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Document 32012D0268

    2012/268/UE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2011 , relativa all’aiuto di Stato N. SA.14554 (C 7/04) concesso dalla Germania in favore di Gesellschaft für Weinabsatz (società di commercio nel settore vinicolo) [notificata con il numero C(2011) 4426]

    GU L 139 del 26.5.2012, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/268/oj

    26.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/1


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2011

    relativa all’aiuto di Stato N. SA.14554 (C 7/04) concesso dalla Germania in favore di Gesellschaft für Weinabsatz (società di commercio nel settore vinicolo)

    [notificata con il numero C(2011) 4426]

    (La versione in lingua tedesca è la sola facente fede)

    (2012/268/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (2),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Facendo seguito a un reclamo pervenuto in data 10 maggio 2001, il 9 novembre 2001 la Commissione ha inviato un’indagine scritta alla Repubblica federale di Germania. La misura è stata notificata con lettera del 5 marzo 2002, pervenuta l’8 marzo 2002, in risposta a una richiesta scritta della Commissione. Poiché all’epoca la misura era già stata attuata, è elencata tra gli aiuti non notificati (aiuto n. NN 159/02).

    (2)

    La Germania ha inviato ulteriori informazioni con lettera datata 20 novembre 2002, pervenuta il 25 novembre 2002, con lettera datata 28 aprile 2003, pervenuta il 2 maggio 2003, con lettera datata 27 maggio 2003, pervenuta il 28 maggio 2003, e con fax datato 2 ottobre 2003.

    (3)

    Con lettera datata 19 febbraio 2004, SG-Greffe(2004) D/200645, la Commissione ha informato la Germania in merito alla sua decisione di avviare un procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei confronti dell’aiuto.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto.

    (5)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate (4).

    (6)

    La Germania ha presentato le sue osservazioni alla Commissione con lettera del 18 marzo 2004, registrata come pervenuta il 23 marzo 2004. Ulteriori osservazioni sono state presentate con lettera del 10 gennaio 2006, registrata il 10 gennaio 2006, e con lettera del 13 luglio 2007, registrata il 16 luglio 2007.

    (7)

    Con lettera datata 21 ottobre 2008, SG-Greffe(2008) D/206430, la Commissione ha informato la Germania di aver deciso di prorogare il procedimento avviato a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti dell’aiuto.

    (8)

    La decisione della Commissione di prorogare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto.

    (9)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

    (10)

    La Germania ha presentato (dopo una richiesta di proroga del 17 novembre 2008, accettata dalla Commissione il 21 novembre 2008) osservazioni alla Commissione con lettera del 23 dicembre 2008, registrata il 5 gennaio 2009.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

    II.1.   Titolo della misura

    (11)

    Kredit an die Gesellschaft für Weinabsatz mit nachfolgendem Forderungsverzicht [prestito alla Gesellschaft für Weinabsatz (società di commercio nel settore vinicolo) e successiva rinuncia ai crediti].

    II.2.   Base giuridica

    (12)

    La misura è stata attuata sulla base di un accordo contrattuale tra Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete (fondo per la ricostruzione dell’area vitivinicola della Renania-Palatinato, WAK) e Gesellschaft für Weinabsatz Pfalz GmbH (società di commercio nel settore vinicolo del Palatinato, GfW).

    II.3.   Obiettivo

    (13)

    L’obiettivo era quello di concedere un prestito alla GfW per l’acquisto di mosto da viticoltori e commercianti di vini. A titolo di garanzia reale sono stati concordati beni garantiti, soggetti a vari gradi di riserva di proprietà (Eigentumsvorbehalt) da parte dei viticoltori e commercianti di vini (Weinbaugetriebe und Kommissionäre), sotto forma di riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata. La rinuncia ai crediti ha avuto luogo quando la GfW si è trovata in difficoltà economiche a causa del crollo dei prezzi di mercato.

    II.4.   Organismo pubblico

    (14)

    La WAK è una società di diritto pubblico dello Stato federale della Renania-Palatinato, registrata a Magonza. Opera nel settore vitivinicolo in maniera analoga a una banca. La sua normale attività consiste nel concedere prestiti per la ricomposizione fondiaria (Flurbereinigung). La WAK è finanziata da contributi, commissioni, prestiti e sovvenzioni [articolo 8, paragrafo 1, della Weinbergsaufbaugesetz (legge per lo sviluppo del settore vitivinicolo)].

    II.5.   Beneficiari

    (15)

    Il soggetto beneficiario della misura era la GfW, che ha ricevuto un prestito dalla WAK a condizioni non conformi alle condizioni di mercato.

    (16)

    La GfW era una controllata di totale proprietà della Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (associazione degli agricoltori e viticoltori della Renania-Palatinato del sud). È stata fondata nel 1984 allo scopo di commercializzare vini e la sua attività consisteva nella produzione e commercializzazione di vino spumante, succo d’uva, gelatina d’uva, liquore d’uva e brandy. La GfW offriva anche servizi ai viticoltori in relazione alle misure di distillazione (Destillationsmaßnahmen) che comprendevano le misure coperte dall’organizzazione comune del mercato (6) e la distillazione finanziata dallo Stato effettuata di norma sulla base di decisioni del Consiglio (7). A tale proposito, la GfW forniva consulenza a piccoli produttori di vino e organizzava il trasporto di vino alle distillerie.

    (17)

    Altri possibili beneficiari erano i viticoltori e i commercianti di vini dai quali la GfW ha potuto acquistare mosto grazie al prestito e che non hanno rinunciato ai loro crediti nei confronti della GfW quando la WAK ha deciso di farlo nel momento in cui la GfW si è trovata in difficoltà finanziarie.

    II.6.   Contesto dell’aiuto

    (18)

    Nel 1999, utilizzando un prestito di 15 302 696,25 EUR della WAK e risorse proprie, la GfW ha acquistato 44 milioni di litri di mosto. Il 60 % del mosto acquistato aveva un minimo di 60 gradi Oechsle e in media 81 gradi Oechsle. Il 40 % del mosto era per normale vino da tavola con un minimo di 44 gradi Oechsle, acquistato per trarre vantaggio dalle condizioni favorevoli della distillazione preventiva. Per tutto il mosto acquistato è stato pagato un prezzo medio di 0,38 EUR al litro. Non è stato acquistato vino finito. L’acquisto è stato effettuato con riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata (einfache, erweiterte, verlängerte Eigentumsvorbehalte) di viticoltori e commercianti di vini. Nel contempo i beni garantiti sono stati concordati come garanzia reale per la WAK.

    (19)

    Secondo le informazioni presentate dalla Germania, la GfW intendeva trarre vantaggio dalle opportunità di distillazione a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 per il 40 % del mosto e procedere alla trasformazione del restante 60 % in vino grezzo per la produzione di spumante, per venderlo a produttori di spumante. Inoltre, la GfW prevedeva di trattenere il 20 % del vino grezzo da nove mesi a un anno per sfruttare le sovvenzioni UE per il magazzinaggio del vino a norma del regolamento (CEE) n. 822/87, prima della vendita sul mercato per la produzione di vino spumante.

    (20)

    L’11 novembre 1999, viticoltori e commercianti di vini hanno ricevuto un acconto pari all’80 % del prezzo d’acquisto, in media un acconto di 0,31 EUR al litro.

    (21)

    Nel 1999, la GfW ha inviato alla distillazione preventiva il 40 % delle scorte. In considerazione del calo dei prezzi sul mercato del vino grezzo alla fine del 1999, la GfW ha deciso di non vendere vino grezzo quell’anno, ma di aspettare la ripresa del mercato nel 2000.

    (22)

    Nel 2000, in seguito alla vendemmia relativamente abbondante e al calo delle vendite di vino spumante, il mercato del vino bianco ha subito un ulteriore declino (in alcuni casi i prezzi medi sono scesi di ben 0,20 EUR). Quindi si è dovuto procedere alla distillazione di gran parte del vino conservato nelle botti in magazzino.

    (23)

    A seguito di una modifica dell’organizzazione comune del mercato adottata nel 1999 ed entrata in vigore il 1o agosto 2000, la distillazione preventiva a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 è stata sostituita dalla distillazione per il mercato dell’alcole per usi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le condizioni erano decisamente meno favorevoli e si poteva ottenere solo circa la metà del prezzo precedente di 0,50-0,55 EUR al litro per la distillazione preventiva.

    (24)

    In seguito al crollo dei prezzi nel 2000, per la GfW si è rivelato impossibile realizzare gli utili attesi, sia sul mercato del vino sia nella distillazione per il mercato dell’alcole per usi alimentari. Di conseguenza, il valore contabile delle scorte della GfW si è ridotto in misura significativa e le sue passività superavano le attività.

    (25)

    Alla luce dei problemi commerciali sopra descritti, si è provveduto a preparare un bilancio provvisorio per l’esercizio fino al 31 ottobre 2000 e a sottoporlo all’esame di un revisore. Al 31 ottobre 2000 le passività della GfW (15 670 155 EUR) superavano le attività correnti (9 886 856 EUR) di 5 783 299 EUR e la GfW era gravata dai debiti indicati nella tabella che segue. Secondo una relazione preparata da Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk & Co. GmbH, la GfW rischiava l’insolvenza a causa dell’eccessivo indebitamento (Überschuldung) se non si fossero presi provvedimenti per evitarlo.

    (26)

    Tabella 1

    (in EUR)

    Debiti nei confronti di

    Importo

    WAK

    10 150 959

    Istituti finanziari

    726 892

    Fornitori

    218 460

    Viticoltori e commercianti di vini

    4 355 581

    Altri

    218 263

    Totale

    15 670 155

    (27)

    A norma del §19 della legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung), quando le passività di una società superano le sue attività si apre una procedura d’insolvenza. Per questo motivo, il comitato esecutivo della GfW era tenuto, a norma del § 64 GmbHG a.F. i. V. m. § 19 InsO, entro tre settimane dall’insorgere della situazione di eccessivo indebitamento (Überschuldung) a chiedere l’apertura della procedura di insolvenza.

    (28)

    In conseguenza dell’imminente insolvenza, la GfW ha chiesto ad alcuni creditori (WAK, viticoltori e circa 130 commercianti di vini coinvolti nella compravendita di cui al considerando 18) di rinunciare a parte dei loro crediti per consentire alla società di continuare a operare. Nel caso dei viticoltori e dei commercianti di vini, la rinuncia si riferiva al 90 % dei crediti in essere, per cui avrebbero ricevuto solo un ulteriore 2 % del prezzo d’acquisto concordato. Il restante disavanzo doveva essere eliminato mediante la necessaria rinuncia da parte della WAK allo status di creditore privilegiato e ai propri crediti.

    (29)

    In quanto creditore principale (cfr. tabella 1) con una posizione di garanzia più debole, la WAK aveva un interesse considerevole a evitare l’imminente insolvenza. Ha quindi cercato di convincere i viticoltori e i commercianti di vini a rinunciare a parte dei loro crediti. Inoltre, ha firmato un accordo scritto con la GfW, datato 4 dicembre 2000, dove conviene di rinunciare allo status di creditore privilegiato in relazione a parte dei suoi crediti in essere — corrispondente al disavanzo della GfW — a favore degli altri creditori. L’importo definitivo dei crediti subordinati doveva essere specificato una volta ricevute le dichiarazioni di rinuncia ai crediti di viticoltori e commercianti, al fine di ridurlo al minimo. Inoltre, in base all’accordo, la WAK avrebbe rinunciato all’importo dei crediti subordinati qualora si fosse dimostrato necessario in una fase successiva, per evitare una procedura di insolvenza.

    (30)

    1 700 dei 2 700 viticoltori e commercianti di vini si sono dichiarati disponibili a rinunciare al 90 % dei crediti residui, corrispondenti a circa il 60 % dei crediti in essere del gruppo nel suo complesso. Tuttavia, i restanti viticoltori e commercianti hanno espressamente rifiutato l’offerta o non hanno risposto alla richiesta. Evidentemente, in alcuni casi hanno deciso di non rinunciare ai propri crediti in considerazione della loro forte posizione di garanzia — alcuni avevano prolungato la riserva di proprietà e avevano già ricevuto un acconto dell’80 % del prezzo concordato, per cui il loro utile in caso di procedura di insolvenza sarebbe stato superiore al 2 % del prezzo d’acquisto concordato proposto nell’offerta.

    (31)

    Inoltre, alcuni viticoltori e commercianti di vini avevano presentato denuncia contro la GfW presso il tribunale, che ha proposto degli accordi di transazione, ai sensi dei quali la GfW era tenuta a pagare il 70 % dei crediti residui a fronte della rinuncia al restante 30 %. Il tribunale ha anche stabilito che l’80 % delle spese legali fossero a carico della GfW. Accordi analoghi sono stati proposti da altri tribunali e alla luce di questi sviluppi la GfW non poteva più attendersi che gli altri viticoltori e commercianti di vini convenissero di rinunciare al 90 % dei crediti residui. Inoltre, numerosi viticoltori e commercianti a quel punto dichiaravano di pretendere il rimborso del 100 % del restante 20 %.

    (32)

    Il § 305a della legge tedesca sull’insolvenza stabilisce che un accordo stragiudiziale (außergerichtliche Einigung) inteso a evitare il regolamento di debiti viene meno quando un singolo creditore decide di procedere al recupero del credito dopo l’avvio dei negoziati per l’accordo stragiudiziale.

    (33)

    Di conseguenza, contrariamente alla sua intenzione originaria, la GfW non ha più potuto chiedere a viticoltori e commercianti di vini di rinunciare ai propri crediti. Invece la GfW ha stipulato un accordo con la WAK in data 21 febbraio 2001, nel quale la WAK ha convenuto di coprire integralmente il disavanzo della GfW per l’anno 2000 rinunciando a parte dei suoi crediti per un importo di 5 005 441,60 EUR. Inoltre, non si sarebbero applicati interessi sul credito residuo per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2001. L’accordo stabiliva inoltre che i crediti residui di viticoltori e commercianti di vini sarebbero stati saldati integralmente. In questo modo, la sicurezza dei crediti non subordinati della WAK era garantita, si poneva rimedio alla situazione di disavanzo, si evitava per il momento la procedura di insolvenza e la GfW poteva continuare a operare.

    (34)

    Nel periodo dal 1o novembre 2000 al 31 dicembre 2000 la GfW ha rimborsato alla WAK parte del prestito per un valore di 1 440 446,92 EUR. Durante il periodo 2001-2005 la GfW ha continuato a operare e a effettuare regolari rimborsi alla WAK per un totale di 3 728 969,40 EUR. Inoltre, nel corso del 2001, la GfW ha pagato interessi alla WAK per un totale di 149 757,16 EUR.

    (35)

    A causa di un calo del fatturato nei normali settori di attività della GfW e della capitalizzazione insufficiente, al 31 dicembre 2004 la GfW ha deciso di cessare l’attività e di entrare in liquidazione. Tutte le giacenze delle restanti aree di attività sono state vendute e i relativi proventi sono stati utilizzati per rimborsare la WAK. Si è convenuto con l’acquirente (un privato) che il valore di tutte le rimanenze secondo la lista di magazzino al 31 dicembre 2004, al prezzo d’acquisto originale di 79 579,79 EUR, sarebbe stato trasferito alla WAK alla fine del 2005.

    (36)

    Alla fine la GfW è stata sciolta in data 1o giugno 2005 e cancellata dal registro commerciale nel corso del 2006. Non esistono successori legali, né una persona giuridica dalla quale sia possibile recuperare l’aiuto.

    (37)

    Al 31 dicembre 2005 era stata rimborsata una parte del prestito per un importo di 9 897 154,65 EUR e versati interessi per un importo di 793 994,99 EUR. Dopo la liquidazione delle restanti attività della GfW (87 079,79 EUR), i crediti residui della WAK, pari a circa 313 000 EUR, sono stati dichiarati irrecuperabili e annullati. La parte del prestito che non è mai stata rimborsata corrisponde in totale a 5 318 441,60 EUR (la rinuncia iniziale ai crediti pari a 5 005 441,60 EUR più i crediti in essere dopo la liquidazione, pari a 313 000 EUR).

    II.7.   Natura e intensità dell’aiuto

    (38)

    La WAK ha concesso il prestito di 15 302 696,25 EUR alla GfW in diverse rate nel 1999 per una durata di 12-18 mesi:

    (in EUR)

    11.11.1999

    5 936 061,62

    25.11.1999

    6 868 777,04

    1.12.1999

    585 429,72

    13.12.1999

    112 110,66

    17.12.1999

    1 800 317,21

    Totale

    15 302 696,25

    (39)

    Sono stati applicati i seguenti tassi di interesse:

    Quarto trimestre 1999

    3,28 %

    Primo trimestre 2000

    3,51 %

    Secondo trimestre 2000

    4,15 %

    Terzo trimestre 2000

    4,80 %

    Quarto trimestre 2000

    5,15 %

    2001

    4,55 %-5,25 %

    (40)

    L’11 novembre 1999 i fornitori hanno ricevuto un acconto pari all’80 % del prezzo concordato. Inoltre, in conseguenza del prolungamento della riserva di proprietà accordato ad alcuni fornitori, che non si concludeva al momento della lavorazione e miscelazione, parte delle scorte sono state utilizzate a titolo di garanzia del credito residuo di questi fornitori, pari al 20 %. Inoltre, sono state utilizzate a titolo di garanzia reale per la WAK. Tuttavia, a causa della riserva di proprietà la WAK godeva di un credito secondario su parte delle scorte fino al saldo dei crediti soggetti a riserva di proprietà prolungata. La quota maggiore del rischio di fluttuazioni nei prezzi di conseguenza era a carico della GfW e dei suoi creditori, dei quali la WAK era il principale.

    (41)

    Sul prestito concesso dalla WAK alla GfW è stato pagato solo un importo limitato di interessi: dall’11 novembre 1999 al 31 dicembre 1999 (a un tasso del 3,28 %), dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 (3,51 %-5,15 %) e dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (4,55 %-5,25 %). Non sono stati richiesti ulteriori interessi dopo il 31 dicembre 2001.

    (42)

    Considerando il rischio assunto nel prestare il denaro alla GfW, la WAK avrebbe dovuto calcolare un premio di rischio consistente in aggiunta al normale tasso di interesse. L’assenza di un premio di rischio in aggiunta al tasso di interesse configura un elemento di aiuto al momento della concessione del credito, che si può calcolare come la differenza tra il tasso di interesse applicato e il tasso di interesse di mercato maggiorato del premio di rischio che avrebbe dovuto essere applicato.

    (43)

    Secondo la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8), successivamente modificata dalla comunicazione della Commissione riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione (9), applicabile per il periodo in questione, il tasso di riferimento di base per la Germania andava da 5,23 % a 6,33 %. Secondo la comunicazione, il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche ecc.). In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore, nell’ipotesi in cui nessuna banca privata avrebbe accettato di concedere il prestito.

    (44)

    Secondo la Germania, i tassi di interesse applicati dalle banche tedesche nello stesso periodo per crediti analoghi variavano tra 5,25 % e 6,50 % (VR-Bank Südliche Winstrasse e.G.) e tra 5,40 % e 6 % (Die Kreissparkasse Bad Dürkheim).

    II.8.   Durata della misura

    (45)

    Misura una tantum.

    II.9.   Motivi per avviare il procedimento di indagine formale

    (46)

    La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, perché sospettava che la rinuncia allo status di creditore privilegiato e la rinuncia ai crediti potessero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

    (47)

    In particolare, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione ha esaminato la rinuncia allo status di creditore privilegiato e la rinuncia ai crediti basandosi sul «test del creditore privato».

    (48)

    Il «test del creditore privato» valuta se, alle medesime condizioni di mercato, un creditore privato avrebbe o ha agito come il creditore pubblico. Per quanto concerne il caso in esame, i creditori privati vantavano crediti nei confronti della GfW per un totale di 5,5 milioni di EUR al 31 ottobre 2000, ma nessuno di loro vi ha rinunciato. La relazione di un revisore indipendente sembra indicare che per la WAK fosse economicamente sensato rinunciare allo status di creditore privilegiato e a una parte dei propri crediti, ma non spiega perché nessuno degli altri creditori fosse disposto a rinunciare ai propri crediti.

    (49)

    Nell’aprire il procedimento di indagine formale, la Commissione ha concluso che all’epoca dell’apertura del procedimento non si poteva escludere che la rinuncia della WAK allo status di creditore privilegiato e ai crediti (il prestito alla GfW e i futuri interessi sullo stesso) non fossero conformi al test del creditore privato, in quanto sembravano superiori al necessario e favorivano in misura eccessiva non solo la GfW ma anche gli altri creditori (in primo luogo viticoltori e commercianti di vini) i cui crediti sono stati rimborsati integralmente.

    (50)

    L’apertura del procedimento di indagine formale in seguito è stata ampliata anche a comprendere la concessione del prestito. Nello specifico, si sono espressi dubbi in merito al fatto che il prestito fosse stato concesso a condizioni di mercato (non è stato applicato alcun premio di rischio) e con garanzie sufficienti.

    (51)

    Nell’estensione del procedimento di indagine formale si sono sollevati nuovamente dei dubbi in merito a un possibile aiuto a viticoltori e commercianti di vini. Le informazioni disponibili al momento sembravano indicare che il prezzo pagato per il mosto fosse superiore al relativo prezzo di mercato, che l’intento dell’operazione non fosse quello di ottenere il massimo profitto, bensì di sostenere il mercato del vino e del mosto, e che la posizione di garanzia attribuita a viticoltori e commercianti di vini ai sensi del contratto di vendita fosse più vantaggiosa che in circostanze normali.

    (52)

    Il dubbio in merito al prezzo è sottolineato da documenti forniti dalla Germania dopo l’apertura del procedimento, che mostrano una fluttuazione nel prezzo al litro del vino da tavola (esclusa IVA) nel 1999 nella regione Assia Renania-Palatinato da un minimo di 0,26 EUR (ottobre/novembre) a 0,30 EUR (da giugno a settembre), 0,35 EUR (aprile), e fino a un massimo di 1,10 EUR (febbraio, giugno, novembre/dicembre). Il prezzo minimo di mercato che si poteva ottenere per il vino da tavola al momento della concessione del prestito era pertanto 0,26 EUR al litro.

    (53)

    Di conseguenza, il prezzo medio di acquisto di 0,38 EUR al litro è apparso ben al di sopra del prezzo minimo di mercato di circa 0,26 EUR al litro.

    III.   DENUNCE E INFORMAZIONI DI TERZI

    (54)

    La Commissione ha ricevuto informazioni che indicano che la rinuncia ai crediti di cui sopra è stata finanziata con fondi WAK. In quanto autorità pubblica finanziatrice della WAK, pare che lo Stato federale della Renania-Palatinato abbia valutato la possibilità di un’iniezione di capitale in considerazione della base di capitale ridotta della WAK, ma che alla fine abbia deciso in senso contrario.

    (55)

    La Commissione ha ricevuto una denuncia concernente il presunto aiuto di Stato implicito nella rinuncia ai crediti della WAK. Il denunciante affermava che, poiché la GfW opera nella vendita di distillati di vino, in conseguenza della rinuncia ai crediti nei suoi confronti i concorrenti avrebbero avuto seri problemi a vendere i loro prodotti. Il denunciante ha presentato numerosi articoli di quotidiani contenenti informazioni concernenti la rinuncia ai crediti da parte della WAK a vantaggio della GfW.

    (56)

    Lo stesso denunciante ha anche trasmesso una lettera ricevuta dall’ufficio della procura di Kaiserslautern (ufficio centrale per i reati economici) in risposta a una sua precedente lettera. La lettera della procura di Kaiserslautern riepiloga le informazioni ricevute dal denunciante sotto forma di articoli di quotidiano e dichiarazioni e informa il denunciante che sulla base delle informazioni ricevute non esistono motivi fondati per aprire un procedimento di indagine penale (strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten).

    IV.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

    (57)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale.

    (58)

    Le ripetute lettere del denunciante dopo l’apertura iniziale del procedimento non hanno aggiunto nuovi fatti o argomenti.

    V.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    V.1.   Elemento di aiuto al momento della concessione del prestito

    (59)

    La Germania ha fornito informazioni esaurienti sulle condizioni del prestito concesso dalla WAK alla GfW, incluse nella descrizione della misura nella sezione II.

    (60)

    Nelle sue osservazioni, la Germania conviene che gli interessi applicati dalla WAK per il prestito alla GfW erano inferiori al tasso di mercato. La Germania riconosce che la differenza tra il tasso di mercato e il tasso di interesse applicato costituisce un aiuto alla GfW ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    (61)

    La Germania inoltre fornisce prova del fatto che la GfW è entrata in liquidazione ed è stata sciolta in data 1o giugno 2005. Tutte le giacenze delle restanti aree di attività sono state vendute e i relativi proventi sono stati utilizzati per rimborsare la WAK. Si è convenuto con l’acquirente (un privato) che il valore di tutte le rimanenze secondo la lista di magazzino al 31 dicembre 2004, al prezzo d’acquisto originale di 79 579,79 EUR, sarebbe stato trasferito alla WAK alla fine del 2005. La GfW è stata cancellata dal registro commerciale nel corso del 2006 e non esistono successori legali, né una persona giuridica dalla quale sia possibile recuperare l’aiuto. Di conseguenza, a norma della giurisprudenza costante (10) secondo la Germania il recupero non è possibile.

    (62)

    La Germania assicura che la concessione da parte della GfW della riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata a viticoltori e commercianti di vini in relazione alla vendita di mosto era conforme alla comune prassi commerciale. La Germania assicura inoltre che anche l’accettazione dei beni garantiti a titolo di garanzia reale nonostante la riserva di proprietà, come ha fatto la WAK in relazione al prestito concesso alla GfW, è in linea con la comune prassi commerciale.

    (63)

    La Germania afferma altresì che l’acquisto di mosto nell’autunno 1999 da parte della GfW è stato effettuato al prezzo di mercato perché il 60 % del prodotto acquistato era mosto di qualità (minimo 60 gradi Oechsle) e non per comune vino da tavola come si presume nell’apertura del procedimento. Secondo la Germania i requisiti di qualità per la produzione di vino spumante sono più elevati rispetto ai requisiti per il vino da tavola (minimo 60 e 44 gradi Oechsle rispettivamente). Il restante 40 % del mosto era per comune vino da tavola ed è stato acquistato per sfruttare le condizioni favorevoli della distillazione preventiva.

    (64)

    Nelle sue osservazioni, la Germania sottolinea che il piano di commercializzazione della GfW per il 60 % delle scorte prevedeva l’acquisto di mosto di alta qualità in grandi quantitativi e la successiva lavorazione in lotti omogenei di vino grezzo per vino spumante (Sektgrundwein), conformemente ai requisiti di omogeneità e qualità delle aziende vinicole. Il vino grezzo per la produzione di spumante richiede un basso livello di SO2 e livelli elevati di acidi della frutta. La GfW avrebbe potuto ottenere questo risultato solo acquistando il mosto nel periodo della vendita autunnale e procedendo autonomamente alla sua trasformazione in vino grezzo.

    (65)

    Secondo le informazioni fornite dalla Germania, sul mercato del vino grezzo per lo spumante il prezzo base pagato per un litro di mosto di 60 gradi Oechsle era 0,312 EUR, maggiorato di 0,005 EUR al litro per ogni grado Oechsle aggiuntivo (fino a un massimo di 80 gradi Oechsle). Per il mosto di alta qualità, ossia il 60 % del mosto acquistato, viticoltori e commercianti di vini venivano pagati in base a questo principio.

    (66)

    Alla luce di quanto precede, la Germania richiama l’attenzione sul mercato rilevante. A suo parere, per il summenzionato 60 % delle scorte non si può prendere come riferimento il prezzo di mercato per il comune vino da tavola, perché in questo caso il mercato rilevante per la GfW non è quello del normale vino da tavola, bensì il mercato del vino grezzo di qualità superiore da utilizzare per la produzione di spumante. Inoltre, la Germania fa riferimento alla teoria della sostituzione della domanda, per cui due prodotti non s’intendono commercializzati nello stesso mercato se uno non può essere sostituito dall’altro anche in caso di variazioni del prezzo. Nel caso in esame, i requisiti specifici del mosto per vino grezzo per la produzione di spumante rendono impossibile la sua sostituzione con mosto per normale vino da tavola o con vino da tavola, anche se il prezzo di quest’ultimo calasse in misura significativa. Di conseguenza, il calo del prezzo del vino da tavola non influenza il prezzo del mosto per la produzione di spumante perché non sono prodotti intercambiabili.

    (67)

    Secondo le statistiche sulle importazioni dell’associazione dei viticoltori tedeschi (Deutsche Weinbauverband) per gli esercizi 1998-2001, il vino bianco importato di alta qualità, adatto alla produzione di spumante, aveva un prezzo di mercato di 0,38 EUR al litro, notevolmente superiore al prezzo di 0,26 EUR al litro quotato per il vino da tavola. Nelle sue osservazioni, la Germania conclude che esistono due mercati separati, uno per il comune vino da tavola e per il relativo mosto e un altro per il vino grezzo e il mosto di alta qualità da utilizzare per la produzione di spumante.

    (68)

    Secondo la Germania si dovrebbe pertanto concludere che il mercato rilevante per il vino non inviato alla distillazione è il mercato del vino grezzo di alta qualità per la produzione di spumante, con prezzi molto più elevati (0,38 EUR al litro) rispetto al prezzo di mercato del comune vino da tavola (0,26 EUR al litro). La Germania quindi argomenta che il prezzo pagato dalla GfW per il mosto era conforme al prezzo del mercato rilevante e comprendeva un normale margine di profitto.

    (69)

    Inoltre, la GfW intendeva partecipare ai programmi dell’UE per il magazzinaggio e la distillazione (in precedenza la GfW aveva già offerto simili servizi ai viticoltori). Il programma per il magazzinaggio prevedeva il pagamento di 0,06 EUR al litro per il 20 % delle scorte che in seguito sarebbero state vendute come vino grezzo per la produzione di spumante. Il programma per la distillazione prevedeva il pagamento di 0,50-0,55 EUR al litro per il 40 % delle scorte consegnate alla distillazione.

    (70)

    Secondo il parere della Germania era possibile ricavare un utile da queste attività quando la WAK ha concesso il prestito alla GfW. Da un lato, la GfW intendeva utilizzare il 40 % del mosto acquistato per la distillazione preventiva nel dicembre 1999 a un prezzo di distillazione notevolmente superiore al prezzo di acquisto (0,50-0,55 EUR al litro). Dall’altro si prevedeva che i produttori di vino spumante avrebbero pagato prezzi relativamente buoni (tra 0,36 e 0,41 EUR al litro) per grandi quantitativi di vino grezzo di qualità uniforme e garantita. La Germania sostiene che la GfW avrebbe potuto ottenere un fatturato medio di 0,44-0,46 EUR al litro, molto superiore alla media di 0,38 EUR al litro pagata ai viticoltori e ai commercianti di vini.

    (71)

    La pianificazione si basava sulle seguenti ipotesi di prezzi di riferimento:

     

    Volume

    Prezzo/litro (EUR)

    Distillazione

    40 %

    0,50-0,55

    Sovvenzione UE per magazzinaggio di vino/mosto (1 anno): EUR 0,06/l e successiva vendita di vino grezzo per spumante

    20 %

    0,435

    Vendita di vino grezzo per spumante

    40 %

    0,375

    (72)

    Sulla base di queste ipotesi si prevedeva un prezzo di vendita medio da 0,44 a 0,46 EUR/l.

    (73)

    In base alle previsioni di vendita di cui sopra si calcola il seguente utile:

     

    Prezzo/litro (EUR)

    Prezzo d’acquisto e lavorazione

    0,37-0,38

    Reddito dalla vendita di vino grezzo per spumante, sovvenzioni per distillazione e magazzinaggio

    0,44-0,46

    Utile atteso

    0,06-0,09

    (74)

    Sulla base di un volume totale di circa 44 milioni di litri, l’utile totale atteso variava da circa 2,64 milioni di EUR a circa 3,96 milioni di EUR.

    (75)

    La Germania inoltre fa riferimento al fatto che il prezzo di mercato per il vino da tavola quotato dalla Commissione europea nelle decisioni di apertura (0,26 EUR al litro) è la quotazione più bassa del novembre 1999 per il vino da tavola. Nel novembre 1999 la quotazione completa del prezzo di mercato per il vino da tavola andava da 0,26 a 0,56 EUR al litro, ed è stato così per l’intero 1999, mentre nel 2000 la quotazione è variata tra 0,20 e 0,41 EUR al litro. La Germania inoltre sottolinea che il 60 % del mosto acquistato dalla GfW presentava in media 81 gradi Oechsle, molto di più rispetto ai 44 gradi richiesti per il vino da tavola, e questo ovviamente si è rispecchiato nel prezzo pagato dalla GfW per il mosto.

    V.2.   Elemento di aiuto al momento della rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti

    (76)

    Secondo la Germania, si è stabilito che la GfW era a rischio di insolvenza dopo la redazione di un bilancio provvisorio nel novembre 2000. All’epoca il disavanzo di bilancio della GfW ammontava a circa 6 milioni di EUR, confermato dai bilanci annuali per il 2000. Il motivo del disavanzo era il crollo del valore delle scorte ancora in possesso della GfW a seguito di un netto calo dei prezzi di mercato, per cui la GfW avrebbe potuto vendere le proprie scorte a un prezzo inferiore a quello previsto in origine.

    (77)

    In base alle informazioni presentate dalla Germania, al 31 ottobre 2000 la WAK vantava ancora crediti per circa 10 milioni di EUR nei confronti della GfW. A titolo di garanzia reale la WAK disponeva di beni garantiti della GfW, valutati all’epoca in 5,7 milioni di EUR e soggetti a riserva di proprietà (semplice, estesa o prolungata) da parte di viticoltori e commercianti, che pertanto secondo la Germania avrebbero avuto la priorità in caso di insolvenza. Quindi, sempre secondo la Germania, in caso di procedura d’insolvenza la GfW avrebbe dovuto saldare viticoltori e commercianti per un valore di circa 3,5 milioni di EUR, prima di poter effettuare pagamenti a favore di altri creditori.

    (78)

    Per porre rimedio alla situazione di disavanzo in tempo utile ed evitare l’apertura di una procedura di insolvenza a norma del § 64 GmbHG a.F. i. V. m. § 19 InsO, occorreva un intervento immediato.

    (79)

    La Germania rileva che, in quanto creditore principale con una posizione di garanzia più debole, la WAK aveva un interesse considerevole a evitare l’imminente insolvenza. Ha quindi cercato di convincere i viticoltori e i commercianti di vini a rinunciare a parte dei loro crediti e ha concordato quanto segue con la GfW il 4 dicembre 2000:

    subordinazione dei crediti per un ammontare corrispondente al disavanzo della GfW dopo che viticoltori e commercianti avessero concordato di rinunciare al 90 % dei propri crediti rimanenti,

    rinuncia all’importo dei crediti subordinati solo qualora si fosse dimostrato necessario.

    (80)

    Malgrado l’avvio positivo dei negoziati, con la maggioranza dei viticoltori e commercianti di vini disposti a rinunciare ai propri crediti, alla fine la GfW non è riuscita nel suo intento a causa di un’azione concertata di alcuni viticoltori e commercianti, sostenuti dai rispettivi legali, che non essendo disposti a rinunciare ai propri crediti, in considerazione della posizione di garanzia privilegiata di cui godevano in virtù della riserva di proprietà estesa o prolungata, hanno presentato denuncia. Il tribunale ha preso in esame le denunce e ha proposto degli accordi di transazione. In base a tali accordi, la GfW era tenuta a pagare il 70 % dei crediti residui, a fronte della rinuncia al restante 30 %. Il tribunale ha anche stabilito che l’80 % delle spese legali fossero a carico della GfW. Accordi analoghi sono stati proposti da altri tribunali. Tenendo conto di questi sviluppi, la GfW non poteva più attendersi che gli altri viticoltori e commercianti di vini convenissero di rinunciare al 90 % dei crediti residui. Inoltre, numerosi viticoltori e commercianti a quel punto dichiaravano di pretendere il rimborso del 100 % del restante 20 %. Il fatto che 1 700 dei 2 700 viticoltori e commercianti di vini si fossero già dichiarati disposti a rinunciare a una parte dei propri crediti non aveva più rilevanza, poiché il § 305a della legge tedesca sull’insolvenza stabilisce che un accordo stragiudiziale (außergerichtliche Einigung) inteso a evitare una procedura di insolvenza viene meno quando un singolo creditore decide di procedere al recupero del credito dopo l’avvio dei negoziati per l’accordo stragiudiziale.

    (81)

    Di conseguenza, in data 21 febbraio 2001 la WAK ha concordato con la GfW di coprire il disavanzo per l’esercizio 2000 rinunciando a parte dei suoi crediti per un importo di 5 005 441,60 EUR, di non applicare interessi sul debito residuo per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2001 e che i crediti di viticoltori e commercianti di vini sarebbero stati saldati integralmente. In questo modo, la sicurezza dei crediti non subordinati era garantita, si poneva rimedio alla situazione di disavanzo, si evitava la procedura di insolvenza e la GfW poteva continuare a operare.

    (82)

    La Germania dichiara che la rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti soddisfano il test del creditore privato, facendo riferimento alla giurisprudenza pertinente a sostegno della sua tesi.

    (83)

    La rinuncia a parte del credito può essere necessaria al fine di aumentare l’importo effettivamente recuperato (11). Un creditore privato agirebbe per ridurre al minimo le proprie perdite. Nel caso in cui un credito non fosse sufficientemente garantito, un accordo per dilazionare il rimborso aumenterebbe le possibilità di recupero della somma senza subire perdite, in quanto il debitore avrebbe la possibilità di superare le difficoltà e migliorare la sua situazione (12). Nella sentenza HAMSA del TPG, la Corte respinge la precedente prassi della Commissione di richiedere che creditori pubblici e privati rinuncino a una quota equivalente dei rispettivi crediti in relazione alla propria quota del debito. Il tribunale stabilisce invece che il criterio del creditore privato si può applicare anche quando le rinunce dei diversi creditori sono asimmetriche. Il TPG sottolinea che è decisivo lo status del creditore in quanto titolare di crediti garantiti, privilegiati o ordinari, ossia la categoria dei titoli dei diversi creditori. IL TPG stabilisce inoltre che un creditore pubblico agisce come un creditore privato quando decide di rinunciare a una parte dei propri crediti, dopo a una valutazione ampia e ragionevole di quanto potrebbe recuperare, del rischio di liquidazione e della possibilità che l’impresa venga risanata (13). Infine, la Germania fa riferimento alla decisione della Commissione nella causa Huta Cynku, dove la Commissione dichiara che «non si può dunque parlare di vantaggi né, di conseguenza, di aiuto di Stato qualora la ristrutturazione porti a entrate superiori rispetto alla liquidazione» (14).

    (84)

    Su queste basi, la Germania sostiene che tenendo conto della posizione della WAK in quanto creditore principale e della sua posizione di garanzia più debole rispetto a viticoltori e commercianti di vini, la rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti è conforme al test del creditore privato e non costituisce un aiuto di Stato. In una procedura di insolvenza, la WAK avrebbe perso almeno la stessa quota, e con tutta probabilità una quota di gran lunga più consistente, di crediti residui.

    (85)

    Solo evitando l’insolvenza della GfW e saldando i crediti residui di viticoltori e commercianti, la WAK poteva godere di pieni diritti di garanzia sulle scorte rimanenti e ottenere un rimborso dei crediti residui superiore a quanto avrebbe realizzato in caso di insolvenza.

    (86)

    Da una prospettiva ex ante, il comportamento della WAK secondo la Germania è stato corretto, in particolare poiché è riuscita a ottenere un rimborso più consistente convertendo una posizione di garanzia debole in un diritto di garanzia primario ed evitando l’imminente insolvenza della GfW. Secondo la Germania, qualsiasi banca privata avrebbe agito nello stesso modo in una simile situazione.

    (87)

    Secondo le autorità tedesche, una valutazione ex ante dei bilanci della GfW avrebbe stimato che se la GfW avesse continuato a operare, la WAK sarebbe stata in grado di ottenere un rimborso di 5 112 918,81 milioni di EUR. D’altro canto, se la GfW fosse stata oggetto di una procedura d’insolvenza, la WAK sarebbe stata in grado solo di ottenere un rimborso massimo di 2,4 milioni di EUR, con una differenza di almeno 2,7 milioni di EUR.

    (88)

    Quanto precede è confermato da una relazione del 3 febbraio 2003, preparata da un revisore indipendente (15), commissionata dalla WAK e presentata dalle autorità tedesche. La relazione conclude che per la WAK fosse economicamente sensato subordinare i propri crediti e rinunciare a una parte dei crediti e a futuri pagamenti di interessi. Le ragioni di questa conclusione, presentate dalla Germania, sono le seguenti:

    se la WAK non avesse subordinato i propri crediti e rinunciato ai crediti e al pagamento degli interessi, la GfW avrebbe dovuto chiedere la procedura di insolvenza e sarebbe entrata in liquidazione. I crediti della WAK avrebbero dovuto essere coperti con la vendita delle scorte della GfW,

    se la società fosse entrata in liquidazione il valore delle sue scorte sarebbe crollato e le entrate effettive derivanti dalla vendita delle scorte si sarebbero limitate a circa 50 %-70 % del valore contabile. Quindi, tenendo conto dei diritti di garanzia, i proventi sarebbero variati tra 1,84 milioni di EUR e 2,4 milioni di EUR,

    la procedura di insolvenza è costosa,

    la legge tedesca sull’insolvenza (InsO) prevede il diritto di separare i prodotti con riserva di proprietà, che tuttavia è soggetto alla facoltà del curatore dell’insolvenza di scegliere tra l’esecuzione del contratto e la separazione dei beni (InsO, paragrafo 103). La separazione dei beni è possibile solo se il curatore si rifiuta di eseguire il contratto, nel qual caso il creditore può ritirarsi dallo stesso e chiedere la separazione dei beni e ha diritto a un risarcimento per la mancata esecuzione del contratto. Gli acconti possono essere compensati. In cambio, la GfW può chiedere il recupero dei pagamenti già effettuati, che possono essere compensati a fronte del risarcimento per la mancata esecuzione del contratto,

    per contro, dopo che la WAK ha subordinato una parte dei suoi crediti, era legalmente possibile per la GfW evitare la procedura di insolvenza; inoltre, dopo aver rinunciato a parte dei propri crediti e interessi, la WAK vantava crediti per 5,15 milioni di EUR che avrebbe potuto recuperare grazie al fatto che la GfW poteva continuare a operare,

    si rileva inoltre che, in caso di apertura della procedura di insolvenza, il rimborso alla WAK del prestito di 1 440 476,92 EUR effettuato dalla GfW nel periodo 1 novembre - 31 dicembre 2000 avrebbe potuto essere contestato dalla GfW ai sensi delle norme sull’insolvenza, con il risultato di obbligare la WAK a rimborsare tali fondi.

    (89)

    La Germania sottolinea che da una valutazione ex post emerge che la rinuncia allo status di creditore privilegiato e a parte dei crediti era più sensata in termini economici, poiché i rimborsi ricevuti evitando l’insolvenza della GfW ammontavano a 4 670 517,65 EUR, un importo superiore al rimborso massimo di 2,4 milioni di EUR che si sarebbe potuto ottenere con la procedura di insolvenza.

    (90)

    La Germania conclude che la rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti da parte della WAK era conforme al test del creditore privato e non ha dunque configurato alcun aiuto a favore di viticoltori e commercianti.

    VI.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    VI.1.   Organizzazione comune del mercato

    (91)

    Fino all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (16), la produzione e lavorazione vitivinicola era disciplinata dal regolamento (CE) n. 1493/1999. L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato (ora articoli 107, 108 e 109 TFUE) si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dallo stesso. Prima del 31 luglio 2000, la produzione vitivinicola era disciplinata dal regolamento (CEE) n. 822/87. L’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato (ora articoli 107, 108 e 109 TFUE) si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti indicati all’articolo 1 del regolamento. Le misure in esame devono pertanto essere analizzate alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

    VI.2.   Esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

    (92)

    Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    (93)

    La WAK è una società di diritto pubblico finanziata in parte da fondi dello Stato federale della Renania-Palatinato e in parte da oneri fiscali. La misura pertanto è finanziata da risorse statali.

    (94)

    A quanto pare, un aiuto a favore di un’impresa incide sugli scambi tra Stati membri quando l’impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE (17). Poiché gli scambi intra-UE di prodotti agricoli sono considerevoli, l’aiuto in esame può incidere sugli scambi tra Stati membri (18).

    (95)

    La Corte ha stabilito che al fine di determinare se una misura statale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre anche stabilire se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (19) e/o se la misura ha consentito all’impresa di evitare di sostenere costi che di norma avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie (20). Quanto precede sarebbe sufficiente per indicare potenziali distorsioni della concorrenza (21).

    V.I.2.1.   Esistenza di un aiuto a favore della Gesellschaft für Weinabsatz (GfW)

    V.I.2.1.a.   Concessione del prestito della WAK

    (96)

    Il prestito della WAK di 15 302 696,25 EUR è stato concesso nell’autunno 1999. Alla GfW è stato applicato un tasso di interesse tra 3,28 % e 5,25 % per la durata del prestito. Non è stato applicato alcun premio di rischio. Il tasso di riferimento per la Germania per lo stesso periodo oscillava tra 5,23 % e 6,33 %.

    (97)

    La Germania concorda con il parere della Commissione che il prestito non sia stato concesso a condizioni di mercato. Se il prestito fosse stato concesso a condizioni di mercato, si sarebbe applicato un tasso di base superiore e si sarebbe aggiunto un premio di rischio, considerando la sicurezza limitata offerta dalla garanzia reale sul prestito.

    (98)

    Si può concludere che il prestito concesso alla GfW contiene un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la GfW ha beneficiato di un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. L’elemento di aiuto è calcolato come la differenza tra l’interesse applicato e il tasso di riferimento maggiorato di un adeguato premio di rischio.

    (99)

    Possibile trasferimento dell’aiuto a successori legali

    (100)

    Secondo la Germania, la GfW è stata liquidata e sciolta il 1o giugno 2005. Tutte le giacenze delle restanti aree di attività sono state vendute e i relativi proventi sono stati utilizzati per rimborsare la WAK. Si è convenuto con l’acquirente (un privato) che il valore di tutte le rimanenze secondo la lista di magazzino al 31 dicembre 2004, al prezzo d’acquisto originale di 79 579,79 EUR, sarebbe stato trasferito alla WAK alla fine del 2005. La GfW è stata cancellata dal registro commerciale nel corso del 2006. Non esistono successori legali, né una persona giuridica dalla quale sia possibile recuperare l’aiuto. Dunque, secondo la Germania, in conformità della giurisprudenza costante (22) il recupero non è possibile.

    (101)

    Poiché i beni rimanenti della GfW sono stati tutti venduti, la persona che li ha acquistati potrebbe forse aver beneficiato dell’aiuto concesso alla GfW. Tuttavia, poiché la persona ha pagato il prezzo d’acquisto originario e il mercato aveva subito un crollo negli anni precedenti, è evidente che il prezzo pagato dall’acquirente era come minimo il prezzo di mercato. La Commissione conclude pertanto che l’aiuto non è stato trasferito all’acquirente delle giacenze della GfW. Nel contempo, la GfW ha cessato di esistere e quindi non è possibile recuperare alcun aiuto.

    V.I.2.1.b.   Rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti da parte della WAK

    (102)

    La rinuncia allo status di creditore privilegiato e la rinuncia ai crediti e al pagamento di interessi sono state finanziate dalle risorse proprie della WAK e da un prestito corrispondente della WAK e pertanto si devono considerare finanziate tramite risorse statali.

    (103)

    Per stabilire se la rinuncia allo status di creditore privilegiato e la rinuncia ai crediti e al pagamento di interessi configurino un aiuto di Stato a favore della GfW ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre stabilire se la GfW riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato e/o se la misura ha consentito all’impresa di evitare di sostenere costi che di norma avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie. Questa valutazione si deve effettuare ricorrendo al test del creditore privato, che valuta se alle medesime condizioni di mercato un creditore privato avrebbe o ha agito come il creditore pubblico.

    (104)

    A norma della giurisprudenza costante, la rinuncia a parte del credito può essere necessaria al fine di aumentare l’importo effettivamente recuperato. Un creditore privato agirebbe per ridurre al minimo le proprie perdite (23). Nel caso in cui un credito non fosse sufficientemente garantito, un accordo per dilazionare il rimborso aumenterebbe le possibilità di recupero della somma senza subire perdite, in quanto il debitore avrebbe la possibilità di superare le difficoltà e migliorare la sua situazione (24).

    (105)

    Nella sentenza HAMSA (25) del TPG, la Corte respinge la precedente prassi della Commissione di richiedere che creditori pubblici e privati rinuncino a una quota equivalente dei rispettivi crediti in relazione alla propria quota del debito. Il tribunale stabilisce invece che il criterio del creditore privato si può applicare anche quando le rinunce dei diversi creditori sono asimmetriche. Ai punti 168 e 169 della sentenza si legge:

    «168)

    Quando un’impresa, a fronte di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria, propone ai suoi creditori un accordo, o una serie di accordi, per la ristrutturazione del suo debito, al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto a operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell’importo offertogli nell’ambito dell’accordo proposto, e, dall’altra, dell’importo che ritiene di poter recuperare al termine dell’eventuale liquidazione dell’impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come ad esempio la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione. Se, ad esempio, succedesse che, nell’ipotesi della liquidazione di un’impresa, il valore di realizzo degli attivi permettesse di rimborsare solamente i crediti ipotecari e privilegiati, i crediti ordinari non avrebbero alcun valore. In una simile situazione, il fatto che un creditore ordinario accetti di rinunciare al rimborso di una parte importante del suo credito non costituirebbe un sacrificio significativo.

    169)

    Ne consegue in particolare che, se non si conoscono i fattori che hanno determinato i rispettivi valori delle scelte offerte ai creditori, il semplice fatto che esista un’apparente sproporzione tra gli importi ai quali le differenti categorie di creditori hanno rinunciato non consente, di per sé, di trarre conclusioni in ordine alla motivazione che li ha spinti ad accettare le cancellazioni di debiti proposte.»

    (106)

    Inoltre, nella causa HAMSA (26) il TPG stabilisce che un creditore pubblico agisce come un creditore privato quando decide di rinunciare a una parte dei propri crediti dopo un’ampia e ragionevole valutazione di quanto potrebbe recuperare, del rischio di liquidazione e della possibilità di risanamento dell’impresa. Infine, nella decisione della Commissione relativa alla causa Huta Cynku (27), la Commissione dichiara che non si può parlare di vantaggi né di aiuto di Stato qualora la ristrutturazione porti a entrate superiori rispetto alla liquidazione.

    (107)

    Con riferimento alla giurisprudenza sopra citata, nel valutare se un creditore privato avrebbe o ha agito nello stesso modo della WAK, occorre prendere in esame le scelte a disposizione della WAK quando si è concluso che la GfW era a rischio di insolvenza e considerare quali sarebbero state le implicazioni economiche di tali scelte. In secondo luogo, occorre anche effettuare la stessa analisi per i viticoltori e i commercianti di vini e in seguito valutare se la situazione della WAK sia paragonabile e si possa valutare sulla base delle azioni di viticoltori e commercianti.

    (108)

    Di fronte al rischio di insolvenza della GfW, la WAK aveva due scelte. Poteva consentire l’apertura della procedura d’insolvenza o poteva tentare di evitarlo, raggiungendo un accordo con la GfW che consentisse alla GfW di continuare a operare. In base alle informazioni presentate dalla Germania e sostenute da una relazione del 3 febbraio 2003 preparata da un revisore indipendente (cfr. considerando 88), le implicazioni economiche di queste due decisioni, secondo la Germania, sono le seguenti. Secondo una valutazione ex ante, nel caso di una procedura d’insolvenza la WAK sarebbe stata in grado di recuperare al massimo 2,4 milioni di EUR. Nel caso della firma di un accordo con la GfW, dove la WAK rinunciava a parte dei suoi crediti consentendo così alla GfW di continuare a operare, la WAK poteva prevedere di recuperare un importo pari a circa 5,1 milioni di EUR, con una differenza di 2,7 milioni di EUR a favore della scelta di consentire alla GfW di evitare la procedura d’insolvenza. Se viticoltori e commercianti di vini fossero o meno disposti a fare lo stesso incideva in misura minima sul calcolo del recupero, ma non modificava l’esito del confronto tra le due alternative.

    (109)

    La stima di un recupero di 2,4 milioni di EUR in caso di insolvenza contenuta nella relazione si basa sull’assunto della Germania che il credito di 4,4 milioni di EUR di viticoltori e commercianti di vini avrebbe dovuto essere saldato prima di quello della WAK. Tuttavia, secondo la Commissione europea, la legge tedesca sull’insolvenza stabilisce che solo il debito nei confronti di viticoltori e commercianti con una riserva di proprietà prolungata avrebbe dovuto essere saldato prima dei debiti nei confronti della WAK, mentre tutti gli altri debiti sarebbero stati nella medesima condizione. Dai calcoli della Commissione europea emerge tuttavia che anche nel caso in cui i crediti della WAK e dei viticoltori e commercianti fossero stati tutti nella medesima condizione, la WAK sarebbe stata in grado di recuperare al massimo 4,7 milioni di EUR in caso di insolvenza (sulla base di un rimborso complessivo massimo di 6,8 milioni di EUR in caso di insolvenza e del fatto che la WAK e i viticoltori e commercianti ricevessero un rimborso proporzionale a quanto loro dovuto — rispettivamente 10 milioni di EUR e 4,4 milioni di EUR). Si può dunque concludere che da una prospettiva ex ante l’opzione più favorevole per la WAK fosse quella di consentire alla GfW di evitare l’insolvenza.

    (110)

    Il calcolo di viticoltori e commercianti invece era molto diverso. Innanzitutto, avevano già ricevuto l’80 % del pagamento per i prodotti forniti. In secondo luogo, in base all’offerta della GfW avrebbero ricevuto solo il 10 % del 20 % ancora dovuto. In effetti, questo significava che se avessero firmato l’accordo avrebbero ricevuto solo un ulteriore 2 % del prezzo d’acquisto concordato, un importo certamente inferiore a quanto avrebbero potuto aspettarsi da una procedura di insolvenza, a prescindere dalla loro posizione di garanzia (riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata). Avrebbero potuto ottenere in media il 48 % dei crediti residui (2,1 milioni di EUR sul totale dovuto di 4,4 milioni di EUR). Non è quindi una sorpresa che alcuni dei viticoltori e dei commercianti di vini rifiutassero l’offerta della GfW. Terzo, era evidente che sarebbe stato nell’interesse della WAK rinunciare a parte dei suoi crediti ed evitare l’insolvenza anche se viticoltori e commercianti non avessero fatto lo stesso, e anche in questo caso questi ultimi avrebbero recuperato una quota maggiore dei crediti residui loro spettanti rispetto all’offerta del 10 %. Quarto, molti di loro avevano già denunciato la GfW e il tribunale si era espresso a loro favore obbligando la GfW a saldare l’80 % dei crediti residui.

    (111)

    Si può pertanto concludere che, nonostante viticoltori, commercianti e WAK fossero tutti creditori nei confronti della GfW, le scelte e le relative implicazioni per la WAK e i viticoltori e commercianti erano così diverse da non essere confrontabili. Il fatto che viticoltori e commercianti di vini abbiano scelto di non rinunciare ai propri crediti non dovrebbe incidere negativamente nell’analisi del comportamento della WAK in base al test del creditore privato.

    (112)

    Mettendo a confronto le diverse opzioni a disposizione della WAK, la Commissione conclude che la parziale rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti del 4 dicembre 2000 e del 21 febbraio 2001, per un totale di 5 005 441,60 EUR, nonché la rinuncia al pagamento degli interessi dal 31 dicembre 2000, era l’opzione più favorevole per la WAK e pertanto soddisfa il test del creditore privato. La rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti determina una dilazione del debito che è più vantaggiosa per il creditore rispetto alla liquidazione. A norma della giurisprudenza costante (28), un creditore pubblico confronta il vantaggio derivante dalla somma offerta nell’ambito del piano di ristrutturazione con la somma che sarebbe in grado di recuperare con la liquidazione dell’impresa. Quindi la GfW non ha beneficiato di un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato e dunque la decisione della WAK di rinunciare allo status di creditore privilegiato e a parte dei suoi crediti non ha determinato un aiuto di Stato a favore della GfW.

    (113)

    Nell’apertura del procedimento si sono espressi dubbi sul fatto che la WAK si sia rigorosamente attenuta al minimo indispensabile nella rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti. Tuttavia, secondo le osservazioni della Germania, la WAK ha rinunciato alla quota di crediti necessaria per la copertura del disavanzo della GfW per il 2000, che ai sensi della legge sull’insolvenza (cfr. considerando 25) era indispensabile per evitare la procedura d’insolvenza e consentire alla GfW di continuare a operare. Nel primo accordo (firmato il 4 dicembre 2000) tra GfW e WAK nell’intento di evitare l’insolvenza della GfW, la WAK aveva concordato con la GfW di subordinare una quota di crediti corrispondente al disavanzo della GfW dopo che viticoltori e commercianti di vini avessero convenuto di rinunciare al 90 % dei loro crediti residui e concordato di rinunciare, ove necessario, a tale importo di crediti subordinati (cfr. considerando 79 e 80). La rinuncia è stata superiore a quanto previsto inizialmente perché nonostante gli sforzi della WAK e della GfW per convincere i viticoltori e i commercianti di vini a fare la loro parte per aiutare la GfW a evitare l’insolvenza (cfr. considerando 79 e 80 delle osservazioni della Germania), la decisione di viticoltori e commercianti di vini è stata di non rinunciare ai propri crediti per i motivi citati al considerando 110. Come accennato al considerando 108, la decisione di viticoltori e commercianti di vini di non rinunciare a una quota dei loro crediti residui ha avuto un impatto limitato sull’analisi economica della WAK e non ha modificato l’esito della presente valutazione: dal punto di vista economico per la WAK era preferibile consentire alla GfW di evitare la procedura di insolvenza.

    (114)

    La Commissione conclude pertanto che la rinuncia parziale allo status di creditore privilegiato e ai suoi crediti era l’opzione più favorevole per la WAK, in linea con il principio del creditore privato, e pertanto non configura un aiuto di Stato a favore della GfW ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    V.I.2.2.   Esistenza di un aiuto a viticoltori e commercianti di vini

    (115)

    Nell’apertura e nel successivo ampliamento del procedimento d’indagine formale sono state sollevate questioni in merito a un possibile aiuto a viticoltori e commercianti di vini. Innanzi tutto, la posizione di garanzia concessa a viticoltori e commercianti dalla GfW al momento dell’acquisto appariva relativamente forte e sono sorti dubbi in merito al fatto che fosse effettivamente conforme alla normale prassi commerciale. In secondo luogo, il prezzo pagato per il mosto acquistato era stimato al di sopra del prezzo di mercato. Terzo, la decisione di viticoltori e commercianti di vini di non rinunciare ai propri crediti quando la GfW era a rischio di insolvenza è stata contestata con la decisione della WAK di rinunciare allo status di creditore privilegiato e in seguito a parte dei propri crediti anche se i viticoltori e i commercianti di vini avevano deciso di non rinunciare al 90 % dei crediti residui (20 % del valore delle scorte).

    V.I.2.2.a.   Al momento dell’acquisto del mosto — posizione di garanzia concessa

    (116)

    Nelle sue osservazioni, la Germania ha assicurato che la riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata concessa ai diversi viticoltori e commercianti in relazione all’acquisto di mosto era effettivamente conforme alla normale prassi commerciale. Questo significa che, benché la posizione di garanzia concessa a viticoltori e commercianti di vini fosse relativamente forte, in particolare in relazione alla riserva di proprietà prolungata, era comunque conforme alla normale prassi commerciale e non era più forte di quanto sarebbe stata in caso di accordi con un acquirente privato.

    (117)

    La Commissione fa riferimento alle raccomandazioni (29) registrate dalla Federazione delle cantine e dei dettaglianti di vini di Treviri, dalla Federazione dei commercianti di vini tedeschi di Magonza e dall’Associazione dei viticoltori tedeschi di Bonn (Der Bundesverband der Deutschen Weinkellereien und des Weinfachhandels e.V., Trier, der Bundesverband der Deutschen Weinkommissionäre e.V., Mainz und der Deutsche Weinbauverband e.V., Bonn) presso le autorità competenti tedesche (Bundezkartellamt) conformemente al § 22 Abs. 3 Nr. 2 della legge contro la limitazione della concorrenza (des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen) (30). La prima versione delle raccomandazioni è stata registrata nel 1990 e la versione attuale nel 2005. Queste raccomandazioni chiariscono che, nei casi in cui non viene pagato il prezzo d’acquisto pieno al momento del trasferimento della merce, il venditore dovrebbe riservarsi il diritto di proprietà fino al pagamento del prezzo pieno. Le posizioni di garanzia concesse a viticoltori e commercianti di vini nel caso in esame sono di grado diverso. Solo la riserva di proprietà prolungata assicurava la garanzia completa del pagamento. Questo significa che la posizione di garanzia di viticoltori e commercianti di vini in media non era forte come specificato nelle raccomandazioni di cui sopra. La Commissione pertanto accoglie, con riferimento alle raccomandazioni e all’effettiva posizione di garanzia concessa, le assicurazioni della Germania in merito al fatto che si tratti di una normale prassi commerciale concedere posizioni di garanzia com’è stato fatto per viticoltori e commercianti di vini in questo caso e che tale posizione di garanzia non era più forte rispetto a quanto previsto in un normale contratto tra due attori privati, per cui non si configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    V.I.2.2.b.   Al momento dell’acquisto del mosto — prezzo pagato per il mosto acquistato

    (118)

    Nell’apertura del procedimento, si è affermato che il prezzo pagato dalla GfW per il mosto fosse superiore al prezzo di mercato, utilizzando come prezzo di mercato di riferimento il prezzo del vino da tavola di 0,26 EUR al litro. Nelle sue osservazioni, la Germania ha fornito informazioni sostanziali sulla strategia commerciale della GfW, da cui risulta che il mercato del comune vino da tavola non è quello rilevante e che la GfW seguiva una triplice strategia. Primo, acquistare mosto per vino da tavola con il quale partecipare al programma UE per la distillazione (40 % delle scorte). Secondo, acquistare mosto di alta qualità nell’intento di venderlo sul mercato del vino grezzo di alta qualità da utilizzare per la produzione di spumante (60 % delle scorte). Terzo, partecipare al programma UE per il magazzinaggio con il 20 % delle scorte prima della vendita per la produzione di spumante. Nel valutare se due prodotti appartengono allo stesso mercato, la Commissione fa riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza  (31). Secondo il punto 7 della comunicazione «il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati».

    (119)

    Il mercato per il mosto acquistato per trarre vantaggio dal programma UE per la distillazione ovviamente è quello del comune vino da tavola. Tuttavia, il prezzo rilevante dev’essere quello pagato per il vino consegnato alla distillazione.

    (120)

    Come tutte le misure di intervento tradizionali nel mercato agricolo, la distillazione preventiva del vino secondo l’articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha lo scopo principale di eliminare le forniture in eccesso dal mercato, per cui il prezzo della distillazione volontaria dev’essere sufficientemente alto per incentivare i produttori a consegnare il vino alla distillazione. Il prezzo annuo effettivo della misura di distillazione è stato fissato dal Consiglio al 65 % del cosiddetto prezzo d’orientamento.

    (121)

    Lo stesso prezzo d’orientamento è deciso dal Consiglio una volta all’anno e stabilito espressamente per sostenere il mercato. A tale scopo, è ovvio che dev’essere fissato a un livello sufficientemente elevato. Il regolamento (CE) n. 1676/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1999/2000 (32), stabilisce i prezzi di orientamento per le diverse categorie di vino. Il prezzo per la categoria AII (vino bianco da tavola dalle varietà del tipo Sylvaner o Müller –Thurgau) è fissato a 82,81 EUR a ettolitro e il prezzo per la categoria AIII (vino bianco da tavola dalle varietà del tipo Riesling) a 94,57 EUR a ettolitro. Secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa i prezzi di acquisto, gli aiuti e alcuni altri elementi applicabili alle misure d’intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000 (33), l’importo esatto pagato per la distillazione dipende dal grado alcolico del vino consegnato perché il prezzo per la distillazione preventiva (65 % del prezzo di orientamento) è stato calcolato dalla Commissione non per ettolitro, bensì per grado alcolico per ettolitro quell’anno.

    (122)

    Il ruolo principale della Commissione in relazione alla distillazione del vino è quello di valutare l’effettiva situazione del mercato e fissare di conseguenza i quantitativi ammessi alla distillazione preventiva ogni anno in ciascuno Stato membro. Il regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che prevede l’apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all’articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 (34), assegna al mercato tedesco 148 000 ettolitri per la campagna 1999/2000. Il regolamento (CE) n. 546/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (35), aumenta il quantitativo a 468 000 ettolitri. Il regolamento (CE) n. 2367/1999 limita il quantitativo di vino consegnato alla distillazione al 40 % della produzione. Secondo i dati della Commissione, i produttori tedeschi hanno distillato circa 400 000 ettolitri nell’ambito di questo regime.

    (123)

    Secondo la Germania il prezzo pagato per il vino consegnato alla distillazione è stato di 0,50-0,55 EUR al litro. Tenendo in considerazione il metodo di calcolo di cui sopra, la Commissione ritiene realistico il prezzo quotato dalla Germania.

    (124)

    La Commissione conclude che a causa dell’intervento dell’UE per una quota sostanziale del settore vinicolo si sono creati due mercati separati. Uno dove il prezzo di riferimento era quello pagato per il vino consegnato alla distillazione, in questo caso 0,50-0,55 EUR al litro, e un altro dove il prezzo di riferimento era quello di mercato. Il prezzo di 0,26 EUR al litro citato nella decisione di apertura del procedimento non può pertanto considerarsi come il prezzo di riferimento rilevante per il mosto acquistato per la consegna alla distillazione.

    (125)

    Al fine di stabilire quale fosse il mercato rilevante per il mosto acquistato per la trasformazione in vino grezzo per la produzione di spumante occorre innanzi tutto valutare se esistono mercati separati per il vino e se il mosto acquistato dalla GfW rientra o meno nel mercato del vino da tavola. Occorrerà inoltre stabilire se vini di qualità più elevata possano ottenere prezzi più alti. Nelle sue statistiche, la Commissione fa sempre riferimento a prezzi diversi a seconda della qualità del vino. Secondo gli esperti interni della Commissione, il prezzo del vino non è lo stesso per tutti i lotti e i dati disponibili forniscono solo prezzi medi per le diverse qualità di vino. Il prezzo effettivo è influenzato da numerosi fattori. Gli elementi principali sono la qualità, l’invecchiamento, la reputazione, la domanda e il grado alcolico in base all’indice di Oechsle. Il grado Oechsle indica il livello di maturazione e il contenuto di zucchero presente nell’uva. È importante, in quanto determina il grado alcolico naturale finale di un vino. Secondo il Deutsches Weininstitute (Istituto vinicolo tedesco) la produzione di vino per spumante richiede un vino grezzo con un contenuto alcolico elevato (36).

    (126)

    Quanto precede conferma le affermazioni della Germania in merito al fatto che il grado Oechsle del mosto dev’essere più alto se il prodotto finale è vino spumante e non vino da tavola e che si dovesse pagare un premio per il mosto con grado Oechsle più elevato. La Commissione pertanto accoglie gli argomenti della Germania sull’esistenza di mercati distinti e sul fatto che il prezzo debba effettivamente essere più alto per il mosto da utilizzare per la produzione di vino spumante rispetto a quello per la produzione di vino da tavola. Di conseguenza, la Commissione ammette che il prezzo pagato dalla GfW al momento dell’acquisto non si possa confrontare con il prezzo per il vino da tavola di 0,26 EUR al litro, com’è stato fatto nell’apertura del procedimento.

    (127)

    La Germania fornisce ulteriori informazioni in merito al prezzo ottenibile sul mercato rilevante, ossia il mercato del mosto di alta qualità utilizzato per la produzione di spumante. Secondo queste informazioni, sul mercato del vino grezzo per spumante il prezzo base pagato per un litro di mosto di 60 gradi Oechsle era 0,312 EUR al litro, maggiorato di 0,005 EUR al litro per ciascun grado Oechsle aggiuntivo (fino a un massimo di 80 gradi Oechsle). Per il mosto di alta qualità, ossia il 60 % del mosto acquistato, i viticoltori e i commercianti di vini venivano pagati in base a questo principio. Inoltre, secondo le statistiche sulle importazioni dell’associazione dei viticoltori tedeschi (Deutsche Weinbauverband) per gli esercizi 1998-2001, il vino bianco importato, adatto alla produzione di spumante per la sua qualità elevata, aveva un prezzo di mercato di 0,38 EUR al litro.

    (128)

    La Commissione è disposta ad accogliere gli argomenti della Germania a favore di un prezzo di mercato rilevante di circa 0,38 EUR al litro, sulla base delle informazioni fornite dai suoi esperti interni sulla determinazione del prezzo del vino, nonché delle informazioni fornite dal Deutsches Weininstitute come indicato sopra e del calcolo dell’utile nel business plan della GfW.

    (129)

    Il business plan della GfW, presentato dalla Germania, indica che al momento dell’acquisto del mosto la GfW prevedeva di essere in grado di vendere il 40 % delle scorte per la distillazione preventiva al prezzo di 0,50-0,55 EUR al litro, di vendere il 60 % delle scorte al prezzo di 0,375 EUR al litro e di ottenere per il 20 % delle scorte una sovvenzione aggiuntiva dall’UE per il magazzinaggio del vino, pari a 0,06 EUR al litro, prima di venderlo l’anno successivo a 0,375 EUR al litro. In totale, la GfW prevedeva di vendere le scorte a un prezzo medio tra 0,44 e 0,46 EUR e di ottenere un utile di 0,06-0,09 EUR al litro, con il risultato di un utile totale che variava tra circa 2,64 milioni di EUR e 3,96 milioni di EUR.

    (130)

    In 1999, la GfW ha inviato il 40 % delle sue scorte alla distillazione preventiva a un prezzo di 0,50-0,55 EUR al litro. Alla luce del calo dei prezzi sul mercato del vino alla fine del 1999 — non preventivato dalla GfW, visti i prezzi più elevati dell’anno precedente — la GfW ha deciso di non vendere quell’anno le scorte rimanenti, bensì di conservarle per poi venderle nel 2000, o di sfruttare un secondo ciclo di distillazione preventiva se i prezzi sul mercato fossero rimasti bassi. Questa decisione si basava sull’ipotesi del mantenimento del sistema della distillazione preventiva. Tuttavia, il nuovo regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha abolito la distillazione preventiva, introducendo invece l’opzione della distillazione volontaria per le forniture al settore dell’alcole per usi commestibili. È possibile ricorrere alla nuova misura della distillazione di crisi solo nel caso di eccezionali turbative del mercato. Il considerando 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si riferisce espressamente all’eliminazione del sistema di distillazione come sbocco artificiale della produzione eccedentaria. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 31 luglio 2000.

    (131)

    Di conseguenza, per la GfW le misure di distillazione per la campagna 2000/2001 si sono rivelate molto meno favorevoli rispetto a quelle degli anni precedenti. Nella distillazione per approvvigionare il mercato dell’alcole per usi commestibili si poteva ottenere solo circa la metà del prezzo medio di 0,50-0,55 EUR al litro ottenuto in precedenza.

    (132)

    Secondo il parere della Germania, non si poteva prevedere un simile sviluppo quando la GfW ha deciso di conservare il vino in magazzino. La Commissione invece ritiene che in realtà fosse prevedibile. La nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo si proponeva esplicitamente di eliminare il sistema di distillazione. Quindi, nel momento in cui ha deciso di optare per un secondo ciclo di distillazione, la GfW avrebbe dovuto avere ben chiaro che dalla seconda parte del 2000 in poi le misure di distillazione non avrebbero offerto alcun sostegno a fronte del calo dei prezzi nel mercato vinicolo.

    (133)

    Tuttavia, le argomentazioni in merito al fatto che la GfW avrebbe dovuto sapere del cambiamento nel regolamento sono irrilevanti. Il business plan al momento dell’acquisto, a fronte del quale si dovrebbe giudicare il comportamento della GfW in quanto investitore privato, comprendeva solo un primo ciclo di distillazione preventiva, che ha avuto luogo e per il quale la GfW ha ricevuto 0,50-0,55 EUR al litro. Un secondo ciclo di distillazione non era previsto e pertanto l’utile atteso da tale distillazione non rientrava nel calcolo generale dell’utile al momento dell’acquisto. Non rientrava nel business plan e benché indubbiamente la decisione della GfW di procedere a un secondo ciclo di distillazione nel momento in cui è calato il prezzo di mercato sia stata sbagliata, non si può considerare come un aiuto di Stato a favore dei viticoltori e dei commercianti di vini al momento dell’acquisto.

    (134)

    In base a quanto precede, la Commissione conclude che la GfW ha pagato il prezzo di mercato per il mosto acquistato nell’autunno del 1999 e che quindi non si configura un aiuto di Stato a favore di viticoltori e commercianti di vini ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    V.I.2.2.c.   Al momento della rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti da parte della WAK

    (135)

    Al considerando 114 si è concluso che la rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai crediti da parte della WAK fosse esclusivamente nel suo interesse e conforme al test del creditore privato e che pertanto non si configurasse un aiuto di Stato a favore della GfW. Il fatto che la decisione della WAK favorisse i viticoltori e i commercianti di vini non ha rilevanza, poiché non era un’intenzione, ma solo una conseguenza del tentativo della WAK di recuperare il massimo possibile dei suoi fondi.

    (136)

    La Commissione conclude che con la rinuncia allo status di creditore privilegiato e ai propri crediti la WAK non ha concesso un aiuto di Stato a viticoltori e commercianti di vini ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    VI.3.   Classificazione dell’aiuto come aiuto illegale

    (137)

    Poiché l’elemento di aiuto contenuto nel prestito della WAK a favore della GfW è stato concesso e versato senza preventiva notifica alla Commissione, è illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (37).

    VI.4.   Esenzioni previste dall’articolo 107 del trattato relativamente al prestito alla GfW

    (138)

    Occorre quindi valutare se si applica una delle esenzioni al divieto di concedere aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    (139)

    Dal punto di vista corrente, le esenzioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a), b) e d), non sono applicabili, poiché gli aiuti in questione non sono:

    aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né

    aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, né

    aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.

    (140)

    L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è pertanto l’unica esenzione che si potrebbe applicare.

    (141)

    Al momento della concessione, gli aiuti ai produttori primari sono stati valutati con riferimento all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Conformemente alla prassi dell’epoca, gli aiuti per investimenti, crediti, settore dell’allevamento, organizzazioni di produttori, pubblicità e promozione, risarcimenti per danni provocati da malattie, premi assicurativi e assistenza tecnica si potevano ritenere compatibili con il mercato interno ove fossero soddisfatti determinati criteri. Tuttavia, non si può fare riferimento a nessuna delle forme citate di aiuto compatibile per esentare l’aiuto in questione.

    (142)

    Inoltre, al fine di non lasciare nulla di intentato, la Commissione ha valutato se gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà si potessero applicare al caso in questione. La prima condizione che un’impresa deve soddisfare se intende beneficiare degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione è il fatto di potersi considerare in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stati per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (38). Nelle informazioni in possesso della Commissione non vi è alcuna indicazione del fatto che l’impresa fosse in difficoltà ai sensi dei summenzionati orientamenti quando l’aiuto è stato concesso. La GfW si è trovata in difficoltà solo un anno dopo, a causa del crollo del mercato.

    (143)

    In ogni caso, la Commissione desidera rilevare che spetta allo Stato membro interessato adempiere al proprio obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione fornendo tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di accertare che ricorrano tutte le condizioni della deroga di cui si chiede di poter beneficiare (39). Nel caso in questione, la Germania non ha fornito informazioni sufficienti che consentissero alla Commissione di valutare i dati alla luce di tali orientamenti, né ha fornito documenti sufficienti per consentire alla Commissione di valutare l’aiuto alla luce di altre forme di aiuti compatibili di cui al punto 126, e questo malgrado l’informazione fornita dalla Commissione al punto 44 della decisione di avviare il procedimento di indagine.

    (144)

    La valutazione diretta delle misure di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dev’essere effettuata in modo restrittivo. Occorre dimostrare chiaramente che gli effetti positivi della misura di aiuto superano gli effetti negativi che potrebbe avere sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno. Gli aiuti di Stato unilaterali che sono semplicemente intesi a migliorare la situazione finanziaria dei produttori ma che non contribuiscono in nessun modo allo sviluppo del settore non s’intendono soddisfare questi criteri e pertanto costituiscono aiuti operativi incompatibili con il mercato interno.

    (145)

    Per i motivi di cui sopra, l’aiuto concesso alla GfW in quanto elemento del prestito non è conforme a nessuna delle possibili esenzioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, e costituisce pertanto un aiuto incompatibile con il mercato interno.

    (146)

    Non sono applicabili altre eccezioni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

    VII.   CONCLUSIONI

    (147)

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che il prestito concesso alla GfW non si possa considerare compatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene inoltre che la Germania abbia attuato la misura illegalmente.

    (148)

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che la successiva rinuncia allo status di creditore privilegiato, ai crediti e ai pagamenti di interessi futuri non costituisca un aiuto di Stato a favore della GfW, né a favore di viticoltori e commercianti di vini.

    (149)

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che l’acquisto di mosto sia stato effettuato a prezzi di mercato e conformemente alla normale prassi commerciale e pertanto non costituisca un aiuto di Stato a favore di viticoltori e commercianti di vini.

    (150)

    Quando si riscontra che un aiuto di Stato concesso illegalmente è incompatibile con il mercato interno, la conseguenza naturale è il recupero dell’aiuto al fine, per quanto possibile, di ripristinare la posizione competitiva esistente prima della concessione dell’aiuto.

    (151)

    In mancanza di successori legali della GfW, il recupero non è possibile a norma della giurisprudenza costante (40),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato, che ammonta alla differenza tra il tasso di interesse applicato al prestito a favore della GfW e il tasso di interesse di mercato maggiorato del premio di rischio che avrebbe dovuto essere applicato al prestito, concesso illegalmente dalla Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di Gesellschaft für Weinabsatz Pfalz GmbH è incompatibile con il mercato interno.

    Articolo 2

    La rinuncia allo status di creditore privilegiato e la rinuncia ai crediti da parte della WAK non costituisce un aiuto a favore della GfW o di viticoltori e commercianti di vini ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 3

    L’acquisto di mosto effettuato dalla GfW nel 1999 non costituisce un aiuto a favore di viticoltori e commercianti di vini ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 4

    La Germania non è tenuta a recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, poiché il beneficiario è insolvente ed è stato sciolto e cancellato dal registro commerciale e non esiste alcun successore legale.

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 TFUE. Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE sono da intendersi come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, se del caso.

    (2)  GU C 69 del 19.3.2004, pag. 11 e GU C 329 del 24.12.2008, pag. 18.

    (3)  GU C 69 del 19.3.2004, pag. 11.

    (4)  Il denunciante ha inviato altre lettere alla Commissione, ma senza presentare ulteriori osservazioni formali.

    (5)  GU C 329 del 24.12.2008, pag. 18.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1) e, a partire dal 1o agosto 2000, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

    (7)  Cfr. ad esempio la decisione n. 2000/808/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 49).

    (8)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

    (9)  GU C 241 del 26.8.1999, pag. 9.

    (10)  CGE, 21.3.1990, Belgio contro Commissione (Tubemeuse), C-142/87, Racc. pag. I-959.

    (11)  CGE, 29.4.1999, Spagna contro Commissione, C-342/96, Racc. pag. I-2459.

    (12)  CGE, 22.11.2007, Spagna contro Lenzing, C-525/04, Racc. pag. I-9947.

    (13)  TPG, 11.7.2002, HAMSA contro Commissione, T-152/99, Racc. pag. II-3049.

    (14)  Decisione della Commissione del 25.9.2007 riguardante l’aiuto di Stato C 32/06 (ex N 179/06) eseguito dalla Polonia a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (2008/142/CE).

    (15)  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk & Co. GmbH.

    (16)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

    (17)  Cfr. in particolare la sentenza della CGE del 13.7.1988, Francia contro Commissione, C-102/87, Racc. pag. I-4067.

    (18)  Il commercio intra-comunitario di vino della Germania ammontava a 10 364 600 litri (importazioni) e 1 881 900 litri (esportazioni) nel 1999. Non sono disponibili dati per la Renania-Palatinato. (Fonte: Ufficio statistico federale).

    (19)  CGE, 11.7.1996, SFEI e altri, C-39/94, Racc. pag. I-3547, punto 60.

    (20)  CGE, 14.2.1990, Francia contro Commissione, C-301/87, Racc. pag. I-307, punto 41.

    (21)  CGE, 17.9.1980, Philip Morris contro Commissione, C-730/79, Racc. pag. 2671.

    (22)  Cfr. nota 10.

    (23)  Cfr. nota 11.

    (24)  Cfr. nota 12.

    (25)  Cfr. nota 13.

    (26)  Cfr. nota 13.

    (27)  Cfr. nota 14.

    (28)  CGE, 29.4.1999, Spagna contro Commissione, C-342/96, Racc. pag. I-2459, punto 46; CGE, 29.6.1999, DMT, C-256/97, Racc. pag. I-3913, punto 24; e TPG, 11.7.2002, HAMSA contro Commissione, T-152/99, Racc. pag. II-3049, punto 168.

    (29)  http://www.doerr-weinkommission.de/fileadmin/user_upload/agb_doerr.pdf

    (30)  http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/Konditionenempfehlungen0509.pdf

    (31)  GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

    (32)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 7.

    (33)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.

    (34)  GU L 283 del 6.11.1999, pag. 10.

    (35)  GU L 67 del 15.3.2000, pag. 7.

    (36)  http://www.deutscheweine.de/icc/Internet-EN/nav/0f2/0f207d71-9ffe-401e-76cd-461d7937aae2&sel_uCon=02a235d6-994d-7017-288b-5952196117f5&uTem=0e3307d7-19ff-e401-e76c-d461d7937aae

    (37)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (38)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (39)  TPG, 15.6.2005, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione, T-171/02, Racc. pag. II-2123, punto 129.

    (40)  CGE, 2.7.2002, Commissione contro Spagna (Magefesa), C 499/99, Racc. pag. I-6031.


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