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Document 32012R0503

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2012 della Commissione, del 13 giugno 2012 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia o dell’Italia o immatricolati in tali paesi

    GU L 153 del 14.6.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/503/oj

    14.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 503/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2012

    relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia o dell’Italia o immatricolati in tali paesi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2012 da parte dei pescherecci dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.

    (3)

    La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

    (4)

    In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

    (5)

    Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci battenti bandiera della Grecia o dell’Italia o immatricolati in tali paesi si reputano esaurite al 7 giugno 2012.

    (6)

    In data 8 giugno la Grecia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca, a decorrere dalle ore 8:00 dell’8 giugno 2012, ai suoi pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso.

    (7)

    In data 3, 5 e 8 giugno 2012 l’Italia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi dodici pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 3 giugno per quattro pescherecci, dal 5 giugno per altri quattro e dall’8 giugno per i rimanenti quattro; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 11:30 dell’8 giugno 2012.

    (8)

    Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Grecia e dall’Italia, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, a decorrere dall’8 giugno 2012, per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia o dell’Italia o immatricolati in tali paesi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera greca o immatricolati in Grecia è vietata a decorrere dalle ore 8:00 dell’8 giugno 2012.

    A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

    Articolo 2

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 11:30 dell’8 giugno 2012.

    A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Maria DAMANAKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

    (3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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