Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012H0090

    2012/90/UE: Raccomandazione della Commissione, del 14 febbraio 2012 , sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l’identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull’etichetta o nel documento del fornitore

    GU L 43 del 16.2.2012, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2012/90/oj

    16.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/38


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2012

    sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l’identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull’etichetta o nel documento del fornitore

    (2012/90/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 13 della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), stabilisce le informazioni da utilizzare al fine di identificare ogni partita di materiali forestali di moltiplicazione (di seguito «FRM»). Inoltre, l’articolo 14 di tale direttiva stabilisce le informazioni da riportare sull’etichetta o nel documento del fornitore. Non sono tuttavia stabilite norme per la presentazione di tali informazioni.

    (2)

    Di conseguenza, il modo in cui le informazioni sono riportate sull’etichetta o nel documento del fornitore varia notevolmente nell’Unione. Diversi Stati membri e soggetti interessati hanno segnalato che, a causa dell’utilizzo di lingue e di moduli di presentazione diversi, le etichette o i documenti del fornitore spesso non sono compresi nello stesso modo dai soggetti interessati coinvolti negli scambi tra Stati membri.

    (3)

    La direttiva 1999/105/CE non contiene tuttavia una base giuridica che consenta alla Commissione di stabilire disposizioni giuridicamente vincolanti volte ad armonizzare le etichette o i documenti del fornitore per ridurre tali difficoltà. Di conseguenza, è opportuno adottare linee guida che raccomandino una presentazione delle informazioni da fornire sull’etichetta o nel documento del fornitore che agevoli la comprensione di tali informazioni in tutti gli Stati membri.

    (4)

    Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali (2), se gli FRM vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l’organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all’organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il destinatario. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un «documento informativo» redatto secondo il modello standard per quanto riguarda le modalità di presentazione delle informazioni e utilizzando, conformemente all’allegato di tale regolamento, un codice armonizzato per identificare le diverse voci.

    (5)

    Dato che non sono state segnalate difficoltà riguardanti l’uso di tale «documento informativo» e che alcune delle informazioni che a norma dell’articolo 14 della direttiva 1999/105/CE devono essere indicate sull’etichetta o nel documento del fornitore devono anche essere riportate nel «documento informativo» a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002, si ritiene opportuno raccomandare l’utilizzo di un codice numerico di identificazione delle diverse voci dell’etichetta o del documento del fornitore simile a quello di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1598/2002.

    (6)

    Occorre tuttavia che la sequenza e il contenuto dei codici stabiliti nelle presenti linee guida si basino sulle prescrizioni relative alla commercializzazione delle partite di FRM e al contenuto dell’etichetta o del documento del fornitore di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

    (7)

    È opportuno che le presenti linee guida tengano conto delle differenze di cui al considerando 2, al fine di agevolare il commercio e lo scambio di informazioni.

    (8)

    È inoltre opportuno che le misure nazionali adottate dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione siano prese in modo trasparente e siano proporzionate all’obiettivo perseguito,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.

    Nell’elaborazione delle misure nazionali riguardanti il modo in cui sono presentate le informazioni da fornire sull’etichetta o nel documento del fornitore conformemente all’articolo 14 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione le linee guida di cui all’allegato della presente raccomandazione.

    2.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

    (2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 39.


    ALLEGATO

    A.   Principi generali per l’istituzione di misure nazionali

    1.   Trasparenza

    Le misure nazionali in materia di presentazione delle informazioni da fornire sull’etichetta o nel documento del fornitore per la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito «FRM») dovrebbero essere predisposte in collaborazione con tutti i soggetti interessati pertinenti e in modo trasparente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la cooperazione con gli altri Stati membri per contribuire a ridurre le difficoltà incontrate dai soggetti interessati a causa delle differenze nelle modalità di presentazione di tali informazioni.

    2.   Proporzionalità

    Le misure nazionali adottate in virtù della presente raccomandazione dovrebbero essere proporzionate all’obiettivo perseguito, che è quello di agevolare la comprensione delle informazioni fornite in diversi formati e lingue. Tali misure dovrebbero evitare oneri non necessari per i proprietari di foreste e i vivai.

    La scelta delle misure dovrebbe tenere in considerazione i vincoli e le caratteristiche regionali e locali, quali la forma e le dimensioni delle imprese del fornitore e dell’utente, l’accesso alla commercializzazione, nonché le pratiche di gestione locali, nazionali, dell’Unione e del fornitore. Le misure dovrebbero essere proporzionate al livello degli scambi, in base alle specificità regionali e nazionali e ai bisogni locali specifici di FRM. Tali misure potrebbero essere adottate come norme nazionali, raccomandazioni o linee guida rivolte ai fornitori di FRM.

    B.   Codici di identificazione corrispondenti alle voci riportate sull’etichetta o nel documento del fornitore

    Le voci da indicare sull’etichetta o nel documento del fornitore dovrebbero essere presentate così come elencate nella colonna di sinistra della tabella seguente, secondo la sequenza di cui all’articolo 13 e all’articolo 14 della direttiva 1999/105/CE. Alcune voci supplementari possono essere aggiunte al punto C, se del caso, a fini di rintracciabilità e di informazione.

    Si dovrebbero utilizzare numeri d’identificazione armonizzati, presentati mediante i numeri e i codici elencati nella colonna di destra della tabella seguente, che costituiscono traduzioni numeriche del testo corrispondente riportato nella colonna di sinistra. Dato che tali numeri sono utilizzati per facilitare il reperimento e il riconoscimento delle informazioni, essi dovrebbero accompagnare le informazioni e non sostituire il testo, riportato integralmente o in forma abbreviata, della colonna di sinistra, che figura generalmente sulle etichette o nei documenti dei fornitori.

    Il codice di identificazione armonizzato pertinente dovrebbe essere scritto in grassetto prima di ciascuna voce da riportare sull’etichetta o nel documento del fornitore.

     

    Numero sull’etichetta o nel documento del fornitore

    A.   Prescrizioni come elencate all’articolo 13 della direttiva 1999/105/CE

    Codice e numero del certificato principale

    3

    Nome botanico

    6

    Categoria

    8a

    «identificati alla fonte»

    8b

    «selezionati»

    8c

    «qualificati»

    8d

    «controllati».

    Destinazione

    10a

    «silvicoltura multifunzionale»

    10b

    «altro»

    Tipo di materiale di base

    9a

    «fonte di semi»

    9b

    «soprassuolo»

    9c

    «arboreto da seme»

    9d

    «genitori»

    9e

    «clone»

    9f

    «miscuglio di cloni»

    Riferimento di registro o codice d’identità relativo alla regione di provenienza

    11

    Regione di provenienza, per i materiali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» o, se del caso, per altri materiali di moltiplicazione

    13

    Se del caso, origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta

    12a

    «autoctono/indigeno»

    12b

    «non autoctono/non indigeno»

    12c

    «origine sconosciuta»

    Nel caso di unità seminali, l’anno di maturazione

    17

    Età del postime o del semenzale o della talea, e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione)

    16

    Tipo del postime o del semenzale o della talea, e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione)

    7a

    «sementi»

    7b

    «parti di piante»

    7c

    «postime (radici nude)»

    7d

    «postime (in contenitori)»

    Se è geneticamente modificata

    18a

    «sì»

    18b

    «no»

    B.   Prescrizioni come elencate all’articolo 14 della direttiva 1999/105/CE

    Numero/i del certificato principale rilasciato a norma dell’articolo 12 della direttiva 1999/105/CE o riferimento all’altro documento disponibile a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva

    3

    Nome del fornitore

    4

    Quantitativo fornito

    15

    Nel caso di materiali di moltiplicazione «controllati» i cui materiali di base sono ammessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 1999/105/CE, i termini «ammissione provvisoria»

    8x

    Se il materiale è stato propagato per via vegetativa

    19a

    «sì»

    19b

    «no»

    Nel caso di sementi, solo per quantitativi superiori a quelli di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 1999/105/CE

    Purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi

    22

    Il tasso di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico

    23

    Il peso di 1 000 unità di seme puro

    24

    Il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo

    25

    Nel caso di Populus spp. (parti di piante)

    Classe delle talee (CE 1/CE 2)

    26

    Classe dei piantoni (N1/N2 — S1/S2)

    27

    C.   Eventuali voci ulteriori a fini di rintracciabilità e di informazione

    Numero del documento del fornitore

    1

    Numero interno del lotto (del fornitore)

    1a

    Data di spedizione degli FRM

    2

    Indirizzo completo del fornitore

    4

    Nome e indirizzo del destinatario

    5

    Paese della regione di provenienza o dell’ubicazione

    13

    Origine dei materiali di base, se non autoctoni o non indigeni

    14


    Top