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Document 32012R0456

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2012 della Commissione, del 30 maggio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 141 del 31.5.2012, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0689

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/456/oj

    31.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 30 maggio 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007 (2) della Commissione fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce anche le condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita, applicabili ai sensi della direttiva 2000/75/CE agli spostamenti di animali appartenenti a specie ricettive e ai loro ovuli, embrioni e sperma, nonché le norme sull’uso di vaccini contro la febbre catarrale ovina.

    (2)

    Secondo le norme vigenti, reperibili alla direttiva 2000/75/CE, non è consentito l’uso di vaccini contro la febbre catarrale al di fuori delle zone di protezione. La direttiva 2010/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (3), rende più flessibili le norme sulla vaccinazione fissate dalla direttiva 2000/75/CE, in modo da permettere la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini con vaccini inattivi anche al di fuori delle zone in cui sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame. Il regolamento (CE) n. 1266/2007 deve essere modificato di conseguenza. È inoltre necessario introdurre modifiche per semplificare il processo di controllo e di vigilanza e per adeguare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 ai più recenti pareri scientifici.

    (3)

    Per raccogliere e analizzare le informazioni epidemiologiche sulle febbre catarrale degli ovini, il regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che gli Stati membri trasmettano al sistema BlueTongue NETwork (BT-NET system) informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l’attuazione dei programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale.

    (4)

    L’esperienza mostra tuttavia che esistono e sono disponibili sufficienti informazioni nell’ambito di obblighi, vigenti nella UE, di notifica e di relazione riguardanti altre malattie. Pertanto, l’obbligo di scambiare informazioni attraverso il sistema BT-NET non è più necessario.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 123/2009 della Commissione (4) ha introdotto la possibilità che gli Stati membri delimitino, a determinate condizioni, «zone a basso rischio» per facilitare la vaccinazione preventiva in zone del loro territorio in cui il virus non circola. In seguito all’entrata in vigore della direttiva 2012/5/UE, grazie alla quale la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può essere effettuata anche al di fuori di zone soggette a restrizioni, non è più necessario neppure delimitare delle «zone a basso rischio».

    (6)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1266/2007, articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, e dichiararla libera dalla malattia dopo 2 anni di assenza di circolazione del virus, accertata da opportuni controlli.

    (7)

    Le parti di una zona soggetta a restrizioni — in cui monitoraggio e sorveglianza indicano che per almeno un anno, compresa una stagione completa di attività del vettore, vi è stata assenza di circolazione del virus di un sierotipo/i specifico/i di febbre catarrale — sono tuttavia a rischio di reintroduzione della malattia a causa dell’introduzione di animali infetti provenienti da altre parti della stessa zona soggetta a restrizioni in cui il virus della febbre catarrale è ancora in circolazione. In tali casi, per garantire una transizione sicura verso l’indennità dalla malattia in condizioni epidemiologiche favorevoli, è opportuno consentire agli Stati membri di delimitare «zone provvisoriamente indenni» purché siano effettuati controlli ed esista una vigilanza atti ad accertare l’assenza di circolazione del virus.

    (8)

    Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA sul «Rischio di trasmissione della febbre catarrale degli ovini durante il transito degli animali» (5), adottato in data 11 settembre 2008, esiste una possibilità teorica che insetti infetti si spostino insieme agli animali trasportati. Il rischio potrebbe essere tenuto sotto controllo pulendo il veicolo e trattandolo con insetticidi o repellenti prima di caricarvi gli animali o quando esso trasporti animali attraverso zone note per essere a basso rischio o in un periodo in cui il rischio è basso. Per limitare gli effetti indesiderati di tali sostanze sull’ambiente e per evitare eventuali problemi riguardo ai periodi di attesa ed eventuali residui negli animali, il trattamento di animali con insetticidi o repellenti autorizzati dovrebbe cessare di essere obbligatorio in quanto esso aggiunge elementi di sicurezza solo limitati.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 (6), consente per un periodo transitorio, a Stati membri di destinazione, nei quali l’introduzione di animali non immuni potrebbe rappresentare, in determinate circostanze, un rischio per la salute degli animali, di chiedere che il movimento di tali animali sia soggetto a determinate condizioni aggiuntive. Poiché il presente regolamento contiene norme sui criteri che definiscono gli stabilimenti a prova di vettore, tale disposizione transitoria non è più necessaria.

    (10)

    A causa dei diversi livelli di circolazione del virus, di condizioni ambientali e di strategie di vaccinazione negli Stati membri, le situazioni epidemiologiche sulla febbre catarrale degli ovini possono variare notevolmente da zona a zona dell’UE. L’esperienza ha dimostrato che si possono attuare con successo varie strategie di vigilanza per cogliere gli obiettivi desiderati. I requisiti minimi armonizzati per i controlli e la vigilanza, di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007, allegato I, vanno pertanto semplificati affinché gli Stati membri possano elaborare i programmi di controllo e vigilanza nazionali con maggior flessibilità, tenendo conto del parere che il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali ha reso in merito al controllo e alla vigilanza sulla febbre catarrale (7).

    (11)

    In base a tale parere scientifico, un campione di dimensione minima atto a rivelare una prevalenza del 5 % con affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili, dovrebbe bastare alla vigilanza per dimostrare l’assenza di circolazione del virus in un’area geografica epidemiologicamente rilevante per un periodo di 2 anni.

    (12)

    Mantenere animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini in stabilimenti a prova di vettore per un determinato periodo di tempo è un requisito importante per stabilire a quali condizioni possa scattare l’esenzione dal divieto di uscita di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007, allegato III. L’esperienza mostra quali difficoltà gli Stati membri incontrino nello stabilire criteri precisi per far funzionare uno stabilimento a prova di vettore per i normali movimenti commerciali di animali delle specie sensibili, come bovini, ovini e caprini.

    (13)

    Per migliorare l’efficienza degli stabilimenti a prova di vettore e per assistere gli Stati membri nell’attuare tale misura di controllo, occorre fissare tutta una serie di criteri. Tali criteri si dovranno fondare sulle esperienze degli Stati membri e sul Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Per allineare la terminologia a quella dell’OIE, il termine «stabilimento a prova di vettore», attualmente usata nel regolamento (CE) n. 1266/2007, dovrà essere sostituita da «stabilimento protetto dai vettori».

    (14)

    In esito a nuove informazioni scientifiche che ritengono possibile la trasmissione transplacentare del virus della febbre catarrale degli ovini, soprattutto del sierotipo 8 della medesima, sono state introdotte nel regolamento (CE) n. 1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008 (8), misure precauzionali per impedire la possibile diffusione della malattia da parte di femmine gravide o di animali appena nati.

    (15)

    Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo al sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (9), la trasmissione transplacentale del sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini, introdotto nell’UE nel 2006, è scientificamente provata. La trasmissione transplacentale di altri sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini in zone infette in cui non sono stati usati vaccini vivi modificati, non è stata tuttavia dimostrata. Alla luce delle conclusioni di questo parere, la misura precauzionale riguardante il movimento delle femmine gravide va applicata solo alle zone soggette a restrizioni per il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007 va quindi modificato di conseguenza.

    (17)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

    Gli Stati membri attuano programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato I.»;

    2)

    l’articolo 5 è soppresso;

    3)

    all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di 2 anni, comprese 2 stagioni complete di attività del vettore, dopo aver attuato il programma di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini, ai sensi dell’allegato I, punto 3.»;

    4)

    all’articolo 7, la lettera a) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

    «a)   gli Stati membri possono delimitare un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni come “zona provvisoriamente indenne” purché per un anno, compresa una stagione completa di attività del vettore, il monitoraggio e la sorveglianza ai sensi dell’allegato I, punto 3, abbiano dimostrato l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale parte della zona soggetta a restrizioni per tale sierotipo specifico o combinazione di sierotipi del virus della febbre catarrale.

    Uno Stato membro che intenda delimitare una zona soggetta a restrizioni o parte di una zona soggetta a restrizioni come “zona provvisoriamente indenne” deve notificare tale intenzione alla Commissione. La notifica va corredata delle informazioni di cui all’allegato I, punto 3.

    La Commissione invia agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, l’elenco delle “zone provvisoriamente indenni”.

    I movimenti di animali all’interno di una zona soggetta a restrizioni, in cui circolano lo/gli stesso/i sierotipo/i del virus della febbre catarrale, verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni, delimitata come “zona provvisoriamente indenne”, possono essere autorizzati solo se:

    a)

    gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; o

    b)

    gli animali soddisfano altre adeguate garanzie di salute animale, in base a una valutazione dei rischi, risultata positiva, sulle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

    c)

    gli animali sono destinati alla macellazione immediata.»;

    5)

    all’articolo 8, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico.»;

    6)

    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Ulteriori condizioni per il transito di animali

    1.   Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché:

    a)

    dopo un’adeguata pulizia e disinfezione presso il luogo del carico, i mezzi con i quali sono trasportati gli animali siano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati. Questo trattamento deve avvenire in ogni caso prima che essi lascino la zona soggetta a restrizioni, o vi entrino;

    b)

    se è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali siano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento protetto dai vettori, ai sensi dei criteri di cui all’allegato II.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica se il transito avviene:

    a)

    esclusivamente da, o attraverso, aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori, così definito ai sensi dell’allegato V; o

    b)

    da, o attraverso, parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come “zona provvisoriamente indenne” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

    3.   Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, o ai quali si fa riferimento nella decisione 93/444/CEE, è aggiunta la seguente dicitura: “Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (inserire la data) in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007, articolo 9.”»;

    7)

    la lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 9 viene soppressa;

    8)

    gli allegati I, II, III e V sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

    (3)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

    (4)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 3.

    (5)  The EFSA Journal (2008) 795, pagg. 18-65.

    (6)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 18.

    (7)  The EFSA Journal 2011; 9(6): 2192.

    (8)  GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

    (9)  The EFSA Journal 2011; 9(5): 2189.


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 1266/2007 sono modificati come segue:

    1.

    l’allegato I è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

    1.   Aspetti generali

    I programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale devono mirare a:

    a)

    individuare qualsiasi possibile incursione del virus della febbre catarrale, e

    b)

    dimostrare eventualmente l’assenza di taluni sierotipi di tale virus in uno Stato membro o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante; oppure

    c)

    stabilire il periodo stagionalmente libero da vettori (sorveglianza entomologica).

    L’unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza della febbre catarrale va definita con una griglia di circa 45 × 45 km (2 000 km2, circa), se specifiche condizioni ambientali non giustifichino estensioni differenti.

    Gli Stati membri possono anche usare, come unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza, “la regione” definita dalla direttiva 64/432/CEE, articolo 2, punto 2, lettera p), o “le regioni” definite dall’allegato X della decisione 2005/176/CE, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE (1).

    2.   Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a individuare una possibile incursione del virus della febbre catarrale

    I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a individuare una possibile incursione del virus della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio.

    2.1.

    La vigilanza clinica passiva consiste in un sistema ufficiale, permanente e debitamente documentato, che individua e studia i casi sospetti, comprendente un sistema di allarme rapido in grado di segnalarli. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono poter immediatamente denunciare all’autorità competente ogni caso sospetto.

    2.2.

    La vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio consisterà in un programma annuale che effettui almeno un controllo sierologico/virologico su animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati e vigilanza in base a valutazioni dei rischi, o una combinazione di queste attività.

    Il campionamento può avvenire a intervalli prestabiliti durante l’anno, ma deve avvenire almeno una volta l’anno nel periodo ritenuto il più probabile per il rilevamento dell’infezione o della sieroconversione.

    Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale devono essere organizzati in modo che i campioni siano prelevati da animali sensibili (animali, cioè, non vaccinati ed esposti al competente vettore), rappresentativi della struttura della popolazione delle specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

    La dimensione del campione sarà calcolata in modo da individuare la prevalenza prevista in base al rischio noto della popolazione bersaglio con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica epidemiologicamente rilevante. In mancanza di informazioni scientifiche sulla prevalenza prevista per la popolazione bersaglio, la dimensione del campione sarà calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 20 %.

    Se i campioni non sono derivati da singoli animali, la dimensione del campione dovrà essere adeguata secondo la sensibilità delle procedure diagnostiche applicate.

    Una vigilanza basata sulle analisi di laboratorio va organizzata in modo che a test diagnostici positivi seguano test sierologici/virologici specifici del sierotipo, mirati al/ai sierotipo/i della febbre catarrale che dovrebbe/ro essere presente/i nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, in modo da accertare il sierotipo specifico in circolazione.

    3.   Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, miranti a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi del virus della febbre catarrale in uno Stato membro o in un’area geografica epidemiologicamente rilevante

    I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2. La dimensione del campione usato per la vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio va calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 5 % (2) con un’affidabilità del 95 %. Inoltre:

    a)

    al fine di espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, così definita ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri devono dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale per un periodo di almeno 2 anni, comprese 2 stagioni di attività del vettore.

    Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le pertinenti informazioni epidemiologiche storiche relative al piano di controllo e vigilanza in atto e i suoi risultati degli ultimi 3 anni; esse comprenderanno almeno:

    i)

    una descrizione delle indagini attualmente in corso e il tipo di test diagnostici effettuati (ELISA, sieroneutralizzazione, PCR, isolamento del virus);

    ii)

    le specie del campione e il numero di campioni prelevati per specie di animali sensibili; se si usano raggruppamenti di sieri, occorre registrare una stima del numero di animali corrispondenti ai sieri analizzati;

    iii)

    la copertura geografica dei campioni;

    iv)

    la frequenza e il calendario dei campionamenti;

    v)

    il numero di risultati positivi indicati per specie degli animali e per situazione geografica;

    b)

    al fine di delimitare una “zona provvisoriamente indenne”, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri devono dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale per un periodo di almeno 1 anno, compresa una stagione di attività del vettore.

    Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le pertinenti informazioni epidemiologiche storiche relative al piano di controllo e vigilanza in atto e i suoi risultati degli ultimi 2 anni; esse comprenderanno almeno le informazioni descritte alla lettera a), punti da i) a v).

    4.   Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale tesi a determinare il periodo stagionalmente libero da vettori (vigilanza entomologica)

    La vigilanza entomologica per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori, di cui all’allegato V, deve soddisfare i seguenti requisiti:

    a)

    consistere in almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore;

    b)

    usare solo trappole ad aspirazione a raggi ultravioletti, conformi a protocolli predefiniti; le trappole devono restare in funzione per tutta la notte e funzionare a un ritmo di almeno:

    una notte alla settimana nel mese che precede l’inizio previsto del periodo stagionalmente libero da vettori e nel mese che precede la fine prevista di tale periodo;

    una notte al mese durante il periodo stagionalmente libero da vettori.

    Si potrà modificare la frequenza della messa in funzione delle trappole in base alle prove ottenute nei primi 3 anni di funzionamento delle trappole ad aspirazione;

    c)

    porre almeno una trappola ad aspirazione in ogni area epidemiologicamente rilevante nella zona stagionalmente libera da febbre catarrale. Inviare a un laboratorio specializzato, che conti e identifichi le specie vettrici sospette, una percentuale degli insetti raccolti nelle trappole ad aspirazione.

    2.

    L’allegato II è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    Criteri di uno “stabilimento protetto dai vettori” [cfr. allegato III, sezione A, punti 2, 3 e 4, nonché sezione B, lettera b) e sezione C punto 2, lettera b) dello stesso allegato]

    1.

    Uno stabilimento protetto dai vettori deve soddisfare almeno i requisiti che seguono:

    a)

    deve disporre di appropriate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita;

    b)

    le aperture dello stabilimento protetto dai vettori saranno schermate con maglie di calibro opportuno, impregnate regolarmente con un insetticida omologato in base alle istruzioni dei suoi fabbricanti;

    c)

    il controllo e la vigilanza sui vettori va effettuata all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

    d)

    saranno adottate misure atte a limitare o a eliminare siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;

    e)

    per gestire lo stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico vanno disposte procedure operative standard, come sistemi di back-up e di allarme.

    2.

    La competente autorità deve omologare uno stabilimento in quanto stabilimento protetto dai vettori, se soddisfa i criteri di cui al punto 1. Essa verificherà, con l’appropriata frequenza, ma almeno 3 volte durante il periodo di protezione prescritto (all’inizio, durante e alla fine del periodo), l’efficacia delle misure attuate mediante una trappola per vettori posta all’interno dello stabilimento protetto dai vettori.»;

    3.

    L’allegato III è modificato come segue:

    a)

    la sezione A è modificata come segue:

    i)

    al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, da attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.»;

    ii)

    al punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito in conformità dell’allegato V, o sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, che ha dato risultati negativi e che è stato effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

    iii)

    al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, o sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — che ha avuto risultati negativi e che è stato effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

    iv)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5)

    Gli animali sono stati vaccinati contro il/i sierotipo/i presente/i, o potenzialmente presente/i, in un’area geografica di origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

    a)

    sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;

    b)

    sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni in anticipo, necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — che ha avuto risultati negativi e che è stato effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria stabilita dalle specifiche del vaccino;

    c)

    sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;

    d)

    sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino inattivo almeno il numero di giorni in anticipo, necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino.

    Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio interno alla UE, ai certificati medici corrispondenti, di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione aggiuntiva:

    “Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi della febbre catarrale … (inserire il/i sierotipo/i) con … (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato/modificato (indicare quale dei due) in conformità all’allegato III, sezione A, punto 5 del regolamento (CE) n. 1266/2007.”»;

    v)

    al punto 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «6)

    Gli animali sono stati sempre tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente, o potenzialmente presente, più di un sierotipo, e:»;

    vi)

    il punto 7 è modificato nel modo che segue:

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «7)

    Gli animali sono stati sottoposti con risultati positivi a 2 test sierologici adeguati secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri in grado di rilevare anticorpi specifici nei confronti di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale presenti, o potenzialmente presenti, nell’area geografica di origine epidemiologicamente rilevante, e:»;

    il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Per femmine gravide, spostate da una zona soggetta a restrizioni a causa del sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini, occorre che prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento sia stata soddisfatta almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 o che sia soddisfatta la condizione di cui al punto 3. Qualora venga effettuato un test sierologico ai sensi del punto 3, esso sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.»;

    b)

    nella sezione B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e nel corso di essa;»

    c)

    alla sezione C, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/ovuli e nel corso di essa;»

    4.

    Nell’allegato V, il titolo è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO V

    Criteri per la definizione del periodo stagionalmente libero da vettori (di cui all’articolo 9, paragrafo 2)»


    (1)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

    (2)  Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, le dimensioni del campione per l’indagine possono essere calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 %.»


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