, il pilota in comando deve considerare un aerodromo come aerodromo isolato se il tempo di volo per raggiungere l’aerodromo di destinazione alternato più vicino risulta superiore a:
|
a) |
per velivoli con motori a pistoni, 60 minuti; o |
|
b) |
per velivoli con motori a turbina, 90 minuti. |
NCO.OP.110 Minimi operativi di aerodromo – velivoli ed elicotteri
|
a) |
Per i voli IFR il pilota in comando deve selezionare e utilizzare i minimi operativi di aerodromo per ogni aerodromo di partenza, destinazione o alternato. Tali minimi:
|
|
b) |
Nello stabilire i minimi operativi di aerodromo, il pilota in comando tiene conto dei seguenti elementi:
|
|
c) |
I minimi per un tipo specifico di avvicinamento e di procedura di atterraggio possono essere utilizzati se:
|
NCO.OP.111 Minimi operativi di aerodromo – operazioni NPA, APV, CAT I
|
a) |
L’altezza di decisione (DH) da utilizzare per un avvicinamento non di precisione (NPA) effettuato con la tecnica dell’avvicinamento finale in discesa continua (CDFA), procedura di avvicinamento con guida verticale (APV) o operazioni di categoria I (CAT I) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
|
|
b) |
L’altezza minima di discesa (MDH) per un’operazione NPA effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
Tabella 1 Minimi base
|
NCO.OP.112 Minimi operativi di aerodromo – circuitazione a vista (circling) con velivoli
|
a) |
La MDH per la circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore del valore più alto tra i seguenti:
|
|
b) |
La visibilità minima per la circuitazione a vista con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
Tabella 1 MDH e visibilità minima per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo
|
||||||||||||||||||||||||||
NCO.OP.113 Minimi operativi di aerodromo – circuitazione a vista (circling) con elicotteri
La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m.
NCO.OP.115 Procedure di partenza e di avvicinamento – velivoli ed elicotteri
|
a) |
Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l’aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare. |
|
b) |
Il pilota in comando può deviare da una rotta di partenza, rotta di arrivo o procedura di avvicinamento pubblicate:
|
NCO.OP.120 Procedure antirumore – velivoli, elicotteri e alianti a motore
Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure antirumore pubblicate per minimizzare l’effetto del rumore dell’aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
NCO.OP.121 Procedure antirumore – palloni
Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure operative per minimizzare l’effetto del rumore del sistema di riscaldamento, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
NCO.OP.125 Rifornimento di combustibile e lubrificante – velivoli
|
a) |
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il velivolo è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per:
|
|
b) |
Nel calcolare il combustibile richiesto incluso il combustibile per le necessità contingenti, si deve tenere conto dei seguenti aspetti:
|
|
c) |
Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un’altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. |
NCO.OP.126 Rifornimento di combustibile e lubrificante – elicotteri
|
a) |
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se l’elicottero è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per:
|
|
b) |
Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, occorre tener conto degli aspetti seguenti:
|
|
c) |
Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un’altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. |
NCO.OP.127 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra – palloni
|
a) |
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il combustibile di riserva, il gas o la zavorra sono sufficienti per 30 minuti di volo. |
|
b) |
I calcoli per il rifornimento di combustibile, gas o zavorra devono basarsi quanto meno sulle seguenti condizioni operative secondo le quali il volo viene condotto:
|
NCO.OP.130 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando deve assicurare che prima del volo o, se appropriato, durante il volo, i passeggeri siano informati in merito all’equipaggiamento e alle procedure di emergenza.
NCO.OP.135 Preparazione del volo
|
a) |
Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve accertarsi, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le strutture di terra e/o di mare, incluse le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, per l’utilizzo in sicurezza dell’aeromobile, siano adeguate per il tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare. |
|
b) |
Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e la preparazione di ogni volo in IFR, deve comprendere:
|
NCO.OP.140 Aerodromi di destinazione alternati – velivoli
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:
|
a) |
le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 1 ora prima fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due sia il periodo più breve, l’avvicinamento e l’atterraggio possano essere effettuati in condizioni VMC; o |
|
b) |
il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e:
|
NCO.OP.141 Aerodromi di destinazione alternati – elicotteri
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:
|
a) |
sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aerodromo dove è previsto l’atterraggio e le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi sia più breve, sussistano le seguenti condizioni meteorologiche:
|
|
b) |
il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e:
|
NCO.OP.145 Rifornimento di combustibile durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
|
a) |
Durante l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento di benzina avio (Av Gas) o di combustibili wide-cut o in caso di miscela di questi due tipi di combustibile. |
|
b) |
In tutti gli altri casi, l’aeromobile non deve essere rifornito durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, a meno che l’aeromobile sia servito dal pilota in comando o da altro personale qualificato pronto a iniziare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più veloce e attuabile possibile. |
NCO.OP.150 Trasporto di passeggeri
Eccetto per i palloni, il pilota in comando deve assicurare che, prima e durante il rullaggio, il decollo e l’atterraggio e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta e abbia le proprie cinture o sistema di vincolo correttamente allacciati.
NCO.OP.155 Autorizzazione a fumare a bordo – velivoli ed elicotteri
Il pilota in comando non permette che si fumi a bordo:
|
a) |
quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza; e |
|
b) |
durante le operazioni di rifornimento di combustibile. |
NCO.OP.156 Autorizzazione a fumare a bordo – alianti e palloni
Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante o di un pallone.
NCO.OP.160 Condizioni meteorologiche
|
a) |
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e all’aerodromo di destinazione all’ora di arrivo prevista siano uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili. |
|
b) |
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l’aerodromo di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all’ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aerodromo alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aerodromo applicabili. |
|
c) |
Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti. |
NCO.OP.165 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – procedure a terra
Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l’aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell’aeromobile, salvo quando consentito dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM).
NCO.OP.170 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – Procedure in volo
|
a) |
Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che l’aeromobile non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. |
|
b) |
Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l’aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trova a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota in comando deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando un’emergenza all’ATC. |
NCO.OP.175 Condizioni per il decollo – velivoli ed elicotteri
Prima di iniziare il decollo il pilota in comando verifica che:
|
a) |
in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o della FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza; e |
|
b) |
siano soddisfatti i minimi operativi dell’aerodromo. |
NCO.OP.176 Condizioni per il decollo – palloni
Prima di iniziare il decollo il pilota in comando di un pallone deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo o dell’aerodromo non pregiudichino l’effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.
NCO.OP.180 Simulazione di situazioni anormali in volo
|
a) |
Il pilota in comando, durante il trasporto di passeggeri o di merci, non deve effettuare simulazioni:
|
|
b) |
In deroga alla lettera a), nel caso in cui vengano condotti voli di addestramento da parte di un’organizzazione di addestramento approvata, tali situazioni possono essere simulate con allievi pilota a bordo. |
NCO.OP.185 Gestione del combustibile in volo
Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile o, nel caso dei palloni, di zavorra rimanente in volo non sia inferiore al combustibile o zavorra richiesti per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalle norme NCO.OP.125, NCO.OP.126 e NCO.OP.127.
NCO.OP.190 Uso di ossigeno supplementare
Il pilota in comando assicura che lui stesso e i membri dell’equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell’aeromobile utilizzino l’ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l’altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l’altitudine della cabina supera 13 000 ft.
NCO.OP.195 Rilevamento di prossimità al suolo
Quando un’eccessiva prossimità al suolo è rilevata dal pilota in comando o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota in comando deve iniziare immediatamente la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.
NCO.OP.200 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)
Quando viene utilizzato il sistema ACAS II, le procedure operative e l’addestramento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1332/2011.
NCO.OP.205 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio – velivoli ed elicotteri
Prima di iniziare l’avvicinamento per l’atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione dell’avvicinamento, dell’atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza.
NCO.OP.210 Inizio e continuazione di un avvicinamento – velivoli ed elicotteri
|
a) |
Il pilota in comando può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla portata visiva di pista/visibilità (RVR/VIS) riportata. |
|
b) |
Se la RVR/VIS riportata è inferiore ai minimi applicabili, l’avvicinamento non deve essere continuato:
|
|
c) |
Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata. |
|
d) |
Se, dopo aver superato i 1 000 ft al di sopra dell’aerodromo, la RVR/VIS riportata scende sotto i minimi applicabili, l’avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H. |
|
e) |
L’avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l’atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti per il tipo di avvicinamento e per la pista di atterraggio selezionata siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista. |
|
f) |
La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. |
NCO.OP.215 Limitazioni operative – palloni ad aria calda
Un pallone ad aria calda può decollare di notte a condizione che venga trasportata una quantità sufficiente di combustibile per eseguire un atterraggio di giorno.
CAPO C
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DELL’AEROMOBILE
NCO.POL.100 Limitazioni operative – tutti gli aeromobili
|
a) |
Durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e, eccetto che nel caso dei palloni, il baricentro (CG) dell’aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM) o documento equivalente. |
|
b) |
Devono essere esposti a bordo dell’aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM). |
NCO.POL.105 Pesatura – velivoli ed elicotteri
|
a) |
L’operatore deve stabilire la massa dell’aeromobile e, soltanto per gli velivoli e per gli elicotteri, il baricentro, mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre i velivoli a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l’effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento. |
|
b) |
La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell’aeromobile o da un’organizzazione di manutenzione approvata. |
NCO.POL.110 Prestazioni – generalità
Il pilota in comando può utilizzare l’aeromobile soltanto se le prestazioni si conformano alle regole dell’aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate.
CAPO D
STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI
SEZIONE 1
Velivoli
NCO.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
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a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti di cui al presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
|
|
b) |
Per i seguenti elementi, se previsti nel presente capo, non è prevista un’approvazione di equipaggiamento:
|
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
|
|
d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
|
e) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCO.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, a meno che:
|
a) |
il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o |
|
b) |
il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCO.IDE.A.110 Fusibili di ricambio
I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo.
NCO.IDE.A.115 Luci operative
I velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un sistema di luci anticollisione; |
|
b) |
fanali di navigazione/posizione; |
|
c) |
un faro di atterraggio; |
|
d) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo; |
|
e) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri; |
|
f) |
una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e |
|
g) |
luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante. |
NCO.IDE.A.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
|
a) |
I velivoli impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
I velivoli impiegati in condizioni VMC di notte, o in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, oltreché con i dispositivi di cui alla lettera a), con:
|
|
c) |
I velivoli utilizzati in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dei sistemi per l’indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. |
NCO.IDE.A.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e |
|
c) |
un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. |
NCO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS)
I velivoli a turbina certificati per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:
|
a) |
gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima dopo il 1o gennaio 2011; o |
|
b) |
gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o gennaio 2011. |
NCO.IDE.A.135 Sistema interfonico per i membri dell’equipaggio di condotta
I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.
NCO.IDE.A.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
|
a) |
I velivoli devono essere equipaggiati con:
|
NCO.IDE.A.145 Kit di pronto soccorso
|
a) |
I velivoli devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. |
|
b) |
Il kit di pronto soccorso deve essere:
|
NCO.IDE.A.150 Ossigeno – velivoli pressurizzati
|
a) |
I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
|
c) |
I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di pressione superiori a 25 000 ft devono, in aggiunta, essere equipaggiati con un dispositivo per allarmare l’equipaggio di condotta in caso di perdita di pressione. |
NCO.IDE.A.155 Ossigeno – velivoli non pressurizzati
|
a) |
I velivoli non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
I velivoli non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri supera 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
NCO.IDE.A.160 Estintori a mano
|
a) |
I velivoli, eccetto i motoalianti (TMG) e i velivoli ELA1, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
|
|
b) |
Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. |
NCO.IDE.A.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera del velivolo adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1
Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCO.IDE.A.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
|
a) |
I velivoli devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz. |
NCO.IDE.A.175 Voli sopra l’acqua
|
a) |
I seguenti velivoli devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato:
|
|
b) |
Gli idrovolanti utilizzati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:
|
|
c) |
Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:
|
NCO.IDE.A.180 Equipaggiamento di sopravvivenza
I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.A.190 Apparecchiature radio
|
a) |
Se richiesto dalle prescrizioni valide nello spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. |
|
b) |
Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. |
|
c) |
Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra. |
NCO.IDE.A.195 Apparati di navigazione
|
a) |
I velivoli utilizzati su rotte non navigabili mediante riferimenti visivi al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:
|
|
b) |
I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. |
|
c) |
I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado di fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tali indicazioni per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. |
NCO.IDE.A.200 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.
SEZIONE 2
Elicotteri
NCO.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
|
a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili qualora siano:
|
|
b) |
Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è prevista un’approvazione di equipaggiamento:
|
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
|
|
d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
|
e) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCO.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo di volo
Un volo non può essere iniziato qualora uno degli strumenti dell’elicottero o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che:
|
a) |
l’elicottero sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o |
|
b) |
l’elicottero sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCO.IDE.H.115 Luci operative
Gli elicotteri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un sistema di luci anticollisione; |
|
b) |
fanali di navigazione/posizione; |
|
c) |
un faro di atterraggio; |
|
d) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell’elicottero; |
|
e) |
un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; |
|
f) |
una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e |
|
g) |
luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l’elicottero sia anfibio. |
NCO.IDE.H.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
|
a) |
Gli elicotteri impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
Gli elicotteri impiegati in condizioni VMC di notte, o se la visibilità è inferiore a 1 500 m, o in condizioni tali da non poter mantenere l’elicottero in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), con:
|
|
c) |
Gli elicotteri utilizzati in condizioni di visibilità inferiore a 1 500 m, o in condizioni tali da non poter mantenere l’elicottero in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. |
NCO.IDE.H.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
|
a) |
un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; |
|
c) |
un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e |
|
d) |
un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l’assetto come strumento di riserva. |
NCO.IDE.H.126 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR
Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.
NCO.IDE.H.135 Sistema interfonico per i membri d’equipaggio di condotta
Gli elicotteri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.
NCO.IDE.H.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
|
a) |
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio. |
NCO.IDE.H.145 Kit di pronto soccorso
|
a) |
Gli elicotteri devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. |
|
b) |
Il kit di pronto soccorso deve essere:
|
NCO.IDE.H.155 Ossigeno – elicotteri non pressurizzati
|
a) |
Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto. |
|
b) |
Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10 000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
NCO.IDE.H.160 Estintori a mano
|
a) |
Gli elicotteri, ad eccezione degli elicotteri ELA2, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
|
|
b) |
Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. |
NCO.IDE.H.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell’elicottero adatte per l’ingresso delle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1
Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCO.IDE.H.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
|
a) |
Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a sei devono essere dotati di:
|
|
b) |
Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o minore di sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero. |
|
c) |
Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz. |
NCO.IDE.H.175 Voli sopra l’acqua
|
a) |
Gli elicotteri devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato, se:
|
|
b) |
Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. |
|
c) |
Il pilota in comando di un elicottero utilizzato in un volo sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti dell’elicottero in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:
|
|
d) |
Il pilota in comando deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell’elicottero in caso di ammaraggio al momento di decidere se i giubbotti salvagente di cui alla lettera a) devono essere indossati da tutti gli occupanti. |
NCO.IDE.H.180 Equipaggiamento di sopravvivenza
Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.H.185 Tutti gli elicotteri in volo sull’acqua – ammaraggio
Gli elicotteri in volo sull’acqua in un ambiente ostile ad una distanza superiore a 50 NM dalla costa devono essere:
|
a) |
progettati per atterrare sull’acqua in conformità al codice di aeronavigabilità applicabile; |
|
b) |
certificati per l’ammaraggio in conformità al codice di aeronavigabilità rilevante; o |
|
c) |
equipaggiati con equipaggiamento di galleggiamento di emergenza. |
NCO.IDE.H.190 Apparecchiature radio
|
a) |
Se richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo sorvolato, gli elicotteri devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. |
|
b) |
Le apparecchiature radio, se richieste alla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza di 121,5 MHz. |
|
c) |
Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra. |
|
d) |
Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio in aggiunta al sistema interfonico per l’equipaggio di condotta richiesto al punto NCO.IDE.H.135, gli elicotteri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e/o membro d’equipaggio alla propria postazione. |
NCO.IDE.H.195 Apparati di navigazione
|
a) |
Gli elicotteri utilizzati su rotte lungo le quali non è possibile navigare con riferimento visivo al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:
|
|
b) |
Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. |
|
c) |
Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. |
NCO.IDE.H.200 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli elicotteri devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.
SEZIONE 3
Alianti
NCO.IDE.S.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
|
a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
|
|
b) |
I seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non prevedono un’approvazione di equipaggiamento:
|
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
|
|
d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
|
e) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCO.IDE.S.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti dell’aliante o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che:
|
a) |
l’aliante sia utilizzato conformemente alla MEL, se definita; o |
|
b) |
l’aliante sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCO.IDE.S.115 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione
|
a) |
Gli alianti impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:
|
|
b) |
Gli alianti impiegati in condizioni tali da non poter mantenere l’aliante in una traiettoria di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), di un dispositivo per misurare e indicare:
|
NCO.IDE.S.120 Cloud flying – strumenti di volo e di navigazione
Gli alianti impiegati in cloud flying devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:
|
a) |
la direzione magnetica; |
|
b) |
il tempo in ore, minuti e secondi; |
|
c) |
l’altitudine di pressione; |
|
d) |
la velocità indicata; |
|
e) |
la velocità verticale; e |
|
f) |
assetto o virata e sbandamento. |
NCO.IDE.S.125 Sedili e sistemi di vincolo
|
a) |
Gli alianti devono essere equipaggiati con:
|
|
b) |
Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio. |
NCO.IDE.S.130 Ossigeno
Gli alianti utilizzati ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
|
a) |
i membri dell’equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l’altitudine di pressione sarà tra 10 000 ft e 13 000 ft; e |
|
b) |
tutti i membri d’equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione sarà al di sopra di 13 000 ft. |
NCO.IDE.S.135 Voli sopra l’acqua
Il pilota in comando di un aliante utilizzato sull’acqua deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell’aliante in caso di ammaraggio, sulla base dei quali deve determinare se trasportare o meno:
|
a) |
un giubbotto salvagente o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile della persona cui è destinato; |
|
b) |
un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato dal pilota in comando o da un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e |
|
c) |
equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso, durante un volo:
|
NCO.IDE.S.140 Equipaggiamento di sopravvivenza
Gli alianti impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.S.145 Apparecchiature radio
|
a) |
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. |
|
b) |
Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza di 121,5 MHz. |
NCO.IDE.S.150 Apparati di navigazione
Gli alianti devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permetter loro di procedere conformemente:
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a) |
al piano di volo ATS, se applicabile; e |
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b) |
alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili. |
NCO.IDE.S.155 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.
SEZIONE 4
palloni
NCO.IDE.B.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
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a) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
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b) |
I seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non prevedono un’approvazione di equipaggiamento:
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c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
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d) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione assegnata al membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli. |
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e) |
Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. |
NCO.IDE.B.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del pallone o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia non operativo o mancante, a meno che:
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a) |
il pallone sia utilizzato conformemente alla MEL, se definita; o |
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b) |
il pallone sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. |
NCO.IDE.B.110 Luci operative
I palloni utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
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a) |
fanali di posizione; |
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b) |
un mezzo per fornire un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del pallone; |
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c) |
una torcia portatile individuale; e |
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d) |
per i dirigibili ad aria calda:
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NCO.IDE.B.115 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
I palloni utilizzati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con:
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a) |
un dispositivo per indicare la direzione di deriva; e |
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b) |
un dispositivo per misurare e indicare:
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NCO.IDE.B.120 Kit di pronto soccorso
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a) |
I palloni devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. |
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b) |
Il kit di pronto soccorso deve essere:
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NCO.IDE.B.121 Ossigeno
I palloni utilizzati ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
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a) |
i membri dell’equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l’altitudine di pressione si situa tra 10 000 ft e 13 000 ft; e |
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b) |
tutti i membri d’equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione si situa al di sopra di 13 000 ft. |
NCO.IDE.B.125 Estintori a mano
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a) |
I palloni devono essere dotati di almeno un estintore a mano, se richiesto dalle specifiche di certificazione applicabili. |
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b) |
Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel pallone dove deve essere usato l’estintore e devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici per gli occupanti del pallone. |
NCO.IDE.B.130 Voli sopra l’acqua
Il pilota in comando di un pallone utilizzato sull’acqua deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti del pallone in caso di ammaraggio, sulla base dei quali deve determinare se trasportare o meno:
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a) |
un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dalla postazione della persona cui è destinato; |
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b) |
se si trasportano più di 6 persone, un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; |
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c) |
se si trasportano fino a 6 persone, un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e |
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d) |
equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso. |
NCO.IDE.B.135 Equipaggiamento di sopravvivenza
I palloni impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.B.140 Equipaggiamenti vari
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a) |
I palloni devono essere dotati di guanti protettivi per ciascun membro d’equipaggio. |
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b) |
I palloni ad aria calda e i palloni misti devono essere dotati di:
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c) |
I palloni a gas devono essere dotati di un coltello |
NCO.IDE.B.145 Apparecchiature radio
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a) |
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. |
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b) |
Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. |
NCO.IDE.B.150 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.»