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Document 32013D0432

2013/432/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2013 , recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2013) 5224]

GU L 219 del 15.8.2013, pp. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/432/oj

15.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2013

recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2013) 5224]

(2013/432/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’ICCAT ha modificato tale piano pluriennale di ricostituzione nella riunione annuale del 2008. Il piano modificato è stato recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (2). Il piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell’ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione ICCAT 10-04 e recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (3).

(2)

Per garantire l’efficace attuazione del piano di ricostituzione modificato è stata adottata la decisione 2009/296/CE della Commissione (4) che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

(3)

Il programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, quale stabilito dalla decisione 2011/207/UE della Commissione (5), è stato adottato allo scopo di garantire la prosecuzione del programma di cui alla decisione 2009/296/CE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04. La decisione 2011/207/UE copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014.

(4)

Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione annuale dell’ICCAT del 2011 e al fine di attuare pienamente le disposizioni richieste dall’ICCAT, è apparso opportuno, data la mancata trasposizione di tali requisiti nel diritto unionale, modificare la decisione 2011/207/UE al fine di attuare i requisiti in materia di campionamento e di operazioni pilota definiti al punto 87 della raccomandazione ICCAT 10-04 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È stata pertanto pubblicata la decisione di esecuzione 2012/246/UE della Commissione, del 2 maggio 2012, recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6).

(5)

Nella sua riunione annuale del 2012, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03 che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di garantire la prosecuzione del programma stabilito dalla decisione 2011/207/UE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 12-03 è opportuno aggiornare e correggere alcuni riferimenti obsoleti o erronei presenti nella decisione 2011/207/UE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/207/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/207/UE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006, recepito con il regolamento (CE) n. 302/2009, successivamente recepito nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e modificato da ultimo dalla raccomandazione ICCAT 12-03 del 10 dicembre 2012.

(*1)   GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1.»;"

2)

all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento, compresi gli studi pilota realizzati sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici, e il programma che si avvale di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento realizzate al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento;»;

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

l’attuazione di eventuali programmi di osservazione nell’Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell’ICCAT, di cui ai punti 90, 91 e 92 e all’allegato 7 della raccomandazione ICCAT 12-03;»;

b)

i punti 6, 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

«6.

le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate;

7.

le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03;

8.

le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03;

9.

l’attuazione di studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici;

10.

l’attuazione di un programma che si avvalga di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento.»;

4)

all’articolo 7, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100 e 101 e all’allegato 8 della raccomandazione ICCAT 12-03;

2.

la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare nell’allegato 8;»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP).»;

6)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo e, a decorrere dal 1o luglio 2013, dal programma nazionale di controllo adottato dalla Croazia.»;

7)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno sono trasmesse le relazioni intermedie per il periodo che termina alla fine del mese precedente; una relazione finale riguardante l’anno precedente è trasmessa il 15 gennaio.»;

b)

al paragrafo 3, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

la nave da pesca (nome, bandiera, attrezzo e numero ICCAT, numero del registro della flotta dell’UE o codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;

ii)

la data e il luogo dell’ispezione e il quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione;»;

8)

gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(3)   GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1.

(4)   GU L 80 del 26.3.2009, pag. 18.

(5)   GU L 87 del 2.4.2011, pag. 9.

(6)   GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 25.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I parametri stabiliti nel presente allegato sono applicati in modo da garantire segnatamente:

a)

il monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque dell’UE;

b)

il monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento;

c)

il monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta;

d)

il controllo di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso, in particolare la verifica dell’affidabilità dei dati registrati.

Ambito di ispezione

Parametro di riferimento

Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta)

Tutte le operazioni di ingabbiamento in un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato membro di bandiera della nave da cattura, entro 48 ore dalla presentazione delle informazioni occorrenti per l’operazione di ingabbiamento.

Le parti contraenti sotto la cui giurisdizione ricade l’allevamento di tonno rosso adottano le misure necessarie per vietare l’ingabbiamento a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso che non sia accompagnato dai documenti richiesti dall’ICCAT, confermati e convalidati dalle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio o della tonnara (*1) (in conformità del punto 86 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Tutte le operazioni di ingabbiamento e di raccolta devono essere ispezionate dalle autorità competenti dello Stato membro dell’impianto di allevamento conformemente agli obblighi di controllo previsti dalle raccomandazioni ICCAT 06-07 e 12-03.

L’operazione di ingabbiamento del pesce deve essere effettuata prima del 15 agosto, tranne in caso di validi motivi ai sensi della raccomandazione 12-03 (in conformità del punto 85).

Ispezione in mare

Parametro da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona.

I parametri per le ispezioni in mare si riferiscono al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona specifica di ricostituzione del tonno rosso nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata.

Operazioni di trasferimento

Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state preventivamente autorizzate dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 77 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Un numero di autorizzazione è assegnato a ciascuna operazione di trasferimento (in conformità del punto 78 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Un trasferimento deve essere autorizzato entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 78 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Una dichiarazione di trasferimento ICCAT deve essere inviata allo Stato di bandiera al termine dell’operazione di trasferimento (in conformità del punto 79 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Tutte le operazioni di trasferimento devono essere monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del punto 81 e dell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Trasbordi

Tutte le navi interessate sono ispezionate all’arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati.

Una dichiarazione di trasbordo deve essere trasmessa allo Stato di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto (in conformità del punto 66 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Operazioni di pesca congiunta

Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera.

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un registro di tutte le operazioni di pesca congiunta da essi autorizzate.

Sorveglianza aerea

Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Sbarchi

Tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso sono sottoposte a controllo e una percentuale di tali navi è sottoposta ad ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto del contingente, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca.

Controlli casuali sono effettuati in porti non designati.

L’autorità competente trasmette un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco (in conformità del punto 70 della raccomandazione ICCAT 12-03).

Commercializzazione

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di commercializzazione effettuata.

Pesca sportiva e pesca ricreativa

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate.

Tonnare fisse

Tutte le operazioni di raccolta e trasferimento sono oggetto di ispezione.

«ALLEGATO II

PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAI FUNZIONARI

1.   Compiti di ispezione

1.1.   Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello appropriato che figura al punto 2 del presente allegato. I funzionari verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:

1)

identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave, dell’allevamento, della tonnara fissa e degli addetti coinvolti nelle attività sottoposte ad ispezione;

2)

autorizzazioni, licenze e permessi di pesca;

3)

documentazione pertinente della nave, come giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione, in conformità della raccomandazione ICCAT 12-03;

4)

osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione;

5)

percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso.

Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione. In caso di ispezione nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, la squadra di ispezione deve registrare le ispezioni attuate ed eventuali infrazioni constatate nel giornale di bordo.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse ai funzionari da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori, le videoregistrazioni e tutti i documenti relativi alle attività di pesca.

1.2.   Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

I funzionari comunicano i dati relativi alla sorveglianza a fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.

I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca quali definiti nei punti da 21 a 26 della raccomandazione ICCAT 12-03 e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.

1.3.   Compiti di ispezione in mare

1.3.1.   Compiti di ispezione a carattere generale

Se a bordo di una nave da cattura o di qualsiasi altra nave si trovano pesci morti, i funzionari verificano sistematicamente se tali pesci sono detenuti legalmente. I funzionari verificano i quantitativi di tutte le specie detenuti a bordo al fine di garantire l’osservanza delle norme dell’ICCAT in materia di catture accessorie e taglia minima.

Se sono trasferiti pesci vivi, i funzionari cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti, espressi in numero (1). Se sono disponibili filmati, i funzionari devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti e accertare che la videoregistrazione sia conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03.

Nel corso di tutte le ispezioni i funzionari verificano sistematicamente:

1)

che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca e elenchi ICCAT);

2)

il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave;

3)

che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati;

4)

che le navi da pesca non operino all’interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca;

5)

il rispetto dei contingenti e dei limiti delle catture accessorie;

6)

la composizione per taglia delle catture detenute a bordo;

7)

i quantitativi fisici delle catture detenute a bordo e la loro presentazione;

8)

gli attrezzi da pesca presenti a bordo;

9)

la presenza di un osservatore ove necessario.

I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

1.3.2.   Compiti di ispezione per le operazioni di trasferimento

I funzionari verificano sistematicamente:

1)

il rispetto dei requisiti concernenti la notifica preliminare di trasferimento (ove possibile);

2)

che lo Stato di bandiera abbia assegnato e comunicato al comandante del peschereccio, o al gestore della tonnara fissa o dell’allevamento, a seconda dei casi, un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento;

3)

il rispetto dei requisiti concernenti la dichiarazione di trasferimento ICCAT;

4)

che la dichiarazione di trasferimento sia stata firmata dall’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo e trasmessa al comandante del rimorchiatore;

5)

il rispetto dei requisiti relativi alle procedure di videoregistrazione definiti nell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03.

1.3.3.   Compiti di ispezione per le operazioni di pesca congiunta

I funzionari verificano sistematicamente:

1)

che siano osservati i requisiti per l’operazione di pesca congiunta con riguardo alle informazioni da registrare nel giornale di pesca, compreso il criterio di ripartizione;

2)

che le autorità degli Stati di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un’autorizzazione per l’operazione di pesca congiunta, utilizzando il modello che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 302/2009;

3)

la presenza a bordo di un osservatore regionale dell’ICCAT durante l’operazione di pesca congiunta.

1.4.   Compiti di ispezione allo sbarco

Per gli sbarchi sottoposti ad ispezione in conformità delle disposizioni della raccomandazione 12-03 i funzionari verificano sistematicamente:

1)

che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed eventualmente elenchi ICCAT);

2)

che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata ricevuta in tempo utile dalle autorità competenti;

3)

che un rapporto di sbarco sia stato trasmesso all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca entro 48 ore dalla conclusione dell’operazione;

4)

che, entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco, il comandante della nave da cattura abbia trasmesso una dichiarazione di sbarco corretta alle autorità del proprio Stato di bandiera e, se del caso, dello Stato di approdo;

5)

che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati;

6)

il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave;

7)

i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;

8)

la composizione delle catture totali detenute a bordo, al fine di verificare il rispetto delle norme sulle catture accessorie e, per i pescherecci con palangari, delle pertinenti misure di gestione;

9)

la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo, a fini di verifica delle norme in materia di taglie minime;

10)

gli attrezzi da pesca presenti a bordo;

11)

nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;

12)

che il tonno rosso proveniente da navi da pesca e/o tonnare fisse operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, posto in vendita al dettaglio al consumatore finale, sia adeguatamente marcato o etichettato;

13)

che il tonno rosso sbarcato da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano o imbarcazioni con lenze trainate, operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, sia correttamente marcato sulla coda, ove del caso.

1.5.   Compiti di ispezione al trasbordo

I funzionari verificano sistematicamente:

1)

che le navi da pesca siano autorizzate a operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed elenchi ICCAT);

2)

che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo;

3)

che i pescherecci da trasbordo che intendono trasbordare abbiano ricevuto l’autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera;

4)

che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo;

5)

che una dichiarazione di trasbordo sia stata trasmessa allo Stato di approdo entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto;

6)

che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, il documento ICCAT relativo alle catture di tonno rosso e il certificato di riesportazione;

7)

nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato.

1.6.   Compiti di ispezione negli allevamenti

I funzionari verificano sistematicamente:

1)

che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento, dichiarazione di trasbordo);

(2)

che l’operazione di ingabbiamento sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;

3)

che un osservatore regionale ICCAT sia stato presente durante tutte le operazioni di trasferimento, di ingabbiamento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento;

4)

che tutte le attività di trasferimento e ingabbiamento nell’allevamento siano state monitorate da una videocamera posta nell’acqua e che la videoregistrazione sia messa a disposizione degli ispettori e sia conforme ai requisiti relativi alle procedure di videoregistrazione definiti nell’allegato 9 della raccomandazione ICCAT 12-03;

5)

che tutte le attività di ingabbiamento siano state sottoposte ad un programma che si avvalga di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche con un grado di precisione equivalente al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso di esemplari messi in gabbia;

6)

che lo Stato dell’impianto di allevamento non accetti l’ingabbiamento di tonno rosso se il quantitativo, per numero e/o peso, è superiore a quello autorizzato per detta operazione dallo Stato di bandiera.

1.7.   Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione

I funzionari verificano sistematicamente:

1)

per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi con i quantitativi fisici trasportati;

2)

per quanto riguarda la commercializzazione, che la relativa documentazione sia presente e debitamente compilata, compresi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione.

2.   Rapporti di ispezione

1)

Per le ispezioni attuate nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, i funzionari si avvalgono del modello riportato nell’appendice del presente allegato.

2)

Per le altre ispezioni i funzionari si avvalgono dei rapporti di ispezione previsti all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I rapporti di ispezione recano le pertinenti informazioni contenute nel modello appropriato definito nell’allegato XXVII, in conformità dell’articolo 115 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2).

«Appendice

RAPPORTO DI ISPEZIONE ICCAT N. …

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

INFRAZIONI GRAVI CONSTATATE

Image 3

Testo di immagine

«ALLEGATO III

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 12

I programmi nazionali di controllo specificano gli elementi di seguito indicati.

1.   Mezzi di controllo

a)   Risorse umane

Numero di funzionari operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati;

b)   Risorse tecniche

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati;

c)   Risorse finanziarie

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   Porti designati

Elenco dei porti e degli orari designati previsti dalla raccomandazione ICCAT 12-03.

3.   Protocolli di ispezione

Protocolli dettagliati che indicano la metodologia da seguire per tutte le attività di ispezione.

Gli Stati membri verificano inoltre che i loro programmi di controllo includano i seguenti punti:

1.   Catture:

a)

quantitativo (stima della biomassa) e numero preciso di esemplari;

b)

verifica della conformità dei quantitativi catturati con il contingente assegnato;

c)

verifica del requisito della taglia minima, con una tolleranza di …% in numero di individui.

2.   Trasferimento:

a)

autorizzazione preventiva di trasferimento in gabbie rimorchiate e in gabbie da allevamento;

b)

indicazione accurata del quantitativo (in peso) di pesci trasferiti nelle gabbie rimorchiate e del relativo numero;

c)

mortalità nel corso dell’operazione di rimorchio e destinazione dei pesci morti.

3.   Allevamento:

a)

conferma della legalità delle catture nonché autorizzazione preliminare dello Stato membro di bandiera;

b)

indicazione accurata del quantitativo (in peso) di pesci trasferiti nelle gabbie da ingrasso e del relativo numero;

c)

utilizzo del programma di campionamento/marcatura sulla coda per valutare l’incremento ponderale.

4.   Raccolta e esportazione:

a)

indicazione accurata del quantitativo (in peso) e del numero di pesci raccolti;

b)

copertura del programma di osservazione regionale dell’ICCAT;

c)

indicazione accurata del quantitativo per tipo di prodotto (indicando chiaramente i coefficienti di conversione).

4.   Linee direttrici

Orientamenti esplicativi destinati a funzionari, organizzazioni di produttori e pescatori.

5.   Protocolli di comunicazione

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.

«ALLEGATO IV

BILANCIO MENSILE PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DEL TONNO ROSSO

SEZIONE A

Numero di ispezioni connesse al programma nazionale di controllo

Stato membro: … Anno: … Mese:

Su navi e operatori dello Stato membro

Su navi e operatori di altri Stati membri o paesi

Relazione di:

Numero di ispezioni e infrazioni nell’ambito del piano di impiego congiunto

Numero di ispezioni e infrazioni al di fuori del piano di impiego congiunto

Numero di ispezioni e infrazioni nell’ambito del piano di impiego congiunto

Numero di ispezioni e infrazioni al di fuori del piano di impiego congiunto

NAVI, ALLEVAMENTI E TONNARE FISSE AUTORIZZATI A PESCARE TONNO ROSSO

In mare

A terra

Infrazioni (*2)

In mare

A terra

Infrazioni (*2)

In mare

A terra

Infrazioni (*2)

In mare

A terra

Infrazioni (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescherecci con reti a circuizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescherecci con palangari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri pescherecci per lenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonniere con lenze a canna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescherecci da traino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchiatori, navi di supporto, navi ausiliarie e navi officina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnare fisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allevamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVI NON AUTORIZZATE A PESCARE TONNO ROSSO E ALTRI OPERATORI

 

 

Pescherecci (nel registro della flotta UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navi per la pesca sportiva e ricreativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre navi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezioni dei camion e dei trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezioni della prima vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezioni della vendita al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezioni dei ristoranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre ispezioni (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI

 


SEZIONE B

Informazioni particolareggiate sulle infrazioni  (*2)

ID

Data

Tipo di controllo

Zona

Numero del rapporto di ispezione

Bandiera

Numero ICCAT (o CFR o marcatura esterna)

Nome

Attrezzo o tipo

Descrizione

Riferimenti giuridici

Infrazione grave?

Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione N. KG

Misure adottate

Misure previste o motivazione dell’assenza di misure

Durata prevista dell’indagine

Dettagli della decisione finale

Caso archiviato?

Osservazioni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ESPLICATIVA (per la Sezione B)

N.

CAMPO

DESCRIZIONE

1

ID

Numero unico di identificazione dell’infrazione

2

Data

Data dell’ispezione

3

Tipo di controllo

M-mare/P-porto/A-allevamento/T-tonnara/Al-altro

4

Zona

Per “M” indicare le coordinate. Per “P, A, T o Al” indicare la zona o il nome del porto o del comune.

5

Numero del rapporto di ispezione

Numero del rapporto di ispezione ICCAT (o nazionale)

6

Bandiera

Bandiera della nave/dell’operatore oggetto di ispezione

7

Numero ICCAT (o CFR o marcatura esterna)

Numero ICCAT o numero unico di identificazione (CFR-Community fleet register) o, in mancanza di questi, marcatura esterna della nave/dell’operatore oggetto di ispezione

8

Nome

Nome della nave/dell’operatore oggetto di ispezione

9

Attrezzo o tipo

Attrezzo da pesca principale utilizzato dalla nave/dall’operatore al momento dell’ispezione o “allevamento”, “tonnara fissa”, “primo acquirente”, “vendita al dettaglio”, “ristorante”, “trasporto”, “pesca sportiva/ricreativa”, “altro” (descrivere)

10

Descrizione

Descrizione dell’infrazione

11

Riferimenti giuridici

Indicare il/i riferimento/i giuridico/i (legislazione UE e/o raccomandazione ICCAT)

12

Infrazione grave?

Indicare se si tratta di un’infrazione grave S/N

13

N.

Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione

14

KG

Quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione

15

Misure adottate

Descrizione di tutte le misure adottate a seguito dell’ispezione o indicare «nessuna» in caso di assenza di misure

16

Misure previste o motivazione dell’assenza di misure

Eventuali misure previste. Motivazione dell’assenza di misure

17

Durata prevista dell’indagine

Durata prevista dell’indagine e/o della procedura

18

Dettagli della decisione finale

Ammenda, sanzione, sequestro… (indicare anche i quantitativi)

19

Caso archiviato?

S se il caso è chiuso, altrimenti N

20

Osservazioni

Osservazioni generali

»

(*1)  Modifica richiesta da Malta con lettera del 12 giugno 2013.

(1)  Modifica richiesta dalla Spagna.

(2)   GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(*2)  Infrazioni di misure stabilite dalla presente decisione e pertinenti per le disposizioni dell’UE e dell’ICCAT relative al tonno rosso


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