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Document 32013R0183

Regolamento (UE) n. 183/2013 della Commissione, del 4 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 1 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 61 del 5.3.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/183/oj

5.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/6


REGOLAMENTO (UE) N. 183/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 13 marzo 2012 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard - Finanziamenti pubblici (in appresso “le modifiche all’IFRS 1”). Le modifiche all’IFRS 1 riguardano i finanziamenti pubblici a un tasso di interesse inferiore a quelli di mercato e il loro obiettivo è di esentare i neo-utilizzatori degli IFRS da una piena applicazione retroattiva delle relative disposizioni in occasione del passaggio agli IFRS. Pertanto, le modifiche all’IFRS 1 introducono una nuova eccezione all’applicazione retroattiva degli IFRS, richiedendo ai neo-utilizzatori di attenersi alle disposizioni stabilite dal principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica prospettivamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS.

(3)

Il presente regolamento omologa le modifiche all’IFRS 1. Tale principio contiene alcuni riferimenti all’IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest’ultimo non è stato ancora adottato dall’Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’ allegato al presente regolamento sia letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IFRS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui nell’allegato al presente regolamento è letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, punto 1), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Finanziamenti pubblici

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE) Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, a eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Finanziamenti pubblici

I paragrafi 39N e 39O sono aggiunti e il paragrafo B1 è modificato.

39N

Finanziamenti pubblici (Modifiche all’IFRS 1), pubblicato a Marzo 2012, ha aggiunto i paragrafi B1(f) e B10–B12. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

39O

I paragrafi B10 e B11 fanno riferimento all’IFRS 9. Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, i riferimenti dei paragrafi B10 e B11 all'IFRS 9 dovranno essere interpretati come riferiti allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

B1

L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:

(a)

eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);

(b)

contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6);

(c)

partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);

(d)

classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafo B8);

(e)

derivati incorporati (paragrafo B9) e

(f)

finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12).

Dopo il paragrafo B9, è aggiunta un’intestazione e i paragrafi B10–B12.

Finanziamenti pubblici

B10

Un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come strumenti rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo B11, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica prospetticamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, e non deve rilevare come un contributo pubblico il beneficio relativo al minor tasso d’interesse del finanziamento pubblico rispetto ai tassi di mercato. Di conseguenza se un neo-utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico a un tasso d'interesse inferiore a quelli di mercato in conformità alle disposizioni degli IFRS, allora dovrà utilizzare il valore contabile del finanziamento alla data di passaggio agli IFRS, rilevato in base ai Principi contabili precedenti, come il valore contabile del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Un'entità deve applicare l’IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente alla data del passaggio agli IFRS.

B11

Nonostante le disposizioni del paragrafo B10, un’entità può applicare i requisiti dell'IFRS 9 e dello IAS 20 retroattivamente a qualsiasi finanziamento pubblico originato prima della data del passaggio agli IFRS, a condizione che le informazioni necessarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento.

B12

I requisiti e la guida operativa di cui ai paragrafi B10 e B11 non precludono a una entità di adottare le esenzioni descritte nei paragrafi D19–D19D relative alla designazione al fair value rilevato a conto economico degli strumenti finanziari rilevati in precedenza.


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