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Document 32013R0064

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 64/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda

    GU L 22 del 25.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/64/oj

    25.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 64/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2013

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), definisce le norme relative alla gestione dei contingenti d’importazione per taluni paesi terzi figuranti nell’allegato III.B del suddetto regolamento. Tali norme prevedono il rilascio di un titolo di importazione su presentazione del corrispondente certificato IMA 1.

    (2)

    L’esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari applicabili al formaggio neozelandese (numeri di contingente 09.4514 e 09.4515) ha dimostrato che un sistema comportante una riduzione dell’onere amministrativo per gli importatori e per gli organismi che rilasciano i titoli presso gli Stati membri sarebbe in grado di offrire una gestione altrettanto efficace dei suddetti contingenti. Nell’ambito di tale sistema, il certificato IMA 1 continua a svolgere la funzione di dimostrare l’origine e l’ammissibilità delle merci importate ma il rilascio dei titoli di importazione non è più soggetto alla presentazione del certificato in parola. È quindi opportuno subordinare tali contingenti alle norme del regolamento (CE) n. 2535/2001, titolo 2, capo I.

    (3)

    Allo scopo di evitare la speculazione pur garantendo un utilizzo massimale dei contingenti tariffari per il formaggio neozelandese, occorre limitare le domande di titoli al 25 % del rispettivo contingente disponibile.

    (4)

    Tenuto conto della stagionalità della produzione lattiera in Nuova Zelanda, dell’evoluzione dei prezzi e del tempo necessario alla spedizione dei prodotti di cui trattasi verso l’Unione, occorre prevedere una terza serie di attribuzione di titoli nel mese di settembre per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, e all’allegato III, parte A.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 va quindi modificato in conseguenza.

    (6)

    Onde lasciare ai richiedenti, alle autorità competenti ed agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, è opportuno che tali norme si applichino a decorrere dall’anno contingentale 2014.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto:

    «k)

    contingenti previsti nell’allegato I, parte K.»;

    2)

    all’articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «nell’allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d’importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»;

    3)

    all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all’articolo 6.

    Tuttavia, la domanda di titolo riguarda:

    a)

    per i contingenti di cui all’articolo 5, lettera a), non più del 10 % del quantitativo stabilito;

    b)

    per i contingenti di cui all’articolo 5, lettera k), non più del 25 % del quantitativo stabilito.»;

    4)

    all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

    a)

    dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo;

    b)

    dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo;

    c)

    dal 1o al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre successivo.»;

    5)

    all’articolo 19, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, l’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata:

    a)

    all’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

    b)

    alla presentazione del titolo d’importazione; e

    c)

    alla presentazione di un certificato IMA 1, conformemente all’allegato IX, rilasciato da un organismo emittente figurante nell’allegato XII e contenente i pertinenti elementi di cui all’allegato XI, comprovante l’ammissibilità e l’origine del prodotto oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 sul titolo di importazione.

    L’articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis.»;

    6)

    all’articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Nell’allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»;

    7)

    l’articolo 34 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 34 bis

    1.   I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell’allegato III.A:

    a)

    il contingente n. 09.4195 (di seguito denominato parte A) è ripartito fra gli importatori dell’Unione riconosciuti a norma dell’articolo 7 e in grado di comprovare di avere effettuato importazioni nell’ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre precedente l’anno contingentale;

    b)

    il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato parte B) è riservato ai richiedenti:

    i)

    riconosciuti a norma delle disposizioni dell’articolo 7; e

    ii)

    in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l’anno contingentale hanno importato e/o esportato dall’Unione almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.

    2.   Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto:

    a)

    dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo;

    b)

    dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo;

    c)

    dal 1o al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre successivo.

    3.   Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:

    a)

    per la parte A, non più del 125 % dei quantitativi di prodotti da loro importati nell’ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182, nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l’anno contingentale;

    b)

    per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.

    Devono essere presentate domande di titolo di importazione distinte per la parte A e per la parte B.

    4.   Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell’articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell’importatore.

    5.   Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l’anno contingentale di cui trattasi.»;

    8)

    nell’allegato I si aggiunge una nuova parte K, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento;

    9)

    nell’allegato III la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

    10)

    nell’allegato III, parte B, le diciture relative ai numeri di contingente 09.4514 e 09.4515 sono soppresse.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.


    ALLEGATO I

    «I.K

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: NUOVA ZELANDA

    Numero del contingente

    Codice NC

    Descrizione

    Paese d’origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio all’importazione

    (EUR/100 kg peso netto)

    09.4515

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (1)

    Nuova Zelanda

    4 000

    4 000

    17,06

    09.4514

    ex 0406 90 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    Nuova Zelanda

    7 000

    7 000

    17,06


    (1)  L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni dell’Unione stabilite in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


    ALLEGATO II

    «ΙII.A

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D’ORIGINE: BURRO DELLA NUOVA ZELANDA

    Codice NC

    Descrizione

    Paese d’origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o gennaio al 30 giugno

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o luglio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Quantità dal 1o ottobre al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio all’importazione

    (EUR/100 kg peso netto)

    ex 0405 10 11

    ex 0405 10 19

    Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

    Nuova Zelanda

    74 693

    Contingente 09.4195

    Parte A:

    20 540,5

    Contingente 09.4195

    Parte A:

    20 540,5

    Contingente 09.4195

    Parte A:

    70,00»

    ex 0405 10 30

    Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’ 80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”)

    Contingente 09.4182

    Parte B:

    16 806

    Contingente 09.4182

    Parte B:

    16 806

    Contingente 09.4182

    Parte B:


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