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Document 32012D0535

2012/535/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012 , relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 6543]

GU L 266 del 2.10.2012, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/oj

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2012) 6543]

(2012/535/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/133/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del nematode del pino per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. I focolai di nematode del pino segnalati in Spagna e le ripetute intercettazioni da parte di altri Stati membri di legname di pino, materiale da imballaggio in legno e cortecce infestati dal nematode del pino provenienti dal Portogallo indicano che è aumentato il rischio di propagazione del nematode del pino al di fuori delle zone del Portogallo in cui la sua presenza è accertata. Le conseguenze economiche, sociali e ambientali di una propagazione del nematode del pino nell’Unione sarebbero di una gravità inaccettabile. È quindi opportuno estendere a tutti gli Stati membri le misure riguardanti il nematode del pino.

(2)

Per prevenire l’introduzione e la propagazione del nematode del pino, gli Stati membri devono effettuare annualmente indagini per accertarne la presenza in zone che ne sono considerate indenni e adottare piani di emergenza da attuare nel caso in cui tale presenza sia accertata.

(3)

Nel caso in cui sia accertata la presenza del nematode del pino in una zona considerata indenne, gli Stati membri devono delimitare le zone in cui devono essere applicate le misure di eradicazione. Tali misure devono comprendere l’abbattimento precauzionale delle piante sensibili nella zona infestata e in una zona con un raggio di 500 m attorno alle piante infestate dal nematode del pino, nonché una sorveglianza intensificata della presenza del nematode del pino in tutta la zona delimitata.

(4)

Nel caso in cui uno Stato membro consideri che l’abbattimento delle piante sensibili nel raggio di 500 metri dalle piante infestate dal nematode del pino sia una misura sproporzionata, ad esempio quando la zona interessata comprende aree protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), devono essere previste opzioni alternative di gestione dei rischi che comportino l’abbattimento di una quantità minore di piante sensibili. In tal caso, devono essere adottate misure alternative di salvaguardia che garantiscano una riduzione equivalente del rischio di propagazione del nematode del pino.

(5)

Le misure devono avere come obiettivo principale l’eradicazione del nematode del pino e il contenimento deve essere autorizzato solo nelle zone in cui l’eradicazione non è un obiettivo realizzabile. Per giungere, quando è possibile, all’eradicazione, gli Stati membri devono applicare le relative misure per almeno quattro anni. Se però l’eradicazione è impossibile, gli Stati membri devono essere autorizzati, in certi casi, ad applicare le misure di contenimento prima che sia trascorso il periodo di quattro anni.

(6)

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di eradicazione e di contenimento che hanno adottato o hanno deciso di adottare.

(7)

Gli operatori interessati e il pubblico devono essere informati delle misure di eradicazione e di contenimento adottate.

(8)

Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno e all’esterno delle zone delimitate devono essere sottoposte a restrizioni. Gli Stati membri devono effettuare controlli per verificare se i divieti o le restrizioni sono rispettati e, se del caso, imporre misure correttive.

(9)

Se le restrizioni relative alle movimentazioni di legname e cortecce sensibili comprendono l’obbligo di sottoporre a un trattamento il legname e le cortecce, gli Stati membri devono autorizzare e controllare impianti adeguatamente attrezzati per effettuare tale trattamento e rilasciare i passaporti delle piante o apporre una marcatura sul legname o sulle cortecce sensibili trattati. Devono essere stabilite regole per l’autorizzazione e il controllo di tali impianti, come pure per l’autorizzazione e il controllo dei produttori di materiale da imballaggio in legno che applicano tale marcatura.

(10)

Gli Stati membri e gli operatori devono avere accesso alle informazioni relative agli impianti autorizzati. La Commissione deve quindi costituire e tenere aggiornato un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno.

(11)

La decisione 2006/133/CE deve pertanto essere abrogata.

(12)

La presente decisione deve essere riesaminata dopo tre anni per tener conto dell’evoluzione tecnica e scientifica.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)   «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.;

b)   «legname sensibile»: il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.;

c)   «cortecce sensibili»: le cortecce di conifere (Coniferales);

d)   «luogo di produzione»: qualsiasi luogo utilizzato come un’unica unità di produzione, compresi i siti di produzione gestiti separatamente per motivi fitosanitari;

e)   «vettore»: i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

f)   «stagione di volo del vettore»: il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista;

g)   «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm.

Articolo 2

Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino

1.   Gli Stati membri effettuano ogni anno indagini dirette ad accertare la presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e nel vettore in zone del loro territorio considerate in precedenza indenni da tale presenza.

Le indagini consistono nel prelievo e nell’analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori. Il numero dei campioni è stabilito sulla base di validi principi tecnici e scientifici.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione delle indagini di cui al paragrafo 1, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio ogni anno. Nella descrizione sono indicati i principi scientifici e tecnici su cui si basano le indagini.

La descrizione è comunicata alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno in cui devono essere effettuate le indagini.

3.   Ogni Stato membro comunica i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini.

Articolo 3

Analisi di laboratorio

Le analisi di laboratorio dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori sono effettuate secondo il protocollo di diagnosi per il Bursaphelenchus xylophilus definito nello standard EPPO PM7/4(2) (5). I metodi indicati in tale standard possono essere integrati o sostituiti da metodi di diagnosi molecolare convalidati scientificamente che presentano una sensibilità e affidabilità pari a quelle dello standard EPPO.

Articolo 4

Piani di emergenza

1.   Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro stabilisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 5 a 16 in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del pino (di seguito «piano di emergenza»).

2.   Il piano di emergenza stabilisce:

a)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti e dell’autorità unica in tali azioni;

b)

le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l’autorità unica, il settore privato interessato e il pubblico;

c)

le modalità delle analisi di laboratorio;

d)

le modalità della formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni.

3.   Gli Stati membri provvedono alla valutazione e alla revisione dei rispettivi piani di emergenza.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.

Articolo 5

Zone delimitate

1.   Se i risultati dell’indagine annuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio di uno Stato membro considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza è in altro modo dimostrata, lo Stato membro delimita immediatamente una zona come previsto al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).

Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, lo Stato membro interessato effettua un’ispezione in prossimità del luogo in cui il vettore è stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza è stata constatata. Se i risultati dell’ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.

2.   La zona delimitata è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona infestata») e da una zona circostante la zona infestata, larga almeno 20 km (di seguito «zona cuscinetto»).

Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, lo Stato membro interessato può decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purché questa riduzione non comprometta l’eradicazione.

3.   Se è rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, è immediatamente costituita una nuova zona delimitata come previsto dal paragrafo 1 per tenere conto di questo ritrovamento.

In alternativa, la zona delimitata esistente, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, può essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento.

L’accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto è immediatamente notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

4.   Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio di uno Stato membro e la zona delimitata si estenda all’interno del territorio di uno o più altri Stati membri, questi ultimi stabiliscono, come previsto dal paragrafo 1, una o più zone delimitate che completino la zona cuscinetto con una o più zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui è avvenuto il ritrovamento.

5.   Gli Stati membri comunicano le zone delimitate del rispettivo territorio alla Commissione e agli altri Stati membri entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata.

Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione e i nomi delle entità amministrative interessate dalla delimitazione ed è corredata di una mappa indicante l’ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.

6.   Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti, lo Stato membro interessato può decidere di non considerare più quella zona come zona delimitata. Uno Stato membro che si trova nella situazione di cui all’allegato I, punto 5, può decidere di considerare la zona non più delimitata nel caso in cui l’assenza del nematode del pino sia confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7.

Lo Stato membro informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.

7.   La Commissione costituisce un elenco delle zone delimitate e lo comunica agli Stati membri.

L’elenco è aggiornato sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Commissione in applicazione dei paragrafi 5 e 6.

Articolo 6

Eradicazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure specificate nell’allegato I per eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori.

Il nematode del pino è considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti o se l’assenza del nematode del pino è confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7, terzo comma.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 7

Contenimento

1.   Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino è impossibile, lo Stato membro interessato può decidere di contenere il nematode del pino all’interno di quella zona, anziché eradicarlo.

Lo Stato membro interessato può tuttavia, prima della fine di tale periodo, decidere di contenere, anziché eradicare, il nematode del pino se il diametro della zona infestata è superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino è rilevata in tutta la zona infestata e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino in quella zona è impossibile.

Le misure di contenimento messe in atto sono quelle indicate nell’allegato II.

2.   Se uno Stato membro decide, come previsto dal paragrafo 1, di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, informa la Commissione della sua decisione, indicandone le ragioni.

Se è applicato il paragrafo 1, secondo comma, la Commissione effettua indagini in tale Stato membro per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste da tale comma.

3.   Le zone delimitate in cui sono attuate misure di contenimento come previsto dal paragrafo 1 sono segnalate come tali nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli Stati membri possono attuare misure di contenimento solo nelle zone delimitate che sono state segnalate in tale elenco come zone in cui sono attuate misure di contenimento del nematode del pino.

4.   Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 8

Informazione degli operatori e del pubblico

Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6 o le misure di contenimento di cui all’articolo 7, gli Stati membri interessati provvedono a informare gli operatori interessati e il pubblico.

Articolo 9

Comunicazione delle misure nazionali

1.   Gli Stati membri, entro il mese seguente la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, della presenza del nematode del pino in una parte del loro territorio in precedenza considerata indenne, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno adottato e quelle che hanno deciso di adottare per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.

2.   Quando uno Stato membro adotta misure per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6, la comunicazione di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell’allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato I, punto 6, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.

Quando uno Stato membro adotta misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell’articolo 7, la comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato II, punti 2 e 3, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.

La comunicazione delle misure comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e del pubblico di cui all’articolo 8 e dei controlli di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell’anno precedente in applicazione degli articoli 6 e 7.

Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi.

4.   Gli Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno seguente la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell’anno per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.

5.   Quando uno Stato membro decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

La comunicazione delle misure può coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell’articolo 7. Se la comunicazione copre più di un anno, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell’anno in cui essa scade.

Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, la comunicazione delle misure è riveduta e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 10

Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione

1.   Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 1.

2.   Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 2.

3.   Gli Stati membri possono limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.

Articolo 11

Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto

1.   Gli Stati membri effettuano frequenti controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.

Gli Stati membri decidono di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l’operatore responsabile delle movimentazioni si sia in precedenza conformato alle disposizioni della presente decisione e della decisione 2006/133/CE.

I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:

a)

nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;

b)

nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;

c)

nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;

d)

nel luogo d’origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.

Gli Stati membri possono decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d).

I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, in un controllo di identità e, in caso di inosservanza, accertata o sospetta, di tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

2.   Gli Stati membri effettuano controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.

I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, un controllo di identità e un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

3.   I risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri mensilmente, quelli dei controlli di cui al paragrafo 2 annualmente, entro il 1o marzo.

Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 12

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 10

Se dai controlli di cui all’articolo 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell’allegato III non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli adotta immediatamente una delle seguenti misure:

a)

il materiale non conforme è distrutto;

b)

il materiale non conforme è trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui è sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi;

c)

se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, e fatto salvo l’allegato III, esso è rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimità del luogo di intercettazione perché gli oggetti siano reimballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.

Articolo 13

Autorizzazione degli impianti di trattamento

1.   Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle seguenti operazioni specificate nell’allegato III:

a)

trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), e sezione 2, punto 2, primo comma, lettera c);

b)

rilascio dei passaporti delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6) per il legname e le cortecce sensibili trattati dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e sezione 2, punto 2, secondo comma, lettera b);

c)

trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera a), e sezione 2, punto 3;

d)

marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera c), come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera b), e sezione 2, punto 3, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

Tali impianti sono di seguito designati «impianti di trattamento autorizzati».

2.   Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilità del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili trattati.

Articolo 14

Autorizzazione alla marcatura

1.   Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE.

Tali produttori sono qui di seguito designati «produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati»

2.   I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano per la produzione di materiale da imballaggio in legno esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.

Articolo 15

Controllo degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati

Gli Stati membri eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati per verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.

Gli Stati membri si assicurano che tali controlli siano eseguiti da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 16

Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno

1.   Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili trattati da un impianto di trattamento autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.

Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in materiale da imballaggio in legno sensibile recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, viene a conoscenza del fatto che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato non opera nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perché gli articoli 13 e 14 siano rispettati.

Articolo 17

Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati

1.   Gli Stati membri informano la Commissione quando rilasciano un’autorizzazione a un impianto di trattamento ai sensi dell’articolo 13 o a un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell’articolo 14 e quando revocano tale autorizzazione.

2.   La Commissione costituisce un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati e lo trasmette agli Stati membri. La parte A dell’elenco contiene gli impianti di trattamento autorizzati, la parte B i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione 2006/133/CE è abrogata.

Articolo 19

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro il 31 luglio 2015.

Articolo 20

Data di applicazione

La seconda frase del punto 2, lettera a), della sezione 1 dell’allegato III, e la seconda frase del punto 2, lettera c), della sezione 2 dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(4)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(5)  EPPO Bulletin 39(3): 344-353.

(6)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.


ALLEGATO I

Misure di eradicazione di cui all’articolo 6

1)

Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2 a 10.

Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2)

Quando istituisce una zona delimitata, lo Stato membro interessato crea immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona di taglio raso»). Il raggio effettivo di tale zona è stabilito a più di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile per ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore.

Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate. L’abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall’esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l’abbattimento.

Da tutte le piante morte, da tutte le piante in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato dopo l’abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.

3)

Se uno Stato membro ritiene che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2 abbia conseguenze sociali o ambientali inaccettabili, il raggio minimo della zona di taglio raso può essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino.

In casi eccezionali, se lo Stato membro considera inopportuno l’abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, può essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. Le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa sono notificate alla Commissione nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

4)

Nei casi in cui si applica il punto 3 tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure:

a)

annualmente, prelievo di campioni dalle piante sensibili e loro analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %;

b)

dal primo anno fino alla completa eradicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o fino alla decisione di applicare misure di contenimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, ispezioni effettuate ogni due mesi dagli Stati membri durante la stagione di volo del vettore sulle piante sensibili per rilevare segni o sintomi della presenza del nematode del pino, seguite da prelievi di campioni e analisi sulle piante per le quali sono osservati segni o sintomi della presenza del nematode del pino.

Le ragioni che hanno condotto alla conclusione di cui al punto 3 e la descrizione delle misure indicate alle lettere a) e b) sono notificate alla Commissione nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

5)

Se uno Stato membro ha la certezza che il vettore non è presente sul proprio territorio, sulla base delle indagini effettuate per accertarne la presenza sul proprio territorio negli ultimi tre anni, il raggio minimo della zona di taglio raso è di 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza dal nematode del pino, a meno che le indagini di cui al punto 6 rivelino la presenza del vettore nella zona delimitata.

Le ragioni che giustificano tale certezza sono indicate nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

6)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Le indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili di aspetto sano. L’intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3 000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3 000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.

7)

Gli Stati membri identificano e abbattono, in tutta la zona delimitata, tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell’abbattimento. Essi rispettano le seguenti condizioni:

a)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

b)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato all’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non è già stata rilevata la presenza del nematode del pino sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo è eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %.

Nei casi in cui si applica il punto 5, tuttavia, gli Stati membri possono decidere di prelevare campioni e analizzarli per accertare la presenza del nematode del pino dalle piante sensibili di cui al primo comma senza abbatterle, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %. La prima frase non si applica alle piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino.

8)

Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 7, lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l’abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell’impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell’abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

9)

Gli Stati membri rimuovono ed eliminano tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attività.

10)

Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.


ALLEGATO II

Misure di contenimento di cui all’articolo 7

1)

Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 7, attuano nelle zone delimitate, che hanno una zona cuscinetto con una larghezza di almeno 20 km, le misure di contenimento del nematode del pino indicate ai punti 2 e 3.

Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Gli Stati membri abbattono tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore.

3)

Gli Stati membri adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:

a)

gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tali indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili in cattive condizioni di salute;

b)

gli Stati membri, nelle zone cuscinetto interessate, identificano e abbattono tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell’abbattimento e alle seguenti condizioni:

i)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest’ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati, come indicato all’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato all’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

ii)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest’ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute, diverse dalle piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02 %;

c)

per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui al punto 3, lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l’abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell’impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell’abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

4)

Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.


ALLEGATO III

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione di cui all’articolo 10

SEZIONE 1

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto

1)

Le movimentazioni di piante sensibili sono ammesse a condizione che le piante:

a)

siano cresciute in luoghi di produzione in cui non sono stati osservati il nematode del pino o sintomi della sua presenza dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

b)

siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;

c)

siano state sottoposte a ispezioni e analisi ufficiali e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore;

d)

siano accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE per le destinazioni all’interno dell’Unione;

e)

siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore o in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore.

2)

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, sono ammesse a condizione che il legname e le cortecce:

a)

siano stati sottoposti in un impianto di trattamento autorizzato ad un appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano in ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, il compostaggio è eseguito con un protocollo di trattamento approvato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;

b)

siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE, rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato;

c)

siano movimentati al di fuori della stagione di volo del vettore o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

3)

Le movimentazioni di legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno sono ammesse a condizione che il materiale da imballaggio in legno:

a)

sia stato sottoposto in un impianto di trattamento autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» (1), in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

b)

siano muniti di una marcatura come previsto dall’allegato II di detto standard internazionale.

4)

In deroga ai punti 2 e 3, il legname sensibile può essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona infestata nella zona cuscinetto fino all’impianto di trattamento autorizzato più vicino alla zona delimitata o alla zona infestata per essere sottoposto immediatamente a trattamento nel caso in cui in queste zone non esistano idonei impianti di trattamento.

La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto delle piante sensibili abbattute conformemente all’allegato I, punti 8 e 10, e all’allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso;

b)

le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;

c)

lei movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorità competenti.

5)

In deroga ai punti 2 e3, il legname e le cortecce sensibili ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm possono essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino all’impianto di trattamento autorizzato più vicino a tale zona, o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, lettere b) e c).

SEZIONE 2

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono applicate misure di eradicazione

1)

Le movimentazioni di piante sensibili destinate alla piantagione sono ammesse alle condizioni indicate alla sezione 1, punto 1.

2)

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammesse se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti:

a)

distruzione mediante combustione in un luogo vicino, all’interno della zona delimitata;

b)

utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

c)

appropriato trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungano in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, il compostaggio è eseguito con un protocollo di trattamento approvato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni:

a)

il legname e le cortecce devono essere trasportati sotto controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; oppure

b)

il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento di cui al primo comma, lettera c), possono essere trasportati a condizione che siano accompagnati da un passaporto delle piante rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato.

Il presente punto non si applica al materiale da imballaggio in legno, né al legname sensibile ottenuto da piante analizzate individualmente e risultate indenni dal nematode del pino.

3)

Il legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno può essere trasportato se soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 3.


(1)  Segretariato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (2009), standard internazionale per le misure fitosanitarie n 15: Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale.


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