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Document 32013D0432
2013/432/EU: Commission Implementing Decision of 13 August 2013 amending Decision 2011/207/EU establishing a specific control and inspection programme related to the recovery of bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (notified under document C(2013) 5224)
2013/432/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2013 , recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2013) 5224]
2013/432/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2013 , recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2013) 5224]
GU L 219 del 15.8.2013, pp. 33–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | allegato I | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | allegato II | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | allegato III | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | allegato IV | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 1 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 12.1 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 15.2 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 15.3 punto B)I) | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 15.3 punto B)II) | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 3.2 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.10 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.4 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.6 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.7 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.8 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 4.9 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 7.1 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 7.2 | ||
| Modifies | 32011D0207 | sostituzione | articolo 9.1 |
|
15.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2013
recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
[notificata con il numero C(2013) 5224]
(2013/432/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 95,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’ICCAT ha modificato tale piano pluriennale di ricostituzione nella riunione annuale del 2008. Il piano modificato è stato recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (2). Il piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell’ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione ICCAT 10-04 e recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (3). |
|
(2) |
Per garantire l’efficace attuazione del piano di ricostituzione modificato è stata adottata la decisione 2009/296/CE della Commissione (4) che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011. |
|
(3) |
Il programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, quale stabilito dalla decisione 2011/207/UE della Commissione (5), è stato adottato allo scopo di garantire la prosecuzione del programma di cui alla decisione 2009/296/CE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04. La decisione 2011/207/UE copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014. |
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(4) |
Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione annuale dell’ICCAT del 2011 e al fine di attuare pienamente le disposizioni richieste dall’ICCAT, è apparso opportuno, data la mancata trasposizione di tali requisiti nel diritto unionale, modificare la decisione 2011/207/UE al fine di attuare i requisiti in materia di campionamento e di operazioni pilota definiti al punto 87 della raccomandazione ICCAT 10-04 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È stata pertanto pubblicata la decisione di esecuzione 2012/246/UE della Commissione, del 2 maggio 2012, recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6). |
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(5) |
Nella sua riunione annuale del 2012, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03 che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di garantire la prosecuzione del programma stabilito dalla decisione 2011/207/UE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 12-03 è opportuno aggiornare e correggere alcuni riferimenti obsoleti o erronei presenti nella decisione 2011/207/UE. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/207/UE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/207/UE è modificata come segue:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006, recepito con il regolamento (CE) n. 302/2009, successivamente recepito nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e modificato da ultimo dalla raccomandazione ICCAT 12-03 del 10 dicembre 2012. |
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2) |
all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
|
|
3) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
|
4) |
all’articolo 7, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
|
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5) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP).»; |
|
6) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo e, a decorrere dal 1o luglio 2013, dal programma nazionale di controllo adottato dalla Croazia.»; |
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7) |
l’articolo 15 è così modificato:
|
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8) |
gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(3) GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1.
(4) GU L 80 del 26.3.2009, pag. 18.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
I parametri stabiliti nel presente allegato sono applicati in modo da garantire segnatamente:
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a) |
il monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque dell’UE; |
|
b) |
il monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento; |
|
c) |
il monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta; |
|
d) |
il controllo di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso, in particolare la verifica dell’affidabilità dei dati registrati. |
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Ambito di ispezione |
Parametro di riferimento |
|
Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta) |
Tutte le operazioni di ingabbiamento in un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato membro di bandiera della nave da cattura, entro 48 ore dalla presentazione delle informazioni occorrenti per l’operazione di ingabbiamento. Le parti contraenti sotto la cui giurisdizione ricade l’allevamento di tonno rosso adottano le misure necessarie per vietare l’ingabbiamento a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso che non sia accompagnato dai documenti richiesti dall’ICCAT, confermati e convalidati dalle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio o della tonnara (*1) (in conformità del punto 86 della raccomandazione ICCAT 12-03). Tutte le operazioni di ingabbiamento e di raccolta devono essere ispezionate dalle autorità competenti dello Stato membro dell’impianto di allevamento conformemente agli obblighi di controllo previsti dalle raccomandazioni ICCAT 06-07 e 12-03. L’operazione di ingabbiamento del pesce deve essere effettuata prima del 15 agosto, tranne in caso di validi motivi ai sensi della raccomandazione 12-03 (in conformità del punto 85). |
|
Ispezione in mare |
Parametro da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le ispezioni in mare si riferiscono al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona specifica di ricostituzione del tonno rosso nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata. |
|
Operazioni di trasferimento |
Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state preventivamente autorizzate dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 77 della raccomandazione ICCAT 12-03). Un numero di autorizzazione è assegnato a ciascuna operazione di trasferimento (in conformità del punto 78 della raccomandazione ICCAT 12-03). Un trasferimento deve essere autorizzato entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 78 della raccomandazione ICCAT 12-03). Una dichiarazione di trasferimento ICCAT deve essere inviata allo Stato di bandiera al termine dell’operazione di trasferimento (in conformità del punto 79 della raccomandazione ICCAT 12-03). Tutte le operazioni di trasferimento devono essere monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del punto 81 e dell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03). |
|
Trasbordi |
Tutte le navi interessate sono ispezionate all’arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati. Una dichiarazione di trasbordo deve essere trasmessa allo Stato di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto (in conformità del punto 66 della raccomandazione ICCAT 12-03). |
|
Operazioni di pesca congiunta |
Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un registro di tutte le operazioni di pesca congiunta da essi autorizzate. |
|
Sorveglianza aerea |
Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. |
|
Sbarchi |
Tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso sono sottoposte a controllo e una percentuale di tali navi è sottoposta ad ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto del contingente, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati. L’autorità competente trasmette un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco (in conformità del punto 70 della raccomandazione ICCAT 12-03). |
|
Commercializzazione |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di commercializzazione effettuata. |
|
Pesca sportiva e pesca ricreativa |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate. |
|
Tonnare fisse |
Tutte le operazioni di raccolta e trasferimento sono oggetto di ispezione. |
«ALLEGATO II
PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAI FUNZIONARI
1. Compiti di ispezione
1.1. Compiti di ispezione a carattere generale
Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello appropriato che figura al punto 2 del presente allegato. I funzionari verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:
|
1) |
identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave, dell’allevamento, della tonnara fissa e degli addetti coinvolti nelle attività sottoposte ad ispezione; |
|
2) |
autorizzazioni, licenze e permessi di pesca; |
|
3) |
documentazione pertinente della nave, come giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione, in conformità della raccomandazione ICCAT 12-03; |
|
4) |
osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione; |
|
5) |
percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso. |
Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione. In caso di ispezione nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, la squadra di ispezione deve registrare le ispezioni attuate ed eventuali infrazioni constatate nel giornale di bordo.
Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse ai funzionari da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori, le videoregistrazioni e tutti i documenti relativi alle attività di pesca.
1.2. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea
I funzionari comunicano i dati relativi alla sorveglianza a fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca quali definiti nei punti da 21 a 26 della raccomandazione ICCAT 12-03 e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.
1.3. Compiti di ispezione in mare
1.3.1.
Se a bordo di una nave da cattura o di qualsiasi altra nave si trovano pesci morti, i funzionari verificano sistematicamente se tali pesci sono detenuti legalmente. I funzionari verificano i quantitativi di tutte le specie detenuti a bordo al fine di garantire l’osservanza delle norme dell’ICCAT in materia di catture accessorie e taglia minima.
Se sono trasferiti pesci vivi, i funzionari cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti, espressi in numero (1). Se sono disponibili filmati, i funzionari devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti e accertare che la videoregistrazione sia conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03.
Nel corso di tutte le ispezioni i funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca e elenchi ICCAT); |
|
2) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
3) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
4) |
che le navi da pesca non operino all’interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca; |
|
5) |
il rispetto dei contingenti e dei limiti delle catture accessorie; |
|
6) |
la composizione per taglia delle catture detenute a bordo; |
|
7) |
i quantitativi fisici delle catture detenute a bordo e la loro presentazione; |
|
8) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
9) |
la presenza di un osservatore ove necessario. |
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
1.3.2.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
il rispetto dei requisiti concernenti la notifica preliminare di trasferimento (ove possibile); |
|
2) |
che lo Stato di bandiera abbia assegnato e comunicato al comandante del peschereccio, o al gestore della tonnara fissa o dell’allevamento, a seconda dei casi, un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento; |
|
3) |
il rispetto dei requisiti concernenti la dichiarazione di trasferimento ICCAT; |
|
4) |
che la dichiarazione di trasferimento sia stata firmata dall’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo e trasmessa al comandante del rimorchiatore; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti relativi alle procedure di videoregistrazione definiti nell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03. |
1.3.3.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che siano osservati i requisiti per l’operazione di pesca congiunta con riguardo alle informazioni da registrare nel giornale di pesca, compreso il criterio di ripartizione; |
|
2) |
che le autorità degli Stati di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un’autorizzazione per l’operazione di pesca congiunta, utilizzando il modello che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
3) |
la presenza a bordo di un osservatore regionale dell’ICCAT durante l’operazione di pesca congiunta. |
1.4. Compiti di ispezione allo sbarco
Per gli sbarchi sottoposti ad ispezione in conformità delle disposizioni della raccomandazione 12-03 i funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed eventualmente elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata ricevuta in tempo utile dalle autorità competenti; |
|
3) |
che un rapporto di sbarco sia stato trasmesso all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca entro 48 ore dalla conclusione dell’operazione; |
|
4) |
che, entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco, il comandante della nave da cattura abbia trasmesso una dichiarazione di sbarco corretta alle autorità del proprio Stato di bandiera e, se del caso, dello Stato di approdo; |
|
5) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
6) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
7) |
i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione; |
|
8) |
la composizione delle catture totali detenute a bordo, al fine di verificare il rispetto delle norme sulle catture accessorie e, per i pescherecci con palangari, delle pertinenti misure di gestione; |
|
9) |
la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo, a fini di verifica delle norme in materia di taglie minime; |
|
10) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
11) |
nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato; |
|
12) |
che il tonno rosso proveniente da navi da pesca e/o tonnare fisse operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, posto in vendita al dettaglio al consumatore finale, sia adeguatamente marcato o etichettato; |
|
13) |
che il tonno rosso sbarcato da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano o imbarcazioni con lenze trainate, operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, sia correttamente marcato sulla coda, ove del caso. |
1.5. Compiti di ispezione al trasbordo
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate a operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo; |
|
3) |
che i pescherecci da trasbordo che intendono trasbordare abbiano ricevuto l’autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera; |
|
4) |
che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo; |
|
5) |
che una dichiarazione di trasbordo sia stata trasmessa allo Stato di approdo entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto; |
|
6) |
che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, il documento ICCAT relativo alle catture di tonno rosso e il certificato di riesportazione; |
|
7) |
nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato. |
1.6. Compiti di ispezione negli allevamenti
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento, dichiarazione di trasbordo); |
|
(2) |
che l’operazione di ingabbiamento sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura; |
|
3) |
che un osservatore regionale ICCAT sia stato presente durante tutte le operazioni di trasferimento, di ingabbiamento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento; |
|
4) |
che tutte le attività di trasferimento e ingabbiamento nell’allevamento siano state monitorate da una videocamera posta nell’acqua e che la videoregistrazione sia messa a disposizione degli ispettori e sia conforme ai requisiti relativi alle procedure di videoregistrazione definiti nell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03; |
|
5) |
che tutte le attività di ingabbiamento siano state sottoposte ad un programma che si avvalga di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche con un grado di precisione equivalente al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso di esemplari messi in gabbia; |
|
6) |
che lo Stato dell’impianto di allevamento non accetti l’ingabbiamento di tonno rosso se il quantitativo, per numero e/o peso, è superiore a quello autorizzato per detta operazione dallo Stato di bandiera. |
1.7. Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi con i quantitativi fisici trasportati; |
|
2) |
per quanto riguarda la commercializzazione, che la relativa documentazione sia presente e debitamente compilata, compresi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione. |
2. Rapporti di ispezione
|
1) |
Per le ispezioni attuate nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, i funzionari si avvalgono del modello riportato nell’appendice del presente allegato. |
|
2) |
Per le altre ispezioni i funzionari si avvalgono dei rapporti di ispezione previsti all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I rapporti di ispezione recano le pertinenti informazioni contenute nel modello appropriato definito nell’allegato XXVII, in conformità dell’articolo 115 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2). |
«Appendice
RAPPORTO DI ISPEZIONE ICCAT N. …
INFRAZIONI GRAVI CONSTATATE
«ALLEGATO III
CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 12
I programmi nazionali di controllo specificano gli elementi di seguito indicati.
1. Mezzi di controllo
a) Risorse umane
Numero di funzionari operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati;
b) Risorse tecniche
Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati;
c) Risorse finanziarie
Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.
2. Porti designati
Elenco dei porti e degli orari designati previsti dalla raccomandazione ICCAT 12-03.
3. Protocolli di ispezione
Protocolli dettagliati che indicano la metodologia da seguire per tutte le attività di ispezione.
Gli Stati membri verificano inoltre che i loro programmi di controllo includano i seguenti punti:
1. Catture:
|
a) |
quantitativo (stima della biomassa) e numero preciso di esemplari; |
|
b) |
verifica della conformità dei quantitativi catturati con il contingente assegnato; |
|
c) |
verifica del requisito della taglia minima, con una tolleranza di …% in numero di individui. |
2. Trasferimento:
|
a) |
autorizzazione preventiva di trasferimento in gabbie rimorchiate e in gabbie da allevamento; |
|
b) |
indicazione accurata del quantitativo (in peso) di pesci trasferiti nelle gabbie rimorchiate e del relativo numero; |
|
c) |
mortalità nel corso dell’operazione di rimorchio e destinazione dei pesci morti. |
3. Allevamento:
|
a) |
conferma della legalità delle catture nonché autorizzazione preliminare dello Stato membro di bandiera; |
|
b) |
indicazione accurata del quantitativo (in peso) di pesci trasferiti nelle gabbie da ingrasso e del relativo numero; |
|
c) |
utilizzo del programma di campionamento/marcatura sulla coda per valutare l’incremento ponderale. |
4. Raccolta e esportazione:
|
a) |
indicazione accurata del quantitativo (in peso) e del numero di pesci raccolti; |
|
b) |
copertura del programma di osservazione regionale dell’ICCAT; |
|
c) |
indicazione accurata del quantitativo per tipo di prodotto (indicando chiaramente i coefficienti di conversione). |
4. Linee direttrici
Orientamenti esplicativi destinati a funzionari, organizzazioni di produttori e pescatori.
5. Protocolli di comunicazione
Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.
«ALLEGATO IV
BILANCIO MENSILE PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DEL TONNO ROSSO
SEZIONE A
Numero di ispezioni connesse al programma nazionale di controllo
|
Stato membro: … Anno: … Mese: |
Su navi e operatori dello Stato membro |
Su navi e operatori di altri Stati membri o paesi |
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Relazione di: |
Numero di ispezioni e infrazioni nell’ambito del piano di impiego congiunto |
Numero di ispezioni e infrazioni al di fuori del piano di impiego congiunto |
Numero di ispezioni e infrazioni nell’ambito del piano di impiego congiunto |
Numero di ispezioni e infrazioni al di fuori del piano di impiego congiunto |
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NAVI, ALLEVAMENTI E TONNARE FISSE AUTORIZZATI A PESCARE TONNO ROSSO |
In mare |
A terra |
Infrazioni (*2) |
In mare |
A terra |
Infrazioni (*2) |
In mare |
A terra |
Infrazioni (*2) |
In mare |
A terra |
Infrazioni (*2) |
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Pescherecci con reti a circuizione |
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Pescherecci con palangari |
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Altri pescherecci per lenze |
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Tonniere con lenze a canna |
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Pescherecci da traino |
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Rimorchiatori, navi di supporto, navi ausiliarie e navi officina |
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Tonnare fisse |
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Allevamenti |
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NAVI NON AUTORIZZATE A PESCARE TONNO ROSSO E ALTRI OPERATORI |
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Pescherecci (nel registro della flotta UE) |
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Navi per la pesca sportiva e ricreativa |
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Altre navi |
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Ispezioni dei camion e dei trasporti |
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Ispezioni della prima vendita |
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Ispezioni della vendita al dettaglio |
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Ispezioni dei ristoranti |
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Altre ispezioni (specificare) |
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OSSERVAZIONI |
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SEZIONE B
Informazioni particolareggiate sulle infrazioni (*2)
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ID |
Data |
Tipo di controllo |
Zona |
Numero del rapporto di ispezione |
Bandiera |
Numero ICCAT (o CFR o marcatura esterna) |
Nome |
Attrezzo o tipo |
Descrizione |
Riferimenti giuridici |
Infrazione grave? |
Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione N. KG |
Misure adottate |
Misure previste o motivazione dell’assenza di misure |
Durata prevista dell’indagine |
Dettagli della decisione finale |
Caso archiviato? |
Osservazioni |
|
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
(16) |
(17) |
(18) |
(19) |
(20) |
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SCHEDA ESPLICATIVA (per la Sezione B)
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N. |
CAMPO |
DESCRIZIONE |
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1 |
ID |
Numero unico di identificazione dell’infrazione |
|
2 |
Data |
Data dell’ispezione |
|
3 |
Tipo di controllo |
M-mare/P-porto/A-allevamento/T-tonnara/Al-altro |
|
4 |
Zona |
Per “M” indicare le coordinate. Per “P, A, T o Al” indicare la zona o il nome del porto o del comune. |
|
5 |
Numero del rapporto di ispezione |
Numero del rapporto di ispezione ICCAT (o nazionale) |
|
6 |
Bandiera |
Bandiera della nave/dell’operatore oggetto di ispezione |
|
7 |
Numero ICCAT (o CFR o marcatura esterna) |
Numero ICCAT o numero unico di identificazione (CFR-Community fleet register) o, in mancanza di questi, marcatura esterna della nave/dell’operatore oggetto di ispezione |
|
8 |
Nome |
Nome della nave/dell’operatore oggetto di ispezione |
|
9 |
Attrezzo o tipo |
Attrezzo da pesca principale utilizzato dalla nave/dall’operatore al momento dell’ispezione o “allevamento”, “tonnara fissa”, “primo acquirente”, “vendita al dettaglio”, “ristorante”, “trasporto”, “pesca sportiva/ricreativa”, “altro” (descrivere) |
|
10 |
Descrizione |
Descrizione dell’infrazione |
|
11 |
Riferimenti giuridici |
Indicare il/i riferimento/i giuridico/i (legislazione UE e/o raccomandazione ICCAT) |
|
12 |
Infrazione grave? |
Indicare se si tratta di un’infrazione grave S/N |
|
13 |
N. |
Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione |
|
14 |
KG |
Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione |
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15 |
Misure adottate |
Descrizione di tutte le misure adottate a seguito dell’ispezione o indicare «nessuna» in caso di assenza di misure |
|
16 |
Misure previste o motivazione dell’assenza di misure |
Eventuali misure previste. Motivazione dell’assenza di misure |
|
17 |
Durata prevista dell’indagine |
Durata prevista dell’indagine e/o della procedura |
|
18 |
Dettagli della decisione finale |
Ammenda, sanzione, sequestro… (indicare anche i quantitativi) |
|
19 |
Caso archiviato? |
S se il caso è chiuso, altrimenti N |
|
20 |
Osservazioni |
Osservazioni generali |
(*1) Modifica richiesta da Malta con lettera del 12 giugno 2013.
(1) Modifica richiesta dalla Spagna.
(2) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(*2) Infrazioni di misure stabilite dalla presente decisione e pertinenti per le disposizioni dell’UE e dell’ICCAT relative al tonno rosso