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Document 32013R0064
Commission Implementing Regulation (EU) No 64/2013 of 24 January 2013 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the WTO tariff quotas for New Zealand cheese and butter
Regolamento di esecuzione (UE) n. 64/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 64/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda
GU L 22 del 25.1.2013, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | articolo 5 punto K) | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | allegato I P. K | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | articolo 14.1 BI | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | articolo 13.2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | articolo 6 L1 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | articolo 19.3 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | articolo 34 .4 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | allegato III P. A | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | modifica | allegato III P. B | 01/01/2014 | |
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | articolo 34 BI | 01/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R0760 | 01/01/2021 |
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 64/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), definisce le norme relative alla gestione dei contingenti d’importazione per taluni paesi terzi figuranti nell’allegato III.B del suddetto regolamento. Tali norme prevedono il rilascio di un titolo di importazione su presentazione del corrispondente certificato IMA 1. |
(2) |
L’esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari applicabili al formaggio neozelandese (numeri di contingente 09.4514 e 09.4515) ha dimostrato che un sistema comportante una riduzione dell’onere amministrativo per gli importatori e per gli organismi che rilasciano i titoli presso gli Stati membri sarebbe in grado di offrire una gestione altrettanto efficace dei suddetti contingenti. Nell’ambito di tale sistema, il certificato IMA 1 continua a svolgere la funzione di dimostrare l’origine e l’ammissibilità delle merci importate ma il rilascio dei titoli di importazione non è più soggetto alla presentazione del certificato in parola. È quindi opportuno subordinare tali contingenti alle norme del regolamento (CE) n. 2535/2001, titolo 2, capo I. |
(3) |
Allo scopo di evitare la speculazione pur garantendo un utilizzo massimale dei contingenti tariffari per il formaggio neozelandese, occorre limitare le domande di titoli al 25 % del rispettivo contingente disponibile. |
(4) |
Tenuto conto della stagionalità della produzione lattiera in Nuova Zelanda, dell’evoluzione dei prezzi e del tempo necessario alla spedizione dei prodotti di cui trattasi verso l’Unione, occorre prevedere una terza serie di attribuzione di titoli nel mese di settembre per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, e all’allegato III, parte A. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 va quindi modificato in conseguenza. |
(6) |
Onde lasciare ai richiedenti, alle autorità competenti ed agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, è opportuno che tali norme si applichino a decorrere dall’anno contingentale 2014. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto:
|
2) |
all’articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «nell’allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d’importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; |
3) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all’articolo 6. Tuttavia, la domanda di titolo riguarda:
|
4) |
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto:
|
5) |
all’articolo 19, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, l’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata:
|
6) |
all’articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nell’allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; |
7) |
l’articolo 34 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 34 bis 1. I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell’allegato III.A:
2. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto:
3. Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:
4. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell’articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell’importatore. 5. Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l’anno contingentale di cui trattasi.»; |
8) |
nell’allegato I si aggiunge una nuova parte K, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento; |
9) |
nell’allegato III la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; |
10) |
nell’allegato III, parte B, le diciture relative ai numeri di contingente 09.4514 e 09.4515 sono soppresse. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
ALLEGATO I
«I.K
CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: NUOVA ZELANDA
Numero del contingente |
Codice NC |
Descrizione |
Paese d’origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno (in tonnellate) |
Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre (in tonnellate) |
Aliquota del dazio all’importazione (EUR/100 kg peso netto) |
09.4515 |
0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione (1) |
Nuova Zelanda |
4 000 |
4 000 |
— |
— |
17,06 |
09.4514 |
ex 0406 90 21 |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Nuova Zelanda |
7 000 |
7 000 |
— |
— |
17,06 |
(1) L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni dell’Unione stabilite in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
ALLEGATO II
«ΙII.A
CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: BURRO DELLA NUOVA ZELANDA
Codice NC |
Descrizione |
Paese d’origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno (in tonnellate) |
Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre (in tonnellate) |
Aliquota del dazio all’importazione (EUR/100 kg peso netto) |
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto |
Nuova Zelanda |
74 693 |
Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5 |
Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5 |
Contingente 09.4195 Parte A: — |
70,00» |
ex 0405 10 30 |
Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”) |
Contingente 09.4182 Parte B: 16 806 |
Contingente 09.4182 Parte B: 16 806 |
Contingente 09.4182 Parte B: — |