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Document 32012D0450

2012/450/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2012) 5187] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 203 del 31.7.2012, pp. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/450/oj

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2012) 5187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/450/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alle comunicazioni della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alle ispezioni eseguite con esito soddisfacente dal servizio d’ispezione della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, è opportuno aggiungere alle voci relative a tali Stati membri elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE i nuovi posti d’ispezione frontalieri presso il Jade-Weser-Port di Wilhelmshaven in Germania e presso gli aeroporti di Riga in Lettonia e di Edimburgo nel Regno Unito.

(4)

Inoltre, l’Italia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Linate e revocare la sospensione temporanea del posto d’ispezione di Torino-Caselle. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale Stato membro elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Anche la Lettonia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero di Patarnieki e quindi è opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)   GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

1)

nella parte concernente la Repubblica ceca, la voce relativa all’aeroporto di Praha-Ruzyně è sostituita dalla seguente:

«Praha-Ruzyně

CZ PRG 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

2)

la parte concernente la Germania è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Brake è soppressa;

b)

la voce relativa all’aeroporto di Düsseldorf è sostituita dalla seguente:

«Düsseldorf

DE DUS 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»

 

c)

tra le voci relative all’aeroporto di Hannover–Langenhagen e all’aeroporto di Colonia (Köln) è inserita la seguente voce relativa a un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il Jade-Weser-Port:

«Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

 

3)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería

ES LEI 1

P

 

HC, NHC

b)

la voce relativa al porto di Villagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Villagarcía-Ribeira-Caramiñal

ES RIB 1

P

Villagarcía

HC, NHC

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC»

 

4)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

a)

la voce relativa all’aeroporto di Bergamo è sostituita dalla seguente:

«Bergamo

IT BGO 4

A

 

HC(2), NHC(2)»

 

b)

la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)»

 

c)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano–Linate (*)

IT LIN 4

A

 

HC(2) (*), NHC-T(2) (*), NHC-NT (*)»

 

d)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano–Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

e)

la voce relativa all’aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

«Torino-Caselle

IT CTI 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)»

 

5)

la parte concernente la Lettonia è così modificata:

a)

la voce relativa alla strada per Patarnieki è sostituita dalla seguente:

«Patarnieki (*)

LV PAT 3

R

IC 1 (*)

HC(*), NHC-T(CH) (*), NHC-NT (*)

 

IC 2 (*)

 

U (*), E (*), O (*)»

b)

tra la voce relativa alla ferrovia di Rēzekne e quella relativa al porto di Riga (Riga port) è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Riga:

«Riga (Airport)

LV RIX 4

A

 

HC-T(FR)(2)»

 

6)

nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Aveiro è soppressa;

7)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

a)

tra la voce relativa al porto di Bristol e quella relativa al porto di Falmouth è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Edimburgo (Edinburgh):

«Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

b)

la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull

GB HUL 1

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»

 


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