EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0137

2012/137/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 1 °marzo 2012 , relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2012) 1148] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 64 del 3.3.2012, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/137/oj

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2012) 1148]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/137/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie suina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi all’interno dell’Unione e alle importazioni provenienti da paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma solo se proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato secondo la procedura da essa prevista e accompagnata da un certificato sanitario basato sul modello in essa contenuto. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta dello sperma riconosciuti che offrono le garanzie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

La decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all’importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri devono autorizzare l’importazione di sperma (2). Tale elenco è istituito in base alla situazione zoosanitaria di tali paesi terzi.

(3)

La direttiva 90/429/CEE, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione (3), ha modificato le prescrizioni per gli animali domestici della specie suina donatori di sperma per quanto riguarda la brucellosi e la malattia d’Aujeszky.

(4)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (4), sopprime la malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini) dall’elenco di malattie di cui all’allegato I della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (5). Di conseguenza la decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus (6) ha soppresso tale malattia dall’elenco delle malattie soggette all’obbligo di notifica all’interno dell’Unione.

(5)

Inoltre occorre allineare talune prescrizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale di sanità animale (OIE), in particolare per quanto riguarda l’indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e l’indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.

(6)

Di conseguenza il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione 2009/893/CE deve essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE e per sopprimere ogni riferimento alla malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini), all’indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e all’indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.

(7)

Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.

(8)

La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali domestici della specie suina importato nell’Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all’interno dell’Unione per gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina, figuranti nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (7).

(9)

Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione è opportuno abrogare la decisione 2009/893/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l’uso dei certificati sanitari rilasciati a norma della decisione 2009/893/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina.

Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell’Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

proviene da un paese terzo, o parte di un paese terzo, elencato nell’allegato I;

b)

proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell’elenco conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE;

c)

è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2;

d)

è conforme ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

2.   Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione

1.   Lo sperma di cui all’articolo 2 non deve essere trasportato nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

a)

non sono destinate a essere introdotte nell’Unione; oppure

b)

hanno uno stato sanitario inferiore.

2.   Durante il trasporto verso l’Unione, lo sperma è imballato in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2009/893/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 30 novembre 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2012 in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1, della decisione 2009/893/CE.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2012.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.

(3)  GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(5)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(6)  GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 42.

(7)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Note

CA

Canada

 

CH

Svizzera (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figura nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom.


ALLEGATO II

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Image

Image

Image

Image

Image

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti.

b)

L’originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell’Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

e)

Se ai fini dell’identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all’esportazione nell’Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.


(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


Top