EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0296
2013/296/EU: Council Decision of 13 May 2013 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova amending the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the facilitation of the issuance of visas
2013/296/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
2013/296/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
GU L 168 del 20.6.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/296/oj
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
(2013/296/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2012/353/UE del Consiglio (1), in data 27 giugno 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, con riserva della sua conclusione. |
(2) |
È opportuno approvare l’accordo. |
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 2 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea a essere vincolata dall’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 174 del 4.7.2012, pag. 4.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2000, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
L’UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA MOLDOVA,
in prosieguo le «parti»,
VISTO l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,
DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,
RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,
TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, in prosieguo «l'accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:
1) |
nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «l’Unione»; |
2) |
all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, lettera e), la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea»; |
3) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
4) |
all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando
è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»; |
5) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
6) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Esonero dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto I consolati degli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto il richiedente a loro noto per integrità e affidabilità, a meno che la sua presenza non sia necessaria per il rilevamento degli identificatori biometrici.»; |
7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti I cittadini dell’Unione europea e i cittadini della Repubblica moldova che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica moldova o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.»; |
8) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
9) |
l’articolo 12 è così modificato:
|
10) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
11) |
all’articolo 14 è inserito il seguente comma: «La Repubblica moldova può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per certe categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per certe categorie di cittadini di singoli Stati membri.» |
Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di quelle procedure.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2012, in duplice esemplare nelle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Pentru Uniunea Europeană
3a Република Молдова
Por la República de Moldavia
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldavie
Per la Repubblica moldova
Moldovas Republikas vārdā –
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldova
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdawii
Pela República da Moldova
Pentru Republica Moldova
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO
Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 dello stesso, valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti moldovi siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa. Una volta stabilito tale elenco, l’Unione europea ne informa la Repubblica moldova in seno al comitato. L’Unione europea informa inoltre i cittadini moldovi ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE CON I FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI
L’Unione europea si impegna a esternalizzare il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza, in presenza di particolari circostanze o ragioni legate alla situazione locale, come l’impossibilità di organizzare la raccolta delle domande in tempo utile e in condizioni adeguate a causa dell’elevato numero di richiedenti, oppure l’impossibilità di garantire in altri modi una sufficiente copertura territoriale del paese terzo interessato, e quando altre forme di cooperazione non si rivelano adeguate per lo Stato membro interessato.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI
L’Unione europea prende atto del suggerimento della Repubblica moldova di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che la Repubblica moldova ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e della Repubblica moldova concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.