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Document 32013D0285
2013/285/EU: Council Decision of 10 June 2013 establishing the European Union position within the Council for TRIPS of the World Trade Organisation on the request for an extension of the transition period under paragraph 1 of Article 66 of the TRIPS Agreement for least-developed country Members
2013/285/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013 , che stabilisce la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati
2013/285/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013 , che stabilisce la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati
GU L 162 del 14.6.2013, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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14.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2013
che stabilisce la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati
(2013/285/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, e l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 novembre 2012 Haiti ha richiesto formalmente, a nome del gruppo dei paesi meno avanzati (PMA), una proroga del periodo di transizione per l’attuazione dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS), a norma dell’articolo 66, paragrafo 1 del citato accordo. |
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(2) |
La scadenza del periodo di transizione vigente era prevista per il 1o luglio 2013, come concordato nella decisione del Consiglio TRIPS del 29 novembre 2005. |
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(3) |
L’articolo 66, paragrafo 1 dell’accordo TRIPS dispone che il consiglio TRIPS «su richiesta di un paese membro meno avanzato debitamente motivata, concede proroghe di tale periodo». |
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(4) |
La tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale sono fattori determinanti nella promozione della crescita socioeconomica, come è stato riconosciuto dai ministri che hanno partecipato alla riunione preparatoria regionale per l’Africa, tenutasi a Dar es Salaam nel marzo 2013 prima della revisione ministeriale annuale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; i ministri hanno esortato a intensificare gli sforzi tesi a sviluppare un quadro politico e giuridico adeguato per la proprietà intellettuale. |
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(5) |
I PMA firmatari dell’accordo hanno compiuto progressi nell’attuazione dell’accordo TRIPS con ritmi ed estensioni diversi. |
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(6) |
L’assistenza tecnica e finanziaria, l’efficienza e l’adeguato coordinamento, svolgono un ruolo importante nell’attuazione dell’accordo TRIPS. |
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(7) |
Alcuni PMA hanno già fatto progressi significativi nel campo della proprietà intellettuale, ma resta di fatto che i PMA presentano esigenze e necessità particolari e continuano a dover far fronte a condizionamenti economici, finanziari e amministrativi, cosicché necessitano di più tempo e di flessibilità nell’attuazione dell’accordo TRIPS. |
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(8) |
Risulta di conseguenza necessario prorogare il periodo di transizione per l’attuazione dell’accordo TRIPS per i PMA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che l’Unione europea adotta in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per i PMA è che fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, i PMA non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo TRIPS, per un periodo da stabilire atraverso il consenso dei membri dell'OMC, o fino alla data in cui cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati, qualora la data sia anteriore.
2. Durante tale periodo di proroga i PMA non riducono i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall’accordo TRIPS. La presente decisione non pregiudica la decisione del Consiglio TRIPS, del 27 giugno 2002, sulla «Proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1 dell’accordo TRIPS per i paesi membri meno avanzati per determinati obblighi riguardo ai prodotti farmaceutici».
3. Inoltre, durante tale periodo di proroga deve essere adeguatamente valutato ed identificato il rispettivo livello di attuazione dell’accordo TRIPS nei diversi PMA e deve essere determinato in che modo l’assistenza tecnica e i programmi di sviluppo di capacità possano essere coordinati, utilizzati e valutati in maniera più efficiente, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata al fine di consentire un processo di graduale integrazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE