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Document 32013D0382
Council Decision 2013/382/CFSP of 15 July 2013 amending and extending the mandate of the European Union Special Representative in Afghanistan
Decisione 2013/382/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan
Decisione 2013/382/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan
GU L 193 del 16.7.2013, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32010D0168 | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32013D0393 | sostituzione | articolo 1 | 22/07/2013 |
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/22 |
DECISIONE 2013/382/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Vygaudas UŠACKAS quale RSUE per l’Afghanistan è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
L’RSUE rappresenta l’Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:
a) |
contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l’attuazione del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan; |
b) |
sostiene il dialogo politico fra l’Unione e l’Afghanistan; |
c) |
sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell’assistenza internazionale, promovendo in tal modo l’attuazione dei comunicati delle conferenze di Londra, Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo, nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ONU. |
Articolo 3
Mandato
Per espletare il suo mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan l’RSUE:
a) |
promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; |
b) |
mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. L’RSUE mantiene i contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan; |
c) |
mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; |
d) |
informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo ed altre conferenze internazionali pertinenti, specie nei seguenti settori:
|
e) |
partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; |
f) |
fornisce consulenza sulla partecipazione dell’Unione alle conferenze internazionali concernenti l’Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto; |
g) |
si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all’Afghanistan (RECCA); |
h) |
contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo; |
i) |
fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 6 585 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale così distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere distaccati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione sull’esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale nonché con quelle della delegazione dell’Unione in Pakistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.