This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0036
Commission Implementing Regulation (EU) No 36/2013 of 18 January 2013 opening a standing invitation to tender for the 2012/2013 marketing year for imports of sugar of CN codes 17011410 and 17019910 at a reduced customs duty
Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 , relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 17011410 e 17019910 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 , relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 17011410 e 17019910 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013
GU L 16 del 19.1.2013, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013
19.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 36/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2013
relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011/2012, il prezzo medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, nel corso della campagna 2012/2013, suscita il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorre prevenire mediante opportune misure. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, è possibile adottare misure intese ad evitare eventuali perturbazioni del mercato, segnatamente a causa del persistere di prezzi elevati, purché tale obiettivo non possa essere raggiunto mediante altre misure previste dal suddetto regolamento. Tuttavia, tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure ad hoc atte a ridurre le pressioni esercitate sul mercato dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento. |
(3) |
In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per il periodo 2012/2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011/2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali. |
(4) |
Al fine di migliorare la situazione dell’offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione, occorre agevolare le importazioni diminuendo i dazi all’importazione per alcuni quantitativi di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a tassi doganali ridotti. È opportuno valutare questo quantitativo nonché la riduzione dei dazi tenendo conto della situazione attuale e dell’evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero dell’Unione. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi dovrebbero essere fissati in base ad un sistema di gara. |
(5) |
Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alla presentazione delle offerte. |
(6) |
È necessario costituire una cauzione per ogni presentazione di offerte. Tale cauzione deve servire da garanzia alla domanda di titolo d’importazione se l’offerta viene accettata e deve invece essere svincolata se l’offerta è respinta. |
(7) |
Le competenti autorità degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le offerte ricevibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni occorre fornire gli opportuni modelli. |
(8) |
Per ogni gara parziale è d’uopo prevedere disposizioni che consentano alla Commissione di decidere di fissare o meno un tasso minimo di dazi doganali e, se del caso, un coefficiente di attribuzione onde ridurre i quantitativi accettati. |
(9) |
Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara parziale entro tempi brevi. |
(10) |
Le competenti autorità devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione. A tal scopo, la Commissione deve fornire gli appositi modelli. |
(11) |
Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal proprio presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Una gara, recante il numero di riferimento 09.4312, è aperta per la campagna di commercializzazione 2012/2013 per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 ad un tasso ridotto di dazio doganale.
Tale dazio doganale sostituisce il dazio della tariffa doganale comune ed i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2).
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (3) sono d’applicazione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 gennaio 2013 alle 12.00, ora di Bruxelles.
2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara parziale precedente e si conclude alle 12.00, ora di Bruxelles, dei giorni 27 febbraio 2013, 15 maggio 2013 e 12 giugno 2013.
3. La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o più gare parziali.
Articolo 3
1. Le offerte devono essere presentate da operatori stabiliti nell’Unione. Esse devono essere inviate alla competente autorità dello Stato membro nel quale l’operatore è registrato ai fini dell’IVA.
2. Le offerte devono essere presentate mediante l’apposito modulo di titolo d’importazione figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.
3. Il modulo di domanda può essere inviato per posta elettronica, adoperando il metodo proposto agli operatori dallo Stato membro interessato. Le competenti autorità degli Stati membri possono esigere che le offerte inviate per posta elettronica siano accompagnate da una firma elettronica avanzata a norma della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
4. Le offerte sono valide alle seguenti condizioni:
a) |
le offerte devono indicare:
|
b) |
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1); |
c) |
l’offerta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è presentata; |
d) |
l’offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite di presentazione delle offerte; |
e) |
l’offerta non include nessun’altra condizione supplementare introdotta dall’offerente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento. |
5. Le offerte non presentate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non sono ammissibili.
6. I candidati possono presentare una sola offerta per codice NC a otto cifre nell’ambito della stessa gara parziale.
7. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate.
Articolo 4
1. Conformemente alle disposizioni del capitolo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (5), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare a norma del presente regolamento.
2. Nel caso in cui un’offerta sia accettata, tale cauzione costituisce la garanzia del titolo d’importazione.
3. Nel caso in cui gli offerenti siano scartati, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata.
Articolo 5
1. Le competenti autorità degli Stati membri decidono in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni previste all’articolo 3.
2. Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte non divulgano alcun particolare inerente a dette offerte a persone non autorizzate.
3. Se le autorità degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse devono informarne l’offerente interessato.
4. Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ricevibili che sono state presentate. Tale comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) ed i).
5. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. In assenza di offerte, la competente autorità ne informa la Commissione, per fax, entro il medesimo termine.
Articolo 6
Tenuto conto dell’attuale situazione dell’evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell’Unione, la Commissione decide, per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC a otto cifre, di stabilire o meno un tasso minimo di dazi doganali adottando un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Tale regolamento di esecuzione consente inoltre alla Commissione di fissare, ove necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al tasso minimo di dazi doganali. In tal caso, la cauzione di cui all’articolo 4 deve essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.
Articolo 7
1. Se nessun tasso minimo di dazi doganali è stato fissato, tutte le offerte sono respinte.
2. La competente autorità interessata notifica ai candidati il seguito dato alla loro offerta nell’ambito della gara parziale entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6.
Articolo 8
1. Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6 è stato pubblicato, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a tutti gli offerenti la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC a otto cifre pari o superiore al tasso minimo di dazi doganali fissato per questo codice dalla Commissione. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di attribuzione fissato dalla Commissione conformemente all’articolo 6.
Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non sono state notificate conformemente all’articolo 5, paragrafo 4.
2. I titoli d’importazione contengono le seguenti diciture:
a) |
nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero; |
b) |
nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero aggiudicato; |
c) |
nella casella 20 almeno una delle diciture figuranti nell’allegato I, parte A; |
d) |
nella casella 24 il dazio doganale applicabile (una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B). |
3. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.
4. L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è d’applicazione.
Articolo 9
I titoli d’importazione rilasciati in base ad una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello nel corso del quale è pubblicato il regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all’articolo 6.
Articolo 10
Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6 è pubblicato, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati a norma del presente regolamento. La comunicazione viene trasmessa elettronicamente in base ai modelli ed alle procedure messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(4) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(5) GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.
ALLEGATO
A. |
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c)
|
B. |
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d)
|