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Document 32013R0104
Commission Implementing Regulation (EU) No 104/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of passengers and persons other than passengers by Explosive Trace Detection (ETD) equipment in combination with Hand Held Metal Detection (HHMD) equipment Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo ( screening ) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo ( screening ) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 34 del 5.2.2013, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0185 | modifica | allegato | 25/02/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32015R1998 | 15/11/2015 |
5.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l’uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) per il controllo (screening) delle persone (passeggeri e persone diverse dai passeggeri). |
(2) |
L’esperienza ha dimostrato che le ispezioni manuali dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri non sempre costituiscono il modo più efficiente di controllare alcune parti della persona, in particolare se tali parti non sono facilmente accessibili, ad esempio certi copricapi, ingessature o protesi. |
(3) |
I collaudi hanno dimostrato l’efficacia in tali casi dell’uso combinato dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi e dei dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli. Inoltre, l’impiego degli ETD e degli HHMD può agevolare la procedura di screening ed essere considerato uno strumento di controllo meno invasivo di un'ispezione manuale, costituendo pertanto un miglioramento nell’esperienza delle persone sottoposte a screening. |
(4) |
È pertanto utile e giustificato autorizzare tali metodi per controllare le parti della persona per le quali la perquisizione manuale sia ritenuta inefficiente e/o inopportuna quali certi copricapi, ingessature o protesi. |
(5) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vale a dire la dignità umana, la libertà di culto, la non discriminazione, i diritti dei disabili, nonché il diritto alla libertà e all’incolumità. Nella misura in cui limita tali diritti e principi, la norma in questione è in realtà intesa a conseguire obiettivi di interesse generale e a soddisfare la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 52 della Carta. Il presente regolamento dev’essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3). |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.
(3) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1) |
al punto 1.3.1.1 è aggiunta la seguente lettera f):
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2) |
il testo del punto 1.3.1.2 è sostituito dal seguente:
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3) |
al punto 4.1.1.2 è aggiunta la lettera e) seguente:
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4) |
è aggiunto un nuovo punto 4.1.1.11 con il testo seguente:
|