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Document 32012D0738

2012/738/UE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2012 , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare

GU L 330 del 30.11.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/738/oj

30.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare

(2012/738/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (1) («CAA 1999»), che scade il 1o luglio 2012.

(2)

Conformemente alla decisione 2012/511/UE del Consiglio (2), la convenzione sull’assistenza alimentare è stata firmata il 23 luglio 2012, con riserva della sua conclusione.

(3)

L’Unione ha interesse ad essere parte della convenzione in quanto quest’ultima dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi nel settore dell’aiuto umanitario di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno approvare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione») è approvata a nome dell’Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione stabilisce l’impegno annuo da sottoscrivere a nome dell’Unione conformemente all’articolo 5 della convenzione, e lo comunica al segretariato del comitato.

Articolo 3

La Commissione presenta relazioni annuali e partecipa allo scambio di informazioni a nome dell’Unione conformemente all’articolo 6 della convenzione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all’articolo 12 della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dalla convenzione (3).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 222 del 24.8.1999, pag. 40.

(2)  GU L 256 del 22.9.2012, pag. 3.

(3)  La data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

CONVENZIONE SULL’ASSISTENZA ALIMENTARE

PREAMBOLO

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONFERMANDO il loro impegno costante riguardo agli obiettivi, tuttora validi, della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e a migliorare la capacità della comunità internazionale di far fronte alle situazioni di emergenza e agli altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo,

DESIDEROSE di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’assistenza alimentare al fine di preservare le vite umane e alleviare le sofferenze delle popolazioni più vulnerabili, soprattutto in situazioni di emergenza, potenziando la cooperazione e il coordinamento internazionali, soprattutto tra le parti e i soggetti interessati,

RICONOSCENDO che le popolazioni vulnerabili hanno particolari bisogni alimentari e nutrizionali,

AFFERMANDO che gli Stati sono i principali responsabili della loro sicurezza alimentare e quindi della progressiva realizzazione del diritto a un’alimentazione adeguata, come definito dalle linee guida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) «Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security» (linee guida volontarie sulla realizzazione progressiva del diritto ad un’alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale), adottate dal Consiglio della FAO nel novembre 2004,

INCENTIVANDO i governi dei paesi che versano in condizioni di insicurezza alimentare a elaborare e attuare strategie nazionali che affrontino le cause a monte dell’insicurezza alimentare, tramite misure di lungo respiro, e che garantiscano i nessi necessari tra le attività di soccorso, ripresa e sviluppo,

FONDANDOSI sul diritto internazionale umanitario e sui principi umanitari fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza,

BASANDOSI sui «Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship» (principi e buone pratiche per l’aiuto umanitario), firmati a Stoccolma il 17 giugno 2003,

RICONOSCENDO che le parti conducono politiche proprie per l’erogazione dell’assistenza alimentare in situazioni di emergenza e non,

TENENDO PRESENTI il piano d’azione del vertice mondiale sull’alimentazione adottato a Roma nel 1996, i cinque principi di Roma per una sicurezza alimentare globale sostenibile individuati dalla Dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del 2009, in particolare l’impegno a conseguire la sicurezza alimentare per tutti i paesi, e lo sforzo continuo per ridurre la povertà ed eliminare la fame ribadito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite,

CONSIDERANDO gli impegni sottoscritti dai paesi donatori e beneficiari per migliorare l’efficacia degli aiuti allo sviluppo nel rispetto dei principi stabiliti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nella dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo adottata nel 2005,

INTENZIONATE ad agire nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e in particolare di qualsiasi normativa dell’OMC sugli aiuti alimentari,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

La presente convenzione mira a salvare vite umane, a ridurre la fame, a migliorare la sicurezza alimentare e lo stato nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili:

a)

sopperendo al fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili tramite gli impegni sottoscritti dalle parti di fornire un’assistenza alimentare che migliori l’accesso ad alimenti adeguati, sicuri e nutrienti, e che ne favorisca il consumo;

b)

facendo in modo che l’assistenza alimentare fornita alle popolazioni più vulnerabili sia adeguata, opportuna, efficace, efficiente e fondata sui bisogni e su principi comuni;

c)

facilitando lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento e offrendo un forum di discussione al fine di migliorare l’utilizzazione efficace, efficiente e coerente delle risorse delle parti per soddisfare il fabbisogno.

Articolo 2

Principi dell’assistenza alimentare

Nel fornire ed erogare assistenza alimentare alle popolazioni più vulnerabili, le parti dovrebbero sempre rispettare i seguenti principi:

a)

principi generali dell’assistenza alimentare:

i)

l’assistenza alimentare è fornita solo quando rappresenta il mezzo più efficace e adeguato per soddisfare il fabbisogno alimentare o nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili;

ii)

l’assistenza alimentare è fornita tenendo presenti gli obiettivi a lungo termine di riabilitazione e sviluppo dei paesi beneficiari e nel perseguimento dell’obiettivo generale di garantire la sicurezza alimentare, ove appropriato;

iii)

l’assistenza alimentare è fornita in modo da tutelare la sussistenza e rafforzare l’autosufficienza e la resilienza delle popolazioni vulnerabili e delle comunità locali, e in modo da prevenire e attenuare le crisi di sicurezza alimentare e in modo da prepararsi e rispondere ad esse;

iv)

l’assistenza alimentare è fornita in modo da evitare la dipendenza e ridurre al minimo l’impatto negativo diretto e indiretto sui beneficiari e su ogni altro soggetto;

v)

l’assistenza alimentare è fornita in modo da non incidere negativamente sulla produzione locale, sulle condizioni di mercato, sulle strutture di commercializzazione e sugli scambi o sui prezzi dei beni di prima necessità per le popolazioni vulnerabili;

vi)

l’assistenza alimentare è fornita, ove possibile, esclusivamente sotto forma di doni;

b)

principi sull’efficacia dell’assistenza alimentare:

i)

i costi associati relativi all’assistenza alimentare alle popolazioni vulnerabili sono ridotti al minimo, al fine di aumentare l’importo disponibile per finanziare tale assistenza e di promuovere l’efficienza;

ii)

sono ricercati attivamente la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei programmi di assistenza alimentare e la coerenza tra l’assistenza alimentare e i relativi settori e strumenti di politica connessi;

iii)

i prodotti alimentari e le altre componenti dell’assistenza alimentare sono acquistati sui mercati locali e regionali, ove possibile e opportuno;

iv)

l’assistenza alimentare è fornita sempre più sotto forma di aiuti svincolati in valuta, ove ciò sia possibilite e corrisponda ai bisogni;

v)

gli aiuti alimentari sono monetizzati solo in presenza di un’esigenza precisa e per migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni vulnerabili; la monetizzazione è basata su un’analisi di mercato trasparente e obiettiva e in modo da evitare qualsiasi distorsione commerciale;

vi)

l’assistenza alimentare non deve servire a promuovere gli obiettivi di sviluppo commerciale delle parti;

vii)

la riesportazione degli aiuti alimentari è evitata nella misura del possibile, a meno che non sia necessaria a prevenire o rispondere a situazioni di emergenza; la riesportazione di aiuti alimentari deve essere effettuata in modo da evitare qualsiasi distorsione commerciale;

viii)

sono riconosciuti, se del caso, il ruolo e la responsabilità primari delle autorità competenti o dei soggetti interessati per quanto riguarda i compiti relativi all’organizzazione, al coordinamento e all’attuazione delle operazioni di assistenza alimentare;

c)

principi relativi all’erogazione dell’assistenza alimentare:

i)

l’assistenza alimentare è fornita in funzione delle esigenze alimentari e nutrizionali delle popolazioni più vulnerabili;

ii)

i beneficiari, ed eventualmente altri soggetti interessati, sono coinvolti nella valutazione del fabbisogno dei beneficiari e nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell’assistenza alimentare;

iii)

l’assistenza alimentare rispetta le norme di sicurezza sanitaria e di qualità applicabili, le abitudini alimentari locali e culturali e il fabbisogno nutrizionale dei beneficiari;

iv)

l’assistenza alimentare è fornita nel rispetto della dignità dei beneficiari;

d)

principi sulla responsabilità dell’assistenza alimentare:

i)

la responsabilizzazione e la trasparenza delle politiche, dei programmi e delle operazioni di assistenza alimentare sono rafforzate con misure specifiche e adeguate;

ii)

i risultati e l’impatto delle attività di assistenza alimentare sono monitorati, valutati e comunicati in modo sistematico e trasparente per permettere di sviluppare ulteriormente le migliori pratiche e di massimizzarne l’efficacia.

Articolo 3

Rapporto con gli accordi dell’OMC

La presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi presenti o futuri che intercorrono tra le parti nell’ambito dell’OMC. In caso di conflitto tra tali obblighi e la presente convenzione, i primi prevalgono. La presente convenzione non pregiudica le posizioni che una parte può adottare nell’ambito di negoziati nell’OMC.

Articolo 4

Paesi, popolazioni vulnerabili, prodotti, attività ammissibili e costi associati

1.   Per «paese ammissibile» si intende qualsiasi paese figurante nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dal comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell’OCSE, o qualsiasi altro paese individuato dalle regole di procedura e di attuazione.

2.   Per «popolazioni vulnerabili ammissibili» si intendono le popolazioni vulnerabili di qualsiasi paese ammissibile.

3.   Per «prodotti ammissibili» si intendono i prodotti destinati al consumo umano, conformi alle pertinenti politiche e normative nazionali del paese in cui si svolgono le operazioni e, se del caso, alle norme internazionali applicabili in materia di sicurezza e di qualità degli alimenti, e i prodotti che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno alimentare e a salvaguardare la sussistenza nelle situazioni di emergenza e di ripresa rapida. L’elenco dei prodotti ammissibili è riportato nelle regole di procedura e di attuazione.

4.   Le attività ammissibili ai fini dell’esecuzione dell’impegno annuo minimo di una parte conformemente all’articolo 5, sono conformi all’articolo 1 e includono almeno le seguenti attività:

a)

fornitura e distribuzione di prodotti ammissibili;

b)

versamento di contanti e distribuzione di buoni per acquisto alimentare;

c)

interventi nutrizionali.

Tali attività ammissibili sono descritte in modo più dettagliato nelle regole di procedura e di attuazione.

5.   I costi associati ammissibili ai fini dell’esecuzione dell’impegno annuo minimo di ciascuna parte conformemente all’articolo 5, sono conformi all’articolo 1 e si limitano ai costi direttamente collegati alla prestazione delle attività ammissibili, come precisato nelle regole di procedura e di attuazione.

Articolo 5

Impegno

1.   Per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, ciascuna parte accetta di stabilire un impegno annuo per l’assistenza alimentare, conformemente alle proprie leggi e normative. Per «impegno annuo minimo» si intende l’impegno di ciascuna parte.

2.   L’impegno annuo minimo è espresso in valore o in quantità, come ulteriormente specificato nelle regole di procedura e di attuazione. L’impegno delle parti può essere espresso in valore minimo, in quantità minima o combinando i due elementi.

3.   Gli impegni annui minimi in valore possono essere espressi nella valuta prescelta da ciascuna parte. Gli impegni annui minimi in quantità possono essere espressi in tonnellate di equivalente cereali o in altre unità di misura previste dalle regole di procedura e di attuazione.

4.   Ciascuna parte notifica l’impegno annuo minimo iniziale quanto prima al segretariato, e in ogni caso entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, o entro tre mesi dalla sua adesione alla presente convenzione.

5.   Ciascuna parte comunica al segretariato le eventuali modifiche che intende apportare negli anni successivi all’impegno annuo minimo entro il quindici dicembre dell’anno che precede la modifica.

6.   Il segretariato comunica al più presto, e in ogni caso entro il primo gennaio di ogni anno, l’aggiornamento degli impegni annui minimi a tutte le parti.

7.   I contributi destinati a raggiungere gli impegni annui minimi dovrebbero essere effettuati integralmente sotto forma di doni laddove possibile. Per quanto riguarda l’assistenza alimentare imputata all’esecuzione dell’impegno di ciascuna parte, è erogato integralmente sotto forma di doni almeno l’80 % dell’assistenza destinata ai paesi ammissibili e alle popolazioni vulnerabili ammissibili, come precisato nelle regole di procedura e di attuazione. Nei limiti del possibile, le parti si impegnano a superare progressivamente questa percentuale. Ciascuna parte rende conto nella relazione annuale dei contributi non erogati integralmente sotto forma di doni.

8.   Le parti si impegnano a effettuare tutte le loro transazioni di assistenza alimentare nel quadro della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale di produzione e del commercio internazionale.

9.   Le parti garantiscono che la fornitura di assistenza alimentare non sia vincolata direttamente o indirettamente, formalmente o informalmente, esplicitamente o implicitamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i paesi beneficiari.

10.   Le parti onorano l’impegno annuo minimo, espresso in valore o in quantità, con contributi conformi alla presente convenzione consistenti in fondi destinati a finanziare prodotti o attività ammissibili e costi associati, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle regole di procedura e di attuazione.

11.   I contributi per raggiungere l’impegno annuo minimo in forza della presente convenzione possono essere diretti unicamente a paesi o popolazioni vulnerabili ammissibili, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle regole di procedura e di attuazione.

12.   I contributi delle parti possono essere erogati bilateralmente, tramite organizzazioni intergovernative o altre organizzazioni internazionali o tramite altri partner nel settore dell’assistenza alimentare, ma non tramite altre parti.

13.   Ciascuna parte si adopera al fine di garantire il raggiungimento del proprio impegno annuo minimo. La parte che non riesce, in un particolare anno, a raggiungere il proprio impegno annuo minimo, descrive le circostanze di tale inadempimento nella relazione annuale per l’anno in questione. La quota rimasta scoperta viene aggiunta al suo impegno annuo minimo per l’anno successivo, a meno che il comitato istituito a norma dell’articolo 7 non decida altrimenti o che la mancanza non sia giustificata da circostanze straordinarie.

14.   Se una parte contribuisce oltre il proprio impegno annuo minimo, la quota in eccedenza, entro il limite del cinque per cento del suo contributo annuo minimo, può essere imputata al suo impegno per l’anno successivo.

Articolo 6

Relazioni annuali e scambio di informazioni

1.   Entro novanta giorni dalla fine dell’anno civile, ciascuna parte inoltra al segretariato una relazione annuale, conformemente alle regole di procedura e di attuazione, che descrive in dettaglio come essa ha raggiunto l’impegno annuo minimo stabilito in forza della presente convenzione.

2.   Tale relazione annuale contiene una sezione argomentativa che può includere delle informazioni relative al modo in cui le politiche, i programmi e le operazioni della parte nel settore dell’assistenza alimentare contribuiscono agli obiettivi e ai principi della presente convenzione.

3.   Le parti dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sulle loro politiche e sui loro programmi nel settore dell’assistenza alimentare nonché sui risultati delle relative valutazioni.

Articolo 7

Comitato di assistenza alimentare

1.   È istituito un comitato di assistenza alimentare (il «comitato»), composto da tutte le parti della presente convenzione.

2.   Il comitato delibera in sessioni formali e svolge le funzioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi da questa stabiliti.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno e può adottare regole che precisino le disposizioni della presente convenzione per assicurarne la corretta attuazione. Il documento FAC(11/12)1, del 25 aprile 2012, del comitato per l’aiuto alimentare istituito in forza della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 fungerà inizialmente da regole di procedura e di attuazione della presente convenzione. Il comitato può successivamente decidere di modificare tali regole di procedura e di attuazione.

4.   Il comitato delibera per consenso, vale a dire che nessuna parte esprime alcuna opposizione formale alla proposta di decisione del comitato su una questione discussa durante una sessione formale. Un’opposizione formale può essere espressa durante la sessione formale o entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale della sessione formale che contiene le proposte di decisioni interessate.

5.   Ogni anno il segretariato prepara per il comitato una relazione di sintesi redatta, adottata e pubblicata conformemente alle regole di procedura e di attuazione.

6.   Il comitato dovrebbe fungere da forum di discussione tra le parti su questioni riguardanti l’assistenza alimentare, come la necessità di ottenere impegni adeguati e opportuni in materia di risorse per soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale, soprattutto in particolari situazioni di emergenza o di crisi. Il comitato dovrebbe facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni con gli altri soggetti interessati, che può consultare e ai quali può chiedere informazioni per alimentare le discussioni.

7.   Ciascuna parte nomina un proprio rappresentante al quale il segretariato invia le notifiche e le altre comunicazioni.

Articolo 8

Presidente e vicepresidente del comitato

1.   Ogni anno, in occasione dell’ultima sessione formale, il comitato nomina un presidente e un vicepresidente per l’anno successivo.

2.   Il presidente svolge i seguenti compiti:

a)

approva l’ordine del giorno provvisorio delle sessioni formali o delle riunioni informali;

b)

presiede le sessioni formali o le riunioni informali;

c)

avvia e conclude le sessioni formali o le riunioni informali;

d)

sottopone, all’inizio di ogni sessione formale o riunione informale, l’ordine del giorno provvisorio per l’approvazione da parte del comitato;

e)

dirige i dibattiti e assicura l’osservanza delle regole di procedura e di attuazione;

f)

accorda alle parti il diritto di parola;

g)

delibera su ogni mozione d’ordine conformemente alle pertinenti disposizioni delle regole di procedura e di attuazione;

h)

rivolge domande e annuncia decisioni.

3.   Se non può partecipare in tutto o in parte a una sessione formale o a una riunione informale, o se è temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza tanto del presidente quanto del vicepresidente, il comitato designa un presidente ad interim.

4.   Se, per qualunque motivo, il presidente non può continuare ad esercitare il proprio mandato, il vicepresidente gli subentra nell’ufficio, fino alla fine dell’anno in corso.

Articolo 9

Sessioni formali e riunioni informali

1.   Il comitato si riunisce in sessioni formali e in riunioni informali secondo le regole di procedura e di attuazione.

2.   Il comitato si riunisce in sessione formale almeno una volta l’anno.

3.   Ulteriori sessioni formali o riunioni informali del comitato sono convocate su richiesta del presidente o di almeno tre parti.

4.   Il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni formali o riunioni informali osservatori o altri soggetti interessati che desiderino discutere particolari questioni riguardanti l’assistenza alimentare, conformemente alle regole di procedura e di attuazione.

5.   Il comitato si riunisce nella sede stabilita secondo le regole di procedura e attuazione.

6.   L’ordine del giorno delle sessioni formali e delle riunioni informali è stilato secondo le regole di procedura e di attuazione.

7.   Il verbale di una sessione formale, che rende conto di qualsiasi proposta di decisione del comitato, è trasmesso entro trenta giorni dalla data della sessione.

Articolo 10

Segretariato

1.   Il comitato nomina un segretariato e si avvale dei suoi servizi secondo le regole di procedura e di attuazione. Il comitato chiede al Consiglio internazionale dei cereali (CIC) che il segretariato di quest’ultimo funga inizialmente da segretariato del comitato.

2.   Il segretariato esegue i compiti definiti dalla presente convenzione e dalle regole di procedura e di attuazione, svolge mansioni amministrative, compreso il trattamento e la distribuzione di documenti e relazioni, e assolve ad altre funzioni decise dal comitato.

Articolo 11

Composizione delle controversie

Il comitato si impegna a comporre eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione o sull’attuazione della presente convenzione o delle regole di procedura e di attuazione e sul presunto inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente convenzione.

Articolo 12

Firma e ratifica, accettazione o approvazione

La presente convenzione è aperta alla firma dell’Argentina, dell’Australia, della Repubblica d’Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Canada, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, dell’Unione europea, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, dell’Ungheria, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Giappone, della Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dall’11 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione da parte di ogni firmatario. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 13

Adesione

1.   Qualsiasi Stato elencato all’articolo 12 che non abbia firmato la presente convenzione entro la scadenza del periodo previsto per la firma, o l’Unione europea se non l’ha firmata entro tale termine, può aderire alla presente convenzione in qualsiasi momento successivo a tale periodo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

2.   Dopo l’entrata in vigore conformemente all’articolo 15, la presente convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato diverso da quelli elencati all’articolo 12 e di qualsiasi territorio doganale separato, che goda di piena autonomia nella gestione delle relazioni commerciali estere, ritenuto ammissibile da una decisione del comitato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 14

Notifica dell’applicazione a titolo provvisorio

Qualsiasi Stato elencato all’articolo 12, o l’Unione europea, che intenda ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o aderirvi, o qualsiasi Stato o territorio doganale separato ritenuto ammissibile all’adesione da una decisione del comitato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, ma che non abbia ancora depositato il proprio strumento, può depositare in qualsiasi momento presso il depositario una notifica di applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione. La convenzione si applica in via provvisoria a tale Stato, a tale territorio doganale separato o all’Unione europea a decorrere dalla data di deposito della notifica.

Articolo 15

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il 1o gennaio 2013 se, entro il 30 novembre 2012, cinque firmatari hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2.   Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente al paragrafo 1, i firmatari della presente convenzione che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e gli Stati, o l’Unione europea, che hanno depositato gli strumenti di adesione conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, possono decidere all’unanimità che essa entra in vigore tra loro stessi.

3.   Ove uno Stato, un territorio doganale separato, o l’Unione europea, ratifichi, accetti, approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti alla data del deposito del suo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.

Articolo 16

Procedura di valutazione e modifica

1.   In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, una parte può proporre di valutarne la pertinenza e proporre modifiche. Le modifiche proposte sono trasmesse dal segretariato a tutte le parti con almeno sei mesi di anticipo e sono discusse in occasione della prima sessione formale del comitato dopo la scadenza di tale periodo di preavviso.

2.   Qualsiasi proposta di modifica della presente convenzione è adottata tramite decisione del comitato. Qualsiasi proposta di modifica adottata dal comitato è comunicata dal segretariato a tutte le parti e al depositario, che trasmette le modifiche adottate a tutte le parti.

3.   Le notifiche di accettazione delle modifiche sono inviate al depositario. Per le parti che hanno inviato tale notifica, la modifica adottata entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui il depositario ha ricevuto le notifiche provenienti da parti che rappresentino almeno quattro quinti del numero delle parti della presente convenzione alla data di adozione da parte dal comitato della modifica proposta. Per le altre parti la modifica adottata entra in vigore novanta giorni dopo che ciascuna parte ha depositato la propria notifica al depositario. Il comitato può decidere di cambiare la soglia delle notifiche richieste affinché una specifica modifica entri in vigore. Il segretariato comunica tale decisione a tutte le parti e al depositario.

Articolo 17

Ritiro e estinzione

1.   Qualsiasi parte può ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ogni anno dandone notifica scritta al depositario e al comitato almeno novanta giorni prima della fine dell’anno in questione. Tale parte continua ad essere soggetta all’impegno annuo minimo e all’obbligo di informazione, sottoscritti in forza della presente convenzione fino a quando ne è stata parte, che risultano inadempiuti entro la fine dell’anno in questione.

2.   Ciascuna parte può proporre di porre fine alla presente convenzione in qualsiasi momento dalla sua entrata in vigore. Tale proposta è comunicata per iscritto al segretariato che la trasmette a tutte le parti almeno sei mesi prima di essere discussa dal comitato.

Articolo 18

Depositario

1.   Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

2.   Il depositario riceve notifica di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio e adesione alla presente convenzione e informa tutte le parti e i firmatari delle notifiche ricevute.

Articolo 19

Testi autentici

Gli originali della presente convenzione, i cui testi in lingua francese e inglese fanno ugualmente fede, sono depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Londra, il 25 aprile 2012

 


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