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Document 32013D0516

2013/516/UE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 2010 , concernente la misura C 40/07 (ex NN 48/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (ex Petrotub Roman S.A.) [notificata con il numero C(2010) 4492] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 280 del 22.10.2013, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 280 del 22.10.2013, p. 26–26 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/516/oj

22.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2010

concernente la misura C 40/07 (ex NN 48/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (ex Petrotub Roman S.A.)

[notificata con il numero C(2010) 4492]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/516/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

viste le disposizioni di cui all'allegato VII e all'appendice A dell'allegato VII del protocollo sulle misure transitorie del trattato di adesione della Romania,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 2 febbraio 2007, la Commissione ha invitato la Romania a trasmettere informazioni relative all'esenzione dal pagamento di un debito contratto presso enti pubblici e alla rinegoziazione di altri debiti dello stesso tipo di cui ha beneficiato Petrotub Roman S.A. (in appresso, Petrotub) nel contesto della privatizzazione del 2003 (in seguito alla privatizzazione, l'impresa è stata ribattezzata Mittal Steel Roman e quindi ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (2) (in seguito, AM Roman).

(2)

Con lettera del 25 settembre 2007 la Commissione ha informato la Romania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (3), in relazione ai possibili aiuti concessi in sede di privatizzazione di Petrotub. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura.

(3)

La Romania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 26 novembre 2007, protocollata nella stessa data. Con lettere del 28 gennaio 2008, protocollate il 29 gennaio 2008, ArcelorMittal (l'impresa madre) e AM Roman (la controllata in questione) hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state comunicate alla Romania il 12 febbraio 2008. La Romania ha replicato con lettera dell'11 marzo 2008, protocollata lo stesso giorno.

(4)

Con lettere del 26 febbraio 2009, 8 ottobre 2009 e 29 gennaio 2010, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. La Romania ha replicato con lettere del 27 aprile 2009, del 19 ottobre 2009 e del 3 febbraio 2010, protocollate nelle medesime date.

II.   DESCRIZIONE DEI FATTI

1.   L'impresa

(5)

AM Roman è un'impresa che produce tubi di acciaio non saldati e che ha sede a Roman, in una provincia della Romania che beneficia di assistenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE (5). Prima della privatizzazione del 2003, l'impresa, chiamata allora Petrotub, produceva tubi di acciaio non saldati, in particolare tubi di acciaio laminati a caldo o a freddo di diametro compreso tra 6 mm e 620 mm e con uno spessore delle pareti compreso tra 0,5 mm e 70 mm. Tali prodotti hanno diverse applicazioni nelle industrie della produzione di energia (petrolio, gas, industria chimica, energia nucleare e convenzionale), nell'industria meccanica e nelle costruzioni. Dopo la privatizzazione, l'impresa ha continuato ad operare nello stesso mercato dei prodotti. Attualmente, ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD (appartenente al gruppo ArcelorMittal) detiene il 69,76% dell'impresa (6).

2.   La misura

(6)

Il 23 luglio 2003, l'APAPS - l'agenzia rumena per le privatizzazioni, l'attuale AVAS (7) - ha espresso l'intenzione di vendere il 70 % di Petrotub. La privatizzazione è stata effettuata tramite una procedura di licitazione. Il 28 ottobre 2003 è stato firmato l'accordo di vendita con LMN Holdings NV (l'attuale ArcelorMittal), per un prezzo di acquisto di 6 milioni di USD (5,1 milioni di EUR (8)).

(7)

Nel quadro della privatizzazione, l'APAPS ha accettato, a nome dello Stato rumeno, di annullare un debito contratto con gli enti pubblici pari a 22,5 milioni di EUR e di rinegoziare i rimanenti debiti contratti con enti pubblici.

(8)

Nel 1998, Petrotub ha contratto un prestito commerciale di valore pari a [30-50] (9) milioni di DEM [15-25 milioni di EUR] e di durata fino al 2011, presso la banca tedesca per lo sviluppo Kreditanstalt für Wiederaufbau (in seguito, KfW) per l'acquisto, presso Mannesmann AG, di un nuovo impianto di laminazione. Il pacchetto di finanziamento della KfW è stato garantito, per le diverse tranches, con garanzie statali accordate dalla Germania e dall'Austria e da una garanzia bancaria concessa dalla Banca commerciale rumena (BCR). La garanzia statale tedesca è stata controgarantita dallo Stato rumeno con una controgaranzia che copriva l'85% del prestito complessivo contratto presso la KfW, di valore pari a [30-50] milioni di DEM. La Romania ha percepito da Petrotub una commissione unica del [3% - 7%].

III.   LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(9)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha informato la Romania che il procedimento di indagine formale veniva avviato in base all'allegato VII, sezione B - riguardante la ristrutturazione del settore siderurgico - del protocollo del trattato di adesione della Romania (in seguito, allegato VII) e che, in assenza di disposizioni specifiche nell'allegato VII relative alla situazione giuridica dei produttori rumeni di tubi al momento della privatizzazione, la Commissione avrebbe verificato l'esistenza di aiuti di Stato accordati ad AM Roman e valutato la compatibilità di tali aiuti alla luce della relativa base.

(10)

La Commissione ha osservato che il prezzo di acquisto (5,1 milioni di EUR) non copriva le perdite subite dallo Stato sotto forma di esenzione dal pagamento di un debito contratto presso enti pubblici di importo pari a 22,5 milioni di EUR, rispetto alla quale l'agenzia rumena per le privatizzazioni APAPS ha espresso parere favorevole nel contesto della privatizzazione.

(11)

Prima dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Romania ha presentato una relazione redatta da un consulente esterno (10) per dimostrare che, alle condizioni del momento, la privatizzazione rappresentava la soluzione più vantaggiosa per lo Stato.

(12)

Secondo la relazione, la privatizzazione avrebbe rappresentato lo scenario più favorevole per lo Stato rumeno. La tabella che segue mette a confronto le somme che, secondo le stime, sarebbero state recuperate da ciascun ente pubblico creditore nel quadro dello scenario di privatizzazione e dello scenario di liquidazione (11).

 

Privatizzazione

Liquidazione

Fondo per la previdenza sociale

[…] milioni di EUR

[…] milioni di EUR

Fondo di disoccupazione

[…] milioni di EUR

[…] milioni di EUR

Fondo di assicurazione malattia

[…] milioni di EUR

[…] milioni di EUR

APAPS

[…] milioni di EUR

(compreso il prezzo di vendita di 5,1 milioni di EUR)

0

Totale per lo Stato

[4-9] milioni di EUR

[19-26] milioni di EUR

(13)

La relazione si basa sul presupposto che, in caso di liquidazione, sarebbe scattata la garanzia del 1998 e che lo Stato, per il tramite del ministero delle Finanze, sarebbe diventato responsabile della somma rimanente del prestito che Petrotub aveva contratto nel 1998 con la KfW, pari a [15-25] milioni di EUR. In altri termini, nel quadro dello scenario di liquidazione, lo Stato avrebbe ottenuto in ultima analisi soltanto [2-9] milioni di EUR, una cifra quindi inferiore rispetto al totale di [4-9] milioni di EUR ottenuti con la privatizzazione.

(14)

Nel quadro della decisione di avvio, la Commissione si è chiesta se i risultati degli scenari della privatizzazione e della liquidazione avrebbero dovuto essere valutati complessivamente per lo Stato, come suggerisce la relazione degli esperti, o separatamente, per ciascun creditore pubblico, conformemente alla giurisprudenza HAMSA (12).

(15)

Oltre ad altre perplessità, la Commissione ha espresso dubbi anche sul fatto che nel calcolo degli effetti della liquidazione si potesse prendere in considerazione la perdita di [15-25] milioni di EUR causata dall'attivazione della garanzia del 1998 Conformemente alla giurisprudenza HYTASA (13) e Gröditzer (14), è necessario distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in qualità di azionario dell'impresa e gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto autorità pubblica. Ne consegue che per calcolare i costi che un azionario privato sarebbe stato in grado di assumere e disponibile ad assumere non si possono prendere in considerazione i presunti costi relativi ad un'azione di un'autorità pubblica. La Commissione ritiene che l'emissione, nel 1998, di una garanzia sovrana a favore di Petrotub da parte del ministero delle Finanze rumeno dimostri che un azionario privato non avrebbe potuto assumere una garanzia di tale tipo. Un ulteriore indizio in tal senso è rappresentato dal fatto che la garanzia del 1998 è stata concessa a condizioni che un operatore privato non avrebbe probabilmente accettato.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA E DELLE PARTI INTERESSATE

(16)

Nelle osservazioni presentate il 27 novembre 2007, la principale argomentazione della Romania è stata che la privatizzazione di Petrotub dell'ottobre 2003 non ha comportato alcun vantaggio né per Petrotub né per l'acquirente e che, di conseguenza, l'operazione non implica la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(17)

In primo luogo, la Romania ha sottolineato che Petrotub è stata venduta tramite una procedura di licitazione aperta, trasparente e senza condizioni. Secondo le autorità rumene, ciò dimostra che Petrotub è stata venduta al prezzo di mercato e che l'acquirente non ha beneficiato di alcun vantaggio in seguito all'acquisizione. In secondo luogo, la Romania ritiene di aver agito nello stesso modo in cui avrebbe agito un qualsiasi venditore privato. Scegliendo tra lo scenario della privatizzazione e quello della liquidazione, lo Stato ha optato per lo scenario più vantaggioso da un punto di vista squisitamente finanziario, senza tenere conto delle considerazioni di carattere commerciale o politico che caratterizzano tipicamente l'esercizio della pubblica autorità.

(18)

Rispetto a questa seconda argomentazione, la Romania ha precisato che, ai sensi della legislazione nazionale, l'agenzia per le privatizzazioni AVAS ha le competenze e la responsabilità di valutare e mettere a confronto i risultati globali delle privatizzazioni e delle liquidazioni rispetto al bilancio statale nel suo complesso. In altri termini, l'agenzia per le privatizzazioni sceglie lo scenario più vantaggioso per il bilancio dello Stato nel suo complesso, esattamente come farebbe una holding di grandi dimensioni con molti creditori. Da questo punto di vista, contrariamente al parere della Commissione, lo Stato non avrebbe potuto - né avrebbe dovuto – valutare gli effetti della privatizzazione e della liquidazione per ciascun ente pubblico coinvolto.

(19)

Inoltre, quando ha valutato gli effetti della liquidazione, lo Stato aveva tutto il diritto di prendere in considerazione le perdite generate dall'attivazione della garanzia del 1998, in quanto anche un investitore privato avrebbe accordato a Petrotub una garanzia di questo tipo, alle stesse condizioni. L'impresa non si trovava in difficoltà al momento della concessione della garanzia e il premio di rischio applicato a Petrotub per la garanzia rappresentava una remunerazione adeguata per una garanzia di un azionista concessa ad un'impresa che, all'epoca, versava in buone condizioni.

(20)

Inoltre, la garanzia del 1998 va valutata alla luce delle norme sugli aiuti di Stato in vigore all'epoca. La comunicazione della Commissione relativa alle garanzie per il credito all'esportazione a breve termine in vigore all'epoca escludeva dall'ambito delle indagini di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE [all'epoca l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE] le garanzie per il credito all'esportazione a lungo termine (15). La Romania ha ugualmente sottolineato che nel 1998, anno in cui è stata concessa la garanzia, Petrotub produceva tubi e che per questo motivo non rientrava nella definizione di acciaio CECA né nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al protocollo n. 2 relativo all'acciaio CECA dell'accordo europeo.

(21)

Sia AM Roman che ArcelorMittal, l'impresa madre, hanno sostenuto senza riserve l'argomentazione della Romania. Tali imprese hanno inoltre osservato che, ai sensi tanto della legislazione rumena in vigore all'epoca quanto delle norme in materia di aiuti di Stato di cui all'accordo europeo, la garanzia di Stato concessa a Petrotub nel 1998 non comporta aiuti di Stato. Inoltre, la garanzia del 1998 costituisce un'obbligazione commerciale chiara e giuridicamente vincolante assunta dallo Stato in qualità di azionario di maggioranza dell'impresa, che può quindi essere considerata ai fini del calcolo dei costi della liquidazione. ArcelorMittal ha inoltre sottolineato il fatto che per l'acquisto di Petrotub essa ha pagato il prezzo di mercato e che, di conseguenza, di qualsiasi vantaggio risultante dalla privatizzazione, quod non, avrebbe in ogni caso beneficiato lo Stato in quanto venditore.

V.   VALUTAZIONE

1.   La legislazione applicabile e le competenze della Commissione

(22)

Questo procedimento si riferisce a fatti che hanno avuto luogo prima dell'adesione della Romania all'Unione europea (1o gennaio 2007). Petrotub è stata privatizzata nell'ottobre 2003. Inoltre, la garanzia sul prestito di [30-50] milioni di DEM - contratto, per l'acquisto di un impianto di laminazione, presso la KfW - che lo Stato rumeno ha emesso a favore di Petrotub è stata emessa nel 1998 La garanzia del 1998 è collegata alla privatizzazione del 2003 nel senso che la Romania sostiene che nella valutazione dell'operazione di privatizzazione alla luce del test dell'investitore operante in un'economia di mercato è necessario prenderne in considerazione i costi in caso di liquidazione.

(23)

In generale, gli articoli 107 e 108 del TFUE non si applicano alle misure accordate prima dell'adesione, che non sono più applicabili dopo l'adesione (16). A titolo di deroga da tale regola generale e quindi eccezionalmente, la Commissione può valutare gli aiuti di Stato concessi dalla Romania per la ristrutturazione dell'industria siderurgica nazionale prima dell'adesione, in virtù dell'allegato VII al trattato di adesione della Romania (17).

(24)

L'allegato VII contiene alcune disposizioni che permettono alla Romania di portare a termine la ristrutturazione della sua industria siderurgica avviata prima dell'adesione. La ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena prima dell'adesione è stata realizzata sulla base del protocollo n. 2 relativo all'acciaio CECA allegato all'Accordo europeo (in appresso, protocollo n. 2), la cui validità è stata prorogata con il protocollo aggiuntivo concluso il 23 ottobre 2002 (in appresso, protocollo aggiuntivo).

(25)

Il protocollo n. 2 accorda alla Romania un "periodo di grazia" di 5 anni, dal 1993 al 1998, per la ristrutturazione della sua industria siderurgica CECA in vista dell'adesione. Tale periodo di grazia è stato prorogato fino alla fine del 2004 tramite un protocollo aggiuntivo, approvato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2002 e firmato il 23 ottobre 2002. Complessivamente, nel periodo di grazia, vale a dire dal 1993 fino al 2004, la Romania ha potuto concedere aiuti per la ristrutturazione del settore siderurgico alle condizioni previste dal protocollo n. 2 (e dalla sua proroga, in virtù del protocollo aggiuntivo) e sulla base del programma nazionale di ristrutturazione (in appresso, PNR) concordato con la Commissione e approvato dal Consiglio il 18 luglio 2005 (18).

(26)

L'allegato VII rappresenta un "meccanismo di sicurezza" che permette alla Commissione di controllare, dopo il 1o gennaio 2007 (data dell'adesione), gli aiuti accordati dalla Romania al settore siderurgico prima dell'adesione, in base al protocollo n. 2 (e alla sua proroga, in virtù del protocollo aggiuntivo) e al PNR. Inoltre, l'allegato VII conferisce alla Commissione la facoltà di recuperare gli aiuti accordati in violazione del protocollo n. 2 e del PNR. Il protocollo VII ha pertanto carattere di lex specialis, che permette, eccezionalmente e in deroga al regime generale, il controllo e l'esame con effetto retroattivo degli aiuti di Stato concessi dalla Romania alla sua industria siderurgica prima dell'adesione. In alcune recenti sentenze relative ad aiuti di Stato concessi prima dell'adesione ad imprese siderurgiche polacche (19), il Tribunale ha confermato il carattere di lex specialis del protocollo 8 del trattato di adesione della Polonia, il quale contiene disposizioni equivalenti a quelle dell'allegato VII.

(27)

Nel contesto del procedimento in corso, la Commissione deve valutare se la facoltà eccezionale di controllo con effetto retroattivo di cui ai considerando da (23) a (26) riguardi anche gli aiuti che la Romania ha concesso ai produttori di tubi prima dell'adesione all'UE. A tal fine, le basi giuridiche applicabili al caso di specie, ovverosia l'allegato VII in combinazione con il protocollo n. 2 e il protocollo aggiuntivo, vanno interpretate per determinare se le disposizioni ivi contenute si applicano alle misure accordate ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione.

(28)

Conformemente ad un principio giuridico universalmente riconosciuto, le norme di una lex specialis che costituiscono una deroga ad un regime generale devono essere interpretate in senso stretto. L'interpretazione in senso stretto delle basi giuridiche di cui sopra [cfr. i considerando da (29) a (43)] porta a concludere che la facoltà eccezionale di controllo con effetto retroattivo della Commissione si limita agli (eventuali) aiuti concessi prima dell'adesione ai produttori di prodotti CECA e non comprende gli (eventuali) aiuti a favore dei produttori di tubi.

(29)

I paragrafi 12 e 17 dell'allegato VII definiscono le competenze di controllo e revisione con effetto retroattivo della Commissione relativamente agli aiuti di Stato concessi all'industria siderurgica prima dell'adesione. Ai sensi del paragrafo 12, la Commissione e il Consiglio hanno la facoltà di controllare la realizzazione del PNR nel periodo precedente e successivo all'adesione fino al 2009. Il paragrafo 17 autorizza la Commissione a recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dei paragrafi da 1 a 3 dell'allegato VII [come indicato ai considerando da (30) a (32)].

(30)

Il paragrafo 1 dell'allegato VII prevede che gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di " parti specifiche dell'industria siderurgica rumena" dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che: "il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo […] sia prorogato fino al 31 dicembre 2005"; siano rispettate le condizioni di cui al PNR; non sia concessa o erogata alcuna forma di aiuto di Stato ai beneficiari del PNR dopo il 1o gennaio 2005 e "non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004". È inoltre previsto che, "Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunità".

(31)

Il paragrafo 2 dell'allegato VII prevede che solo le società elencate che beneficiano del PNR (che figurano anche nell'appendice A dell'allegato VII), hanno diritto agli aiuti di Stato nel periodo 1993-2004.

(32)

Il paragrafo 6 dell'allegato VII prevede che le società non elencate come «società beneficiarie» del PNR "non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti" e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità.

(33)

Il paragrafo 1, primo trattino dell'allegato VII rinvia esplicitamente all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2, la cui applicazione è stata prorogata mediante il protocollo aggiuntivo firmato il 23 ottobre 2002. Il protocollo n. 2 si riferisce soltanto all'acciaio CECA e in un allegato elenca chiaramente i prodotti siderurgici CECA. Tale allegato riprende l'elenco dei prodotti CECA che figuravano nell'allegato I del trattato CECA, in cui la definizione di " acciaio CECA" escludeva esplicitamente i tubi in acciaio [" tubi (non saldati o saldati) […], le barre trafilate e la ghisa (tubi, tubolature e armature e altri tipi di ghisa"].

(34)

Il trattato CECA non è più in vigore dal 23 luglio 2002, data in cui gli aiuti di Stato a favore dell'industria siderurgica sono rientrati nel regime generale CE. In quell'occasione, è stato deciso di estendere la definizione del settore siderurgico europeo ai produttori di tubi. Tale decisione è stata codificata nell'articolo 27 e nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (20), che ha definito il settore siderurgico dell'UE in modo tale da comprendere i tubi non saldati e saldati di grandi dimensioni (di diametro fino a 406,4 mm). Tale definizione allargata del settore dell'industria siderurgica viene ripresa nell'allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (21) e nell'articolo 2, punto 29, del regolamento generale di esenzione per categoria (22).

(35)

Tuttavia, né il protocollo n. 2 né il protocollo aggiuntivo sono stati esplicitamente modificati al fine di includere la definizione allargata del settore siderurgico dell'UE che comprende i produttori di tubi. Il protocollo n. 2 non è più in vigore dal 31 dicembre 1997. Il protocollo aggiuntivo ha prorogato la validità de protocollo n. 2 dal 1o gennaio 1998 di altri otto anni o fino alla data di adesione della Romania (fino a quello dei due eventi che si sarebbe verificato per primo). Il protocollo aggiuntivo fa riferimento ai "prodotti dell'acciaio" in generale ma il suo ambito di applicazione è anche collegato in modo specifico all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2, che si riferisce soltanto ai prodotti CECA. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga del protocollo n. 2 era subordinata alla presentazione da parte della Romania alla Commissione di un PNR e di piani di ristrutturazione per le imprese beneficiarie che fossero conformi, entrambi, "ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e che [fossero] stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza)".

(36)

È pertanto necessario concludere che, il paragrafo 17, interpretato alla luce dei paragrafi 1, 2 e 6 dell'allegato VII, del protocollo n. 2 e del protocollo aggiuntivo, non conferisce alla Commissione la facoltà di controllo degli aiuti concessi ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione e in particolare nel periodo 1993-2004.

(37)

Oltre all'interpretazione giuridica del campo di applicazione delle basi giuridiche applicabili [l'allegato VII, il protocollo n. 2 e il protocollo aggiuntivo, cfr. i considerando da (29) a (36)], la Commissione ha anche valutato se le norme di attuazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'accordo europeo e al protocollo n. 2, adottate nel 2001 dalla Comunità e dalla Romania (in seguito, norme di attuazione (23)) fossero pertinenti per definire l'ambito della facoltà della Commissione di controllo con effetto retroattivo per quanto riguarda gli (eventuali) aiuti concessi ai produttori di tubi rumeni prima dell'adesione.

(38)

In linea di massima, le norme di attuazione contengono disposizioni procedurali che è opportuno distinguere dalle disposizioni sostanziali relative agli aiuti di Stato contenute nell'accordo europeo e nel suo protocollo n. 2. Occorre, tuttavia, tener presente che le norme di attuazione contengono anche disposizioni specifiche sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con l'accordo europeo e, rispettivamente, con il protocollo n. 2.

(39)

L'articolo 2, paragrafo 1, prima frase delle norme di attuazione così dispone: "La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni adottate dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3". Tale formulazione si basa sul principio generale secondo cui i criteri sostanziali per la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con l'accordo europeo sono di natura "evolutiva", cioè tengono conto delle costanti modifiche ed evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza dell'UE.

(40)

L'articolo 2, paragrafo 1 della seconda frase si riferisce in particolare ai criteri di compatibilità ai sensi del protocollo n. 2: "Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea". Va osservato che la formulazione di tale frase indica chiaramente che, contrariamente a ciò che avviene nel caso di un aiuto generale, di cui alla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1 [cfr. considerando (41)], nel caso di un aiuto di cui al protocollo n. 2, rispetto al trattato CECA i criteri di compatibilità evolvono. Non vi è alcun riferimento specifico per quanto riguarda l'evoluzione dei criteri di compatibilità dopo la scadenza del trattato CECA nel 2002.

(41)

L'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 3, delle norme di attuazione istituisce un meccanismo in base al quale la Romania deve fare proprie le modifiche apportate ai criteri di compatibilità dell'UE. In particolare, la Romania viene informata di tutte le modifiche dei criteri di compatibilità comunitari che non sono state pubblicate e "se la Repubblica di Romania non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Romania solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle […]norme [di attuazione]".

(42)

Anche se la Romania non ha sollevato obiezioni entro tre mesi dalla modifica del 2002 della definizione comunitaria di industria siderurgica, in base alla quale di tale industria sono entrati a far parte anche i produttori di tubi, tali modificazioni della legislazione comunitaria non potevano divenire applicabili alle misure che non rientravano nell'ambito di applicazione dell'accordo europeo, in particolare le misure che non erano disciplinate dal trattato CECA. Inoltre, considerando che l'allegato VII rappresenta una lex specialis, per determinare il suo campo di applicazione la Commissione non si può basare sull'estensione della definizione di acciaio UE successiva alla scadenza del trattato CECA. Bisogna pertanto concludere che è necessario distinguere chiaramente tra, da una parte, la natura "evolutiva" della legislazione applicabile agli aiuti di Stato concessi al settore siderurgico rumeno conformemente all'accordo europeo prima dell'adesione all'UE e, dall'altra, la necessità di interpretare in senso stretto l'ambito delle competenze della Commissione in materia di controllo con effetto retroattivo che deriva dall'allegato VII, dal protocollo n. 2 e dal protocollo aggiuntivo.

VI.   CONCLUSIONE

(43)

Sulla base delle considerazioni che precedono [in particolare dei considerando (36) e (42)], la Commissione conclude di non avere competenza in materia di controllo delle misure concesse ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione, in particolare nel periodo 1993-2004, ai sensi dell'allegato VII. Il presente procedimento viene pertanto chiuso, in considerazione del fatto che la Commissione non dispone delle competenze necessarie per valutare gli elementi in questione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato tramite lettera inviata alla Romania il 25 settembre 2007, viene chiuso, in quanto la Commissione non ha, ai sensi dell'allegato VII, sezione B, del trattato di adesione della Romania, competenza in materia di controllo delle misure che la Romania ha concesso nel quadro della privatizzazione di Petrotub Roman S.A. del 2003.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2010

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 29.

(2)  Petrotub è stata acquisita nel 2003 da LNM Holdings. Nel 2004, quest'ultima si è fusa con ISPAT International, dando vita al gruppo Mittal Steel. Nel 2006, Mittal Steel si è fusa con Arcelor, formando il gruppo ArcelorMittal. Dal 31 dicembre 2009, ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD detiene il 69,7684% di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

(3)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(4)  Si veda la nota 1.

(5)  Roman è la seconda città di una provincia del Nord-Est della Romania considerata regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, ai sensi della decisione della Commissione del 24 gennaio 2007 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per la Romania (N 2/07), GU C 73 del 30.3.2007, pag. 17.

(6)  Ulteriori dettagli sull'attuale profilo dell'impresa sono disponibili sul sito Internet di ArcelorMittal (si veda http://www.arcelormittal.com/tubular/roman-54.html).

(7)  Nel maggio 2004, l'APAPS, l'agenzia rumena per le privatizzazioni (Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului), si è fusa con l'AVAB (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare) adottando il nome di AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului).

(8)  Gli importi in EUR sono calcolati in base al tasso di cambio ROL/EUR del 30 settembre 2003 (1 EUR=38 185 ROL).

(9)  Segreto d'affari.

(10)  BDO Conti Audit SA, relazione dell'ottobre 2007.

(11)  Gli importi in ROL sono espressi in EUR in base al tasso di cambio ROL/EUR in vigore al 30 settembre 2003 (cfr. nota 8).

(12)  Causa T-152/99, HAMSA e Spagna/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3049.

(13)  Cause congiunte da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione (HYTASA), Raccolta 1994, pag. I-4103.

(14)  Causa C-344/99 Germania/Commissione (Gröditzer Stahlwerke), Raccolta 2003, pag. I-1139.

(15)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, GU C 281 del 17.9.1997, pagg. 4. Testo disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0917(01):IT:NOT.

(16)  Nella sentenza del 1o luglio 2009 relativa alle cause riunite T-273/06 e T-297/06 ISD Polska e altri / Commissione europea, il Tribunale ha confermato al punto 90 che: "[…] è pacifico tra le parti che, in linea di principio, gli articoli 87 CE e 88 CE non riguardano gli aiuti concessi prima dell'adesione che non sono più applicabili dopo l'adesione". Cfr. inoltre il considerando (108) della decisione 2006/937/CE della Commissione del 5 luglio 2005 relativa all'Aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1).

(17)  GU L 157 del 21.6.2005.

(18)  Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, GU L 195 del 27.7.2005, pag. 22.

(19)  Sentenza del 1o luglio 2009 nella causa T-288/06, Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissione, punti 40-44 e sentenza del 1o luglio 2009 nelle cause riunite T-273/06 e T-297/06 ISD Polska e altri /Commissione, punti 91-97.

(20)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(21)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(22)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(23)  GU L 138 del 22.5.2001, pag. 16.


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