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Document 32012R0312

    Regolamento delegato (UE) n. 312/2012 della Commissione, del 9 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

    GU L 103 del 13.4.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/312/oj

    13.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 103/15


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 312/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 9 gennaio 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 973/2010 ha temporaneamente sospeso i dazi doganali sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Azzorre e a Madera. Le merci per uso agricolo, commerciale o industriale cui si applica la sospensione sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 973/2010. Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione cui si applica la sospensione sono riportati nell’allegato II di detto regolamento. Dette merci sono elencate negli allegati con i codici della nomenclatura combinata applicabili nel 2009, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (2).

    (2)

    La nomenclatura combinata è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4). A seguito di tali modifiche è necessario apportare alcuni adeguamenti tecnici ai codici NC elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 973/2010.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 973/2010.

    (4)

    Poiché alcune modifiche apportate ai codici NC si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011, le corrispondenti modifiche del regolamento (UE) n. 973/2010 devono applicarsi a partire da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 973/2010 è modificato come di seguito indicato:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

    1

    2

    Codici NC

    Codici NC

    7612 90 98

    7612 90 90

    8442 50 23

    8442 50 20

    8442 50 29

    8442 50 20

    8451 21 90

    8451 21 00

    8465 99 90

    8465 99 00

    8504 32 80

    8504 32 00

    8515 80 91

    8515 80 90

    9017 30 10

    9017 30 00

    b)

    i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

    1

    2

    Codici NC

    Codici NC

    7321 81 90

    7321 81 00

    7323 93 90

    7323 93 00

    7326 20 80

    7326 20 00

    9008 10 00

    9008 50 00

    2)

    nell’allegato II, il codice NC 7323 99 99 è sostituito dal codice NC 7323 99 00.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 4.

    (2)  GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.


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