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Document 32012R0594

Regolamento (UE) n. 594/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 176 del 6.7.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/594/oj

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/43


REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, ha stabilito nuovi tenori massimi per i PCB non diossina-simili applicabili dal 1o gennaio 2012. È opportuno disporre che tali tenori massimi non siano applicabili ai prodotti alimentari legittimamente collocati sul mercato prima di tale data.

(3)

Il regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 stabilisce per l'ocratossina A nelle spezie un tenore massimo finale meno elevato, da ottenere mediante l'applicazione di buone pratiche. Per consentire ai paesi produttori di porre in atto misure preventive e per evitare che il commercio subisca perturbazioni inaccettabili, tale regolamento fissa inoltre un tenore massimo più elevato da applicare per un periodo di tempo limitato. Il regolamento dispone inoltre che venga verificata, nelle varie regioni di produzione del mondo, la capacità di rispettare i tenori massimi meno elevati di ocratossina A mediante l'applicazione di buone pratiche. La verifica andava fatta prima che divenisse applicabile il tenore massimo meno elevato di ocratossina A. Malgrado sia stato rilevato un miglioramento significativo nell'applicazione di buone pratiche nelle varie regioni di produzione del mondo il tenore massimo meno elevato non è ancora raggiungibile costantemente nelle specie Capsicum. È pertanto opportuno rimandare l'applicazione del tenore massimo meno elevato per le Capsicum spp.

(4)

Il glutine di frumento è un coprodotto della produzione di amido. È stato dimostrato che, in particolare alla fine della stagione di immagazzinamento, non è più possibile rispettare l'attuale tenore massimo di ocratossina A nel glutine di frumento anche con l'applicazione rigorosa delle buone pratiche relative all'immagazzinamento, probabilmente a causa del cambiamento climatico. È pertanto opportuno sostituire il tenore massimo attuale con un tenore che sia raggiungibile mediante l'applicazione di buone pratiche e garantisca al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute umana.

(5)

Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l'ocratossina A nei prodotti alimentari (5) che tiene conto di dati scientifici recenti e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI - tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo. In base alle conclusioni del parere adottato dall'EFSA i cambiamenti prospettati dal presente regolamento per quanto riguarda l'ocratossina A continuano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(6)

Su richiesta della Commissione l'EFSA ha adottato il 18 Marzo 2010 un parere scientifico relativo alla melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (6). I risultati indicano che l'esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell'apparato urinario. Tali cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati osservati negli animali e nei bambini in seguito a incidenti, in alcuni casi letali, in cui mangimi e alimenti per lattanti sono stati adulterati con la melamina. La commissione del Codex alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (7). Poiché tali livelli massimi sono conformi alle conclusioni del parere dell'EFSA è opportuno che essi siano inclusi nel regolamento (CE) n. 1881/2006 per proteggere la salute pubblica.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 va pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

(1)

all'articolo 11, il primo comma è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a f) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:"

b)

sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

"e)

1o gennaio 2012 per quanto concerne i tenori massimi dei PCB non diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;

f)

1o gennaio 2015 per quanto concerne i tenori massimi dell'ocratossina A nelle specie di Capsicum di cui al punto 2.2.11 dell'allegato."

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore con l'eccezione delle disposizioni di cui al punto 2.2.11 dell'allegato che si applicano dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18.

(4)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 7.

(5)  Gruppo di esperti dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food (Parere scientifico sull'ocratossina A nei prodotti alimentari), The EFSA Journal (2006);365:1-56. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (Parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(7)  Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (ALINORM 10/33/REP).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1881/2006 è così modificato:

(1)

La sezione 2.2 ocratossina A è così modificata:

a)

il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2.

Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9, 2.2.10 e 2.2.13

3,0»

b)

Il punto 2.2.11 è sostituito dal seguente:

«2.2.11.

Spezie, comprese le spezie essiccate

 

Piper spp (suoi frutti, compreso pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

30 μg/kg until 31.12.2014

15 μg/kg as from 1.1.2015

Miscele di spezie contenenti una delle suddette spezie

15 μg/kg»

c)

il seguente punto 2.2.13 è inserito dopo il punto 2.2.12:

«2.2.13.

Glutine di frumento non venduto direttamente ai consumatori

8,0»

(2)

È aggiunta la seguente sezione 7: Melamina e suoi analoghi strutturali:

«Sezione 7:   Melamina e suoi analoghi strutturali

Prodotti alimentari

Tenori massimi

mg/kg

7.1.

Melamina

 

7.1.1.

Prodotti alimentari con l'eccezione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (1)

2,5

7.1.2.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti di proseguimento

1


(1)  Il tenore massimo non si applica nei prodotti alimentari per i quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell'uso autorizzato di ciromazina come insetticida. Il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.»


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