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Document 32013R0036

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 , relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 17011410 e 17019910 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013

    GU L 16 del 19.1.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/36/oj

    19.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 36/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 gennaio 2013

    relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011/2012, il prezzo medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, nel corso della campagna 2012/2013, suscita il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorre prevenire mediante opportune misure.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, è possibile adottare misure intese ad evitare eventuali perturbazioni del mercato, segnatamente a causa del persistere di prezzi elevati, purché tale obiettivo non possa essere raggiunto mediante altre misure previste dal suddetto regolamento. Tuttavia, tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure ad hoc atte a ridurre le pressioni esercitate sul mercato dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento.

    (3)

    In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per il periodo 2012/2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011/2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.

    (4)

    Al fine di migliorare la situazione dell’offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione, occorre agevolare le importazioni diminuendo i dazi all’importazione per alcuni quantitativi di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a tassi doganali ridotti. È opportuno valutare questo quantitativo nonché la riduzione dei dazi tenendo conto della situazione attuale e dell’evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero dell’Unione. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi dovrebbero essere fissati in base ad un sistema di gara.

    (5)

    Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alla presentazione delle offerte.

    (6)

    È necessario costituire una cauzione per ogni presentazione di offerte. Tale cauzione deve servire da garanzia alla domanda di titolo d’importazione se l’offerta viene accettata e deve invece essere svincolata se l’offerta è respinta.

    (7)

    Le competenti autorità degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le offerte ricevibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni occorre fornire gli opportuni modelli.

    (8)

    Per ogni gara parziale è d’uopo prevedere disposizioni che consentano alla Commissione di decidere di fissare o meno un tasso minimo di dazi doganali e, se del caso, un coefficiente di attribuzione onde ridurre i quantitativi accettati.

    (9)

    Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara parziale entro tempi brevi.

    (10)

    Le competenti autorità devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione. A tal scopo, la Commissione deve fornire gli appositi modelli.

    (11)

    Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal proprio presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Una gara, recante il numero di riferimento 09.4312, è aperta per la campagna di commercializzazione 2012/2013 per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 ad un tasso ridotto di dazio doganale.

    Tale dazio doganale sostituisce il dazio della tariffa doganale comune ed i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2).

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (3) sono d’applicazione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 gennaio 2013 alle 12.00, ora di Bruxelles.

    2.   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara parziale precedente e si conclude alle 12.00, ora di Bruxelles, dei giorni 27 febbraio 2013, 15 maggio 2013 e 12 giugno 2013.

    3.   La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o più gare parziali.

    Articolo 3

    1.   Le offerte devono essere presentate da operatori stabiliti nell’Unione. Esse devono essere inviate alla competente autorità dello Stato membro nel quale l’operatore è registrato ai fini dell’IVA.

    2.   Le offerte devono essere presentate mediante l’apposito modulo di titolo d’importazione figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

    3.   Il modulo di domanda può essere inviato per posta elettronica, adoperando il metodo proposto agli operatori dallo Stato membro interessato. Le competenti autorità degli Stati membri possono esigere che le offerte inviate per posta elettronica siano accompagnate da una firma elettronica avanzata a norma della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    4.   Le offerte sono valide alle seguenti condizioni:

    a)

    le offerte devono indicare:

    i)

    nella casella 4, il nome, l’indirizzo e il numero di IVA dell’offerente;

    ii)

    nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondato senza decimali;

    iii)

    nella casella 20, l’importo proposto per il dazio doganale, espresso in euro per tonnellata di zucchero e arrotondato al massimo a due decimali;

    iv)

    nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero;

    b)

    prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1);

    c)

    l’offerta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è presentata;

    d)

    l’offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite di presentazione delle offerte;

    e)

    l’offerta non include nessun’altra condizione supplementare introdotta dall’offerente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento.

    5.   Le offerte non presentate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non sono ammissibili.

    6.   I candidati possono presentare una sola offerta per codice NC a otto cifre nell’ambito della stessa gara parziale.

    7.   Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate.

    Articolo 4

    1.   Conformemente alle disposizioni del capitolo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (5), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare a norma del presente regolamento.

    2.   Nel caso in cui un’offerta sia accettata, tale cauzione costituisce la garanzia del titolo d’importazione.

    3.   Nel caso in cui gli offerenti siano scartati, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata.

    Articolo 5

    1.   Le competenti autorità degli Stati membri decidono in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni previste all’articolo 3.

    2.   Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte non divulgano alcun particolare inerente a dette offerte a persone non autorizzate.

    3.   Se le autorità degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse devono informarne l’offerente interessato.

    4.   Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ricevibili che sono state presentate. Tale comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) ed i).

    5.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. In assenza di offerte, la competente autorità ne informa la Commissione, per fax, entro il medesimo termine.

    Articolo 6

    Tenuto conto dell’attuale situazione dell’evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell’Unione, la Commissione decide, per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC a otto cifre, di stabilire o meno un tasso minimo di dazi doganali adottando un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Tale regolamento di esecuzione consente inoltre alla Commissione di fissare, ove necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al tasso minimo di dazi doganali. In tal caso, la cauzione di cui all’articolo 4 deve essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.

    Articolo 7

    1.   Se nessun tasso minimo di dazi doganali è stato fissato, tutte le offerte sono respinte.

    2.   La competente autorità interessata notifica ai candidati il seguito dato alla loro offerta nell’ambito della gara parziale entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6.

    Articolo 8

    1.   Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6 è stato pubblicato, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a tutti gli offerenti la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC a otto cifre pari o superiore al tasso minimo di dazi doganali fissato per questo codice dalla Commissione. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di attribuzione fissato dalla Commissione conformemente all’articolo 6.

    Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non sono state notificate conformemente all’articolo 5, paragrafo 4.

    2.   I titoli d’importazione contengono le seguenti diciture:

    a)

    nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero;

    b)

    nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;

    c)

    nella casella 20 almeno una delle diciture figuranti nell’allegato I, parte A;

    d)

    nella casella 24 il dazio doganale applicabile (una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B).

    3.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.

    4.   L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è d’applicazione.

    Articolo 9

    I titoli d’importazione rilasciati in base ad una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello nel corso del quale è pubblicato il regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all’articolo 6.

    Articolo 10

    Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6 è pubblicato, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati a norma del presente regolamento. La comunicazione viene trasmessa elettronicamente in base ai modelli ed alle procedure messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso scade il 30 settembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    (5)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.


    ALLEGATO

    A.

    Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

    in bulgaro

    :

    Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013; Референтен номер 09.4312

    in spagnolo

    :

    Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 36/2013; Número de referencia 09.4312

    in ceco

    :

    Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013; Referenční číslo 09.4312

    in danese

    :

    Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013; Referencenummer 09.4312

    in tedesco

    :

    Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 36/2013; Referenznummer 09.4312

    in estone

    :

    Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 36/2013; viitenumber 09.4312

    in greco

    :

    Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2013 αριθμός αναφοράς 09.4312

    in inglese

    :

    Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 36/2013; reference number 09.4312

    in francese

    :

    Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 36/2013; numéro de référence 09.4312

    in italiano

    :

    Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013; Numero di riferimento 09.4312

    in lettone

    :

    Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013; Atsauces numurs 09.4312

    in lituano

    :

    Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 36/2013; Nuorodos numeris 09.4312

    in ungherese

    :

    Behozatal csökkentett vámtétel mellett a(z) 36/2013/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4312

    in maltese

    :

    Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013; Numru tà referenza 09.4312

    in neerlandese

    :

    Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; Referentienummer 09.4312

    in polacco

    :

    Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013; Numer referencyjny 09.4312

    in portoghese

    :

    Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.o 36/2013; Número de referência 09.4312

    in rumeno

    :

    Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013; Număr de referință 09.4312

    in slovacco

    :

    Dovoz so zníženým clom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 36/2013; referenčné číslo 09.4312

    in sloveno

    :

    Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 36/2013; Referenčna številka 09.4312

    in finlandese

    :

    Tuonti alennetuin tullein täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 36/2013 mukaisesti; Viitenumero 09.4312

    in svedese

    :

    Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 36/2013; Referensnummer 09.4312

    B.

    Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

    in bulgaro

    :

    Мито (мито върху приетата оферта)

    in spagnolo

    :

    Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

    in ceco

    :

    Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

    in danese

    :

    Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

    in tedesco

    :

    Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

    in estone

    :

    Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

    in greco

    :

    Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

    in inglese

    :

    Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

    in francese

    :

    Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

    in italiano

    :

    Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

    in lettone

    :

    Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

    in lituano

    :

    Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

    in ungherese

    :

    Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

    in maltese

    :

    Dazju doganali:(dazju doganali tal-offerta magħżula)

    in neerlandese

    :

    Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

    in polacco

    :

    Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

    in portoghese

    :

    Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

    in rumeno

    :

    Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

    in slovacco

    :

    Clo: (clo vybranej ponuky)

    in sloveno

    :

    Carina: (carina dodeljene ponudbe)

    in finlandese

    :

    Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

    in svedese

    :

    Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


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