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Document 32012D0450

    2012/450/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2012) 5187] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 203 del 31.7.2012, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/450/oj

    31.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/68


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 2012

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

    [notificata con il numero C(2012) 5187]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/450/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

    (2)

    In seguito alle comunicazioni della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (3)

    In seguito alle ispezioni eseguite con esito soddisfacente dal servizio d’ispezione della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, è opportuno aggiungere alle voci relative a tali Stati membri elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE i nuovi posti d’ispezione frontalieri presso il Jade-Weser-Port di Wilhelmshaven in Germania e presso gli aeroporti di Riga in Lettonia e di Edimburgo nel Regno Unito.

    (4)

    Inoltre, l’Italia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Linate e revocare la sospensione temporanea del posto d’ispezione di Torino-Caselle. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale Stato membro elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    Anche la Lettonia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero di Patarnieki e quindi è opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

    1)

    nella parte concernente la Repubblica ceca, la voce relativa all’aeroporto di Praha-Ruzyně è sostituita dalla seguente:

    «Praha-Ruzyně

    CZ PRG 4

    A

     

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

    2)

    la parte concernente la Germania è così modificata:

    a)

    la voce relativa al porto di Brake è soppressa;

    b)

    la voce relativa all’aeroporto di Düsseldorf è sostituita dalla seguente:

    «Düsseldorf

    DE DUS 4

    A

     

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»

     

    c)

    tra le voci relative all’aeroporto di Hannover–Langenhagen e all’aeroporto di Colonia (Köln) è inserita la seguente voce relativa a un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il Jade-Weser-Port:

    «Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

    DE WVN 1

    P

     

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

     

    3)

    la parte concernente la Spagna è così modificata:

    a)

    la voce relativa al porto di Almería è sostituita dalla seguente:

    «Almería

    ES LEI 1

    P

     

    HC, NHC

    b)

    la voce relativa al porto di Villagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

    «Villagarcía-Ribeira-Caramiñal

    ES RIB 1

    P

    Villagarcía

    HC, NHC

     

    Ribeira

    HC

     

    Caramiñal

    HC»

     

    4)

    la parte concernente l’Italia è così modificata:

    a)

    la voce relativa all’aeroporto di Bergamo è sostituita dalla seguente:

    «Bergamo

    IT BGO 4

    A

     

    HC(2), NHC(2)»

     

    b)

    la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

    «Livorno-Pisa

    IT LIV 1

    P

    Porto Commerciale

    HC, NHC-NT

     

    Sintermar (*)

    HC (*), NHC (*)

     

    Lorenzini

    HC, NHC-NT

     

    Terminal Darsena Toscana

    HC, NHC-NT, NHC-T(FR)»

     

    c)

    la voce relativa all’aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

    «Milano–Linate (*)

    IT LIN 4

    A

     

    HC(2) (*), NHC-T(2) (*), NHC-NT (*)»

     

    d)

    la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

    «Milano–Malpensa

    IT MXP 4

    A

    Magazzini aeroportuali ALHA

    HC(2), NHC(2)

     

    SEA

     

    U, E

    Cargo City MLE

    HC(2)

    e)

    la voce relativa all’aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

    «Torino-Caselle

    IT CTI 4

    A

     

    HC(2), NHC-NT(2)»

     

    5)

    la parte concernente la Lettonia è così modificata:

    a)

    la voce relativa alla strada per Patarnieki è sostituita dalla seguente:

    «Patarnieki (*)

    LV PAT 3

    R

    IC 1 (*)

    HC(*), NHC-T(CH) (*), NHC-NT (*)

     

    IC 2 (*)

     

    U (*), E (*), O (*)»

    b)

    tra la voce relativa alla ferrovia di Rēzekne e quella relativa al porto di Riga (Riga port) è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Riga:

    «Riga (Airport)

    LV RIX 4

    A

     

    HC-T(FR)(2)»

     

    6)

    nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Aveiro è soppressa;

    7)

    la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

    a)

    tra la voce relativa al porto di Bristol e quella relativa al porto di Falmouth è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Edimburgo (Edinburgh):

    «Edinburgh

    GB EDI 4

    A

    Extrordinair

     

    b)

    la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

    «Hull

    GB HUL 1

    P

     

    HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»

     


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