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Document 32012D0421

Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012 , a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

GU L 196 del 24.7.2012, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/421/oj

24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/61


DECISIONE 2012/421/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel suo capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC).

(3)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007. Dall’adozione dell’azione comune 2006/184/PESC altri sette Stati hanno aderito alla BTWC.

(4)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d’azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC (2). Il piano d’azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d’indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l’egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (3) a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM. Dall’adozione dell’azione comune 2008/858/PESC altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell’assistenza prestata dagli esperti dell’Unione.

(6)

La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l’Unità di supporto all’attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all’attuazione globale e all’universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.

(7)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (4) relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione della BTWC.

(8)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell’Unità di supporto all’attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l’attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all’attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.

(9)

La Commissione dovrebbe essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene la BTWC con i seguenti obiettivi:

promuovere il carattere universale della BTWC.

sostenere l’attuazione della BTWC, inclusa la presentazione di CBM ad opera degli Stati parti.

sostenere i lavori del programma intersessionale 2012–2015, nell’ottica di rafforzare l’attuazione e l’efficacia della BTWC.

2.   I progetti che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono quelli volti:

a promuovere la consapevolezza in merito all’attuazione della BTWC, intensificando, a livello regionale, il dibattito sui temi intersessionali e la loro applicazione e sostenendo gli attori regionali fondamentali nella definizione delle esigenze e dei requisiti per l’attuazione nazionale,

ad assistere sia gli Stati parti sia gli Stati che non sono parti, affinché gli Stati parti recepiscano nelle rispettive legislazioni e misure amministrative nazionali gli obblighi che loro incombono a livello internazionale e istituiscano rapporti operativi tra tutti i soggetti interessati a livello nazionale. L’assistenza comporta un sostegno agli Stati parti per la definizione di un processo nazionale di CBM e la nomina di punti nazionali di contatto. Per gli Stati che non sono parti, l’assistenza dovrebbe comprendere il sostegno all’adesione o alla ratifica della BTWC,

a sostenere lo sviluppo di vari strumenti e attività necessari all’attuazione che assistano gli Stati parti nell’attuazione nazionale, tra cui la presentazione delle CBM, permettano ai rappresentanti degli Stati parti di impegnarsi attivamente nel processo internazionale della BTWC e sensibilizzino gli Stati parti al sostegno disponibile a livello internazionale.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNODA. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a EUR 1 700 000.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

(2)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

(4)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42.


ALLEGATO

1.   QUADRO GENERALE

Basandosi sulla positiva attuazione dell’azione comune 2008/858/PESC, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.

La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:

a)

sfruttare al meglio l’esperienza acquisita attraverso l’azione comune 2008/858/PESC;

b)

riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parti e dagli Stati che non sono parti della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC;

c)

incoraggiare l’appropriazione locale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l’Unione e parti terze nel quadro della BTWC;

d)

concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di un’intesa comune inerente al processo di revisione della BTWC del 2016;

e)

sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parti e utilizzare al meglio il mandato dell’ISU, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione.

2.   PROGETTI

2.1.   Progetto 1: Seminari regionali per accrescere la consapevolezza e individuare le esigenze

2.1.1.   Finalità del progetto

Accrescere la consapevolezza tra i funzionari e gli esperti nazionali competenti sui vari aspetti dell’attuazione della BTWC (comprese le CBM), discutere sui temi intersessionali e la loro applicazione in contesti regionali e individuare il personale chiave, le esigenze e i requisiti nazionali e i possibili paesi destinatari di un’assistenza ampliata all’attuazione nazionale (cfr. progetto 2) attraverso l’organizzazione di seminari regionali che si basino sull’esperienza e i contatti derivanti dall’azione comune 2008/858/PESC.

Questo progetto sosterrà l’attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione riguardante l’articolo IV della BTWC (in particolare i punti 13 e 14 della dichiarazione finale) nonché il programma intersessionale 2012-2015.

2.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche;

b)

Migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l’adesione alla stessa e la sua attuazione;

c)

Individuare le esigenze nella prospettiva di migliorare le attività regionali e nazionali volte all’attuazione della BTWC;

d)

Promuovere e sostenere la costituzione di associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, e l’appartenenza alle stesse;

e)

Richieste di maggiore assistenza, da realizzare in virtù del progetto 2.

2.1.3.   Descrizione e attuazione del progetto

Si terranno al massimo quattro seminari regionali o subregionali, se del caso in collaborazione con le organizzazioni regionali ed internazionali e in coordinamento con il programma intersessionale 2012-2015 della BTWC.

Sia gli Stati parti che gli Stati che non sono parti della BTWC saranno invitati ai seminari, così come le pertinenti organizzazioni regionali ed internazionali, le associazioni nazionali e regionali per la biosicurezza, gli esperti accademici e le organizzazioni non governative (ONG).

Le regioni o subregioni per i seminari saranno selezionate sulla base di criteri come le precedenti attività nell’ambito delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio (1), le altre attività dell’Unione (incluso il progetto dei centri di eccellenza), le attività di altri fornitori di assistenza e la valutazione delle esigenze e degli interessi per rafforzare i processi della BTWC nelle regioni.

I seminari serviranno alla sensibilizzazione e informazione per quanto riguarda il programma di assistenza ampliata e sulle attività di sostegno disponibili.

2.2.   Progetto 2: Programmi di assistenza ampliata all’attuazione nazionale

2.2.1.   Finalità del progetto

Promuovere l’adesione universale alla BTWC e migliorare le capacità nazionali di rispettare gli obblighi nel quadro della BTWC, incluse le presentazioni delle CBM, attraverso misure legislative, amministrative ed esecutive, attività di sensibilizzazione, codici di condotta, norme sulla biosicurezza e la bioprotezione, e la definizione di modalità di coordinamento nazionale tramite programmi di assistenza ampliata.

2.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Aumento del numero degli Stati parti della BTWC;

b)

Attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest’ultima;

c)

Adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dalla settima conferenza di revisione;

d)

Attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza;

e)

Creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM al fine di aumentare il numero di Stati parti partecipanti allo scambio di CBM;

f)

Migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza e il settore privato, al fine di promuovere un’attuazione efficace;

g)

Promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme sulla biosicurezza e la bioprotezione.

2.2.3.   Descrizione del progetto

La settima conferenza di revisione ha ribadito che l’attuazione e l’applicazione delle necessarie misure nazionali rafforzerà l’efficacia della BTWC. Tale conferenza ha invitato gli Stati parti ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro tipo atte a rafforzare l’attuazione interna della BTWC e a garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine. Detta conferenza ha sottolineato l’importanza dello scambio di informazioni tra gli Stati parti attraverso le CBM e ha riconosciuto l’esigenza di aumentare il numero di Stati parti che partecipano alle CBM. Detta conferenza ha convenuto sulla necessità di un ulteriore sforzo coordinato degli Stati parti attraverso attività bilaterali, regionali e multilaterali al fine di promuovere l’universalizzazione della BTWC.

Sulla base delle esperienze acquisite tramite l’azione comune 2008/858/PESC saranno forniti programmi di assistenza ampliata all’attuazione nazionale ad un massimo di otto paesi individuati come idonei attraverso i seminari regionali del progetto 1.

Ogni programma avrà una durata approssimativa di 12 mesi, comporterà la partecipazione delle delegazioni dell’UE nei paesi beneficiari e degli uffici regionali per il disarmo delle Nazioni Unite se del caso, e comprenderà:

un seminario nazionale iniziale, per riunire tutte le pertinenti agenzie e i soggetti interessati nazionali, introdurre i vari concetti della BTWC, individuare partner locali motivati e affidabili e condurre una valutazione iniziale delle esigenze e priorità,

lo sviluppo di un piano di assistenza strutturato (piano d’azione), specifico per il paese beneficiario, che comporti visite e/o seminari di vari fornitori di assistenza per la durata del programma, nonché la formazione fornita negli Stati membri dell’UE o altrove,

l’esecuzione del piano di azione, con fornitori come l’Interpol, l’OMS, il VERTIC, gli Stati membri dell’UE, l’ISU della BTWC e le istituzioni accademiche che svolgono le rispettive attività di assistenza (vale a dire l’elaborazione della legislazione, la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, la preparazione delle CBM, la formazione di polizia, la sensibilizzazione degli scienziati, la pianificazione della risposta alle emergenze, ecc.),

un seminario conclusivo al termine delle attività, in cui saranno tirate le somme, le agenzie informeranno in merito alle loro attività e ai loro progressi e sarà valutata l’esigenza di approfondire o proseguire l’assistenza,

a sostegno dell’universalizzazione della BTWC, programmi di assistenza nazionale ampliata potrebbero, se del caso, essere forniti a Stati che non sono parti, nel qual caso l’adesione alla BTWC sarebbe parte del piano di azione convenuto con il paese destinatario,

a garanzia di un’assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario dell’UE per gli esperti UE che assistono i paesi destinatari nel quadro del progetto 2 con l’obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza.

2.3.   Progetto 3: Strumenti e attività necessari all’attuazione

2.3.1.   Finalità del progetto

Fornire vari strumenti ed attività che renderanno possibile e sosterranno l’attuazione nazionale efficace della BTWC, inclusa la presentazione delle CBM.

2.3.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Opuscolo guida all’attuazione a livello nazionale

b)

Opuscolo guida della CBM riveduta

c)

Sistema per la presentazione elettronica delle CBM

d)

Più intensa partecipazione dei paesi in via di sviluppo al programma intersessionale della BTWC

e)

Maggiore capacità del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche.

2.3.3.   Descrizione del progetto

La settima conferenza di revisione ha deciso che il rafforzamento dell’attuazione a livello nazionale sarà un punto permanente all’ordine del giorno durante il programma intersessionale 2012-2015. I temi da trattare includono le misure specifiche per la piena e globale attuazione della BTWC, specialmente gli articoli III e IV, i modi e i mezzi per migliorare l’attuazione a livello nazionale e la condivisione delle migliori prassi e delle esperienze.

La settima conferenza di revisione ha deciso la revisione dei moduli di resoconto per le presentazioni delle CBM. Inoltre è stato deciso che l’ISU in cooperazione con gli Stati parti esaminerà e svilupperà opzioni per la presentazione per via elettronica delle CBM.

La settima conferenza di revisione ha inoltre discusso e deciso misure specifiche per sostenere e aumentare la partecipazione degli Stati parti in via di sviluppo alle riunioni del programma intersessionale.

La settima conferenza di revisione ha riferito al meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche. Sarebbe molto utile promuovere detto meccanismo, anche attraverso corsi di formazione specializzati per esperti.

Sulla base delle esperienze acquisite tramite l’azione comune 2008/858/PESC e quale continuazione delle attività completate e/o avviate, saranno realizzate le azioni seguenti:

a)

preparazione di documentazione completa (opuscolo guida) che fornisca una rassegna degli obblighi degli Stati parti della BTWC e copra le misure nazionali per la piena e globale attuazione della BTWC. L’opuscolo sarà concepito come un insieme di misure di attuazione e fornirà esempi delle migliori prassi, pur riconoscendo le differenze nelle procedure nazionali. Gli esperti degli Stati membri dell’UE, degli Stati parti della BTWC, delle pertinenti organizzazioni internazionali, nonché del settore non governativo interessato dall’attuazione della BTWC saranno consultati nel processo di preparazione. L’opuscolo sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Il coordinamento generale della preparazione dell’opuscolo sarà assicurato dall’UNODA;

b)

revisione e ulteriore sviluppo dell’opuscolo guida della CBM, preparato nel quadro dell’azione comune 2008/858/PESC, conformemente alla decisione adottata dalla settima conferenza di revisione;

c)

sviluppo e manutenzione di uno strumento elettronico per la presentazione, l’elaborazione e la diffusione delle CBM (base elettronica per CBM);

d)

ulteriore sviluppo del sito web dell’ISU e degli strumenti informatici e di comunicazione connessi;

e)

sostegno finanziario per la partecipazione di esperti provenienti da un massimo di dieci paesi in via di sviluppo nel programma intersessionale della BTWC;

f)

organizzazione di un esercizio internazionale sul meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi biologiche, con il sostegno finanziario per la partecipazione degli esperti.

3.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO

L’attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l’obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell’AR e dell’UNODA.

Le richieste di assistenza e cooperazione presentate da Stati parti, che non sono Stati membri dell’UE, in virtù della presente decisione saranno indirizzate all’UNODA. L’UNODA esaminerà e valuterà tali richieste, se del caso, e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani di azione e la relativa attuazione. Su proposta dell’AR e tenendo conto dei risultati delle discussioni nel comitato direttivo, l’AR adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio.

Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall’UE da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d’azione che indichino tra l’altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), l’ambito di applicazione e la durata del progetto, le principali parti interessate. L’UNODA e gli Stati membri dell’UE saranno associati, se del caso, all’elaborazione di tali piani d’azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d’azione.

4.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L’UNODA presenterà all’AR relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d’azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi, una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up.

Gli Stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell’attuazione dei progetti, incluso tramite mezzi elettronici.

5.   PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL’UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell’UE è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L’UNODA sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti. Le loro spese di missione in relazione all’attuazione dei progetti saranno coperte dalla presente decisione.

Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni.

6.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 24 mesi.

7.   BENEFICIARI

I beneficiari delle attività connesse con l’universalizzazione sono Stati che non sono parti della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari).

I beneficiari delle attività di attuazione nazionale sono Stati parti e Stati che non sono parti della BTWC, nonché i rappresentanti delle associazioni nazionali e regionali per la biosicurezza, il settore privato, gli ambienti accademici e le ONG.

I beneficiari delle attività connesse alle CBM sono Stati parti della BTWC.

8.   RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE

Per promuovere l’appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all’UE, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, sarà finanziata dalla presente decisione. La partecipazione dell’UNODA ai workshop e alle riunioni della BTWC sarà finanziata. La partecipazione della presidenza delle riunioni degli Stati parti della BTWC può essere finanziata caso per caso.

9.   ENTITÀ INCARICATA DELL’ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l’UNODA, sarà necessario personale supplementare.


(1)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65.


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