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Document 32012R1229

Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012 , che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 353 del 21.12.2012, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. impl. da 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1229/oj

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa contiene gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti perché ai veicoli sia rilasciata l’omologazione CE.

(2)

L’allegato IV, parte 1, della direttiva 2007/46/CE, contiene un elenco degli atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata. La direttiva 2007/46/CE è stata modificata varie volte e tale elenco è stato aggiornato di conseguenza.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), abroga diverse direttive, che sono state sostituite dai regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e da regolamenti della Commissione. Di tali cambiamenti deve tener conto l’allegato IV della direttiva 2007/46/CE.

(4)

È essenziale adattare le prescrizioni per l’omologazione CE delle piccole serie affinché i costruttori che producono piccole serie di veicoli possano continuare ad avere accesso al mercato interno. A tale scopo, è necessario adottare misure semplificate per ridurre i costi richiesti dal processo di omologazione, garantendo allo stesso tempo un alto livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente.

(5)

Dato che i veicoli N1 presentano caratteristiche costruttive simili a quelle dei veicoli M1, è opportuno stabilire anche i requisiti tecnici armonizzati per i veicoli della categoria N1, affinché tali veicoli prodotti in piccole serie possano accedere al mercato interno.

(6)

È essenziale che i requisiti stabiliti nell’allegato IV, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, siano applicati a tutti i veicoli nuovi. Occorre tuttavia che i costruttori dispongano del tempo sufficiente per poter adattare i veicoli alle nuove prescrizioni.

(7)

Nell’allegato XII, parte A, punti 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, sono fissati i limiti quantitativi ai fini dell’omologazione CE delle piccole serie. Nell’estendere l’omologazione CE delle piccole serie ai veicoli della categoria N1, è opportuno introdurre un limite quantitativo per i veicoli di questa categoria. Analogamente, dato che l’omologazione CE ha lo scopo di favorire l’accesso al mercato interno, occorre limitare al minimo necessario il numero dei veicoli della categoria N1 che possono beneficiare dell’omologazione nazionale a norma dell’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE. Pertanto, è necessario stabilire la quantità di questi veicoli.

(8)

Gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La validità delle omologazioni CE delle piccole serie rilasciate prima del 1o novembre 2012 cessa il 31 ottobre 2016. Le autorità nazionali non considerano più validi i certificati di conformità per i veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, a meno che le omologazioni in questione siano state aggiornate secondo le prescrizioni dell’allegato IV, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il punto 1, lettera b), dell’allegato, si applica alle date ivi indicate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la parte I è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

Atti normativi per l’omologazione CE di veicoli prodotti in serie illimitata

Voce

Descrizione

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositivi di sterzo

Direttiva 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportamento del dispositivo di guida

Direttiva 74/297/CEE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Catadiottri

Direttiva 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23 A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Luci posteriori per nebbia

Direttiva 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Campo di visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identificazione dei comandi, spie e indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36 A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Parafanghi

Direttiva 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Poggiatesta

Direttiva 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 A

Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Potenza del motore

Direttiva 80/1269/CEE

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Emissioni (euro IV e V) di veicoli pesanti.

Direttiva 2005/55/CE

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41 A

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42 A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43 A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n.1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vetri di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47 A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)

Direttiva 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Componenti di attacco meccanico

Direttiva 94/20/CE

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Infiammabilità

Direttiva 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51 A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus

Direttiva 2001/85/CE

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52 A

Veicoli M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Impatto frontale

Direttiva 96/79/CE

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Urto laterale

Direttiva 96/27/CE

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(Non assegnato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Direttiva 98/91/CE

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56 A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57 A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(Non assegnato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Indicatori di cambio di marcia (GSI)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Note esplicative

X

Atto normativo applicabile

Nota: le serie di modifiche dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa.

b)

l’appendice 1 della parte I è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 1

Atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 22

1.

La presente appendice si applica alle nuove omologazioni CE di piccole serie rilasciate dal 1o novembre 2012, fuorché per la voce 54 A, che si applica dal 1o novembre 2014.

2.

La validità delle omologazioni CE delle piccole serie rilasciate prima del 1o novembre 2012 cessa il 31 ottobre 2016. Le autorità nazionali non considerano più validi i certificati di conformità per i veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva, a meno che le omologazioni in questione siano state aggiornate alle prescrizioni della presente appendice.

Tabella 1

Veicoli M1  (19)

Voce

Descrizione

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

 

A

2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)

Sistemi diagnostici di bordo (OBD — On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L’interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)

Conformità in servizio

N/D

c)

Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a)

Serbatoi di carburante liquido

B

b)

Installazione nel veicolo

B

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

 

B

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

 

C

a)

Sistemi meccanici

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 79.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)

Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico designato.

6 A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

C

a)

Requisiti generali (paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutti i requisiti sono obbligatori.

b)

Requisiti di prestazione (paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 11)

Si applicano solo le prescrizioni del paragrafo 6.1.5.4 e del paragrafo 6.3 relative alle serrature delle porte.

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a)

Componenti

X

b)

Installazione sul veicolo

B

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a)

Componenti

X

b)

Installazione sul veicolo

B

9B

Frenatura

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a)

Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)

Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L’installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

 

B

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

 

C

a)

Allestimento interno

 

i)

Requisiti per raggi e protrusione di interruttori, leve e simili, controlli e finiture interne generali

Le prescrizioni dei paragrafi da 5.1 a 5.6 del regolamento UNECE n. 21 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.2 del regolamento UNECE n. 21, fuorché i paragrafi 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.4.

ii)

Prove di assorbimento dell’energia sulla parte superiore del cruscotto

Le prove di assorbimento dell’energia sulla parte superiore del cruscotto devono essere effettuate solo se il veicolo non è munito di almeno due airbag anteriori o di due cinture statiche a quattro punti.

iii)

Prove di assorbimento dell’energia sulla parte posteriore dei sedili

N/A

b)

Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico

Si applicano tutte le prescrizioni del paragrafo 5.8 del regolamento UNECE n. 21.

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

C

 

Le prove sono obbligatorie se il veicolo non è stato controllato in base al regolamento UNECE n. 94 (cfr. voce 53 A)

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

 

C

a)

Requisiti generali

i)

Specifiche

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.2 del regolamento UNECE n. 17, fuorché il paragrafo 5.2.3.

ii)

Prova di resistenza degli schienali dei sedili e dei poggiatesta

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 17.

iii)

Prove di regolazione e di sbloccaggio

La prova deve essere eseguita in conformità all’allegato 7, del regolamento UNECE n. 17.

b)

Poggiatesta

i)

Specifiche

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12. del regolamento UNECE n. 17, fuorché il paragrafo 5.5.2.

ii)

Prove di resistenza dei poggiatesta

È obbligatoria la prova prescritta nel paragrafo 6.4.

c)

Prescrizioni speciali riguardo alla la protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli

Le prescrizioni dell’allegato 9 del regolamento UNECE n. 26 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

 

C

a)

Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 26.

b)

Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 26.

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

 

D

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

 

B

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

 

B

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

 

B

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

 

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL), in conformità all’articolo 2 della direttiva 2008/89/CE.

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

 

X

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

 

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

 

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

 

X

23 A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

 

X

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

 

X

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

 

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

 

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

 

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

 

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

 

X

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

 

X

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

 

X

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

 

B

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

 

X

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

 

X

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

 

X

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a)

Componenti

X

b)

Prescrizioni per l’installazione

B

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

 

A

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

 

A

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

 

C

a)

Sbrinamento del parabrezza

Si applica solo l’allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia ripartito su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

b)

Disappannamento del parabrezza

Si applica solo l’allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia condotto su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

 

C

a)

Sistema di tergicristallo

Si applicano le prescrizioni dell’allegato III, punti da 1.1 a 1.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

Deve essere effettuata solo la prova prevista dall’allegato III, punto 2.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

b)

Sistema di lavacristallo

Si applicano le prescrizioni dell’allegato III, sezione 1.2, del regolamento (UE) n. 1008/2010, fuorché i punti 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.5.

36 A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

 

C

L’installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatorio.

a)

Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b)

Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell’allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

37 A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

 

B

40

Potenza del motore

Direttiva 80/1269/CEE

 

A

(Se il costruttore del veicolo ne produce anche il motore).

 

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

41

Emissioni (euro IV e V) di veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

 

A

OBD

Non si applica su richiesta del costruttore del veicolo.

41 A

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso a informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all’OBD e all’accesso alle informazioni.

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

B

La prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui all’allegato 1, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 non si applica su richiesta del costruttore.

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

Componenti

X

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

 

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e i loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

B

L’installazione di un sistema TPMS non è obbligatorio.

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

53 A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

 

C

Ai veicoli muniti di airbag anteriori si applicano le prescrizioni del regolamento UNECE n. 94. I veicoli che non sono muniti di airbag devono soddisfare le prescrizioni della voce 14 A della presente tabella.

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

 

C

(Si applica a decorrere dal 1o novembre 2014).

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico le adeguate informazioni relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, paragrafo 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova sopra menzionata può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a)

Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b)

Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

N/D

Si applica solo l’articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

A

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

 

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

Un’omologazione su richiesta del costruttore può essere rilasciata sotto questa voce. Vedere la nota (15) della tabella relativa ai veicoli prodotti in serie illimitate.

64

Indicatori di cambio di marcia (GSI)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

 

N/D

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a)

Componenti

X

b)

Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

 

B

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a)

Componenti

X

b)

Installazione

A

Significato delle lettere

X

Applicazione integrale dell’atto normativo.

a)

Deve essere rilasciato un certificato di omologazione;

b)

le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli 41, 42 e 43;

c)

deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

d)

deve essere garantita la conformità della produzione.

A

Applicazione dell’atto normativo nel seguente modo:

a)

devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni dell’atto normativo, salvo diversa indicazione;

b)

non è richiesto alcun certificato di omologazione;

c)

le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli 41, 42 e 43;

d)

deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

e)

deve essere garantita la conformità della produzione.

B

Applicazione dell’atto normativo nel seguente modo:

come per la lettera A, salvo che le prove e i controlli possono essere effettuati dal costruttore stesso con il consenso dell’autorità di omologazione (cioè non è necessario il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43).

C

Applicazione dell’atto normativo come segue:

a)

devono essere soddisfatte solo le prescrizioni tecniche dell’atto normativo, indipendentemente dalle disposizioni transitorie;

b)

non è richiesto alcun certificato di omologazione;

c)

le prove e i controlli devono essere condotti dal servizio tecnico o dal costruttore (vedere le decisioni per la lettera B);

d)

deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

e)

deve essere garantita la conformità della produzione.

D

Come per le decisioni delle lettere B e C, salvo che è sufficiente una dichiarazione di conformità presentata dal costruttore. Non è richiesto un verbale di prova.

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico possono esigere ulteriori informazioni o altri elementi di prova, se necessario.

N/D

Non si applica l’atto normativo. Tuttavia, può essere imposta la conformità a uno o più aspetti specifici compresi nell’atto normativo.

Nota:

le serie di modifiche dei regolamenti UNECE da utilizzare sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate in alternativa.

Tabella 2

Veicoli N1  (20)

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

 

A

2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)

OBD

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L’interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)

Conformità in servizio

N/D

c)

Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a)

Serbatoi per carburante liquido

B

b)

Installazione nel veicolo

B

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

 

B

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

 

C

a)

Sistemi meccanici

Si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 79.01.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)

Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico designato.

6 A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

C

a)

Requisiti generali (paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutti i requisiti sono obbligatori.

b)

Requisiti per le prestazioni (paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 11.)

Si applicano solo le prescrizioni del paragrafo 6.1.5.4 e del paragrafo 6.3 sulle serrature delle porte.

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a)

Componenti

X

b)

Installazione sul veicolo

B

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a)

Componenti

X

b)

Installazione sul veicolo

B

9 A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

a)

Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

L’installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Se installato, il sistema deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13.

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a)

Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)

Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L’installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

 

B

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

C

a)

Prova d’urto contro una barriera

La prova è obbligatoria.

b)

Prova d’urto del blocco di prova contro lo sterzo

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

c)

Prova della sagoma della testa

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

 

B

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

 

D

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

 

B

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

 

B

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

 

B

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

 

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL), in conformità all’articolo 2 della direttiva 2008/89/CE.

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e la loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

 

X

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

 

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

 

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

 

X

23 A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

 

X

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

 

X

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

 

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

 

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

 

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

 

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

 

X

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

 

X

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

 

X

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

 

B

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

 

X

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

 

X

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

 

X

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a)

Componenti

X

b)

Prescrizioni per l’installazione

B

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

 

A

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

 

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

 

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

36 A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

 

C

L’installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatoria.

a)

Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b)

Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell’allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

38

Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

 

X

40

Potenza del motore

Direttiva 80/1269/CEE

 

A

(Se il costruttore del veicolo ne produce il motore).

 

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

41

Emissioni (euro IV e V) di veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

 

A

OBD

Non si applica su richiesta del costruttore del veicolo.

41 A

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso a informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all’OBD e all’accesso alle informazioni.

43 A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

B

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

Componenti

X

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

 

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e i loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici TPMS

B

L’installazione di un sistema TPMS non è obbligatorio

48

Masse e dimensioni

Direttiva 97/27/CE

 

B

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

B

Prova di partenza in salita con massa massima combinata

La prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui nell’allegato 1, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 non si applica su richiesta del costruttore.

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

C

a)

Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 61.

b)

Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 61.

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

C

C

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico le adeguate informazioni relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, paragrafo 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova sopra menzionata può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

A

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a)

Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b)

Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

N/D

Si applica solo l’articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

B

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016.

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

 

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

A questa voce, può essere rilasciata un’omologazione su richiesta del costruttore. Vedere la nota (15) della tabella relativa ai veicoli prodotti in serie illimitate.

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a)

Componenti

X

b)

Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a)

Componenti

X

b)

Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

 

B

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a)

Componenti

X

b)

Installazione

A»;

2)

la parte A dell’allegato XII è così modificata:

a)

al punto 1, la quarta riga della tabella è sostituita dalla seguente:

«N1

1 000»;

b)

il punto 2 è così modificato:

i)

la seconda riga della tabella è sostituita dalla seguente:

«M1

100»;

ii)

la quarta riga della tabella è sostituita dalla seguente:

«N1

500 fino al 31 ottobre 2016

250 dal 1o novembre 2016».


(1)  Per i veicoli la cui massa di riferimento non supera i 2 610 kg. Su richiesta del costruttore può essere applicato ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.

(2)  Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3)  Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi, devono essere rispettate le prescrizioni dell’allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13 si applicano le date di attuazione fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4)  Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere rispettate le prescrizioni dell’allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13-H si applicano le date di attuazione fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(5)  

(4A)

Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme ai requisiti del regolamento UNECE n. 18.

(6)  

(4B)

Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(7)  I veicoli di questa categoria sono muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

(8)  I veicoli di questa categoria sono muniti di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

(9)  Nel caso di veicoli muniti di motopropulsore elettrico è prescritta un’omologazione del veicolo conforme al regolamento UNECE n. 85.

(10)  Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità di cui alla nota (1).

(11)  Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del costruttore e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.

Per altre opzioni, vedere l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

(12)  

(9A)

Si applica solo se tali veicoli sono dotati dispositivi soggetti al regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli M1 si applica su base obbligatoria in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(13)  Si applica solo per i veicoli muniti di raccordi/o per rimorchi(o).

(14)  Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(15)  Si applica solo ai veicoli in cui il “punto di riferimento del sedile (punto R)” del sedile più basso non sia situato a più di 700 mm sopra il livello del suolo.

(16)  Si applica solo se il costruttore chiede l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(17)  Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella, punto 5.3.1.4, dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE.

(18)  Su richiesta del costruttore può essere rilasciata un’omologazione di questa voce, in alternativa all’ottenimento di un’omologazione delle voci 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A e da 64 a 70.»;

(19)  Le note esplicative relative all’allegato IV, parte I, si applicano anche alla tabella 1.

(20)  Le note esplicative relative all’allegato IV, parte I, si applicano anche alla tabella 2. Le lettere della tabella 2 hanno lo stesso significato di quelle della tabella 1.


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