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Document 32013D0028

2013/28/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012 , che adotta un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica [notificata con il numero C(2012) 8232]

GU L 24 del 26.1.2013, p. 643–646 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2013; abrogato da 32013D0736

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/28/oj

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/643


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2012

che adotta un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

[notificata con il numero C(2012) 8232]

(2013/28/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica steppica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell’Unione della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

Nell’ambito di un processo avviato nel 1995 occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione.

(3)

Con la decisione 2008/966/CE della Commissione (2) è stato adottato l’elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato deve designare il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

(4)

Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È dunque necessario aggiornare l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica.

(5)

Da un lato, l’aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2010 dalla Romania come siti di importanza comunitaria per detta regione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Per questi ulteriori siti gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione della presente decisione.

(6)

D’altro lato, l’aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentati dalla Romania a seguito dell’adozione dell’elenco provvisorio dell’Unione. A tale riguardo l’elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica costituisce una versione consolidata dell’elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che, per i siti inclusi nella presente decisione, gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria in cui il sito è stato inserito per la prima volta.

(7)

Per la regione biogeografica steppica, tra giugno 2007 e ottobre 2011 gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi alla Commissione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

(8)

Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (3).

(9)

Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica.

(11)

Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(12)

Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(13)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(14)

Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2008/966/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE, figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/966/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 117.

(3)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

*= presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie in ettari o lunghezza in km del SIC;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine) in gradi decimali.

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco unionale si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Romania.

A

B

C

D

E

Codice del SIC

Denominazione del SIC

*

Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

 

 

 

 

 

Longitudine

Latitudine

ROSCI0005

Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni

*

6 300,3

 

27,2847

45,2300

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

20 872,1

 

27,9086

44,9978

ROSCI0012

Brațul Măcin

*

10 235,4

 

28,1311

45,0081

ROSCI0022

Canaralele Dunării

*

25 943

 

28,0781

44,4100

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

*

193,5

 

28,2181

44,5022

ROSCI0060

Dealurile Agighiolului

*

1 433,3

 

28,8136

45,0447

ROSCI0065

Delta Dunării

*

454 037,3

 

28,9203

44,9003

ROSCI0067

Deniz Tepe

*

413,7

 

28,6889

45,0033

ROSCI0071

Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

*

17 971

 

27,9800

43,9694

ROSCI0072

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

*

241,7

 

27,5772

45,5706

ROSCI0083

Fântânița Murfatlar

*

577,5

 

28,3856

44,1572

ROSCI0103

Lunca Buzăului

*

6 986,5

 

26,8722

45,1519

ROSCI0105

Lunca Joasă a Prutului

*

5 806

 

28,1483

45,7653

ROSCI0114

Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei

*

232,2

 

28,5717

43,8344

ROSCI0123

Munții Măcinului

*

16 893,9

 

28,3308

45,1469

ROSCI0131

Oltenița - Mostiștea - Chiciu

 

11 348,7

 

26,9117

44,2194

ROSCI0133

Pădurea Bădeana

*

60,6

 

27,5717

46,1572

ROSCI0134

Pădurea Balta - Munteni

 

86

 

27,4656

45,9497

ROSCI0139

Pădurea Breana - Roșcani

*

156,8

 

27,9956

45,9269

ROSCI0149

Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac

*

2 965,7

 

27,4350

44,0789

ROSCI0151

Pădurea Gârboavele

*

219,1

 

27,9989

45,5767

ROSCI0157

Pădurea Hagieni - Cotul Văii

*

3 617,7

 

28,4500

43,7889

ROSCI0162

Lunca Siretului Inferior

*

25 080,7

 

27,3425

45,7728

ROSCI0163

Pădurea Mogoș - Mâțele

*

64,9

 

27,9481

45,7222

ROSCI0165

Pădurea Pogănești

*

180,9

 

28,0261

45,9753

ROSCI0169

Pădurea Seaca - Movileni

*

50,9

 

27,5333

46,2883

ROSCI0172

Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac

*

13 630,9

 

27,6158

44,1050

ROSCI0175

Pădurea Tălășmani

 

53,4

 

27,8406

46,1217

ROSCI0178

Pădurea Torcești

 

129,9

 

27,4908

45,6811

ROSCI0191

Peștera Limanu

 

12,4

 

28,5242

43,8069

ROSCI0201

Podișul Nord Dobrogean

*

84 811,5

 

28,5019

44,9703

ROSCI0213

Râul Prut

 

10 540

 

27,7850

47,2136

ROSCI0215

Recifii Jurasici Cheia

*

5 686,2

 

28,4417

44,4853

ROSCI0259

Valea Călmățuiului

*

17 922,9

 

27,0450

45,0067

ROSCI0278

Bordușani - Borcea

*

5 809,7

 

27,9231

44,5764

ROSCI0286

Colinele Elanului

*

755,3

 

27,9761

46,3389

ROSCI0290

Coridorul Ialomiței

*

26 726,8

 

26,4756

44,7211

ROSCI0305

Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca

*

3 222,4

 

27,6481

45,2258

ROSCI0307

Lacul Sărat - Brăila

*

376,7

 

27,8817

45,1944

ROSCI0308

Lacul și Pădurea Cernica

 

3 267,3

 

26,2956

44,4433

ROSCI0309

Lacurile din jurul Măscurei

 

1 159,7

 

27,3964

46,3481

ROSCI0315

Lunca Chineja

 

944,9

 

27,9600

45,8006

ROSCI0319

Mlaștina de la Fetești

 

2 019,8

 

27,8039

44,3431

ROSCI0335

Pădurea Dobrina - Huși

*

8 518,3

 

27,9717

46,5808

ROSCI0343

Pădurile din Silvostepa Mostiștei

*

2 119,8

 

26,7294

44,2431

ROSCI0353

Peștera - Deleni

 

2 508,1

 

28,0267

44,1100

ROSCI0360

Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului

 

2 569,4

 

27,6700

46,2108

ROSCI0389

Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu

*

3 449,4

 

27,7622

44,7514

ROSCI0398

Straja-Cumpăna

 

1 117

 

28,5106

44,0936


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