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Document 32012R0312
Commission Delegated Regulation (EU) No 312/2012 of 9 January 2012 amending Council Regulation (EU) No 973/2010 temporarily suspending autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the autonomous regions of the Azores and Madeira
Regolamento delegato (UE) n. 312/2012 della Commissione, del 9 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
Regolamento delegato (UE) n. 312/2012 della Commissione, del 9 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
GU L 103 del 13.4.2012, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0973 | modifica | allegato I | 01/01/2012 | |
Modifies | 32010R0973 | modifica | allegato II | 01/01/2012 |
13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/15 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 312/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 973/2010 ha temporaneamente sospeso i dazi doganali sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Azzorre e a Madera. Le merci per uso agricolo, commerciale o industriale cui si applica la sospensione sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 973/2010. Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione cui si applica la sospensione sono riportati nell’allegato II di detto regolamento. Dette merci sono elencate negli allegati con i codici della nomenclatura combinata applicabili nel 2009, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (2). |
(2) |
La nomenclatura combinata è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4). A seguito di tali modifiche è necessario apportare alcuni adeguamenti tecnici ai codici NC elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 973/2010. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 973/2010. |
(4) |
Poiché alcune modifiche apportate ai codici NC si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011, le corrispondenti modifiche del regolamento (UE) n. 973/2010 devono applicarsi a partire da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 973/2010 è modificato come di seguito indicato:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
nell’allegato II, il codice NC 7323 99 99 è sostituito dal codice NC 7323 99 00. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 4.
(2) GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.
(3) GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.
(4) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.