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Document 32013R0533
Commission Implementing Regulation (EU) No 533/2013 of 10 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-methyl-cyclopropene, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl and tribenuron Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 159 del 11.6.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0540 | modifica | allegato P.A | 01/07/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R0533R(01) | (PT) |
11.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
L’approvazione delle sostanze attive 1-methyl-cyclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron scadrà tra il 28 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016. Sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(4) |
Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 non oltre 30 mesi dalla rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o alla prima data possibile successiva alla sua pubblicazione. |
(5) |
Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.
ALLEGATO
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
1) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 101, clorotalonil, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
2) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 102, clorotoluron, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
3) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 103, cipermetrina, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
4) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 104, daminozide, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
5) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 105, tiofanato metile, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
6) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 106, tribenuron, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
7) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 117, 1-metil-ciclopropene, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
8) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 118, forchlorfenuron, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017; |
9) |
nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 119, indoxacarb, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017. |