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Document 32012D0450
2012/450/EU: Commission Implementing Decision of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts (notified under document C(2012) 5187) Text with EEA relevance
2012/450/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2012) 5187] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/450/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2012) 5187] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 203 del 31.7.2012, p. 68–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009D0821 | modifica | allegato I |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R1014 | 14/12/2019 |
31.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/68 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2012
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri
[notificata con il numero C(2012) 5187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/450/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
In seguito alle comunicazioni della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
In seguito alle ispezioni eseguite con esito soddisfacente dal servizio d’ispezione della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, è opportuno aggiungere alle voci relative a tali Stati membri elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE i nuovi posti d’ispezione frontalieri presso il Jade-Weser-Port di Wilhelmshaven in Germania e presso gli aeroporti di Riga in Lettonia e di Edimburgo nel Regno Unito. |
(4) |
Inoltre, l’Italia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Linate e revocare la sospensione temporanea del posto d’ispezione di Torino-Caselle. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale Stato membro elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Anche la Lettonia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero di Patarnieki e quindi è opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:
1) |
nella parte concernente la Repubblica ceca, la voce relativa all’aeroporto di Praha-Ruzyně è sostituita dalla seguente:
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2) |
la parte concernente la Germania è così modificata:
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3) |
la parte concernente la Spagna è così modificata:
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4) |
la parte concernente l’Italia è così modificata:
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5) |
la parte concernente la Lettonia è così modificata:
|
6) |
nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Aveiro è soppressa; |
7) |
la parte concernente il Regno Unito è così modificata:
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