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Document 32013D0296

2013/296/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

GU L 168 del 20.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/296/oj

Related international agreement

20.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

(2013/296/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2012/353/UE del Consiglio (1), in data 27 giugno 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l’accordo.

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 2 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea a essere vincolata dall’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 174 del 4.7.2012, pag. 4.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2000, pag. 20.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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20.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

L’UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

in prosieguo le «parti»,

VISTO l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,

DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,

RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, in prosieguo «l'accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:

1)

nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «l’Unione»;

2)

all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, lettera e), la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea»;

3)

l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova:

una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori della Repubblica moldova relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;»

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;»

c)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

per i parenti stretti — coniugi, figli (anche figli adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, o a cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

una richiesta scritta della persona ospitante;»

d)

è aggiunta la seguente lettera:

«p)

per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI):

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante.»;

4)

all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, che non siano esenti dall’obbligo di visto ai sensi del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri nell’ambito di organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

d)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando

per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico,

per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nell’Unione europea,

per le persone di cui alla lettera d), la validità dello status di rappresentante di organizzazione di categoria o del contratto di lavoro, o

per le persone di cui alla lettera e), il contratto di lavoro

è inferiore a cinque anni.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri;

d)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova;

e)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente negli Stati membri;

g)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località;

j)

partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2:

i)

le parole introduttive sono sostituite dal testo seguente:

«2.   Fermo restando il paragrafo 4, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:»;

ii)

alla lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

«o di cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza»;

iii)

alla lettera j) sono aggiunte le seguenti parole:

«e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale»;

iv)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«p)

giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

q)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

r)

partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).»;

v)

è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma si applica anche quando lo scopo del viaggio è il transito.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può applicare un diritto per servizi, che deve essere proporzionato alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non può essere superiore a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi consolati. Il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione moldova.»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Esonero dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto

I consolati degli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto il richiedente a loro noto per integrità e affidabilità, a meno che la sua presenza non sia necessaria per il rilevamento degli identificatori biometrici.»;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e i cittadini della Repubblica moldova che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica moldova o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.»;

8)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Passaporti diplomatici e di servizio»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I cittadini della Repubblica moldova titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.»;

9)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

nella prima frase, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «l’Unione»;

b)

nella seconda frase, la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea» e le parole «Commissione delle Comunità europee» dalle parole «Commissione europea»;

10)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo esistente diventa paragrafo 1;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e la Repubblica moldova conclusi prima dell’entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica moldova di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali.»;

11)

all’articolo 14 è inserito il seguente comma:

«La Repubblica moldova può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per certe categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per certe categorie di cittadini di singoli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2012, in duplice esemplare nelle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Uniunea Europeană

Image

Image

3a Република Молдова

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā –

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdawii

Pela República da Moldova

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 dello stesso, valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.


DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti moldovi siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa. Una volta stabilito tale elenco, l’Unione europea ne informa la Repubblica moldova in seno al comitato. L’Unione europea informa inoltre i cittadini moldovi ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti.


DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE CON I FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

L’Unione europea si impegna a esternalizzare il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza, in presenza di particolari circostanze o ragioni legate alla situazione locale, come l’impossibilità di organizzare la raccolta delle domande in tempo utile e in condizioni adeguate a causa dell’elevato numero di richiedenti, oppure l’impossibilità di garantire in altri modi una sufficiente copertura territoriale del paese terzo interessato, e quando altre forme di cooperazione non si rivelano adeguate per lo Stato membro interessato.


DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

L’Unione europea prende atto del suggerimento della Repubblica moldova di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che la Repubblica moldova ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e della Repubblica moldova concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.

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