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Document 32013R0227
Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption
Regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto
Regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto
GU L 78 del 20.3.2013, p. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1241
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 20 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 TR | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | allegato XII BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 SX | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 19.4 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 QT | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 NO | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 QT | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | allegato XIV BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | allegato XIV TR | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | cancellazione | articolo 38 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | allegato XIV QQ | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | cancellazione | articolo 20.1 punto D) | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 QQ | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 ST | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 ST | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 30 1.BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | modifica | allegato XIV | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | sostituzione | articolo 29 TR.3 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 31 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | modifica | allegato IV | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | modifica | allegato XII | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | sostituzione | articolo 29 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | allegato XIV QT | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | modifica | articolo 11.1 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 2.1 PT I | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 OC | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 29 SX | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 34 QQ | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 1 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 11 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | articolo 32 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | aggiunta | titolo III BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | modifica | allegato I | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | sostituzione | articolo 17 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R0850 | cancellazione | articolo 47 | 01/01/2013 | |
Modifies | 31998R1434 | aggiunta | articolo 2.1 BI | 01/01/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R1241 | 14/08/2019 |
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 227/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (3) e il regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (4), garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5). |
(2) |
Si attende un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione in attesa della riforma della politica comune della pesca (PCP). L’improbabilità dell’entrata in vigore di tale nuovo quadro prima della fine del 2012 giustifica la proroga dell’applicazione di tali misure tecniche su base transitoria. |
(3) |
Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (6) incorporandovi le misure tecniche transitorie. |
(4) |
Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, le taglie minime di sbarco e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato stabilite in precedenza nel diritto dell’Unione dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 850/98. |
(5) |
È opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM al fine di ridurre i rigetti di specie soggette a contingente. |
(6) |
Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l’obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10 % delle catture comprende pesci sotto taglia. |
(7) |
Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno mantenere le restrizioni relative allo sbarco o alla detenzione a bordo di aringhe pescate nella divisione CIEM IIa. |
(8) |
Alla luce del parere dello CSTEP una zona di divieto per la protezione delle aringhe riproduttrici nella divisione CIEM IIa non è più necessaria per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie e tale chiusura dovrebbe essere revocata. |
(9) |
Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un’attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock. |
(10) |
Alla luce del parere dello CSTEP, dovrebbe essere possibile autorizzare l’uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie. |
(11) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere una zona di divieto per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb. |
(12) |
Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) per la protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici. |
(13) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica «jigging» per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa. |
(14) |
Alla luce del parere dello CSTEP sulla distribuzione geografica del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa, secondo cui le catture di merluzzo bianco hanno luogo in ampia prevalenza a nord di 59° di latitudine N, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco a sud di questa linea. |
(15) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco per il gattuccio nella divisione CIEM VIa. |
(16) |
È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza delle caratteristiche degli attrezzi nella deroga per la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella divisione CIEM VIa ai fini della loro modifica o abrogazione. |
(17) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno introdurre una zona di divieto per la protezione del novellame di merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa. |
(18) |
È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza del divieto per la pesca di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella parte della divisione CIEM IVa ai fini della sua modifica o abrogazione. |
(19) |
Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure per la protezione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf e g). |
(20) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa. |
(21) |
È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II. |
(22) |
È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti. |
(23) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud. |
(24) |
Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, è opportuno attuare, su base permanente, alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell’Atlantico nordorientale. |
(25) |
Alla luce del parere del CIEM, è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d’Irlanda durante la stagione riproduttiva. |
(26) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso delle griglie di selezione in una zona delimitata della divisione CIEM VIIa. |
(27) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O, in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde. |
(28) |
È importante chiarire l’interazione tra diversi regimi applicabili alla pesca con reti da imbrocco specialmente nella sottozona CIEM VII. Più in particolare, è opportuno precisare che una deroga specifica per la pesca con reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k nonché le condizioni specifiche correlate a tale deroga si applicano solo in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri e che, di conseguenza, le norme di base concernenti la forcella di dimensioni delle maglie e la composizione delle catture di cui al regolamento (CE) n. 850/98 si applicano nelle divisioni CIEM VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh e nelle acque con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k. |
(29) |
Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri. |
(30) |
È opportuno continuare ad autorizzare l’uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie. |
(31) |
È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC, adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM VIIc, j e k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall’Unione nel 2008. |
(32) |
Conformemente al parere formulato da un gruppo di lavoro congiunto Unione/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca. Pertanto, sulla base delle consultazioni tenute tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011, è opportuno revocare tale divieto. |
(33) |
A fini di chiarezza e per garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune disposizioni ormai obsolete. |
(34) |
Al fine di tener conto dei cambiamenti nei modelli di pesca e dell’adozione di attrezzi più selettivi, è opportuno mantenere le forcelle di dimensioni delle maglie, le specie bersaglio e le percentuali di catture applicabili nello Skagerrak e nel Kattegat. |
(35) |
È opportuno rivedere le taglie minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici. |
(36) |
Al fine di contribuire alla conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE). |
(37) |
Per l’acciuga, è opportuno introdurre un provvedimento equivalente alla taglia minima di sbarco in termini di numero di individui per kg, poiché ciò semplificherebbe il lavoro a bordo dei pescherecci dediti alla cattura di tale specie e faciliterebbe le misure di controllo allo sbarco. |
(38) |
È opportuno mantenere le specifiche per le griglie di selezione da utilizzare per la riduzione delle catture accessorie nella pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa. |
(39) |
È opportuno mantenere le specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di Guascogna. |
(40) |
È opportuno autorizzare l’uso di pannelli a maglia quadrata di 2 metri da parte dei pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM VIa. |
(41) |
Il termine «Comunità» utilizzato nell’articolato del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere modificato per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona. |
(42) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione con riguardo alle norme sull’utilizzo di attrezzi di elevata selettività equivalente per la pesca dello scampo nella divisione CIEM VIa e alle norme sull’esclusione di specifiche attività di pesca di uno Stato membro dall’applicazione del divieto dell’uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nelle sottozone CIEM VIII, IX e X qualora il livello delle catture accessorie di squali e di rigetti sia molto basso, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7). |
(43) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98. |
(44) |
Il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio prevede specifiche condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (8). Una specifica deroga alle condizioni per lo sbarco delle catture accessorie di aringhe nel quadro della pesca a maglie piccole nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, precedentemente contemplata in altri atti dell’Unione, dovrebbe essere integrata in tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98
Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis All’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all’allegato I, nota 5, il termine "Comunità", o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall’aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.»; |
2) |
all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
3) |
all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tale deroga si applica fatto salvo l’articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c).»; |
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Nella regione 9 la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 millimetri.»; |
5) |
l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate negli allegati XII e XII bis per le specie e le zone geografiche in questione.»; |
6) |
all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella regione 9.»; |
7) |
è inserito il titolo seguente: «TITOLO III bis Misure per la riduzione dei rigetti Articolo 19 bis Divieto di selezione qualitativa 1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell’Unione nell’ambito della pesca. Articolo 19 ter Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato 1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, il peschereccio cambia zona di pesca. 2. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 è vietato il rilascio in acqua di sgombro, aringa o suro prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti.»; |
8) |
all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa; |
9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 20 bis Restrizioni per la pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa È vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.»; |
10) |
l’articolo 29 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 29 bis Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV 1. È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.»; |
11) |
all’articolo 29 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui a tale paragrafo»; |
12) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 29 quater Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI 1. È vietata ogni attività di pesca dell’eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Articolo 29 quinquies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI 1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2. I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (10). 3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca nella zona di cui a tale paragrafo con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse, purché:
4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:
5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120 millimetri, purché:
6. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90 millimetri, purché:
7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo nella zona definita in tale paragrafo purché:
La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, adotta atti di esecuzione per determinare quali attrezzi debbano considerarsi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a). 8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
9. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella zona definita in tale paragrafo, purché:
10. Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 9 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 9. 11. Il paragrafo 9 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
12. Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (11), nella zona specificata nelle zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Né il comandante di un peschereccio né alcuna altra persona a bordo inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono. 13. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 9. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione pari almeno al 20 %. 14. Gli Stati membri interessati elaborano una relazione sulla quantità totale delle catture e dei rigetti effettuati dai pescherecci oggetto del programma di osservazione durante ogni anno civile e la presentano alla Commissione entro il 1o febbraio dell’anno civile successivo. 15. Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 alla luce del parere scientifico dello CSTEP e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo. Articolo 29 sexies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII 1. Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base. 2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nella zona e nei periodi di cui a tale paragrafo, purché:
3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:
Articolo 29 septies Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra 1. Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2. All’entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita. 3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
4. Gli osservatori di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (12), che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai compiti di cui al paragrafo 4 di tale articolo, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati. 5. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Articolo 29 octies Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II 1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC, quale definita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (13). 2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo. 3. Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70. 4. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera. 5. Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3. 6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri. 7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data. Articolo 29 nonies Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti 1. È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM XII e XIV. In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 ("zona di conservazione dello scorfano"):
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010. 3. È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 millimetri. 4. Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70. 5. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione. 6. Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3. 7. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti. |
13) |
all’articolo 30 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9.»; |
14) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 31 bis Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb 1. In deroga all’articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
|
15) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 bis Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture 1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non supera i 15 millimetri. 2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio.»; |
16) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 34 bis Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda 1. Dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo di cui a tale paragrafo:
Articolo 34 ter Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O 1. Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X. 2. In deroga al paragrafo 1 è consentito l’uso dei seguenti attrezzi:
3. Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC. 4. Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o d), può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale che è superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. 6. Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest’ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze. 7. Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:
8. Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
9. I pescherecci che pescano in virtù di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002. 10. I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo. 11. Previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti. Articolo 34 ter Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (15), è consentito l’esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 millimetri nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l’attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all’allegato XIV ter. 2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l’impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all’imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 millimetri nella parte inferiore dell’avansacco all’imboccatura del sacco. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione. Articolo 34 quinquies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura. Articolo 34 sexies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
2. Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell’elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici. 3. I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano, con quattro ore di anticipo, l’intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all’articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo. 4. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 sono muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente. 5. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 inviano rapporti VMS ogni ora. 6. I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo. 7. La pesca di specie pelagiche in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all’utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 millimetri oppure tra 32 e 54 millimetri. Articolo 34 septies Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: El Cachucho
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44° 00.00′ N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1. |
17) |
l’articolo 38 è soppresso; |
18) |
l’articolo 47 è soppresso; |
19) |
gli allegati I, IV, XII e XIV del regolamento (CE) n. 850/98 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento; |
20) |
gli allegati XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater e XIV quinquies sono inseriti conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1434/98
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle aringhe pescate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque UE della divisione CIEM IIa.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
(1) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 83.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.
(3) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.
(4) GU L 165 del 24.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(6) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
(9) GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44.»;
(10) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(11) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(12) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(13) GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.»;
(14) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.
(15) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.»;
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 850/98 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I è soppressa la nota 6 della tabella; |
2) |
nell’allegato IV la tabella è sostituita dalla seguente: «Attrezzi da traino: Skagerrak e Kattegat Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all’impiego di un’unica forcella di dimensioni delle maglie
|
3) |
la tabella dell’allegato XII è così modificata:
|
4) |
è inserito l’allegato seguente: «ALLEGATO XII bis Dimensioni minime per la regione 9
|
5) |
nell’allegato XIV, le voci seguenti sono inserite nell’ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni:
|
6) |
sono inseriti gli allegati seguenti: «ALLEGATO XIV bis CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV ter CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA 1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso è unico. Il pannello non è in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all’estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall’avansacco e dal sacco. Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l’avansacco e l’estremità posteriore della parte conica della rete da traino. 3. Dimensioni del pannello Il pannello ha una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro. 4. Pezza di rete del pannello Le maglie della finestra presentano un’apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all’asse longitudinale del sacco. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice di spessore non superiore a 4 millimetri. 5. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga È consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 millimetri. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all’asse longitudinale del sacco) è almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7. 6. L’inserimento del pannello nella rete da traino è di seguito illustrato.
ALLEGATO XIV quater PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI 1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L’estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all’attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe (9). 3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 millimetri e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 millimetri, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati. ALLEGATO XIV quinquies PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI 1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L’estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84. 3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati. |
(1) Solamente all’interno di quattro miglia dalle linee di base.
(2) Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.
(3) Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4) Dal 1o novembre all’ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all’ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco è costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione conformemente all’allegato XIV bis del presente regolamento.
(6) Le catture detenute a bordo non superano il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(7) Le catture detenute a bordo non superano il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(8) Le catture detenute a bordo non superano il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice.»;